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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 740 del 14.03.2005
Linee guida per il servizio di sostegno e di sorveglianza di bambini e giovani in orario extrascolastico

Allegato
 

Servizio di sostegno e di sorveglianza di bambini e giovani in orario extrascolastico ai sensi dell'articolo 16 bis della legge provinciale del 31 agosto 1974, n. 7

 

Articolo 1 - Finalità

1. Nell'ambito delle misure a sostegno delle famiglie, la Provincia favorisce l'istituzione di un servizio d'accompagnamento pedagogico qualificato per bambini delle scuole per l'infanzia e per gli alunni e giovani delle scuole al di fuori dell'orario scolastico.
 
2. La Provincia sostiene le iniziative, le attività ed i progetti che danno sostegno alle famiglie nell'ambito dell'educazione e della formazione. La creazione di una rete di collaborazioni e d'integrazione delle risorse in loco ha lo scopo di incentivare e sostenere l'efficienza e la continuità dei progetti presenti localmente.
 
3. Attraverso regolari incontri con le famiglie s'intende creare una rete di rapporti educativi ed interpersonali, che abbiano anche il fine di riconoscere le potenzialità dei bambini e dei giovani, che sostengano l'amore e l'interesse per lo studio e che potenzino la loro capacità comunicativa.
 

Articolo 2 - Interventi

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1 la Provincia sostiene i seguenti interventi:

a) orario prolungato nelle scuole e nelle scuole per l'infanzia;

b) scuola per l'infanzia estiva;

c) offerta di istituzioni scolastiche al di fuori degli orari scolastici;

d) offerta da parte di privati, enti ed associazioni, che non perseguono fini di lucro, al pomeriggio o al di fuori dell'orario scolastico.

2. Ai sensi dei presenti criteri sono sostenute esclusivamente le iniziative di cui al comma 1 lettera d).
 

Articolo 3 – Requisiti

1. Privati, enti; cooperative ed associazioni senza fini di lucro, possono richiedere un contributo provinciale per l'organizzazione e realizzazione di progetti che perseguono gli scopi di cui all'articolo 1.
 
2. Di norma sono sostenuti finanziariamente quei progetti che rispondono alle concrete esigenze delle famiglie in loco, in accordo con la scuola materna o la scuola e che prevedono un servizio di accompagnamento pedagogico qualificato per bambini e giovani. Per questa ragione i progetti devono innanzitutto beneficiare a livello locale di un parere positivo da parte del Comune o di un ente di coordinamento da esso appositamente incaricato.
 
3. Al contributo provinciale sono ammessi i progetti, che presentano i seguenti presupposti:

a)  che offrano un servizio di accompagnamento pedagogico qualificato per i bambini ed i giovani al di fuori dell'orario delle scuole materne e delle scuole; iniziative e progetti basati sull'attività istituzionale dei circoli e delle associazioni non verranno prese in considerazione;

b) che rispondano alle concrete esigenze delle famiglie in loco;

c) che siano dirette da personale pedagogico qualificato;

d) che per quanto riguarda le proposte estive, si estendano su almeno due settimane per una durata di almeno dieci giorni;

e) che vi partecipino almeno dieci bambini o giovani. In casi eccezionali o per situazioni particolari il numero di partecipanti può essere anche inferiore.

 

Articolo 4 – Domanda

1. Le rispettive domande vanno inoltrate dal responsabile di progetto all'ufficio assistenza scolastica ed universitaria corredate dal parere del Comune o dell'ente di coordinamento da esso appositamente incaricato.
 
2. Per l'elaborazione ed il finanziamento sono prese in considerazione le domande inoltrate all'ufficio competente entro e non oltre le seguenti scadenze:

1)     28 febbraio;

2)     15 maggio;

3)     30 settembre.

 
3. In prima applicazione la data di scadenza di cui al numero 1 del precedente comma è stabilita per il 15 aprile.
 
4. I mezzi finanziari messi a disposizione a tale scopo nel piano di gestione del bilancio provinciale, sono suddivisi come segue:

- 40% per le domande pervenute entro il 28 febbraio;

- 30% per le domande pervenute entro il 15 maggio;

- 30% per le domande pervenute entro il 30 settembre.

 
5. Se i mezzi finanziari messi a disposizione per ciascuna delle date di presentazione delle domande non sono utilizzati per intero, i mezzi finanziari rimanenti vengono spostati automaticamente alla data successiva.
 
6. La domanda deve presentare una descrizione dettagliata del progetto, che contenga almeno quanto segue:

le indicazioni organizzative e di contenuto, che caratterizzano il progetto (tipo di attività, luogo, periodo, condizioni ecc.);

il responsabile di progetto ed eventuali corresponsabili;

il nome del/della responsabile pedagogico/a;

il monte ore delle collaboratrici e dei collaboratori pedagogici qualificati sulle ore totali;

il numero di bambini o giovani partecipanti, suddiviso per singola offerta;

il contributo provinciale atteso;

l'eventuale richiesta della concessione di un anticipo.

 
7. Alla domanda è da allegare la seguente documentazione:

il parere del Comune o dell'ente di coordinamento da esso appositamente incaricato;

il preventivo di spesa dettagliato;

il piano di finanziamento.

 
8. Il piano di finanziamento è da suddividersi nelle seguenti unità:

mezzi propri;

sponsorizzazioni;

contributi dei partecipanti;

contributo provinciale richiesto.

 

Articolo 5 – Spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:
a) spese di personale:

stipendi e liquidazioni, imposte, spese previdenziali ed assicurative;

compensi a collaboratori esterni, incluse imposte, spese previdenziali ed assicurative;

b) spese amministrative ed organizzative:

affitti e spese connesse, corrente elettrica, pulizie, telefono, rifiuti ed altre spese correnti di gestione;

stampati, testi informativi e pubblicità;

assicurazioni R.C. ed infortuni;

c) spese connesse all'attività svolta:

acquisto di materiale scolastico e didattico, di altri materiali di natura culturale, ludica, didattica e pedagogica, necessari per la realizzazione del progetto;

altre spese assolutamente necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dei progetti.

 
2. Per progetti che si svolgono nei mesi estivi o per progetti che si svolgono in zone in cui non vi è un servizio di refezione scolastica, sono inoltre ammesse le spese per il vitto dei bambini, dei giovani e del personale di sorveglianza.
 
3. Non sono ammesse le spese per investimenti, per manutenzione ordinaria o straordinaria dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
 
4. Previa adeguata motivazione, l'amministrazione provinciale può escludere alcune voci di spesa.
 

Articolo 6 – Valutazione dei progetti

1. Per definire l'ammontare del contributo provinciale, i progetti inoltrati sono valutati da una commissione interna, composta da cinque membri, appositamente istituita dalla Giunta Provinciale. Un membro della commissione è designato dall'assessore o assessora competente per la scuola italiana ed un membro deve appartenere al gruppo linguistico ladino.
 
2. La commissione d'esperti valuta i progetti inoltrati entro le rispettive date di presentazione tenendo conto dei seguenti aspetti fondamentali:

a. percentuale del personale pedagogico qualificato sul totale: 0 – 20 punti;

b. valutazione del progetto dal punto di vista della qualità pedagogica: 0 – 20 punti;

c. valutazione del progetto in base alla risposta che fornisce alle concrete esigenze delle famiglie in loco, tenendo conto del parere del Comune o dell'ente di coordinamento da esso appositamente incaricato: 0 – 30 punti;

d. durata del progetto: 0 – 10 punti;

e. numero dei bambini e dei giovani partecipanti: 0 – 10 punti;

f. coinvolgimento delle scuole materne e delle altre scuole nella pianificazione, nell'organizzazione e nello svolgimento del progetto: 0 – 30 punti;

g. coinvolgimento di bambini e giovani con difficoltà motorie e di bambini e giovani provenienti da famiglie immigrate: 0 – 10 punti;

h. coinvolgimento di bambini e giovani di nazionalità extracomunitaria: 0 – 10 punti;

i. quota di autofinanziamento sotto forma di donazioni e/o sponsorizzazioni: 0 – 20 punti.

 
3. I progetti che raggiungono un punteggio tra i 101 ed i 150 punti, ricevono un contributo provinciale nell'ammontare massimo di cui all'articolo 7. Ai progetti che raggiungono un punteggio tra i 51 e i 100 punti il contributo provinciale, di cui all'articolo 7, è ridotto del 30%.
 
4. I progetti che non rispettano i presupposti di cui all'articolo 3 o la cui valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo non supera i 50 punti, non sono ammessi a contributo.
 

Articolo 7 – Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo provinciale può corrispondere al massimo al 67% dei costi ritenuti ammissibili. In casi straordinari, adeguatamente motivati, il contributo concesso può corrispondere al massimo al 90% dei costi ritenuti ammissibili. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato in domanda.
 
2. Se all'interno delle date di presentazione dei progetti i mezzi finanziari, di cui all'articolo 4, non sono sufficienti per concedere a tutti gli aventi diritto il contributo ai sensi dell'articolo 6, l'assegnazione avviene su base cronologica, nell'ordine di arrivo delle domande, fermo restando che i progetti che raggiungono un punteggio situato tra i 101 ed i 150 punti, hanno assoluto diritto di precedenza.
 
3. Le domande che, per carenza di mezzi finanziari, non potranno essere prese in considerazione all'interno di una delle date di presentazione, possono essere prese in considerazione nella data di presentazione seguente.
 

Articolo 8 – Destinazione dei contributi

1. I contributi richiesti per la realizzazione dei progetti possono essere utilizzati solo ed esclusivamente per la messa in opera delle iniziative e delle attività per le quali il contributo è stato richiesto ed assegnato.
 
2. Qualora nell'esecuzione dei progetti si evidenziasse la necessità di destinare l'agevolazione ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve essere presentata all'ufficio competente un'apposita e motivata domanda di cambio di destinazione della medesima, indicando esattamente il nuovo impiego. Queste variazioni devono essere comunicate prima della loro messa in opera.
 
3. Il cambio di destinazione del contributo è approvato secondo la stressa procedura prevista per l'assegnazione dell'agevolazione.
 
4. La presenza dei requisiti richiesti, deve essere prodotta dal responsabile di progetto mediante autocertificazione.
 
5. A dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante fax, si deve allegare copia non autenticata di un documento di riconoscimento del/della responsabile.
 
6. Su dichiarazioni o documentazioni inoltrate mediante e-mail devono essere chiaramente evidenziate e riconoscibili il mittente e il progetto al quale vanno allegati.
 

Articolo 9 - Anticipazioni

1. La Provincia può concedere e liquidare, se richiesto, un'anticipazione nell'ammontare dell'80% del contributo spettante.
 
2. Tali anticipazioni sono ammissibili solo se il contributo da concedere supera l'importo di 10.000,00 euro.
 

Articolo 10 – Rendicontazione e liquidazione dei contributi

1. La liquidazione dei contributi o rispettivamente della differenza tra l'anticipo liquidato ed il contributo concesso avviene previo inoltro di un apposito resoconto dell'attività e di un dettagliato consuntivo delle spese, dal quale risulta che le spese indicate nel preventivo di spesa sono state effettivamente sostenute e che il programma è stato svolto come indicato nella domanda in base alla quale il contributo è stato concesso.
 
2. Il contributo concesso può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari alla spesa ammessa, in caso contrario il contributo è ridotto in proporzione. Tale riduzione è compiuta dal direttore d'ufficio competente.
 
3. Possono essere considerate nel rendicontazione solo quelle spese sostenute dopo l'inoltro della domanda. Non è obbligatorio sostenere tutte le spese nel corso dell'anno solare in cui è stata inoltrata la domanda.
 
4. Le spese per il personale possono essere rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono inoltre riconosciute tutte le spese connesse allo stipendio, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non sono invece considerate le indennità individuali di produttività ed i corrispettivi per ore straordinarie. Le spese per gli onorari dei relatori, se il progetto prevede il loro impiego, possono essere rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale.
 
5. È possibile rendicontare una quota fino al 25% delle spese ammissibili attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche ed integrazioni.
 
6. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato di cui al comma 5 del presente articolo, è riconosciuto un importo orario convenzionale di 16,00 euro. L'attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.
 

Articolo 11 - Rendiconto

1. Nel rendiconto devono essere indicate dettagliatamente tutte le entrate definitive e le spese effettivamente sostenute.
 
2. Il rendiconto è composto da:

a) un elenco dei documenti di spesa;

b) documenti di spesa in originale fino all'ammontare dell'importo totale delle spese ammissibili; la produzione dei documenti di spesa può essere limitata all'importo del contributo assegnato. In questo caso il responsabile ha l'obbligo di integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale conferma che per lo svolgimento delle attività e delle iniziative la spesa ammessa è stata effettivamente sostenuta per intero e che i relativi documenti di spesa sono in suo possesso. Se il richiedente è un ente pubblico, la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro la presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata su ogni pagina dal funzionario autorizzato. Su quest'ultima devono essere indicati l'emittente, la data di emissione e l'importo (con e senza I.V.A.).

c) Un elenco delle diverse entrate contenente:

a.     i contributi corrisposti dalle famiglie dei bambini e dei giovani che partecipano alle attività ed iniziative;

b.     altri sostegni finanziari ottenuti per il progetto da parte di fondazioni, privati o altri;

c.     eventuali donazioni e/o sponsorizzazioni da parte di terzi;

d) una dichiarazione da parte del responsabile del progetto attestante:

a.     la data della deliberazione di concessione di contributo e il corrispondente importo concesso;

b.     la persistenza dei presupposti prescritti dalla legge e dai presenti criteri;

c.     se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre istanze di agevolazione economica per i medesimi progetti con indicazione dei relativi contributi concessi;

d.     lo svolgimento per intero del progetto e che tutte le fatture sono state liquidate;

e.     che l'iniziativa ha avuto inizio entro un anno dall'inoltro della domanda di contributo;

f.     che le spese di personale sono state rendicontate, al massimo, fino all'ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Sono inoltre riconosciute tutte le spese connesse allo stipendio, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non sono invece considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.

g.     che le spese per gli onorari dei relatori sono state rendicontate fino all'ammontare massimo vigente per l'amministrazione provinciale;

h.     in caso di attività di volontariato, la dichiarazione riguardante la quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

i.     In caso di attività di volontariato un elenco degli operatori che hanno prestato tale attività incluso il numero delle ore e la tipologia del servizio prestato.

e) un resoconto in cui sono descritte le singole iniziative ed attività svolte.
 
3. Se il responsabile non presenta la documentazione richiesta entro 5 anni dalla data della concessione del contributo, il contributo è revocato.
 
4. Se è stata liquidata un'anticipazione, la stessa deve essere restituita, se entro 5 anni l'iniziativa non è stata rendicontata come previsto dal presente articolo.
 

Articolo 12 – Documenti di spesa

I documenti di spesa devono essere:

a) conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) intestati al richiedente;

c) quietanzati;

d) in riferimento alle spese ammissibili per l'assegnazione del contributo.

 

Articolo 13 - Controlli

1. Ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 3 e successive modifiche ed integrazioni, l'ufficio competente per la liquidazione dei contributi effettua controlli a campione su almeno il 6% delle domande.
 
2. I controlli a campione sono di norma effettuati da personale esperto dell'ufficio competente. Se l'ammontare delle spese ammesse a contributo supera l'importo di 50.000,00 euro, i controlli a campione possono essere eseguiti anche da esperti esterni all'amministrazione provinciale. L'eventuale incarico è dato dall'ufficio competente.
 
3. L'individuazione dei contributi da sottoporre a controllo avviene mediante sorteggio entro il 31 dicembre. Sono soggette a sorteggio le domande dove il progetto è stato concluso ed il contributo è stato liquidato.
 
4. Il sorteggio è effettuato da un'apposita commissione composta dal direttore di ripartizione o da un suo delegato, da un direttore d'ufficio e da un funzionario della ripartizione con funzioni di segretario.
 
5. Con il controllo a campione vengono esaminati seguenti aspetti:

a) la veridicità delle attestazioni fatte nelle dichiarazioni presentate dal responsabile;

b) se il progetto, per il quale è stato concesso il contributo, è stato effettivamente svolto e se le corrispondenti spese sono state sostenute per intero nell'ammontare delle spese ammesse;

c) l'esistenza della documentazione di spesa riguardante la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse, se il richiedente, per la liquidazione del contributo, si è limitato a presentare la documentazione di spesa fino all'ammontare del contributo concesso;

d) la documentazione riguardante le prestazioni di volontariato, conteggiate per la copertura di una parte della spesa ammessa.

 
6. Fatto salvo quanto previsto nei capoversi precedenti del presente articolo, il direttore d'ufficio competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.