1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Giunta provinciale può concedere pagamenti diretti, contributi di parte corrente, contributi in conto capitale, contributi sugli interessi e contributi per il rimborso di prestiti per:
- investimenti tecnici ed edili in aziende rurali singole o associate;
- investimenti edili e tecnici nonché la formazione in imprese di trasformazione e commercializzazione;
- edilizia abitativa rurale;
- infrastrutture in zone rurali;
- promozione della proprietà coltivatrice e miglioramento delle strutture aziendali rurali;
- tutela e miglioramento dell’ambiente;
- miglioramento della zootecnia e del benessere animale nonché promozione dell’attività delle organizzazioni nel settore della zootecnia e in quello lattiero-caseario;
- mortalità del bestiame;
- lotta alle epizoozie;
- misure di emergenza in agricoltura;
- rimozione dei danni causati da calamità naturali o avverse condizioni atmosferiche e difesa passiva attraverso assicurazione;
- produzione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- miglioramento qualitativo e strutturale nella produzione vegetale;
- provvedimenti straordinari nella difesa delle piante;
- crediti di gestione aziendale;
- consulenza e assistenza tecnica;
- innovazione e progetti dimostrativi;
- primo insediamento dei giovani agricoltori.”
(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“4. Per valorizzare l’agricoltura anche presso la popolazione non attiva nel settore agricolo, promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e rispondere al crescente bisogno di multifunzionalità da parte della società, la Giunta provinciale può autorizzare la Ripartizione provinciale Agricoltura all’esecuzione di manifestazioni, iniziative e studi di vario genere concernenti l’agricoltura o concedere aiuti a enti, associazioni con o senza personalità giuridica e ad altre persone giuridiche per lo svolgimento di dette attività.”