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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 2689 del 12.08.2003
Approvazione di criteri per la concessione di contributi per l'amministrazione ordinaria e per il personale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, ai sensi della legge provinciale 11.06.1975, n. 28

…omissis…

- di fissare i seguenti criteri per la concessione di contributi per l'amministrazione ordinaria e per il personale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ai sensi dell'art. 3, lettera c) della legge Provinciale del 11.06.1975, n. 28:
 

1) Ai sensi della presente delibera i consorzi vengono suddivisi come segue:

categoria A):

Consorzi di bonifica montana e consorzi di miglioramento fondiario, i cui comprensori si trovano prevalentemente in zone destinate ad arativo e prati permanenti;

 

categoria B):

Tutti i consorzi di bonifica e i consorzi di miglioramento fondiario che non rientrano nella categoria A).

 
2) Sono ammesse al finanziamento le spese per:

gli organi amministrativi;

le retribuzioni e gli oneri sociali del personale;

l'affitto e la conduzione dei locali adibiti all'amministrazione;

l'energia dell'impianto di pompaggio;

la manutenzione dell'impianto CED;

le assicurazioni;

la riscossione dei contributi consortili affidata a terzi;

Le spese del personale sono ammissibili fino ad un importo massimo corrispondente agli stipendi dei dipendenti provinciali con profili professionali e qualifiche funzionali paragonabili. Per l'ammissione delle spese del personale relative ai direttori o amministratori delle sopraccitate organizzazioni si tiene conto del trattamento economico dei direttori d'ufficio o dei direttori di ripartizione nel caso si tratti di organizzazioni di grandi dimensioni.

Per le stesse spese può essere richiesto un solo contributo presso l'amministrazione provinciale.

 
3) Le spese ammesse al finanziamento vengono fissate nei seguenti limiti massimi percentuali:
a) fino al 40% per i consorzi di cui alla succitata categoria A)
b) fino al 30% per i consorzi di cui alla succitata categoria B)

La percentuale di contributo può essere aumentata fino ad un massimo pari al 50% dell'importo della spesa ammessa, qualora lo svolgimento dell' attività istituzionale sia particolarmente oneroso.

 

4) Le percentuali di contributo vengono determinate in funzione della disponibilità dei mezzi finanziari del capitolo corrispondente del bilancio provinciale e perciò eventualmente ridotte in modo proporzionale.

 

5) Vengono eseguiti annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della citata Legge Provinciale n. 17/1993 e successive modifiche, controlli a campione nella misura minima del 6% delle iniziative agevolate.

I citati controlli non vengono applicati  alle iniziative agevolate la cui documentazione è verificata da funzionari della ripartizione agricoltura.

La scelta delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante un'estrazione a sorte effettuata da parte di una commissione composta dal direttore della ripartizione provinciale agricoltura o da un suo delegato, dal direttore dell'ufficio competente ad erogare il contributo e da un collaboratore dell'ufficio;

In ordine all'estrazione e al rispettivo esito viene redatto apposito verbale.

I controlli amministrativi sono eseguiti da impiegati della ripartizione provinciale agricoltura e convalidati mediante un verbale di accertamento.

In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

 
- di pubblicare la deliberazione in oggetto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
 
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