(1) In prima applicazione della presente legge la durata in carica del Difensore civico/della Difensora civica in carica è limitata alla legislatura in corso, indipendentemente dalla data della sua elezione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.