(1) Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il centro svolge i seguenti compiti:
- ricerca, sperimentazione e pareri in tutti i settori dell’agricoltura e delle foreste;
- ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria;
- analisi e ricerche agrochimiche di laboratorio;
- gestione del giardino botanico per la formazione botanica, la ricerca e a fini istruttori in generale e turistici, con connesse attività promozionali per l’Alto Adige;
- gestione della pescicultura ai fini della ricerca, conservazione e coltivazione di pesci tipici delle acque dell’Alto Adige;”
(2) I numeri 6) e 7) del comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“6) dirige, salve le competenze di direttori d’ufficio, il personale del centro dipendente dalla Provincia nonché il personale assunto dal centro su sua proposta per specifici progetti e per attività scientifiche;
7) salvo quanto disposto al numero 6, assume, dirige e amministra il personale del centro e determina il trattamento normativo ed economico dello stesso ai sensi dei contratti collettivi di lavoro del settore privato relativo alla categoria di riferimento e nel rispetto delle direttive da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.”
(3) Il comma 1 dell’articolo 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, e successive modifiche, è abrogato.