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In vigore al: 21/11/2014

Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
Criteri e le modalità per la gestione delle quote latte (modificata con delibera n. 293 del 05.03.2012)

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IV. Criteri e modalità per l'assegnazione delle quote latte

IV. Al fine dell'assegnazione delle quote latte a disposizione della riserva provinciale il produttore deve presentare apposita domanda all'ufficio secondo le modalità contenute nel presente paragrafo.

IV.1. Esclusioni

IV.1.1. Dall'assegnazione di qualsiasi quota latte sono esclusi :

a) i richiedenti, la cui azienda agricola non si trova sul territorio provinciale;

b) i richiedenti, che hanno venduto, affittato o comunque ceduto ad altri produttori, in tutto o in parte, in modo non proporzionale alla superficie foraggiera coltivata le quote in precedenza possedute;

c) i richiedenti, che non dispongono delle necessarie infrastrutture per l'allevamento di una mandria lattiera.

d) i richiedenti, che non sono iscritti nell'anagrafe provinciale delle imprese agricole;

IV.2. Persone alle quali possono essere assegnate le quote latte

IV.2. Le quote latte possono essere assegnate ai seguenti richiedenti:

a) le università degli studi, gli istituti d'istruzione, gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, le interessenze di alpeggi ed altri alpeggi di multiproprietà, gli istituti di pena, le istituzioni pubbliche nonché gli enti e le organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;

b) i richiedenti, che, pur avendone avuto diritto, sono stati esclusi dall'assegnazione di quote latte in una precedente assegnazione a causa di un errore, ed i richiedenti, ai quali è stata riconosciuta la disponibilità della quota latte in seguito ad un ricorso;

c) i produttori, che subiranno, in seguito all'applicazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale, una riduzione di quota nel periodo successivo per non avere realizzato una produzione di almeno il 85 per cento della propria quota nel periodo precedente; in seguito alla nuova assegnazione la quota finale può raggiungere al massimo la quantità di latte prodotta l'anno precedente aumentata del 15 per cento;

d) i produttori o i loro successori, che dopo il 1 aprile 1995 hanno cessato, in tutto o in parte, la produzione lattiera senza aver ceduto la loro quota latte ad altri produttori ed ai quali non è ancora stata riassegnata ;

e) i giovani agricoltori ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 441;

f) tutti i soggetti in possesso delle strutture necessarie all'allevamento della mandria lattiera.

IV.3. Limiti all'ammissibilità delle domande

IV.3.1. Nella domanda di assegnazione di quote latte può essere richiesta una quantità massima di 35.000 chilogrammi, e comunque, in misura tale, che dopo l'assegnazione delle quote latte richieste non venga superato il limite di 16.000 chilogrammi di quota latte per ettaro superficie foraggiera coltivata.

IV.3.2. Sono escluse dal limite di 35.000 chilogrammi di cui al paragrafo IV.3.1:

a) le stalle sociali in forma di cooperativa. Queste possono fare richiesta di attribuzione di 10.000 chilogrammi di quote latte per ogni associato alla cooperativa,

b) i produttori, che avevano già posseduto quote latte e le hanno perse o cedute alla riserva provinciale.

IV.3.3. I richiedenti non già proprietari di quote latte non devono, al momento della presentazione della domanda di assegnazione di quote latte, disporre di una mandria lattiera; rimane tuttavia l'obbligo di utilizzare la quota latte assegnata all'interno dell'unità produttiva, per la quale è stata richiesta. In tutti gli altri casi deve essere presente una unità produttiva indipendente.

IV.4. Documentazione

IV.4.1. La domanda per l'assegnazione di quote latte deve comunque indicare:

a) il numero delle vacche da latte tenute mediamente dal richiedente nell'anno in corso;

b) la superficie foraggiera coltivata, dall' anagrafe provinciale delle imprese agricole.

c) la quantità delle quote latte richiesta.

IV.4.2. Qualora il richiedente sia un imprenditore agricolo singolo nella domanda devono essere indicati altresì:

a) le sue generalità e i dati anagrafici;

b) il codice fiscale.

IV.4.3. Qualora trattasi invece di imprenditori agricoli associati, nella domanda deve essere indicata:

a) la denominazione e la sede;

b) le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante.

IV.4.4 La veridicità delle indicazioni è attestata, in ogni caso, dalla firma del richiedente stesso, qualora trattasi di una persona fisica, o dal legale rappresentante, qualora trattasi di una persona giuridica.

IV.5 Disposizioni particolari in riferimento ai terreni posseduti in affitto o in comodato

IV.5.1. Per la documentazione del titolo di conduzione valgono le direttive della ripartizione agricoltura.

IV.6. Criteri per l'assegnazione delle quote latte

IV.6.1. Si procede ad una prima assegnazione delle quote latte, prendendo in considerazione i richiedenti indicati al paragrafo IV.2. lettere a), b), c) e d).

IV.6.2.1. Ai fini dell'assegnazione ad ogni richiedente viene attribuito un coefficiente che si ottiene dividendo la somma risultante dalla quota latte già posseduta e dalla quota latte richiesta e ammessa, con la superficie foraggiera coltivata.

IV.6.2.2. Si inizia il riparto delle quote latte a favore del richiedente appartenente alla categoria di cui alla lettera a) del paragrafo IV.2., che abbia il coefficiente più basso, procedendo poi nei confronti dei richiedenti con i coefficienti meno bassi. Dopo aver soddisfatto tutti i richiedenti appartenenti alla stessa categoria, si passa ai richiedenti di cui alle lettere successive, fino a giungere alla lettera d) del paragrafo IV.2.

IV.6.3. La quantità di quota latte rimanente in seguito alle assegnazioni di cui al precedente paragrafo IV.6.2.1. viene ripartita per:

- il 30 per cento ai giovani agricoltori di cui al paragrafo IV.2.1. lettera e).

- il 70 per cento ai richiedenti di cui al paragrafo IV.2.1. lettera f).

IV.6.4. Nei confronti dei richiedenti appartenenti alle suddette categorie, l'attribuzione delle quote latte avviene altresì in rapporto alla superficie, ovvero, calcolando per ogni richiedente un coefficiente ottenuto, dividendo la somma risultante dalle quote latte già possedute e dalla quota latte richiesta, con la superficie foraggiera coltivata. Il richiedente con il coefficiente più basso viene considerato per primo per passare poi ai richiedenti con il coefficiente meno basso fino all'esaurimento delle quote disponibili.

IV.7. Istruttoria e termine di presentazione della domanda

IV.7.1. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'Assessore provinciale competente per l'agricoltura.

IV.7.2. La domanda è respinta, qualora la stessa o la documentazione eventualmente allegata risulti incompleta o contraddittoria e il richiedente, dopo comunicazione scritta non completa la documentazione o corregge la domanda.

IV.8. Riduzione delle quote latte

IV.8.1. L'ufficio verifica periodicamente la corrispondenza della quantità di latte realmente commercializzata dai produttori alle quote latte loro assegnate a qualsiasi titolo.

IV.8.2.1. Qualora nel primo periodo nel quale è disponibile la quota latte assegnata, venga accertata una produzione annua di latte effettivamente commercializzata inferiore al 85 per cento della quota latte disponibile, la quota viene adeguata alla produzione effettuata.

IV.8.2.2. Su richiesta motivata, inoltrata da parte del produttore, la perdita o riduzione della quota latte assegnata, come previsto dal paragrafo IV.8.2.1, può essere rinviata al prossimo periodo di commercializzazione.

IV.8.3.1. La riduzione del quantitativo di riferimento di cui al paragrafo IV.8.2. non avviene, qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

- prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo.

- esproprio della superficie agricola dell'azienda.

- furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte.

- catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda.

- distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera.

- epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dal servizio veterinario provinciale, che compromettono la produzione lattiera.

- notevole riduzione della produzione foraggiera dovuta a condizioni climatiche avverse;

- ristrutturazione o nuova costruzione della stalla o del fienile.

IV.8.3.2. Per le finalità di cui al paragrafo IV.8.3.1. il produttore interessato deve presentare all'ufficio una apposita richiesta, corredata della relativa documentazione o con la dichiarazione dell'esistenza di tale documentazione, entro la fine del periodo in cui si è verificata la ridotta commercializzazione.

IV.8.4. La perdita della quota ha effetto dal secondo periodo di commercializzazione successivo a quello della minore produzione.

IV.8.5. In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni legislative riguardanti la produzione minima per non essere soggetti ad una riduzione di quota.

IV.9. Divieti

IV.9.1.1. Nei primi tre anni, a partire dall'attribuzione della quota richiesta, le quote non possono essere trasferite in alcun caso ad altri produttori se non in occasione dell'trasferimento della proprietà di un'azienda agricola a parenti o affini fino al quarto grado o al coniuge e nel caso di contratti d'affitto di alpeggi da parte di enti pubblici o di interessenze.

IV.9.1.2. La violazione dei divieti di cui al paragrafo IV.9.1.1. comporta la perdita delle quote latte assegnate a favore della riserva provinciale.

IV.9.2.1. In caso di riduzione delle supercifi a causa di disdetta di contratti d'affitto o comodato, questo deve essere comunicato all'ufficio zootecnia e le quote latte assegnate affluiscono di nuovo alla riserva provinciale per essere rassegnate. Fa' eccezione il caso, in cui il proprietario delle superfici le utilizzi personalmente e richieda a tal fine l'assegnazione della rispettiva quota. La conseguente ripartizione della quota avviene proporzionalmente e in rapporto alla superficie, sia per l'assegnazione di quote latte a favore del proprietario delle suddette superfici che nei confronti dell'ex affittuario o comodatario.

IV.9.2.2.1. La quota latte posseduta dall'affittuario o comodatario prima della assegnazione di ulteriori quote in base a contratti di affitto o comodato non può comunque essere ridotta.

IV.9.2.2.2. In seguito all'assegnazione di quote latte al proprietario il limite di 16.000 chilogrammi per ettaro di superficie foraggiera non può essere superato

IV.9.2.3. In ogni caso il nuovo assegnatario di quota deve rispettare i divieti di cui al paragrafo IV.9.

IV.10. Controlli ispettivi a campione

IV.10.1. L'ufficio effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento dei richiedenti beneficiari delle assegnazioni di quote latte.

IV.11. Revoca

IV.11.1. Qualora dopo l'assegnazione delle quote latte venga accertata la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di assegnazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'assegnazione, il relativo beneficiario decade dalla stessa e le quote latte rifluiscono alla riserva provinciale per essere poi assegnate ai richiedenti non beneficiari di assegnazioni.

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