Allegato Criteri e modalità ai fini della concessione di contributi per l'attività di controllo in agricoltura biologica 1) Oggetto dei contributi1) In base all'articolo 17, comma 1 della legge provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, recante norme per l'agricoltura biologica, sono ammesse a finanziamento le spese sostenéte per l'esecuzione del controllo ordinario annuale effettuato da parte di un organismo di controllo autorizzato.
2)Beneficiari dei contributi1) Possono beneficiare dei contributi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della Legge Provinciale 20 gennaio 2003, n. 3, di seguito denominati semplicemente contributi, gli operatori dell'agricoltura biologica iscritti all'elenco provinciale, sezione produttori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 della succitata legge provinciale.
3) Spese ammissibili a contributo1) Al fine della concessione del contributo sono ammissibili solo le spese riconducibili al controllo ordinario eseguito annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della Legge Provinciale 20 gennaio 2003, n. 3.
2) Per ogni anno di riferimento può essere presentata solo una fattura.
3) Sono escluse le spese sostenute per l'esecuzione di controlli straordinari.
4) Consegna e istruttoria delle domande
1) Per la concessione del contributo alle spese di controllo, i richiedenti devono presentare la rispettiva domanda entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento presso la Ripartizione Agricoltura, ufficio Provinciale per la Frutti- Viticoltura.
2) Alla domanda deve inoltre essere allegata copia della fattura saldata.
5) Misura e liquidazione del contributo1) La percentuale del contributo ammonta all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibili.
2) La liquidazione del contributo avviene tramite l'Ufficio Provinciale per la Frutti- Viticoltura previa verifica della relativa domanda e delle documentazioni necessaria.
6) Controlli a campione1) Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modificazioni, i controlli a campione vengono eseguiti annualmente nella misura minima del 6 per cento delle iniziative agevolate.
2) La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della Ripartizione provinciale agricoltura o un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il rispettivo aiuto e dal funzionario addetto. In ordine all'estrazione e dal rispettivo esito viene redatto apposito verbale.
3) I controlli amministrativi, nonché i sopralluoghi sono eseguiti da impiegati della Ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.
4) In caso di accertare irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.
7) Revoca
1) Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese, il relativo beneficiario decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
2) Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione del contributo la mancanza dei presupposti per le sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, il relativo beneficiario decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.