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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 28 novembre 2011, n. 1835
Direttive riguardanti particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti

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1. La distribuzione dei medicinali inclusi nel “PHT-Prontuario della distribuzione diretta” di cui all’allegato 2 della determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni, avviene agli assistiti tramite le strutture dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e secondo le specifiche di distribuzione di cui al punto 6 della presente deliberazione. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige acquisisce i farmaci PHT tramite gare per principio attivo o per equivalenza terapeutica.

2. In aggiunta alla distribuzione dei farmaci PHT di cui al punto 1 della presente deliberazione, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige distribuisce questi farmaci in nome e per conto proprio tramite le farmacie convenzionate. La stipula dell’accordo con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate per la distribuzione dei farmaci PHT come previsto dall’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, è demandata all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

3. È approvato il documento allegato A che stabilisce per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige i limiti e le modalità da applicare alla stipula dell’accordo previsto dal punto 2 della presente deliberazione per la distribuzione dei medicinali PHT tramite le farmacie convenzionate.

4. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige è tenuta a inviare alla Ripartizione Sanità, Ufficio distretti sanitari, il contratto di cui al punto 2, ai fini dell’accertamento del rispetto delle disposizioni di cui al punto 3 della presente deliberazione.

5. I medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale vengono forniti direttamente dall’Azienda sanitaria dell’Alto Adige con modalità stabilite in un apposito provvedimento dell’Assessore alla Sanità.

6. L’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige distribuisce agli assistiti i farmaci per il primo ciclo terapeutico successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale all’interno di un punto di distribuzione dedicato presso le proprie strutture. La distribuzione del primo ciclo terapeutico non può superare i 60 giorni di terapia e avviene su prescrizione medica che deve rispettare le norme d’uso e prescrittive di AIFA. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità del prescrittore. Le prescrizioni in questione dovranno essere eseguite prioritariamente per principio attivo.

7. Dalla distribuzione di cui al punto 6 della presente deliberazione sono esclusi i farmaci che non possono essere erogati a carico del Servizio Sanitario Provinciale, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di assistenza farmaceutica per determinate categorie di pazienti.

8. Per la realizzazione della distribuzione di cui ai punti 5 e 6 della presente deliberazione l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige utilizza il personale nel rispetto di quanto previsto dalla pianta organica esistente.

9. Per la distribuzione di cui ai punti 2 e 6 della presente deliberazione si applicano le stesse quote di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino previste in Provincia di Bolzano per l’erogazione dei farmaci a carico del Servizio sanitario provinciale, tramite le farmacie convenzionate.

10. Entro il 1 luglio 2012 in ogni Comprensorio sanitario, almeno all’interno di ogni ospedale centrale e aziendale, dovrà essere resa operativa la distribuzione di cui ai punti 5 e 6 della suddetta deliberazione.

11. L'effettiva distribuzione dei farmaci dovrà rispettare il principio di equilibrio tra fruibilità dell'assistenza per l'utente e il maggior risparmio possibile per l'Azienda sanitaria dell'Alto Adige

12. Per permettere un monitoraggio della spesa farmaceutica in Provincia autonoma di Bolzano, l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige invia mensilmente alla Ripartizione Sanità, a partire dall’attuazione delle modalità di distribuzione previste nella presente deliberazione e secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta 24 novembre 2008, n. 4447, dati accertati, affidabili e semanticamente identici relativi ai farmaci distribuiti, uniformando i sistemi informatici nei Comprensori sanitari ed entro il 31 dicembre di ogni anno invia all’Ufficio distretti sanitari una relazione dettagliata sullo stato di attuazione di quanto disposto in questa deliberazione.

13. La compensazione della spesa per i farmaci erogati da un comprensorio sanitario per un residente in un altro comprensorio sanitario della Provincia di Bolzano avviene tramite apposita rendicontazione nell’ambito della mobilità intracomprensoriale.

14. Le deliberazioni della Giunta provinciale 4 ottobre 2004, n. 3583, 14 giugno 2010, n. 1033 e 30 dicembre 2010, n. 2207 sono abrogate a decorrere dalla entrata in vigore dell’accordo di cui al punto 2 e 3 della presente deliberazione.

Allegato A

Direttive per la stipula dell’accordo di cui all’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni in legge 16 novembre 2001, n. 405, tra l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate

1. Oggetto

(a) L’accordo ha come oggetto la distribuzione da parte delle farmacie convenzionate dei medicinali del “PHT – Prontuario della distribuzione diretta” di cui all’allegato 2 della determinazione AIFA 29 ottobre 2004 e successive modifiche e integrazioni, e dei farmaci che verranno ammessi alla rimborsabilità durante il periodo di vigenza del presente accordo contrassegnati dall’AIFA con la sigla PHT, fatto salvo di quanto previsto dai punti 5 e 6 della presente deliberazione e sub punto 6 del presente documento.

2. Durata

(a) L’accordo ha validità massima di tre anni dalla data di entrata in vigore.

3. Modalità di calcolo della remunerazione

(a) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige riconosce alla filiera distributiva una quota massima per ogni confezione erogata di euro 7,00 (IVA esclusa).

(b) La distribuzione dei farmaci riclassificati PHT con determinazione AIFA 2 novembre 2010 ai sensi dell’art. 3 non deve costituire aggravio di spesa per il Servizio sanitario provinciale rispetto ai costi sostenuti dalla Provincia per la loro distribuzione al momento della riclassificazione.

4. Gruppo di Lavoro

(a) Viene istituito un gruppo di lavoro costituito da un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione sanità, un rappresentante dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e due rappresentanti dalle associazioni sindacali delle farmacie convenzionate. Il gruppo ha il compito di monitorare l’applicazione del presente accordo nonché l’andamento della spesa farmaceutica in modo tale da formulare proposte di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica.

5. Obblighi dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige:

(a) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige acquista le specialità medicinali oggetto del presente accordo tramite gare per principio attivo o per equivalenza terapeutica e li consegna presso uno o più distributori intermedi individuati.

(b) Le specialità medicinali acquistate dovranno essere dotate di fustello adesivo annullato con la dicitura “Confezione ospedaliera” al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni in normale distribuzione. I farmaci in questione rimangono di esclusiva proprietà dell’Azienda sanitaria alla quale dovranno essere pertanto restituiti dal distributore intermedio nel caso di ritiro dal commercio dei lotti presenti in giacenza, ovvero nel caso di cessazione degli effetti del presente accordo.

(c) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige fornisce periodicamente alle parti interessate un elenco delle specialità medicinali risultate aggiudicatarie della gara in unione d’acquisto e alle quali bisogna far riferimento nella distribuzione, e comunica eventuali integrazioni ovvero cancellazioni.

(d) L’Ufficio contabilizzazione ricette del Comprensorio sanitario di Bolzano liquida le fatture di rimborso degli oneri di distribuzione, calcolate in base alla quantità distribuita, che la filiera distributiva farà pervenire. Gli importi di remunerazione delle farmacie saranno corrisposti al netto delle eventuali quote di compartecipazione che saranno trattenute dalle farmacie a titolo di acconto sulle proprie competenze.

(e) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige informa i medici di base, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione e ogni altra struttura pubblica o categoria interessata alla presente convenzione, sui contenuti, sulle modifiche e sulle modalità di attuazione della stessa.

(f) I medici prescrittori compilano le ricette riguardanti le specialità medicinali soggette al presente accordo, distinte da eventuali altre prescrizioni e con l’eventuale indicazione della dicitura “PHT”.

(g) L’Azienda sanitaria dell’Alto Adige fornisce alle associazioni sindacali delle farmacie e firmatarie del presente accordo i dati analitici per AIC, suddivisi per Comprensorio sanitario, relativi ai farmaci distribuiti secondo le modalità previste al punto 6 della presente deliberazione.

6. Disposizioni derogatorie

(a) Nel caso di prescrizioni fatte ad assistitii residenti al di fuori della Provincia autonoma di Bolzano, a stranieri temporaneamente presenti sul territorio provinciale o a cittadini indigenti privi di copertura assicurativa, i farmaci prescritti rientrano nel normale ciclo distributivo.

(b) Nel caso di assoluta urgenza o nel caso in cui un farmaco sia irreperibile presso il distributore intermedio individuato, è possibile consegnare il farmaco prescritto nel normale ciclo distributivo.

(c) Ai fini dell’ingresso del principio attivo nel ciclo della distribuzione di cui alle presenti direttive, la convenienza della scelta di tale distribuzione deve essere dimostrata in base ai risultati economici della gara d’acquisto in relazione del prezzo al pubblico.

 

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