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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1027 del 29.03.2004
Criteri per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole

Allegato A
 
Criteri per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole
 
Premesse
Per il conferimento di incarichi di coordinamento nel settore scuole ai sensi dell'art. 11 del contratto di comparto per il personale provinciale del 04.07.2002 sono stabiliti i criteri riportati ai punti seguenti:

presupposti

scelta del/la coordinatore/trice

indennità di coordinamento

procedura di conferimento incarico

durata dell'incarico di coordinamento e rinnovo

responsabilità del direttore preposto

revoca dell'incarico

I presenti criteri vengono stabiliti per il personale amministrativo di tutte le scuole pubbliche nella provincia, ma anche per le altre categorie di personale nel settore scuole, qualora applicabili. In quest'ultimo caso non sono vincolanti i criteri di cui al punto 3.1.
 
1. Presupposti
Per il conferimento di un incarico di coordinamento nel suddetto contratto di comparto sono stabiliti i seguenti presupposti:
a) presenza minima di 6 persone da coordinare, anche se dipendenti da altri enti. In casi eccezionali è sufficiente la presenza minima di 4 persone, compreso/a il/la coordinatore/trice;
b) necessità di garantire o di migliorare la funzionalità del servizio, la gestione di un settore e la sorveglianza del relativo personale mediante apposito incarico di coordinamento.
Di regola può essere conferito un incarico di coordinamento per ogni scuola. In casi eccezionali possono essere conferiti anche più incarichi per il coordinamento di gruppi di lavoro separati presso scuole grandi oppure presso grandi succursali o sedi staccate, se ritenuto più funzionale.
 
2. Scelta del/la coordinatore/trice
Un incarico di coordinamento può essere conferito, come linea di massima, ai dipendenti di tutte le qualifiche funzionali. Nel settore scuole questo incarico è da conferire di regola al/la segretario/a scolastico/a o chiunque svolga la sua funzione, sempre che la persona sia in possesso delle necessarie competenze professionali e sociali (autorevolezza, flessibilità, capacità organizzativa e comunicativa, capacità nella gestione del personale collaboratore ecc.)
Un incarico di coordinamento nell'ambito scolastico comprende di regola tutto il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario ed ausiliario, compreso il personale per le attività extrascolastiche e quello dipendente da altri enti. In casi eccezionali l'incarico può essere limitato a determinati servizi o gruppi di lavoro.
In caso di lunga assenza del/la coordinatore/trice può essere conferito un nuovo incarico di coordinamento ad un altro dipendente.
 
3. Indennità di coordinamento
All'art. 11, 3° comma, del contratto di comparto sono determinati i criteri di calcolo dell'indennità di coordinamento che si basa sullo stipendio mensile iniziale della qualifica funzionale di appartenenza. Per il settore scuole si ritiene opportuno stabilire criteri più dettagliati secondo i quali per il calcolo dell'indennità vengono individuati i seguenti 3 fattori:

numero dei collaboratori,

sedi staccate e/o succursali,

complessità dei compiti affidati e responsabilità connesse.
3.1. Sotto il titolo „numero dei collaboratori  per il calcolo della indennità di coordinamento vengono stabiliti le seguenti percentuali:
per il coordinamento fino a 5 dipendenti: 10%
per il coordinamento da 6 a 10 dipendenti: dal 11 al 15%
per il coordinamento da 11 a 15 dipendenti: dal 16 al 20%
per il coordinamento da 16 a 20 dipendenti: dal 21 al 25%
per il coordinamento di 21 e più dipendenti: dal 26 al 30%
Nell'ambito delle percentuali di cui sopra il rispettivo minimo può essere aumentato di 1 punto per ogni dipendente da coordinare in più oltre il minimo indicato.
Nel caso che i lavori di pulizia o altri servizi vengano dati in appalto, al/la coordinatore/trice, per i continui contatti con la ditta appaltatrice e per il costante controllo dei servizi forniti, può essere attribuita una maggiorazione dell'indennità. A tal fine il personale strettamente necessario in base agli indici per i servizi dati in appalto viene calcolato per un terzo.
3.2. Per ogni sede staccata e/o succursale viene attribuito 1 punto fino al massimo di 2 punti. Per ogni sede staccata e/o succursale per la quale, in base alla dimensione (6 dipendenti), ci sarebbero i presupposti per un incarico di coordinamento separato vengono attribuiti 2 punti.
3.3. In caso di incarichi di coordinamento conferiti al/la segretario/a scolastico/a (o chiunque svolga le sue funzioni) viene attribuito una ulteriore percentuale per la complessità dei compiti affidati e delle responsabilità connesse. La percentuale viene determinata, con riferimento al coefficiente per la determinazione dell'indennità di funzione e della maggiorata indennità di risultato del dirigente scolastico della scuola di appartenenza, come segue:

coefficiente fino a 1,0 – aggiunta del 4%

coefficiente da 1,1 al 1,2 – aggiunta del 5%

coefficiente da 1,3 al 1,4 – aggiunta del 6%

Se ad una scuola sono affidati compiti interscolastici (p. es. reti di scuole) ed il/la segretario/a scolastico/a è competente anche del coordinamento di queste mansioni, le aggiunte di cui sopra possono essere aumentate fino ad un massimo del 2%.
Qualora in base ai criteri di cui al punto 3.3. la percentuale dell'indennità di coordinamento dovesse superare la misura massima del 30%, la differenza viene riconosciuta sotto il titolo di indennità di istituto. Alle scuole, dove il/la segretario/a scolastico/ca non dispone di un incarico di coordinamento, questa percentuale viene riconosciuta in forma di indennità di istituto.
3.4. Una modifica dell'indennità di coordinamento nel corso dell'incarico viene effettuata solo a condizione che si tratti di una modifica minima del 2%.
3.5. In caso di assenza per malattia, infortunio o congedo di maternità, paternità o parentale si applica, anche in riferimento all'indennità di coordinamento, la disciplina prevista per il trattamento economico spettante in tali ipotesi.
 
4. Procedura di conferimento incarico
L'incarico di coordinamento viene conferito, su richiesta del dirigente scolastico e su proposta formale da parte del membro di Giunta preposto, con deliberazione della Giunta Provinciale.
La richiesta di conferimento o di rinnovo di un incarico di coordinamento deve contenere quanto segue:

motivazione che per garantire la funzionalità del servizio e la sorveglianza del personale è ritenuto necessario un incarico di coordinamento;

indicazione del settore da coordinare e dei compiti connessi;

nome della persona proposta e indicazioni sul possesso delle capacità richieste per il conferimento dell'incarico;

indicazione delle persone da coordinare nonché degli ulteriori fattori di cui al punto 3 validi per la determinazione dell'indennità di coordinamento.

Richieste incomplete saranno rispedite al dirigente scolastico al fine delle integrazioni necessarie. Il calcolo definitivo della percentuale per l'indennità di coordinamento da approvare avviene da parte dell'ufficio personale competente.
 
5. Durata dell'incarico di coordinamento e rinnovo
L'incarico di coordinamento viene conferito per un periodo non superiore a 4 anni e può essere rinnovato.
La decorrenza e la durata dell'incarico vengono stabilite nella deliberazione di conferimento dell'incarico. Un rinnovo dell'incarico avviene – sempre su proposta del membro di giunta provinciale preposto e sentito/a il/la dirigente scolastico/a – con provvedimento del Direttore della ripartizione personale.
 
6. Responsabilità del dirigente scolastico
Il dirigente scolastico/direttore preposto assume la responsabilità in merito alle dichiarazioni contenute nella proposta di conferimento o di rinnovo dell'incarico di coordinamento.
Nello stesso modo assume la responsabilità che la persona incaricata esegua il suo incarico di coordinamento a tutti gli effetti.
 
7. Revoca dell'incarico
L'incarico di coordinamento può essere revocato in qualsiasi momento. In tal caso il dirigente scolastico preposto deve contestare lo svolgimento insufficiente delle mansioni di coordinamento alla persona interessata, la quale può presentare entro il termine di 30 giorni le proprie controdeduzioni al suo superiore. Il dirigente scolastico, qualora consideri insufficienti le controdeduzioni presentate, propone la revoca dell'incarico di coordinamento.
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