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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 2580 del 28.07.2003
Edilizia abitativa agevolata: Criteri per l'assegnazione di abitazioni dell'Istituto per l'edilizia sociale (IPES) che a causa del mancato fabbisogno non possono essere assegnate ai sensi del capo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche

…omissis…

 

1. Le abitazioni in locazione dell'IPES, rimaste inutilizzate nei singoli comuni, dopo aver preso in considerazione, ai sensi dell'articolo 100 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, tutte le domande della graduatoria, possono essere date in locazione a persone residenti nel comune medesimo o aventi nello stesso il proprio posto di lavoro, qualora siano in possesso dei requisiti per essere ammesse alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione o l'acquisto di abitazioni.

2. Il canone, al quale sono tenuti i locatari di cui al punto 1, corrisponde al canone provinciale di cui all'articolo 112, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

3. Tra più concorrenti prevale quello che raggiunge il punteggio più alto ai sensi del 1° regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata ( decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche).

4. Prima di procedere alla locazione delle abitazioni ai sensi dei punti 1, 2 e 3 bisogna verificare se nei comuni confinanti esistono richiedenti che ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, hanno diritto alla priorità nell'assegnazione delle abitazioni.