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In vigore al: 21/11/2014

d) Legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 11)
Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 2011, n. 4.

Art. 14 (Modifica della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”)

(1) La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7/ter della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“c) la viabilità insistente sulle aree di cui alle lettere a) e b);”

(2) Al comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 8, commi 3 e 4” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 7/quater”.

(3) Ai commi 1 e 4 dell’articolo 6/bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modifiche” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

(4) Al comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, le parole: “dell'articolo 8” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14“.

(5) Al comma 2 dell’articolo 13 e al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15” sono sostituite entrambe le volte in cui ricorrono dalle parole: “articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

(6) Il comma 1 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito:

“1. Se un'area, in base alle indicazioni di piano urbanistico, di piano di attuazione o di piano di recupero, è soggetta all'espropriazione, la Provincia e gli altri enti pubblici competenti all'esecuzione delle opere, impianti o servizi, o loro concessionari, possono procedere alla determinazione dell'indennità di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 10, 13 e 14.

(7) Al comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, le parole: “il Direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio emette il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù” sono sostituite dalle parole: “viene emesso il decreto definitivo di espropriazione o di costituzione coattiva di servitù“.

(8) La lettera a) del comma 5 dell’articolo 32-bis della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

“a) nella misura corrispondente al valore del bene ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies e 8 utilizzato per scopi di pubblica utilità;”.

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