II.1.1. Nella provincia è costituita una riserva provinciale, alla quale affluiscono le quote latte cedute dai loro titolari a titolo gratuito.
II.1.2. Le quote latte di cui al paragrafo II.1.1. vengono assegnate entro il 31 marzo del periodo di riferimento successivo a quei richiedente, che nei passati periodi hanno ceduto gratuitamente quote latte a favore della riserva provinciale.
II.1.3. Solamente qualora le domande di assegnazione di quote latte non sono sufficienti per distribuire tutte le quote latte disponibili nella riserva provinciale alla fine del periodo di riferimento le quote latte rimanenti vengono assegnate ai richiedenti che non hanno ceduto quote latte alla riserva provinciale.
II.2. L'assegnazione di quote latte avviene fino al massimo della quantità ceduta gratuitamente alla riserva provinciale e avviene secondo i criteri di assegnazione vigenti nel periodo di riferimento.