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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 588 del 24.02.2003
Aggiornamento degli importi dei criteri per la determinazione degli indennizzi per limitazioni in aree di tutela dell’acqua potabile - sostituzione della deliberazione del 21.2.2000, n. 589

Anlage

Criteri per la determinazione degli indennizzi per limitazioni in aree di  tutela dell’acqua potabile.

(Art. 17 legge provinciale n. 8 del 18/06/2002)

 
1. CRITERI GENERALI
Il diritto ad indennizzo sussiste se:

si  verifica effettivamente una limitazione della normale attivitá agricola e forestale

oppure se l'applicazione dei vincoli della zona tutela acque comporta costi aggiuntivi al proprietario.

Inoltre a tale diritto di indennizzo per particolari limitazioni , per le superfici nella zona di tutela acque sará corrisposto un indennizzo annuale forfetario quale compenso per le limitazioni generali, come per esempio spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attivitá ecc.

 

L'indennizzo per limitazioni all'utilizzo agricolo - forestale verrá determinato in base al consueto utilizzo, cioé quello normalmente praticato su aree con caratteristiche simili (quota, esposizione, morfologia, tipo di suolo, ecc.). Le ripartizioni 31 (agricoltura) e 32 (foreste) determineranno quale sia l'utilizzo consueto del terreno.

 
Con costi aggiuntivi si intendono i costi, che risultano al proprietario del fondo dall'applicazione dei vincoli della zona di tutela acque (p.es. spostamento di pozzi di dispersione al di fuori della zona di tutela).
 
Si applicano i seguenti principi:
 

Gli indennizzi vengono corrisposti di principio annualmente.

Indennizzi per costi aggiuntivi (p.es. interventi costruttivi) vengono liquidati in unica soluzione.

Costi aggiuntivi che potrebbero verificarsi in futuro, vengono indennizzati nel momento in cui devono essere sostenuti.

Se l'indennizzo totale spettante al singolo proprietario non ammonta ad almeno 26,00€ questo non verrá pagato.

 
2. DETERMINAZIONE DEGLI INDENNIZZI
2.1 Indennizzo forfetario
L'indennizzo forfetario viene pagato per tutti i fondi compresi nella zona di tutela acque ad eccezione di quelli identificati nel piano urbanistico come ghiacciaio/zona rocciosa, bosco, verde alpino. L'indennizzo ammonta a 52,00€ per ettaro in zona B, a 26,00€ per ettaro i zona C annui. Per la zona A questo tipo di indennizzo non é previsto.  Attraverso questo indennizzo forfetario vengono compensate limitazioni generali (eventuali spese dovute per ulteriori autorizzazioni e pareri, eventuali restrizioni per lo svolgimento della normale attivitá per esempio a causa del divieto di variare la destinazione d'uso del terreno, eventuali limitazioni nell'eseguire scavi o realizzare edifici) per le quali non é previsto altro tipo di risarcimento.
 
2.2. Zone A
Le zone A hanno in genere un'estensione limitata (ordine di grandezza 100 – 1000 m²). Dato che vengono utilizzate esclusivamente per gli impianti di approvvigionamento idrico non è più possibile alcun utilizzo agricolo - forstale.
 
Pertanto si indennizzerà l'intero ricavo del normale tipo di coltura:
 
Coltura     €/ha (min)     -     €/ha (max)
frutticoltura     6926,00     -     8465,00
viticoltura     6519,00     -     7968,00
silomais     2394,00     -     2926,00
patate     3005,00     -     3673,00
barbabietola rossa     1783,00     -     2178,00
cereale     560,00     -     685,00
prato avvicendato     1579,00     -     1930,00
prato stabile
ad 1 falciatura     407,00     -     498,00
a 2 falciature     815,00     -     956,00
a 3 falciature     1222,00     -     1494,00
a 4 falciature     1630,00     -     1992,00
pascolo     357,00     -     435,00
bosco     331,00     -     405,00
 
In caso di zone A boschive di grandi dimensioni l'utilizzo forestale può essere effettuato parzialmente anche in futuro. L'indennizzo per il mancato utilizzo del bosco (331,00 – 405,00 €) viene corrisposto perciò soltanto per le aree che devono essere liberate dagli alberi. Per la rimanete parte della zona A viene corrisposto un indennizzo (52,00 €/ha) per compensare le maggiori difficoltà nell'utilizzo del bosco (per specifiche misure di sicurezza durante le attivitá, l'utilizzo di particolari tecniche, ecc.)
 
 
2.3. Zone B e C:
Nella seguente tabella soro riportati i vincoli per i quali é previsto l'indennizzo:
 

DIVIETI E LIMITAZIONI


VALORE DELL' INDENNIZZO

min     -     max

OSSERVAZIONI

Divieto allo spargimento di concime liquido di origine animaleFrutticoltura     -
Viticoltura     -
silomais     193,00
patate     193,00
rape rosse     193,00
cereale     193,00
prato avvicendato     193,00
prato stabile
ad 1 falciatura     166,00
a 2 falciature     166,00
a 3 falciature     166,00
a 4 falciature     193,00
pascolo     -
bosco     -
Dove normalmente viene praticato lo spandimento di concime liquido di origine zootecnica, viene riconosciuto il corrispondente valore del concime e gli oneri derivanti dallo smaltimento del concime di origine animale.
Zone da ripulire da alberi e cespugli e da mantenere a coltre erbosa
frutticoltura     6926,00     -     8465,00
viticoltura     6519,00     -     7968,00
silomais     2394,00     -     2926,00
patate     3005,00     -     3673,00
rape rosse     1783,00     -     2179,00
cereale     560,00     -     685,00
prato avvicendato     1579,00     -     1930,00
prato stabile
ad 1 falciatura     407,00     -     498,00
a 2 falciature     815,00     -     956,00
a 3 falciature     1222,00     -     1494,00
a 4 falciature     1630,00     -     1992,00
pascolo     356,00     -     435,00
bosco     331,00     -     405,00
E´ dovuta la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente.
Divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di concimazionefrutticoltura     6519,00     -     7835,00
viticoltura     6111,00     -     7470,00
silomais     2042,00     -     2483,00
patate     2653,00     -     3230,00
rape rosse     1431,00     -     1736,00
cereale     208,00     -     242,00
prato avvicendato     1227,00     -     1487,00
prato stabile
ad 1 falciatura     166,00          -
a 2 falciature     463,00     -     553,00
a 3 falciature     870,00     -     1051,00
a 4 falciature     1278,00     -     1549,00
pascolo     -          -
bosco     -          -
Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato falciato. Dove normalmente viene praticato lo spandimento di colaticcio di origine zootecnica, viene riconosciuto il corrispondente valore del concime e e gli oneri derivanti dallo smaltimento del concime di origine animale.
Divieto di pascolo
 
 
pascolo     356,00          435,00
Solo nel caso che il pascolo rappresenti una pratica abituale.
Divieto all'utilizzo di pesticidi.
frutticoltura          6111,00     -     7470,00
viticoltura          5703,00     -     6972,00
silomais          1579,00     -     1930,00
patate          2189,00     -     2677,00
rape rosse          968,00     -     1183,00
cereale          -          -
prato avvicendato     764,00     -     934,00
prato stabile
ad 1 falciatura     -     -     -
a 2 falciature          -
a 3 falciature          407,00          498,00
a 4 falciature          815,00     -     996,00
pascolo               -
bosco          -
Viene indennizzata la rendita relativa al tipo di coltura corrispondente detratto il reddito ottenuto dal prato falciato.