(1) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di allarme di cui all’allegato B relativamente al biossido di zolfo (SO2) o al biossido di azoto (NO2), l’Agenzia informa immediatamente i sindaci dei Comuni territorialmente competenti ed il Centro Situazione provinciale presso il Corpo permanente dei Vigili del Fuoco. I sindaci emanano i provvedimenti d’urgenza necessari a proteggere la salute dei cittadini ed a ridurre tempestivamente le emissioni degli inquinati responsabili del superamento.
(2) Qualora venga constatato o previsto il superamento della soglia di informazione o della soglia di allarme di cui all’allegato B relativa all’ozono (O3), l’Agenzia informa tempestivamente la popolazione attraverso i mezzi di comunicazione invitando la stessa ad assumere comportamenti mirati alla riduzione delle emissioni e consigliando ai soggetti particolarmente sensibili di assumere misure precauzionali a tutela della propria salute.