In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Delibera 17 febbraio 2003, n. 406
Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari. Definizione degli organismi tecnici per l'accreditamento e l'autorizzazione e istituzione dei registri delle strutture autorizzate e accreditate (modificata con delibera n. 1428 del 19.09.2011)

Allegato A

Disciplina dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Le presenti disposizioni disciplinano l’autorizzazione alla realizzazione, al trasferimento, all’ampliamento e/o alla trasformazione delle strutture sanitarie, pubbliche e private, l’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture e ove previsto da parte dei professionisti, nonchè l’accreditamento istituzionale delle medesime strutture e dei professionisti, in attuazione degli articoli 37, 39 e 40 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

2. Le presenti disposizioni non si applicano alle strutture veterinarie ed ai veterinari liberi professionisti.

Art. 2 (Definizioni)

1. Si intende per

a) struttura sanitaria, la struttura che eroga prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo continuativo o diurno, la struttura che eroga prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno e la struttura che eroga prestazioni di assistenza specialistica e non, in regime ambulatoriale o domiciliare, comprese quelle infermieristiche, riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

b) ristrutturazione, ogni intervento che modifica la struttura o l’impiantistica preesistente, con o senza variazioni della volumetria;

c) ampliamento, l'aumento del numero dei posti letto o dei punti di diagnosi o cura ovvero l'attivazione di funzioni aggiuntive rispetto a quelle precedentemente autorizzate, con o senza variazioni della volumetria;

d) trasformazione, la modifica delle funzioni, intese come insieme di attività e processi, già autorizzate o il cambio d'uso, anche senza lavori, degli edifici o di parti di essi destinati a funzioni sanitarie.

Art. 3 (Autorizzazioni)

1. La Giunta Provinciale

a) autorizza la realizzazione di nuove strutture sanitarie, nonchè la trasformazione, il trasferimento, l’ampliamento e la ristrutturazione delle strutture sanitarie già esistenti;

b) autorizza l’esercizio delle attività sanitarie;

c) stabilisce i requisiti minimi, generali e specifici al cui possesso è subordinato il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e b), da confermare o aggiornare almeno ogni tre anni.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1, lettera b), è richiesta per l’esercizio dell’attività sanitaria da parte di:

a) strutture ospedaliere;

b) strutture residenziali che erogano prestazioni a ciclo continuativo o diurno;

c) strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale o domiciliare;

d) tutte le figure professionali sanitarie diverse dai medici e dagli odontoiatri;

e) studi odontoiatrici e medici, qualora gli stessi siano attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero impieghino procedure diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, anche in relazione all'utilizzo di attrezzature sanitarie.

Art. 4 (Domande di autorizzazione)

1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), è presentata alla Ripartizione Provinciale Sanità - Ufficio igiene e salute pubblica e deve contenere:

a) le generalità o la ragione sociale del richiedente, l’ubicazione e la precisa denominazione della struttura;

b) il tipo di struttura per cui si chiede l'autorizzazione e l'elencazione delle attività sanitarie che si intendono svolgere, con riferimento alle discipline previste;

c) una valutazione programmatica delle prestazioni prevedibili;

d) una relazione tecnico-sanitaria con i criteri architettonici, tecnologici, igienico-sanitari e funzionali alla base del progetto;

e) la dichiarazione del legale rappresentante che gli atti progettuali sono redatti nel rispetto dei requisiti minimi strutturali e impiantistici stabiliti dalla Giunta Provinciale.

2. In relazione al tipo di intervento, la domanda deve essere corredata dei documenti di cui all’allegato n. 1.

3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), è presentata alla Ripartizione Provinciale Sanità - Ufficio igiene e salute pubblica e deve contenere:

a) le generalità o la ragione sociale del richiedente, l’ubicazione e la precisa denominazione della struttura;

b) il tipo di struttura per cui si chiede l'autorizzazione e l'elencazione delle attività sanitarie che si intendono svolgere, con riferimento alle discipline previste;

c) le generalità ed il titolo di studio del professionista che assume la direzione sanitaria della struttura, ove previsto;

d) la sede e l'orario di apertura della struttura; per le strutture che svolgono un'attività stagionale, deve esserne specificato anche il periodo di apertura.

4. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) planimetrie dei locali in scala 1:100 e relazione tecnico-sanitaria, di cui al comma 1, lettera d), qualora non presentata ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione;

b) attestato di abitabilità dei locali e documentazione di prevenzione incendi;

c) carta dei servizi sanitari o regolamento sanitario interno concernente le modalità di ammissione degli utenti e le norme di funzionamento dei servizi;

d) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore sanitario, ove previsto;

e) autovalutazione rispetto ai requisiti al cui possesso è subordinata l’autorizzazione;

f) elenco del personale con relative qualifiche e copia dei titoli professionali.

g) elenco delle attrezzature in dotazione e relativo piano di manutenzione.

5. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi professionali intesi come sedi presso le quali il professionista svolge abitualmente la propria attività di natura prevalentemente professionale e della quale il professionista stesso o i professionisti associati risultano individualmente responsabili.

Art. 5 (Istruttoria)

1. Il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), viene istruito dall'Ufficio igiene e salute pubblica, avvalendosi, qualora ritenuto opportuno, del competente servizio aziendale di igiene e sanità pubblica e dell'Ufficio edilizia sanitaria della Provincia. L'Ufficio igiene e salute pubblica provvede alla formulazione di una proposta finale. In caso di ristrutturazioni senza ricadute sull’esercizio dell’attività, l’ufficio può valutare la non necessità di dar corso a un procedimento di autorizzazione.

2. Il procedimento di autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), viene istruito dall'Ufficio igiene e salute pubblica, avvalendosi, per l'esame dei requisiti minimi strutturali ed impiantistici, del competente servizio aziendale di igiene e sanità pubblica. La verifica dei restanti requisiti minimi e la stesura del rapporto complessivo di verifica viene effettuata dai team di valutatori coordinati dal Servizio Centrale Autorizzazione e Accreditamento (SCAA) di cui all'art. 15, comma 2, secondo le modalità previste dall'art. 16, prescindendo da quanto previsto al punto 3., lettera g). Il rapporto di verifica viene presentato all’Ufficio igiene e salute pubblica per la formulazione della proposta finale.

3. La proposta finale di cui ai commi 1. e 2. viene trasmessa al Comitato per la Programmazione Sanitaria di cui all’articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 6 (Rilascio delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni alla realizzazione di nuove strutture residenziali e agli interventi sulle strutture già esistenti sono rilasciate dalla Giunta Provinciale entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

2. Le autorizzazioni all’esercizio delle attività sanitarie sono rilasciate dalla Giunta Provinciale entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

3. Il termine per il rilascio delle autorizzazioni è sospeso nel caso di richiesta formale di elementi informativi o di documenti probatori.

4. Le autorizzazioni sono conferite con riferimento alle funzioni, attività, discipline esercitate e indicano la tipologia, l'ubicazione e la denominazione della struttura nonché le generalità del titolare o del legale rappresentante della stessa.

5. La Giunta Provinciale può rilasciare autorizzazioni condizionate con prescrizioni di adeguamento ai requisiti minimi entro termini prefissati. Può anche disporre prescrizioni motivate in aggiunta ai requisiti previsti.

Art. 7 (Vigilanza e controlli)

1. La Giunta Provinciale, avvalendosi dei servizi competenti, verifica la permanenza dei requisiti minimi delle autorizzazioni con periodicità almeno quinquennale.

2. Le autorizzazioni sono revocate in mancanza dei requisiti minimi, salvo adeguamento alle prescrizioni entro il termine, eccezionalmente prorogabile, stabilito dalla Giunta Provinciale.

3. La vigilanza sulle strutture sanitarie e sui professionisti sanitari, per quanto riguarda la normativa di sicurezza e la normativa antincendio, viene esercitata dai competenti servizi. La vigilanza sanitaria per gli aspetti non previsti dai requisiti e dal presente provvedimento viene esercitata dai competenti servizi di igiene e sanità pubblica delle aziende sanitarie. Fatti salvi i provvedimenti di competenza, adeguate e tempestive informazioni relative all’attività di vigilanza effettuata dai servizi provinciali, dovranno essere inviate alla Ripartizione provinciale Sanità.

Art. 8 (Accreditamento istituzionale)

1. Per accreditamento istituzionale si intende il riconoscimento alle strutture pubbliche e private o ai professionisti che ne facciano richiesta del possesso dei requisiti minimi e ulteriori di qualificazione, previa verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

a) autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie, ove prevista;

b) funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale e al fabbisogno di assistenza;

c) validità dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. La Giunta Provinciale determina:

a) i parametri relativi ai fabbisogni sanitari, con riferimento alle esigenze sanitarie individuate nella programmazione provinciale, per permettere di valutare le strutture da accreditare rispetto agli indirizzi programmatori;

b) i criteri per la valutazione, anche sulla base di indicatori, dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture accreditate ai fini del mantenimento dell'accreditamento;

c) i requisiti ulteriori di qualificazione, da confermare o aggiornare almeno ogni tre anni.

Art. 9 (Soggetti dell’accreditamento)

1. Le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché i professionisti sanitari che intendono essere ammessi ad erogare prestazioni per conto del servizio sanitario provinciale, devono essere in possesso del provvedimento di accreditamento.

2. Per i soggetti privati la qualità di accreditato non costituisce titolo sufficiente per erogare prestazioni remunerate a carico del Servizio sanitario provinciale, ma rappresenta il presupposto necessario per l'instaurazione di accordi contrattuali con le aziende sanitarie.

Art. 10 (Domanda di accreditamento)

1. La domanda di accreditamento è presentata alla Ripartizione provinciale Sanità, e va compilata:

a) nel caso di strutture sanitarie secondo lo schema tipo allegato n. 2 al presente provvedimento;

b) nel caso di professionisti sanitari secondo lo schema tipo allegato n. 3 al presente provvedimento.

2. Alla domanda di accreditamento è altresì allegata la documentazione indicata nello schema tipo, ogni ulteriore documentazione ritenuta dal richiedente utile per l'esame della stessa e un’autovalutazione rispetto ai requisiti al cui possesso è subordinato l’accreditamento.

Art. 11 (Istruttoria)

1. La Ripartizione Provinciale Sanità verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) e, in caso di positivo riscontro, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, conferisce il mandato per la valutazione dei requisiti al Servizio Centrale Autorizzazione e Accreditamento (SCAA).

2. Lo SCAA predispone la verifica tramite i team di valutatori, che produrranno il rapporto di verifica entro centoventi giorni dal conferimento del mandato. Il termine è sospeso nel caso di richiesta di elementi informativi o di documenti probatori necessari alla valutazione.

3. La Commissione Tecnica per l'Accreditamento (CTA) di cui all’art. 15, comma 1., sulla base del rapporto di verifica, formula la proposta finale da trasmettere, per ulteriore parere consultivo, al Comitato per la Programmazione Sanitaria di cui all’articolo 42, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7. Tale parere sarà formulato entro novanta giorni dalla produzione del rapporto di verifica.

Art. 12 (Provvedimento di accreditamento)

1. All'accreditamento si provvede con deliberazione della Giunta Provinciale entro trecento giorni dal ricevimento della domanda.

2. Nel caso di parziale rispondenza ai requisiti di qualificazione la Giunta Provinciale può rilasciare un accreditamento condizionato, previa presentazione di un programma di adeguamento. Il provvedimento di accreditamento condizionato stabilisce il termine entro il quale procedere a nuova verifica. Può anche disporre prescrizioni motivate in aggiunta ai requisiti previsti.

3. La Giunta Provinciale può richiedere l'effettuazione di istruttorie suppletive o ulteriori elementi di riscontro.

4. La domanda di accreditamento viene rigettata in caso di:

a) riscontro negativo della funzionalità rispetto agli indirizzi della programmazione provinciale;

b) valutazione negativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

c) non rispondenza o insufficiente conformità ai requisiti.

Art. 13 (Validità dell’accreditamento)

1. L'accreditamento ha validità quinquennale ed è rinnovabile su domanda da presentarsi almeno duecentosettanta giorni prima della scadenza. Con provvedimento motivato può essere stabilita anche una validità inferiore.

2. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, la relativa richiesta viene evasa con le modalità già indicate agli articoli 10, 11 e 12.

Art. 14 (Verifiche e revoca dell'accreditamento)

1. In ogni momento la Giunta Provinciale può verificare la permanenza dei requisiti avvalendosi degli organismi tecnici preposti, i quali provvedono con le modalità di cui all'articolo 11.

2. Nel caso in cui la perdita dei requisiti per l'accreditamento comprometta gravemente la qualità dell'assistenza, la Giunta Provinciale su proposta del Comitato per la Programmazione Sanitaria, revoca l'accreditamento previa diffida.

3. La Giunta Provinciale, su proposta del Comitato per la Programmazione Sanitaria, può revocare l'accreditamento a seguito dell’accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali stipulati con le aziende sanitarie.

4. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza degli accordi contrattuali eventualmente instaurati.

„Art. 15 (Organismi provinciali preposti alla procedura di accreditamento)

1. E' istituita la Commissione Tecnica per l'Accreditamento (CTA), con compiti consultivi nei confronti della Giunta Provinciale.

La CTA rimane in carica cinque anni ed è composta dai seguenti membri:

- un tecnico esperto in ingegneria clinica ed esperto per gli aspetti strutturali e impiantistici ed edilizia sanitaria,

- un medico esperto di processi per il miglioramento della qualità, che assume le funzioni di presidente

- un infermiere esperto di processi per il miglioramento della qualità.

- un rappresentante dell’Azienda Sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano

Le funzioni di segreteria sono svolte da un/a impiegato/a della Ripartizione provinciale sanità, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

La CTA:

a) si esprime su eventuali quesiti tecnici e interpretativi relativi all'applicazione dei requisiti,

b) formula la proposta finale per il rilascio, il diniego o l’accreditamento con prescrizioni e relativi tempi di adeguamento nonché per il rinnovo o la revoca dell’accreditamento, sulla base del rapporto di verifica prodotto dal team di valutatori,

c) procede alla verifica dei piani di intervento per l’adeguamento ai requisiti, presentati dalle strutture provvisoriamente accreditate, secondo le procedure previste ed avvalendosi eventualmente anche di consulenti interni o esterni all’amministrazione provinciale.

La CTA si riunisce su richiesta dell’unità operativa “Governo Clinico” (UOGC), di cui al successivo comma 2. Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un membro della UOGC.

2. Presso la Ripartizione Sanità della Provincia è istituita l’unità operativa “Governo Clinico” (Accreditamento istituzionale - Qualità - Rischio clinico - Valutazione sanitaria delle tecnologie in sanità) - UOGC.

La UOGC è composta da:

a) un coordinatore,

b) tre collaboratori esperti in materie tecniche e sanitarie,

c) un collaboratore amministrativo.

La UOGC

a) avvalendosi del supporto in base alle rispettive competenze degli uffici e servizi della Ripartizione Sanità della Provincia, programma e supervisiona le attività inerenti il governo clinico,la qualità, la sicurezza dei pazienti e la valutazione clinica delle tecnologie in sanità, secondo modalità e criteri da definire con appositi provvedimenti, linee di indirizzo e linee guida,

b) coordina le attività di verifica del possesso dei requisiti , sulla base del mandato conferito,

c) nomina i team di valutazione e fornisce consulenza e supporto per l’attività istruttoria delle verifiche e la stesura dei rapporti di verifica,

d) contatta eventuali esperti operanti in/o fuori provincia,

e) cura il registro provinciale dei facilitatori e valutatori,

f) propone agli uffici competenti iniziative di formazione ed aggiornamento dei facilitatori/valutatori per l’accreditamento e dei referenti per la qualità, rischio clinico ed HTA,

g) elabora proposte di aggiornamento dei requisiti minimi per l’autorizzazione ed ulteriori per l’accreditamento istituzionale ed internazionale. per promuovere l’implementazione di un sistema integrato per la gestione del miglioramento continuo della qualità, del rischio clinico e della valutazione delle tecnologie in sanità, avvalendosi eventualmente anche di consulenti interni o esterni all’amministrazione provinciale.

3. E’ istituito il registro provinciale dei facilitatori e valutatori presso la UOGC.

I facilitatori sono operatori del settore sanitario, formati e aggiornati con appositi corsi, con il compito di promuovere e attuare i sistemi di qualità nelle proprie realtà.

I valutatori sono facilitatori incaricati dalla azienda sanitaria, su proposta della UOGC, in base a criteri di competenza, professionalità, esperienza e compatibilità, di verificare la rispondenza ai requisiti delle strutture da autorizzare e/o accreditare.

Per l’effettuazione delle verifiche, la UOGC può chiamare a far parte dei team di valutatori anche esperti esterni.“

Art. 16 (Procedura per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento)

1. Per le verifiche di rispondenza ai requisiti, lo SCAA nomina di volta in volta appositi team di valutazione (team leader e valutatori), ai quali fornisce consulenza e supporto.

2. Il Team Leader coordina e dirige la verifica, è responsabile della stesura del rapporto di verifica e relaziona alla CTA

3. La verifica si svolge attraverso le seguenti fasi:

a) esame della documentazione e dell’autovalutazione, effettuata da parte della struttura su specifiche liste di riscontro, con eventuali approfondimenti e chiarimenti;

b) eventuale pre-audit;

c) programmazione della visita di verifica, concordata con la struttura da esaminare;

d) invio dell’avviso della verifica, con indicazione degli orari e delle modalità di svolgimento;

e) stesura del rapporto di verifica, composto da una relazione e dalle liste di riscontro compilate dal team;

f) presentazione del rapporto di verifica alla struttura esaminata, con raccolta di eventuali osservazioni e indicazioni sui tempi di adeguamento ai requisiti carenti;

g) presentazione del rapporto e delle osservazioni alla CTA, per la formulazione della proposta finale.

4. Con deliberazione della Giunta Provinciale verranno stabilite le tariffe e gli importi del rimborso spese da parte delle strutture, per le attività di verifica.

Art. 17 (Registri)

1. La Ripartizione Provinciale Sanità tiene i registri pubblici delle strutture sanitarie e dei professionisti sanitari autorizzati e di quelli accreditati ai sensi del presente provvedimento.

2. I registri contengono i dati che consentono di:

a) identificare i soggetti autorizzati e quelli accreditati;

b) classificare le strutture ed i professionisti sulla base del tipo di attività autorizzata o accreditata.

3. Le aziende sanitarie rendono pubblici e disponibili, con le modalità più idonee, gli elenchi dei soggetti accreditati con i quali intrattengono rapporti, specificando il tipo ed il volume delle prestazioni che ciascun soggetto eroga a carico del servizio sanitario provinciale.

Art. 18 (Norme transitorie)

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei requisiti minimi e ulteriori nel Bollettino Ufficiale della Regione, le strutture, i professionisti sanitari, già autorizzati, accreditati o convenzionati, nonché le strutture pubbliche, presentano alla Ripartizione Provinciale Sanità un’autovalutazione, attestante la propria situazione in relazione ai requisiti, nonché il programma degli adeguamenti eventualmente necessari ed il termine di ultimazione dei medesimi. La Giunta Provinciale può verificare la correttezza dell’autovalutazione e disporre l’eventuale avvio della procedura di autorizzazione e/o accreditamento.

2. La Giunta Provinciale programma inoltre l'avvio della procedura per le unità operative e i professionisti sanitari individuati in base a criteri di priorità.

3. Rimangono provvisoriamente accreditate sino all'esito del procedimento di accreditamento, disposto ai sensi del comma precedente:

a) le strutture pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

b) le strutture private ed i professionisti provvisoriamente accreditati ai sensi della previgente normativa.

4. L’accreditamento provvisorio è efficace anche ai fini degli accordi contrattuali con i soggetti di cui al comma 3, lettera b).

5. Le procedure di cui agli articoli precedenti trovano immediata applicazione nei casi di:

a) richieste di autorizzazione per nuove strutture,

b) nuove richieste di accreditamento,

c) richieste di trasferimento, trasformazione, ampliamento e ristrutturazione di strutture sanitarie già esistenti.

6. Fino alla nomina dei membri di cui all'art. 15, comma 1, le funzioni della CTA vengono esercitate dalla commissione consultiva di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 1 marzo 1999, n. 582.

Allegato n. 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE STRUTTURE E PER LA TRASFORMAZIONE, TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DI QUELLE ESISTENTI

A. Nuova costruzioneovvero Ristrutturazione con ampliamento

  1. plastico
  2. preventivo di massima (costo unitario) o autocertificazione che attesti il superamento o meno dell’importo di € 2.500.000,00 nel caso di strutture pubbliche e di € 1.000.000,00 nel caso di strutture private
  3. disegni generali in scala 1:100, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondamenta
  4. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento dei lavori sul territorio
  5. documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera (calcoli statici, protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, impiantistica termo-sanitaria ed elettrica, sicurezza antinfortunistica, barriere architettoniche, impianti di distribuzione dei gas medicali, ecc.)

B. Ristrutturazione soggetta al rilascio di concessione edilizia

  1. preventivo di massima (costo unitario) o autocertificazione che attesti il superamento o meno dell’importo di € 2.500.000,00 nel caso di strutture pubbliche e di € 1.000.000,00 nel caso di strutture private
  2. disegni generali in scala 1:100, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da ristrutturare
  3. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti
  4. documentazione per il rilascio della concessione edilizia e di ogni altro parere, autorizzazione e nulla osta necessari per l'esecuzione dell'opera (calcoli statici, protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, impiantistica termo-sanitaria ed elettrica, sicurezza antinfortunistica, barriere architettoniche, impianti di distribuzione dei gas medicali, ecc.)

C. Ristrutturazione non soggetta al rilascio di concessione edilizia

  1. preventivo di massima (costo unitario) o autocertificazione che attesti il superamento o meno dell’importo di € 2.500.000,00 nel caso di strutture pubbliche e di € 1.000.000,00 nel caso di strutture private
  2. disegni generali in scala 1:100, descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, delle superfici e dei volumi da ristrutturare
  3. relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti

N.B. ai punti A., B. e C.: ad eccezione del plastico tutta la documentazione deve essere presentata in duplice copia.

Allegato n. 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO DI STRUTTURA SANITARIA

...omissis...

Allegato n. 3

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’ACCREDITAMENTO A PROFESSIONISTI SANITARI

...omissis...