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In vigore al: 21/11/2014

e) Legge provinciale 13 maggio 2011, n. 31)
Norme in materia di assistenza e beneficenza, di procedimento amministrativo, di superamento e eliminazione delle barriere architettoniche, di igiene e sanità e di edilizia agevolata

 

1)
Pubblicata nel B.U. 24 maggio 2011, n. 21.

CAPO I
ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art. 1 (Modifica della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, “Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio”)

(1) Dopo il comma 2 dell’articolo 16/ter della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, è inserito il seguente comma:

“2/bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nella delibera di cui al comma 3 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.”

Art. 2 (Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, “Asili nido”)

(1) Dopo l’articolo 22 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, è inserito il seguente articolo:

“Art. 22/bis (Superamento consentito della capacità ricettiva per le iscrizioni)

1. Il comune gestore del servizio di asilo nido può accettare un numero di iscrizioni di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura in misura massima del 15 per cento dei posti.

2. In caso di presenza contemporanea di bambini superiore alla capacità ricettiva della singola struttura si deroga ai parametri minimi di cui al comma 4 dell’articolo 22, fermo restando che ogni singola sezione di asilo nido non potrà accogliere contemporaneamente più di due bambini oltre il limite di capacità ricettiva ordinaria della sezione.”

Art. 3 (Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”)

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Concorso alle spese)

1. L’accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli assistiti. Ai fini dell’ammissione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati con regolamento di esecuzione.

2. Con regolamento di esecuzione sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento; sono inoltre individuati i soggetti tenuti al concorso alle spese. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

  1. delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
  2. della rilevanza sociale delle prestazioni;
  3. della composizione del nucleo familiare.

3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle entrate, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.”

(2) Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“7. Nel caso di gestione di servizi sociali di fronte a mancato conseguimento dell’autorizzazione o dell’accreditamento di cui al comma 6, ovvero in caso di omessa presentazione della domanda di autorizzazione o di accreditamento in seguito a relativa diffida, la Provincia è autorizzata a disporre e ad attuare la chiusura del servizio. Le spese sono poste a carico del gestore del servizio.”

(3) Dopo il comma 2 dell’articolo 20/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“2/bis. I beni agevolati sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'attività socio-assistenziale. Con la presentazione della domanda di agevolazione gli enti si obbligano al rispetto di tale vincolo di destinazione. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono definiti durata e modalità del vincolo per le diverse tipologie di beni agevolati, così come le modalità di restituzione del contributo nel caso di alienazione o modifica della destinazione del bene agevolato.”

(4) Dopo il comma 1 dell’articolo 21 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

“2. Per la messa a disposizione delle infrastrutture e dei servizi informatici necessari per l’attuazione dei servizi sociali di cui all’articolo 1, la Provincia può stipulare accordi con il Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano.”

Art. 4 (Modifica della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, “Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani”)

(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per gli anziani:

  1. l’accompagnamento abitativo;
  2. la casa di riposo;
  3. il centro di degenza;
  4. la comunità alloggio.

2. L’accompagnamento abitativo consiste in un accompagnamento a bassa o media intensità per persone anziane nell’organizzazione e nello svolgimento della loro vita quotidiana in apposite abitazioni.”

(2) L’articolo 10 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 10 (Regolamento di esecuzione)

1. Gli obiettivi e i requisiti strutturali dei servizi di cui all’articolo 9 sono disciplinati con regolamento di esecuzione.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. L’accordo viene stipulato entro il 31 ottobre dell’anno precedente all’anno di riferimento tra l’ente gestore del servizio e i comuni ove il servizio è svolto.”

(4) La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 e gli articoli 21, 34, 39 e 40/ter della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, “Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”)

(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“6. Nel caso di cumulo dell’assegno di cura con agevolazioni garantite da altri enti ed aventi le medesime finalità dell’assegno di cura, gli importi mensili di cui al comma 2 possono essere ridotti sulla base di criteri fissati dalla Giunta provinciale.”

Art. 6 (Modifica della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, “Nuove provvidenzein favore dei soggetti portatori di handicap”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il trasporto scolastico e, ove necessario, l’accompagnamento dei soggetti portatori di handicap sono attuati mediante i servizi organizzati dalla Ripartizione provinciale Mobilità, sempre che non possa provvedervi la famiglia dell'utente. Il trasporto presso i servizi sociali semiresidenziali e l’accompagnamento, ove necessario, dei soggetti portatori di handicap sono attuati prioritariamente:

  1. dalle famiglie;
  2. mediante il servizio di trasporto pubblico;
  3. mediante i servizi di trasporto scolastico già esistenti, per i posti disponibili;
  4. dagli enti gestori dei servizi sociali.”

CAPO II
SUPERAMENTO O ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Art. 7 (Modifica della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, “Disposizioni per favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche“)

(1) Il comma 2 dell’articolo 7 della legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7, è così sostituito:

“2. Con regolamento di esecuzione sono altresì fissate le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità di edifici e spazi pubblici e privati aperti al pubblico e di quelli realizzati per scopi abitativi dall’Istituto per l’edilizia sociale e dai comuni.”

CAPO III
NORME IN MATERIA DI IGIENE E SANITÁ

Art. 8 (Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti)

1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale, ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, sono concessi assegni di studio mensili.

2. Ai neolaureati in veterinaria, residenti in provincia di Bolzano, che per accedere all'esame di Stato frequentino il tirocinio ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche, sono concessi assegni di studio mensili.

3. L'attività di tirocinio di cui ai commi 1 e 2 non costituisce rapporto di lavoro o di impiego nonostante la concessione di assegni mensili; i tirocinanti sono comunque tenuti al rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio fissati per gli psicologi e i veterinari dipendenti delle strutture di cui al comma 1.

4. L'importo dell'assegno di studio viene stabilito dall'assessore competente in materia e non può superare 1.500,00 euro mensili.”

Art. 9 (Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del Servizio sanitario provinciale”)

(1) Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: “Per ogni comprensorio sanitario deve essere eletto un direttore di struttura complessa.”

(2) L’articolo 21 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Dipartimento di prevenzione)

1. Presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Dipartimento di prevenzione, a cui fa capo un Comitato tecnico.

2. Compito del Dipartimento di prevenzione è individuare e contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione con particolare attenzione ai gruppi di popolazione più esposti.

3. Nel rispetto dell’autonomia tecnico-funzionale dei singoli servizi dell’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, il Dipartimento è così composto:

  1. Servizi di Igiene e sanità pubblica;
  2. Servizio di Medicina del lavoro;
  3. Servizio di Medicina dello sport;
  4. Servizio di Dietetica e nutrizione clinica;
  5. Servizio Pneumologico;
  6. Servizio Veterinario;
  7. Sezione di Medicina ambientale.
  8. La Giunta provinciale fissa le finalità, i compiti e il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione.”

(3) L’articolo 31/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 31/bis (Istituzione di registri di rilevante interesse sanitario)

1. Nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono istituiti i seguenti registri:

  1. registro tumori;
  2. registro malattie rare;
  3. registro cause di morte;
  4. registro diabete;
  5. registro dispositivi impiantabili;
  6. registro protesi articolari;
  7. registro patologie cardio-vascolari;
  8. registro patologie cerebro-vascolari.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi a persone affette dalle relative malattie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

3. Con regolamento d’esecuzione, emanato su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1, i soggetti che possono avere accesso ai registri e i dati che possono conoscere, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati.

4. Il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.”

(4) Dopo l’articolo 32 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32/bis (Post-trattamento farmacologico di pazienti)

1. La Giunta provinciale, al fine di garantire la continuità assistenziale, può stabilire i casi nei quali è possibile prevedere un post-trattamento farmacologico nelle cliniche universitarie e nelle strutture sanitarie pubbliche o private austriache convenzionate con la Provincia autonoma di Bolzano.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“2. Rientrano tra le prestazioni rimborsabili di cui al comma 1 anche quelle erogate dai dentisti abilitati, iscritti all’albo professionale della Provincia di Bolzano, e le visite specialistiche effettuate dai medici ospedalieri in regime privatistico al di fuori delle strutture pubbliche e convenzionate.”

(6) Il comma 4 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. Il rimborso delle prestazioni specialistiche ambulatoriali è posto a carico dell'azienda sanitaria. La Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale per la programmazione sanitaria, determina le specialità e le tipologie di prestazioni nonché la misura degli importi rimborsabili, tenuto conto delle disposizioni in materia di partecipazione alla spesa sanitaria.”

(7) Dopo la lettera h) del comma 5 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“i) un rappresentante delle case di cura private.”

(8) Il comma 7 dell’articolo 42 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“7. Qualora vengano trattati argomenti riguardanti l’ingegneria clinica, l’edilizia sanitaria, la medicina e la pediatria di base, il comitato è integrato da un esperto in ingegneria clinica, un esperto in edilizia sanitaria, un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta, ciascuno per l’ambito di propria competenza, con diritto di voto. Se il medico libero professionista componente il comitato è un medico di base o un pediatra di base, il comitato non deve essere integrato per queste due discipline.”

(9) La lettera o) del comma 3 dell’articolo 45/bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituita:

“o) cinque rappresentanti dell'ambito clinico dei comprensori sanitari, di cui un medico specialista nell'area igiene e salute pubblica ed un rappresentante degli ospedali di base.”

(10) La norma transitoria di cui all’articolo 50, comma 5/bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge.

(11) Gli incarichi di cui all’articolo 65/quinquies, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge. I direttori medici degli ospedali di base dipendono funzionalmente e organizzativamente dai direttori medici di ciascun ospedale aziendale del rispettivo comprensorio sanitario.

Art. 10 (Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, “Norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e di attività contrattuale del servizio sanitario provinciale”)

(1) L’articolo 1 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 1 (Finalità della legge)

1. La presente legge detta norme in materia di programmazione, contabilità, controllo di gestione e attività contrattuale dell’azienda sanitaria provinciale, di seguito denominata azienda, in applicazione della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, di seguito denominata legge di riordinamento.”

(2) I commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, sono così sostituiti:

“6. Il bilancio preventivo annuale è di tipo economico ed esprime le scelte definite nel programma operativo annuale e nel budget. L'esercizio coincide con l'anno solare.

7. I documenti costitutivi obbligatori del bilancio preventivo annuale sono il conto economico e il budget finanziario, corredati da:

  1. criteri tecnici di determinazione integrati dalle tabelle per la parte economica previste nella nota integrativa;
  2. relazione del direttore generale;
  3. relazione del collegio dei revisori dei conti.

8. Il bilancio preventivo annuale è redatto secondo gli schemi previsti dalle direttive di contabilità generale di cui all'articolo 10.”

(3) L’articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 5 (Termini di approvazione ed esecutività)

1. Entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferiscono il piano generale triennale di azienda ed il bilancio preventivo annuale, la Giunta provinciale definisce i criteri di finanziamento e le risorse disponibili per l’azienda.

2. Il piano generale triennale dell’azienda ed il bilancio preventivo annuale sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono.

3. In assenza della definizione della disponibilità finanziaria di cui al comma 1, per l’esercizio cui si riferisce la programmazione annuale l’azienda è tenuta all’approntamento degli strumenti di programmazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello a cui si riferiscono, sulla base delle risorse assegnate per l’esercizio precedente, con esclusione delle assegnazioni straordinarie.”

(4) L’articolo 7 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“Art. 7 (Principi e criteri di redazione del bilancio) - 1. Nella redazione del bilancio di esercizio si osservano i principi contenuti nel codice civile, le disposizioni contenute nella Quarta Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (78/660/CEE), recepita con decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modifiche, nonché le disposizioni della Giunta provinciale.”

(5) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 14, è così sostituito:

“2. Le direttive di contabilità generale disciplinano, in particolare:

  1. gli schemi di bilancio;
  2. il piano dei conti;
  3. i contenuti e la struttura dei documenti costitutivi del bilancio preventivo annuale;
  4. i contenuti e la forma della nota integrativa;
  5. i contenuti e la struttura della relazione annuale sullo stato di attuazione della programmazione e sulla gestione economico-finanziaria dell’azienda;
  6. i criteri di valutazione delle poste di bilancio;
  7. i criteri e le modalità di ammortamento;
  8. le modalità di tenuta e conservazione dei libri contabili obbligatori;
  9. quant’altro sia opportuno al fine di omogeneizzare strumenti e modalità di tenuta del sistema di contabilità generale dell’azienda.”

Art. 11 (Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”)

(1) Il comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“1. La Provincia può stipulare convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea per l'attivazione di posti di formazione per medici specialisti.”

(2) Il comma 1 dell’articolo 26 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“1. La Provincia può attribuire assegni per la frequenza di corsi di formazione di medici specialisti presso università od organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:

“2. Al fine di cui al comma 1, la Provincia, anche al di fuori delle convenzioni di cui al capo II del presente titolo, può stipulare apposite convenzioni con le università italiane nonché con le università e gli altri organismi pubblici e privati competenti degli Stati membri dell'Unione europea.”

Art. 12 (Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”)

(1) Dopo l’articolo 14 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 14/bis (Divieto di utilizzo di apparecchiature abbronzanti da parte di minorenni)

1. Ai minori di 18 anni è vietato l’utilizzo di apparecchiature abbronzanti a raggi ultravioletti in solarium o strutture simili accessibili al pubblico, salvo prescrizione medica.

2. È fatto obbligo ai conduttori delle strutture di cui al comma 1 di esporre il divieto in maniera visibile all’interno delle stesse.

3. I conduttori delle strutture di cui al comma 1, che non rispettano quanto previsto dai commi 1 e 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.”

Art. 13 (Abrogazioni)

(1) Il comma 5 dell’articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è abrogato.

CAPO IV
NORME IN MATERIA DI EDILIZIA AGEVOLATA

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”)

(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 90 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:

“1/bis. Qualora gli alloggi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera I), siano realizzati da società o enti costituiti allo scopo di costruire o acquistare, senza finalità di lucro, abitazioni da assegnare in locazione, anche con patto di futura vendita, oppure da vendere, il contributo di cui al comma 1, è calcolato sul valore convenzionale determinato in base all’articolo 7 tenuto conto in ogni caso dei vantaggi eventualmente già percepiti ai sensi degli articoli 87, 87/bis e 88.”

CAPO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15 (Disposizione finanziaria)

(1) La presente legge non comporta spese a carico dell’esercizio finanziario in corso.

(2) La spesa a carico degli esercizi finanziari successivi sarà autorizzata con legge finanziaria annuale.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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