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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 5 (Modifica della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, “Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia Autonoma di Bolzano”)  delibera sentenza

(1) Alla fine del comma 6 dell’articolo 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunta la seguente frase: “Gli atti amministrativi adottati su delega della Giunta provinciale sono definitivi.”

(2) Alla fine del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, sono aggiunte le parole: “o aree”.

(3) Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è aggiunto il seguente comma:

“2. Nella legislazione provinciale l’area è equiparata all’ufficio ed il coordinatore dell’area al direttore d’ufficio, in quanto compatibili.”

(4) Il comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Il direttore di dipartimento provvede al raccordo tra il componente della Giunta provinciale a lui preposto e le ripartizioni dipendenti, curando l'attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del componente di Giunta preposto. A tali fini, su proposta di quest'ultimo e limitatamente a specifici obiettivi di particolare rilevanza adeguatamente motivati, la Giunta provinciale può attribuire al direttore di dipartimento i connessi compiti riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento.”

(5) I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“4. Nella sezione A dell'albo degli aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone nominate direttori di ripartizione sulla base di una terna di nominativi proposti da apposita commissione a seguito di una selezione effettuata previo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Nell’avviso sono indicati la ripartizione la cui direzione è vacante, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di selezione, il titolo di studio e, se del caso, l’abilitazione professionale nonché l’esperienza professionale richiesti. L’esperienza professionale non può essere inferiore a quattro anni di servizio effettivo come direttore di ufficio per i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma di Bolzano e per i dipendenti di ruolo di altre pubbliche amministrazioni di una qualifica dirigenziale analoga. Alle prove di selezione sono inoltre ammessi:

  1. i dipendenti provinciali di ruolo con un’anzianità di servizio di almeno otto anni nella funzione di segretario particolare di un componente della Giunta provinciale, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale e del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, che per almeno otto anni di servizio effettivo abbiano svolto funzioni dirigenziali in settori attinenti all’attività istituzionale dell’amministrazione provinciale.

6. La commissione di selezione, nominata dal Presidente della Provincia, è composta da un numero dispari di componenti, non superiore a cinque, esperti nelle discipline oggetto della selezione, con qualifica non inferiore a quella di direttore di ripartizione se interni all'amministrazione.”

(6) Dopo il comma 6 dell’articolo 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“7. La commissione effettua la valutazione dei partecipanti alla selezione secondo le modalità indicate nell’avviso e previo esame dei curricula professionali. I candidati nominati direttori di ripartizione di provenienza esterna all'amministrazione sono inquadrati nel ruolo provinciale.”

(7) Il comma 2 dell’articolo 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Possono presentare domanda di ammissione alla selezione:

  1. i dipendenti di ruolo della Provincia o di altri enti pubblici con un’anzianità di servizio effettivo di almeno quattro anni e in possesso del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica/magistrale o del titolo di master universitario di primo livello o di laurea triennale in uno degli indirizzi specificati nell’avviso, nonché
  2. persone estranee alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale nella posizione cui ambiscono, con almeno sei anni di esperienza di lavoro dipendente o professionale in materia attinente all'attività istituzionale dell'amministrazione provinciale.”

(8) L’articolo 21 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è cosi sostituito:

“Art. 21 (Rinnovo degli incarichi dirigenziali)

1. Non meno di tre mesi prima della scadenza dell'incarico del direttore d'ufficio, il competente direttore di ripartizione esprime un giudizio complessivo sullo svolgimento dei compiti dirigenziali, consegnando copia della relazione al direttore interessato, sentito il preposto direttore di dipartimento ed il componente di Giunta.

2. Se il giudizio globale non è soddisfacente, il direttore interessato può presentare entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

3. Il giudizio globale non soddisfacente viene sottoposto, sentito il nucleo di valutazione e tenuto conto delle controdeduzioni del direttore, alla Giunta provinciale per decidere sul rinnovo dell'incarico dirigenziale. Il mancato rinnovo dell'incarico dirigenziale comporta, di norma, la cancellazione dall'albo degli aspiranti dirigenti.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 trovano applicazione anche per il rinnovo dell'incarico dirigenziale del direttore di ripartizione. In tal caso il giudizio globale è espresso dal direttore di dipartimento, d'intesa con il componente di Giunta preposto. Il componente di Giunta sottopone poi il giudizio globale alla Giunta provinciale, tenendo conto delle controdeduzioni del direttore di ripartizione.

5. La Giunta provinciale può, anche prima della scadenza dell'incarico, affidare al direttore d'ufficio o al direttore di ripartizione la direzione di un altro ufficio o di un'altra ripartizione."

(9) Dopo il comma 10 dell’articolo 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi:

“11. Il funzionario che alla data di entrata in vigore della presente legge esercita le funzioni di direttore reggente della Ripartizione provinciale Sanità, rimane preposto a detta ripartizione fino al completamento del riordino del servizio sanitario provinciale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013.

[12. Fino a quando non sarà diversamente disposto con contratto collettivo provinciale, per il personale che svolge le funzioni dirigenziali a titolo di reggenza la misura prevista per la trasformazione dell’indennità di funzione in assegno personale pensionabile quale distinto, fisso e continuativo elemento di retribuzione, è raddoppiata con decorrenza dall’assunzione delle funzioni dirigenziali in atto.”] 2)

(10) Al punto 9 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lineetta: “- cartografia provinciale e coordinamento dell'infrastruttura per l’informazione territoriale".

(11) Il punto 27 dell’allegato A alla legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

27 Sviluppo del territorio

  1. piano territoriale provinciale
  2. piani urbanistici
  3. piani di attuazione e di recupero
  4. sorveglianza sull'attività edilizia”.
massimeCorte costituzionale - sentenza 10 febbraio 2014, n. 19 - Responsabilità amministrativa e contabile nel pubblico impiego - competenza statale - inammissibilità di esoneri a livello provinciale - indennità di reggenza
2)
La Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2014, n. 19 ha dichiarato illegittimo l'art. 5, comma 9, seconda parte, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, che aveva aggiunto il comma 12 all'art. 26 della legge provinciale 23 aprile 1992, n.10.
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