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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 217 del 30.01.2006
Accordo per il coordinamento e l'integrazione del Piano di Utilizzazione delle Acque Pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano con i piani di bacino di rilievo nazionale

Allegato

Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano con i piani di bacino di rilievo nazionale

 

TRA

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
il Presidente della Provincia autonoma di Trento
il Presidente della Regione Veneto
 

Premesso che:

-     a norma dell'art. 14, terzo comma, dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base ad un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della medesima Provincia in seno ad un apposito comitato;

-     l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), reca la disciplina per la formazione, l'approvazione e l'aggiornamento del Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche previsto dal citato art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972;

-     a norma dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 381 del 1974, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, il Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualità di Presidente del comitato istituzionale delle relative autorità di bacino di rilievo nazionale, ed il Presidente della Provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attività di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più Regioni e Province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale;

-     ai sensi del capo VIII del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attuato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio esercita, con decorrenza dal 1° giugno 2001, le funzioni in materia di difesa del suolo e tutela delle acque in precedenza spettanti al Ministero dei lavori pubblici;

-     con sentenza della Corte Costituzionale 6-7 novembre 2001, n. 353 è stato dichiarato incostituzionale il seguente periodo contenuto nel citato art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974: «Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale interessate, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a più Regioni e Province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale»;

-     la medesima sentenza n. 353 del 2001 argomenta come «le esigenze di coordinamento e di integrazione, indispensabili in base ad apprezzamento dello stesso legislatore, devono essere realizzate, nell'unitarietà della pianificazione del bacino di rilievo nazionale, a livello di organo centrale o pluriregionale, con uno degli ipotizzabili sistemi, che assicuri effettiva parità d'intervento di tutte le Regioni e Province autonome interessate, in un giusto procedimento di partecipazione equilibrata dei medesimi soggetti, titolari di interessi giuridicamente rilevanti sul piano costituzionale»;

 

Ritenuto opportuno procedere, ai fini dell'attuazione dell'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974, alla stipulazione del presente protocollo d'intesa, finalizzato ad assicurare le modalità per il coordinamento e l'integrazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche relativo al territorio della Provincia autonoma di Bolzano con la pianificazione di bacino prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in funzione anche della determinazione degli opportuni strumenti di raccordo per la compatibilizzazione degli interessi comuni alla Regione Veneto e alla Provincia autonoma di Trento il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale;

 

si conviene di stipulare il seguente

 

PROTOCOLLO D'INTESA

 

Art. 1

Finalità

1. Il presente protocollo è diretto a definire, nell'ambito del procedimento di formazione e approvazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche relativo alla Provincia autonoma di Bolzano previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, le modalità per il coordinamento e l'integrazione del predetto piano generale con la pianificazione di bacino prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. La Provincia autonoma di Bolzano, tramite il proprio Dipartimento urbanistica, ambiente ed energia, cura l'attuazione del presente protocollo d'intesa e assicura le funzioni di segreteria del Comitato paritetico di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica. n. 381 del 1974, nonché il supporto tecnico-istruttorio per ogni altra fase consultiva e/o di concertazione prevista dal presente protocollo.

 

Art. 2

Documento preliminare di piano e valutazione tecnica congiunta

1. La Provincia autonoma di Bolzano cura la predisposizione del documento preliminare di Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, o di piani-stralcio del medesimo, e lo sottopone alla valutazione tecnica congiunta secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. La valutazione tecnica congiunta è diretta a esaminare e a valutare gli elementi del documento preliminare di piano relativi al coordinamento e all'integrazione del medesimo con la pianificazione dei bacini di rilievo nazionale, in modo da garantirne l'unitarietà.

3. La valutazione tecnica congiunta è esperita attraverso specifici incontri a cui partecipano il direttore del Dipartimento urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano, un dirigente in rappresentanza, rispettivamente, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Veneto, nonché i Segretari generali delle Autorità di bacino del fiume Adige e dell'Alto Adriatico.

4. Il direttore del Dipartimento urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano convoca gli incontri ed è responsabile dell'ordine dei lavori. Nel corso della prima riunione è stabilito il calendario e il programma degli incontri.

5. La valutazione tecnica congiunta deve concludersi entro i sessanta giorni successivi a quello del primo incontro.

 

Art. 3

Intesa con la Provincia autonoma di Trento e con la Regione Veneto

1. Entro quindici giorni dallo svolgimento della valutazione tecnica congiunta, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano trasmette il documento preliminare di piano, corredato dal verbale contenente le conclusioni della valutazione tecnica congiunta, alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Veneto, per il raggiungimento dell'intesa prevista dalla sentenza della Corte Costituzionale 6-7 novembre 2001, n. 353. La Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto esprimono i rispettivi pareri e le eventuali osservazioni entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

2. A seguito del ricevimento dei pareri e delle osservazioni di cui al comma 1, e in ogni caso decorso il termine ivi previsto, la Giunta provinciale di Bolzano si esprime in ordine al documento preliminare di piano, tenuto conto delle risultanze della valutazione tecnica congiunta, dei pareri e delle osservazioni eventualmente formulate ai sensi del comma 1.

 

Art. 4

Approvazione del piano

1. Il documento preliminare di piano, unitamente al verbale contenente le conclusioni della valutazione tecnica congiunta e ai pareri e alle eventuali osservazioni resi ai fini dell'intesa a norma dell'articolo 3, è trasmesso dal Presidente della Provincia di Bolzano al Comitato paritetico previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 per l'adozione del progetto di piano, la pubblicazione e la conseguente approvazione definitiva nel rispetto delle procedure stabilite dal medesimo articolo 8. Sulle eventuali modifiche che il Comitato paritetico ritenga necessario apportare anteriormente all'adozione del piano deve essere acquisita l'intesa di cui all'articolo 3.

 

Art. 5

Indirizzi e vincoli alla programmazione provinciale

1. Ferme restando le competenze riservate alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche determina le direttive, gli indirizzi e i vincoli ai quali devono conformarsi i piani e i programmi provinciali, con riferimento alle materie considerate dall'articolo 17, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché con riguardo alla tutela del rischio idrogeologico e alle misure di prevenzione per le aree a rischio.

2. I vincoli e le misure espressamente indicati dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche hanno in ogni caso effetto immediato qualora più restrittivi rispetto ai corrispondenti vincoli e misure previsti dai vigenti piani o programmi provinciali ovvero costituiscano vincoli e misure non previsti dai predetti piani o programmi.

3. Il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche può definire specifiche forme di raccordo tra la Provincia autonoma di Bolzano, la Provincia autonoma di Trento, la Regione Veneto e le Autorità di bacino interessate, con riguardo al verificarsi di particolari situazioni per le quali risulti indispensabile il coordinamento o l'integrazione delle rispettive azioni da intraprendere nel medesimo bacino idrografico di rilievo nazionale.

 

Art. 6

Disposizione finale

1. Le disposizioni del presente protocollo d'intesa si applicano anche ai fini delle successive modifiche o revisioni del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche o per l'approvazione di eventuali piani stralcio.
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