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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 10 ottobre 2011, n. 111)
Istituzione dell'Anagrafe degli eletti e dei nominati

1)
Pubblicata nel B.U. 18 ottobre 2011, n. 42.

Art. 1 (Istituzione)

(1) È istituita l’Anagrafe degli eletti e dei nominati della Provincia di Bolzano.

(2) Essa è istituita presso la Presidenza della Giunta provinciale che ha l’onere della tenuta e dell’aggiornamento. L’Anagrafe sarà accessibile su rete internet.

(3) Nel registro dell’Anagrafe sono compresi tutti gli eletti e/o nominati dal Consiglio provinciale, dalla Giunta o dagli assessori provinciali. Per eletti e/o nominati si intendono coloro che siano chiamati ad esercitare un mandato di rappresentanza degli enti da cui sono stati eletti e/o nominati in società partecipate dalla Provincia, organismi di rappresentanza di varia natura, enti strumentali, agenzie e fondazioni.

Art. 2 (Contenuti dell’Anagrafe)

(1) L’Anagrafe prevede che l’elenco dei nominati/eletti sia accompagnato dall’indicazione per ogni nominativo delle rispettive mansioni, delle cariche, dell’ammontare degli onorari, delle remunerazioni, delle agevolazioni e di ogni altro beneficio economico.

(2) L’Anagrafe dovrà comprendere nello specifico, peraltro, anche la pubblicazione della dichiarazione dell’interessato concernente l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula “Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”.

(3) L’Anagrafe comprende inoltre finalità, statuti e composizione degli organi degli enti e società di cui all’articolo 1.

(4) Annualmente viene pubblicata una relazione sugli obiettivi e le attività degli enti e delle società di cui all’articolo 1.

Art. 3 (Modifica dei dati iscritti all’Anagrafe)

(1) Ogni variazione intervenuta rispetto ai dati di cui all’articolo 2 deve essere comunicata entro 60 giorni alla Giunta provinciale che provvederà entro 30 giorni all’aggiornamento dell’Anagrafe.

Art. 4 (Disposizione finanziaria)

(1) Alla copertura delle spese per gli interventi a carico dell’esercizio 2011 derivanti dalla presente legge e stimate nella misura massima di 12.000 euro, si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulla UPB 02130 del bilancio provinciale 2011.

(2) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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