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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
Criteri e le modalità per la gestione delle quote latte (modificata con delibera n. 293 del 05.03.2012)

Allegato

Criteri e modalità per la gestione delle quote latte

I. Definizioni

I.1. Ai fini della gestione delle quote latte si intende per:

-“superficie foraggiera coltivata” quella posseduta in proprietà o condotta in affitto o comodato e lavorata dal titolare di un'azienda agricola, purché trattasi di terreno prativo, arativo e coltura foraggiera e che risulta dall'anagrafe provinciale delle imprese agricole; prato area speciale, prato stabile e arativo vengono moltiplicati con il fattore 1,0, prato falciatura biannuale viene moltiplicata con il fattore 0,5 e le colture foraggiere con il fattore 1,3;

- “unità produttiva indipendente” una struttura, che di-spone di almeno un ricovero autonomo per gli anima-li, una superficie foraggiera in proprietà, in affitto o in comodato ed una mandria lattiera che, ai fini dell'utilizzo della quota latte assegnata, viene munta nel ricovero autonomo per animali;

- “produttore” l'imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata sul territorio geografico della provincia, che vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al consumatore o che effettua consegne all'acquirente;

- “azienda” il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore ed avente sede sul territorio geografico della provincia;

- “periodo di riferimento” il periodo dal 1 aprile al 31 marzo;

- “riserva provinciale” la riserva delle quote latte provinciale;

- “decreto legge” il decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito in legge con modifiche con legge 30 maggio 2003, n. 119;

- “decreto ministeriale” il decreto ministeriale 31 luglio 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali contenente le modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2003, n. 183;

- “provincia” la provincia autonoma di Bolzano;

- “ufficio” l'ufficio zootecnia presso la ripartizione provinciale agricoltura.

II. Cessione volontaria di quote latte

II.1.1. Nella provincia è costituita una riserva provinciale, alla quale affluiscono le quote latte cedute dai loro titolari a titolo gratuito.

II.1.2. Le quote latte di cui al paragrafo II.1.1. vengono assegnate entro il 31 marzo del periodo di riferimento successivo a quei richiedente, che nei passati periodi hanno ceduto gratuitamente quote latte a favore della riserva provinciale.

II.1.3. Solamente qualora le domande di assegnazione di quote latte non sono sufficienti per distribuire tutte le quote latte disponibili nella riserva provinciale alla fine del periodo di riferimento le quote latte rimanenti vengono assegnate ai richiedenti che non hanno ceduto quote latte alla riserva provinciale.

II.2. L'assegnazione di quote latte avviene fino al massimo della quantità ceduta gratuitamente alla riserva provinciale e avviene secondo i criteri di assegnazione vigenti nel periodo di riferimento.

III. Trasferimento di quote latte

III.1.1. A tutela del maso chiuso com'è disciplinato dalla legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, qualsiasi tipo di trasferimento di quote latte è consentito solamente in collegamento con la cessione di superficie foraggiera coltivata e non può superare il limite di 16.000 chilogrammi di quote latte per ettaro. Qualora il cedente violi detto limite la differenza rispetto alla quantità consentita deve essere ceduta alla riserva provinciale prima della data di trasferimento.

III.1.2. Nella cessione di cui al paragrafo III.1.1 la produzione foraggiera delle superfici trasferita assieme con le quote latte deve sempre essere in diretto collegamento con la produzione del latte.

III.2. Il limite di cui al punto III.1.1. non si applica in caso di successione fino al quarto grado parentale dell'intera azienda agricola compresa la stalla.

III.3. Nel caso di affitto o di acquisto di quote da altre regioni, con il trasferimento non può essere superato il limite di 16.000 chilogrammi di quota per ettaro di superficie foraggiera.

III.4. In nessun caso può essere superato il limite di 30.000 chilogrammi di quote per ettaro di superficie foraggiera coltivata previsto dalla legislazione nazionale.

III.5. Il trasferimento di parti di quote latte è consentito solo in modo proporzionale alla relativa superficie foraggiera coltivata.

IV. Criteri e modalità per l'assegnazione delle quote latte

IV. Al fine dell'assegnazione delle quote latte a disposizione della riserva provinciale il produttore deve presentare apposita domanda all'ufficio secondo le modalità contenute nel presente paragrafo.

IV.1. Esclusioni

IV.1.1. Dall'assegnazione di qualsiasi quota latte sono esclusi :

a) i richiedenti, la cui azienda agricola non si trova sul territorio provinciale;

b) i richiedenti, che hanno venduto, affittato o comunque ceduto ad altri produttori, in tutto o in parte, in modo non proporzionale alla superficie foraggiera coltivata le quote in precedenza possedute;

c) i richiedenti, che non dispongono delle necessarie infrastrutture per l'allevamento di una mandria lattiera.

d) i richiedenti, che non sono iscritti nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

IV.2. Persone alle quali possono essere assegnate le quote latte

IV.2. Le quote latte possono essere assegnate ai seguenti richiedenti:

a) le università degli studi, gli istituti d'istruzione, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, le interessenze di alpeggi ed altri alpeggi di multiproprietà, gli istituti di pena, le istituzioni pubbliche nonché gli enti e le organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;

b) i richiedenti, che, pur avendone avuto diritto, sono stati esclusi dall'assegnazione di quote latte in una precedente assegnazione a causa di un errore, ed i richiedenti, ai quali è stata riconosciuta la disponibilità della quota latte in seguito ad un ricorso;

c) i produttori, che subiranno, in seguito all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale, una riduzione di quota nel periodo successivo per non avere realizzato una produzione di almeno il 85 per cento della propria quota nel periodo precedente; in seguito alla nuova assegnazione la quota finale può raggiungere al massimo la quantità di latte prodotta l'anno precedente aumentata del 15 per cento;

d) i produttori o i loro successori, che dopo il 1 aprile 1995 hanno cessato, in tutto o in parte, la produzione lattiera senza aver ceduto la loro quota latte ad altri produttori ed ai quali non è ancora stata riassegnata ;

e) i giovani agricoltori ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

f) tutti i soggetti in possesso delle strutture necessarie all'allevamento della mandria lattiera.

IV.3. Limiti all'ammissibilità delle domande

IV.3.1. Nella domanda di assegnazione di quote latte può essere richiesta una quantità massima di 35.000 chilogrammi, e comunque, in misura tale, che dopo l'assegnazione delle quote latte richieste non venga superato il limite di 16.000 chilogrammi di quota latte per ettaro superficie foraggiera coltivata.

IV.3.2. Sono escluse dal limite di 35.000 chilogrammi di cui al paragrafo IV.3.1:

a) le stalle sociali in forma di cooperativa. Queste possono fare richiesta di attribuzione di 10.000 chilogrammi di quote latte per ogni associato alla cooperativa,

b) i produttori, che avevano già posseduto quote latte e le hanno perse o cedute alla riserva provinciale.

IV.3.3. I richiedenti non già proprietari di quote latte non devono, al momento della presentazione della domanda di assegnazione di quote latte, disporre di una mandria lattiera; rimane tuttavia l'obbligo di utilizzare la quota latte assegnata all'interno dell'unità produttiva, per la quale è stata richiesta. In tutti gli altri casi deve essere presente una unità produttiva indipendente.

IV.4. Documentazione

IV.4.1. La domanda per l'assegnazione di quote latte deve comunque indicare:

a) il numero delle vacche da latte tenute mediamente dal richiedente nell'anno in corso;

b) la superficie foraggiera coltivata, dall' anagrafe provinciale delle imprese agricole.

c) la quantità delle quote latte richiesta.

IV.4.2. Qualora il richiedente sia un imprenditore agricolo singolo nella domanda devono essere indicati altresì:

a) le sue generalità e i dati anagrafici;

b) il codice fiscale.

IV.4.3. Qualora trattasi invece di imprenditori agricoli associati, nella domanda deve essere indicata:

a) la denominazione e la sede;

b) le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante.

IV.4.4 La veridicità delle indicazioni è attestata, in ogni caso, dalla firma del richiedente stesso, qualora trattasi di una persona fisica, o dal legale rappresentante, qualora trattasi di una persona giuridica.

IV.5 Disposizioni particolari in riferimento ai terreni posseduti in affitto o in comodato

IV.5.1. Per la documentazione del titolo di conduzione valgono le direttive della ripartizione agricoltura.

IV.6. Criteri per l'assegnazione delle quote latte

IV.6.1. Si procede ad una prima assegnazione delle quote latte, prendendo in considerazione i richiedenti indicati al paragrafo IV.2. lettere a), b), c) e d).

IV.6.2.1. Ai fini dell'assegnazione ad ogni richiedente viene attribuito un coefficiente che si ottiene dividendo la somma risultante dalla quota latte già posseduta e dalla quota latte richiesta e ammessa, con la superficie foraggiera coltivata.

IV.6.2.2. Si inizia il riparto delle quote latte a favore del richiedente appartenente alla categoria di cui alla lettera a) del paragrafo IV.2., che abbia il coefficiente più basso, procedendo poi nei confronti dei richiedenti con i coefficienti meno bassi. Dopo aver soddisfatto tutti i richiedenti appartenenti alla stessa categoria, si passa ai richiedenti di cui alle lettere successive, fino a giungere alla lettera d) del paragrafo IV.2.

IV.6.3. La quantità di quota latte rimanente in seguito alle assegnazioni di cui al precedente paragrafo IV.6.2.1. viene ripartita per:

- il 30 per cento ai giovani agricoltori di cui al paragrafo IV.2.1. lettera e).

- il 70 per cento ai richiedenti di cui al paragrafo IV.2.1. lettera f).

IV.6.4. Nei confronti dei richiedenti appartenenti alle suddette categorie, l'attribuzione delle quote latte avviene altresì in rapporto alla superficie, ovvero, calcolando per ogni richiedente un coefficiente ottenuto, dividendo la somma risultante dalle quote latte già possedute e dalla quota latte richiesta, con la superficie foraggiera coltivata. Il richiedente con il coefficiente più basso viene considerato per primo per passare poi ai richiedenti con il coefficiente meno basso fino all'esaurimento delle quote disponibili.

IV.7. Istruttoria e termine di presentazione della domanda

IV.7.1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'Assessore provinciale competente per l'agricoltura.

IV.7.2. La domanda è respinta, qualora la stessa o la documentazione eventualmente allegata risulti incompleta o contraddittoria e il richiedente, dopo comunicazione scritta non completa la documentazione o corregge la domanda.

IV.8. Riduzione delle quote latte

IV.8.1. L'ufficio verifica periodicamente la corrispondenza della quantità di latte realmente commercializzata dai produttori alle quote latte loro assegnate a qualsiasi titolo.

IV.8.2.1. Qualora nel primo periodo nel quale è disponibile la quota latte assegnata, venga accertata una produzione annua di latte effettivamente commercializzata inferiore al 85 per cento della quota latte disponibile, la quota viene adeguata alla produzione effettuata.

IV.8.2.2. Su richiesta motivata, inoltrata da parte del produttore, la perdita o riduzione della quota latte assegnata, come previsto dal paragrafo IV.8.2.1, può essere rinviata al prossimo periodo di commercializzazione.

IV.8.3.1. La riduzione del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo IV.8.2. non avviene, qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

- prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo.

- esproprio della superficie agricola dell'azienda.

- furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte.

- catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda.

- distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera.

- epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dal servizio veterinario provinciale, che compromettono la produzione lattiera.

- notevole riduzione della produzione foraggiera dovuta a condizioni climatiche avverse;

- ristrutturazione o nuova costruzione della stalla o del fienile.

IV.8.3.2. Per le finalità di cui al paragrafo IV.8.3.1. il produttore interessato deve presentare all'ufficio una apposita richiesta, corredata della relativa documentazione o con la dichiarazione dell'esistenza di tale documentazione, entro la fine del periodo in cui si è verificata la ridotta commercializzazione.

IV.8.4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo di commercializzazione successivo a quello della minore produzione.

IV.8.5. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni legislative riguardanti la produzione minima per non essere soggetti ad una riduzione di quota.

IV.9. Divieti

IV.9.1.1. Nei primi tre anni, a partire dall'attribuzione della quota richiesta, le quote non possono essere trasferite in alcun caso ad altri produttori se non in occasione dell'trasferimento della proprietà di un'azienda agricola a parenti o affini fino al quarto grado o al coniuge e nel caso di contratti d'affitto di alpeggi da parte di enti pubblici o di interessenze.

IV.9.1.2. La violazione dei divieti di cui al paragrafo IV.9.1.1. comporta la perdita delle quote latte assegnate a favore della riserva provinciale.

IV.9.2.1. In caso di riduzione delle supercifi a causa di disdetta di contratti d'affitto o comodato, questo deve essere comunicato all'ufficio zootecnia e le quote latte assegnate affluiscono di nuovo alla riserva provinciale per essere rassegnate. Fa' eccezione il caso, in cui il proprietario delle superfici le utilizzi personalmente e richieda a tal fine l'assegnazione della rispettiva quota. La conseguente ripartizione della quota avviene proporzionalmente e in rapporto alla superficie, sia per l'assegnazione di quote latte a favore del proprietario delle suddette superfici che nei confronti dell'ex affittuario o comodatario.

IV.9.2.2.1. La quota latte posseduta dall'affittuario o comodatario prima della assegnazione di ulteriori quote in base a contratti di affitto o comodato non può comunque essere ridotta.

IV.9.2.2.2. In seguito all'assegnazione di quote latte al proprietario il limite di 16.000 chilogrammi per ettaro di superficie foraggiera non può essere superato

IV.9.2.3. In ogni caso il nuovo assegnatario di quota deve rispettare i divieti di cui al paragrafo IV.9.

IV.10. Controlli ispettivi a campione

IV.10.1. L'ufficio effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento dei richiedenti beneficiari delle assegnazioni di quote latte.

IV.11. Revoca

IV.11.1. Qualora dopo l'assegnazione delle quote latte venga accertata la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di assegnazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'assegnazione, il relativo beneficiario decade dalla stessa e le quote latte rifluiscono alla riserva provinciale per essere poi assegnate ai richiedenti non beneficiari di assegnazioni.

V. Alpeggio

V.1. Come previsto dall'articolo 22 del decreto ministeriale del 31 luglio 2003, alle aziende destinate ad alpeggio possono essere assegnate quote latte secondo i criteri di cui al paragrafo IV.

VI. Abbandono della produzione

VI.1. A protezione dell'istituto del maso chiuso, per le aziende agricole che hanno la loro sede nella provincia, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 20, del decreto legge.

VII. Riduzione di quota

VII.1. Nella provincia si applica la riduzione di quote latte prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge solo in riferimento ai produttori, che hanno una quota latte disponibile superiore a 50.000 chilogrammi.

VII.2. La disposizione contenuta nel paragrafo VII.1. non trova comunque applicazione in riferimento ai produttori che nel precedente periodo di riferimento non hanno prodotto latte nell' ambito dell' unita produttiva secondo il punto I. I.1., comma 2.

VIII. Invio comunicazione del quantitativo individuale

a) Ad ogni produttore titolare di quota viene comunicato per iscritto, anteriormente all'inizio di ciascun periodo, la sua quota latte e il tenore di materia grassa disponibile.

b) Ad ogni acquirente, con sede nella provincia di Bolzano, viene mandata a mezzo raccommandata con avviso di ricevimento una lista dei produttori conferenti con i relativi quantitativi di riferimento e il tenore di materia grassa.

c) Ad ogni produttore titolare di quota che consegna il latte ad acquirenti fuori della provincia di Bolzano, viene mandato una lettera in duplice copia. La parte inferiore della lettera deve essere firmata dal produttore ed inviata all'acquirente.

IX. Disposizioni finali

IX.1. In applicazione dell’articolo 12, comma 6, del decreto ministeriale la provincia autorizza in alternativa alle prescrizioni contenute nell’articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 dello stesso decreto ministeriale sistemi informatizzati di registrazione della raccolta del latte che garantiscono l’effettivo controllo dei quantitativi raccolti e trasportati.

IX.2. Questi sistemi informatizzati devono registrare all’atto della raccolta tramite apposite apparecchiature la data ed ora della consegna, l’identificazione del produttore ed il quantitativo di latte ritirato.

IX.3. I sistemi informatizzati garantiscono inoltre l’identificazione della ditta acquirente, del trasportatore e dell’automezzo utilizzato per la raccolta.

IX.4. I dati così raccolti vengono conservati per almeno tre anni in forma cartacea su fogli numerati e vidimati stampati periodicamente, però almeno una volta al mese. La stampa dei registri su fogli vidimati e numerati sostituisce le firme del produttore, del acquirente e del trasportatore. Questi valgono come registri del produttore, dell’acquirente e del trasportatore.

IX.5. In applicazione dell’articolo 12, comma 6, del decreto ministeriale e dell’ articolo 2, comma 8, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, la provincia autorizza sistemi informatizzati di registrazione delle analisi del tenore di materia grassa, che garantiscano l’effettivo controllo delle stesse.

IX.6 I dati delle analisi rilevati dalla Federazione Provinciale delle Latterie Sociali Altoatesine, vengono conservati per almeno tre anni in forma cartacea su fogli numerati e vidimati e stampati periodicamente, ma almeno una volta al mese. In alternativa alla stampa può anche essere creato un documento digitale applicando la marca temporale InfoCert. La stampa di questo registro o il documento digitale sostituiscono i dati dell’ art. 1 punto i) del decreto ministeriale 19 aprile 2011.

IX.7 Il registro deve contenere l’acquirente, il produttore, la data del prelievo e l’esito delle analisi effettuate.

 

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