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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 2150 del 17.06.2002
Piano provinciale per le grandi strutture di vendita (modificata con delibera n. 1313 del 26 aprile 2004, delibera n. 3814 del 20.10.2008, delibera n. 4640 del 09.12.2008 e delibera n. 971 del 30.03.2009)

Allegato

PIANO PROVINCIALE PER LE GRANDI STRUTTURE DI VENTIDA

(articolo 3 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 ed articolo 5 del D.P.G.P. 30 ottobre 2000, n.39)

 

1. PREMESSA

L’esigenza di procedere lungo il percorso evolutivo delineato dal sistema distributivo europeo, proseguendo nel processo di modernizzazione tecnologica  del settore già radicato  da alcuni decenni in ambito locale,  si colloca alla base delle scelte del piano per le grandi strutture di vendita in provincia di Bolzano. Occorre a tale proposito ricordare che nella realtà provinciale le grandi strutture coprono già attualmente una quota significativa, pari circa ad un quarto della superficie di vendita della provincia di Bolzano.

Con l’emanazione del Nuovo Ordinamento, anche ai fini della programmazione delle grandi strutture di vendita, sono stati adottati nuovi criteri di classificazione. In particolare:

-     i punti vendita sono stati classificati in piccole, medie e grandi strutture. Queste ultime sono caratterizzate da una superficie di vendita superiore a 500 m²;

-     la struttura merceologica è stata semplificata con l’introduzione della distinzione tra due soli settori, generi alimentari da un lato e generi non alimentari dall'altro.

Il Nuovo Ordinamento ha inoltre accostato alla disciplina commerciale, l’uso sistematico dell’urbanistica commerciale, intesa come rapporto tra rete distributiva al dettaglio e pianificazione del territorio.
Per quanto concerne le grandi strutture di vendita, ai sensi del Nuovo Ordinamento, é l’assessore provinciale al commercio a concedere l’autorizzazione, dopo aver accertato le compatibilità quantitative e, nondimeno, identificati luoghi e spazi di localizzazione, avendo come riferimento privilegiato le aree urbane di maggiori dimensioni.
Le scelte di programmazione delle grandi strutture di vendita, nel pieno riconoscimento dell’importanza del processo evolutivo della rete di vendita sotto il profilo dimensionale, tecnologico ed organizzativo, perseguono anche un’altra finalità fondamentale, già enunciata dalla normativa provinciale sul commercio: il ritmo di crescita delle grandi strutture in termini di superficie, va reso compatibile con le esigenze connesse alla natura montana e rurale della provincia di Bolzano.
Date le caratteristiche del territorio provinciale, la funzione di stimolo della concorrenza svolta dalle grandi strutture di vendita, va coniugata con quella mirata alla salvaguardia della capillarità del servizio distributivo.
Il ritmo di crescita della superficie deve perciò essere correlato con la dinamica complessiva della rete distributiva.  Ciò implica l’identificazione di limiti quantitativi di crescita della superficie, nonché la selezione delle allocazioni in relazione al rischio di desertificazione che le grandi strutture comportano. Occorre equilibrare la presenza sul territorio delle grandi strutture di vendita, aprendo spazi di mercato per il naturale sviluppo degli esercizi esistenti,  favorendo le zone meno dotate.
Nella ricerca dell’equilibrio tra dinamiche globali e specificità locali della rete di vendita, l’urbanistica commerciale è chiamata a svolgere un ruolo di primo ordine. La sfida consiste nel fornire al commercio servizi, infrastrutture e completezza dell’offerta all’interno della città, possibilmente in sinergia con altre funzioni della vita sociale, in modo da rendere ”l’andar per negozi” in strade, piazze e gallerie commerciali, all’interno del tessuto urbano del centro storico, più agevole ed appagante. In questo modo non solo si  riduce l’inquinamento ed il consumo di suolo,  minimizzando gli spostamenti per gli acquisti di prodotti di largo e generale consumo, ma si sviluppano anche le potenzialità del commercio come momento d’incontro sociale.
 

2. DEFINIZIONI

Nuovo Ordinamento: è la Legge Provinciale 17 febbraio, 2000 n.7.

Regolamento: è il regolamento di esecuzione del Nuovo Ordinamento, approvato con Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 ottobre 2000, n.39.

Indirizzi e Criteri: è la deliberazione della Giunta provinciale n. 4036 di data 12 novembre 2001.

Superficie di vendita: è l’area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l’uscita connessi con il disbrigo e l’asporto della merce acquistata.

Settori merceologici: l'attività commerciale può essere svolta con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare, fatte salve le tabelle riservate.

Merci estensive: si intendono le merci che di norma richiedono grandi spazi per l'esposizione e la vendita. Sono in particolare le merceologie per le quali la normativa urbanistica prevede la possibilità di commercio al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi: automobili, mobili, materiali edili, prodotti per l'agricoltura, combustibili e macchine utensili.

Grandi Strutture: sono gli esercizi commerciali con superficie superiore a 500 metri quadrati.

Centro Commerciale: si intende un insieme di esercizi commerciali, tra cui di norma è presente almeno una grande struttura di vendita, inserito in un edificio a destinazione specifica con uso di infrastrutture e spazi comuni gestiti unitariamente. Se la somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi raggiunge i limiti previsti per le grandi strutture di vendita, ogni esercizio, é soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’assessore provinciale al commercio.

Concentrazione: due o più autorizzazioni possono venire fuse definitivamente in un’unica autorizzazione mediante concentrazione di preesistenti esercizi commerciali. Se la concentrazione comporta la creazione di un esercizio commerciale di ordine superiore, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al rispetto di tutte le disposizioni riguardanti la nuova   tipologia di esercizio che si intende attivare.

Centro storico: parte del territorio comunale, come definito dal piano urbanistico comunale, in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Ulteriori vincoli di natura urbanistica: nella programmazione della rete distributiva possono essere previsti vincoli di natura urbanistica, oltre quelli già posti dalle normative urbanistiche vigenti, quali la disponibilità di parcheggi e di spazi ad uso pubblico e considerati fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento, onde individuare le aree in cui consentire l’insediamento degli esercizi commerciali.

 

3. FINALITA‘

Il piano provinciale per le grandi strutture di vendita si prefigge finalità di ordine economico, sociale ed ambientale.
Il Nuovo Ordinamento ha già identificato le finalità generali della programmazione commerciale. In particolare all’articolo 3, il Nuovo Ordinamento ha sottolineato l’importanza della modernizzazione e dello sviluppo della rete distributiva nonché dell'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. In questo senso, finalità di grande rilievo del presente piano è l’efficienza della rete distributiva.
Nella programmazione della rete distributiva occorre però tener conto ”della specifica conformazione geomorfologica del territorio provinciale, della ricchezza delle sue risorse naturali, paesaggistiche ed ambientali, della peculiarità dei numerosi, piccoli insediamenti abitativi rurali e montani ”.

Proprio il riferimento al contesto montano e rurale che caratterizza la provincia di Bolzano assume un ruolo fondamentale nella programmazione delle grandi strutture di vendita. Onde tenere conto di questo aspetto, il piano per le grandi strutture di vendita va mirato a contrastare quel fenomeno di annientamento delle piccole strutture nei comuni inferiori, denominato desertificazione commerciale.

Per contemperare le due fondamentali finalità sopra indicate, il piano adotta criteri quantitativi di controllo della crescita, di allocazione spaziale e temporale della superficie delle grandi strutture di vendita, prescrive altresì criteri di urbanistica commerciale per la localizzazione nel contesto urbano.

Solo il ricorso simultaneo alle due leve fondamentali della programmazione commerciale, cioè alla disciplina commerciale ed alla urbanistica commerciale, consente nel contesto rurale e montano della provincia di Bolzano, di mantenere l'equilibrio tra il bisogno di innovazione commerciale e quello di salvaguardia della parte vitale e di qualità della tradizione commerciale.

L'impatto delle grandi strutture sulla rete di vendita, riferito alle due citate finalità dipende:

-     dall’incidenza complessiva delle grandi strutture sulla superficie totale

-     dalla loro localizzazione sul territorio provinciale

-     dalle merceologie trattate

-     dall’ampiezza della superficie di vendita della struttura

-     dalla localizzazione nel contesto urbano.

Gli indirizzi e criteri hanno già fissato i "limiti di presenza" per le grandi strutture in termini percentuali rispetto alla superficie di vendita esistente. Si tratta di criteri necessari, anche per garantire il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive.

In totale, per il periodo di validità del piano, la superficie di vendita disponibile per nuove aperture ed ampliamenti delle grandi strutture, ammonta al 18% della loro superficie, rilevata nel 2001.

Relativamente alla questione della localizzazione sul territorio, le grandi strutture hanno una funzione di stimolo all’innovazione compatibile con la salvaguardia della capillarità del servizio distributivo, solo se localizzate nei comuni che, in virtù della loro dimensione, costituiscono dei fulcri gravitazionali del commercio. Da ciò conseguono criteri di selezione delle allocazioni delle grandi strutture, in relazione alla gerarchia commerciale dei comuni, così da comprimere il rischio di desertificazione ad esse associato. Simili criteri non assumerebbero alcun significato se adottati nella programmazione del commercio di un’area di pianura.
Entra in gioco, a questo stadio di analisi, la distinzione merceologica tra settore alimentare e non alimentare. Quando tra le merceologie trattate figura quella alimentare, la collocazione della grande struttura all'interno di comuni inferiori,  sviluppa una forza di gravitazione commerciale, che perturba l'erogazione dei servizi di prossimità negli altri centri periferici limitrofi, provocando desertificazione commerciale.

La salvaguardia del servizio di prossimità si collega alla distinzione merceologica in quanto, tale finalità rappresenta una priorità solo per i beni di prima necessità, quindi soprattutto per il settore alimentare.

Nei comuni di maggiori dimensioni la presenza di grandi strutture con alimentare è auspicabile, perché comporta ammodernamento tecnologico dell’offerta ed aumento della produttività del lavoro, senza effetti significativi sulla rete commerciale dei comuni periferici.

Ne consegue un effetto positivo sul consumatore, per il pungolo concorrenziale, senza la nascita di posizioni di mercato dominanti e senza la perdita sostanziale del servizio di prossimità per i consumatori dei luoghi più svantaggiati e per le categorie sociali che incontrano difficoltà nella mobilità sul territorio.

Diverso è il caso di grandi strutture con merceologie non alimentari, quali i mobili, i materiali edili, le automobili, ecc. Nel caso di merceologie estensive, il rischio della perdita del servizio di prossimità va accettato in modo generalizzato anche in un’area rurale e montana, perché la bassa frequenza d’acquisto e l’elevato valore unitario di tali merci, favoriscono la mobilità del consumatore sul territorio, rendendo appetibili le grandi strutture situate anche fuori dei confini del contesto regionale.

Se l’offerta distributiva per tali merceologie non corrisponde alle esigenze locali della domanda di consumo, sia in termini di prezzi che di qualità, il consumatore cerca soluzioni fuori dalla rete di vendita locale anche in ambiti commerciali piuttosto lontani. La possibilità di acquisti online, accentua ulteriormente questa infedeltà del consumatore, rispetto alla rete distributiva locale.

Considerando la programmazione delle grandi strutture nell’ottica dell’urbanistica commerciale, le finalità specifiche, per la provincia di Bolzano, possono essere così sintetizzate:

-     integrare nel tessuto urbano le funzioni commerciali con quelle sociali;

-     controllare l’impatto delle grandi strutture sul traffico veicolare;

-     assicurare la compatibilità ambientale (inquinamento da emissione, rumori, ecc.).

Come previsto dal Nuovo Ordinamento, la programmazione della rete distributiva va ancorata alla disciplina urbanistica provinciale, la quale tuttavia può essere rafforzata aggiungendo ulteriori vincoli di natura urbanistica. A tale scopo possono essere considerati fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento.
La possibilità, nel caso delle grandi strutture di vendita, di valutare il caso concreto, esaminando il progetto presentato ai fini del rilascio dell’autorizzazione, è importante, perché gli impatti indesiderati di ordine ambientale, ad esempio l’effetto dei flussi di traffico in relazione al congestionamento di arterie viarie o zone urbane, dipendono criticamente dalla localizzazione della struttura di vendita.
 
4. LA GERARCHIA COMMERCIALE DEI COMUNI
Adottando l’approccio tipico della gravitazione commerciale, gli indirizzi e criteri provinciali hanno stabilito:

-     l’ordinamento gerarchico dei comuni in chiave commerciale

-     la suddivisione del territorio provinciale in  diverse zone comprensoriali di gravitazione.

La gerarchia commerciale dei comuni  è  stata definita sulla base dell'elenco dei comuni in funzione del grado di centralità commerciale risalente al 1984, tenendo conto della articolazione comprensoriale prevista dalla L.P.7/1991, nonché  dell’evoluzione della rete commerciale a livello comunale.
Sulla base di questi due criteri, la popolazione dei comuni e l’appartenenza degli stessi ad un determinato ambito commerciale, si procede all'ordinamento gerarchico dei comuni. Si individuano pertanto tre gruppi:

1) comuni superiori

2) comuni intermedi, suddivisi in:

2.1) comuni di rilevanza comprensoriale

2.2) comuni di rilevanza sub-comprensoriale

3) comuni inferiori.

Il primo gruppo comprende 6 comuni con più di 10 mila abitanti: Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico, Laives, Appiano. La scelta di  assumere 10 mila abitanti come soglia dimensionale per selezionare i comuni superiori, ricalca quella compiuta dal ”Nuovo ordinamento del commercio”, al fine del dimensionamento dei punti vendita di vicinato. La particolare localizzazione dei comuni superiori, consente di associare ad essi le zone di gravitazione comprensoriale di seguito elencate.

In generale, dalla tabella si osserva che ad una zona di gravitazione commerciale viene associato  un unico centro superiore. Solo nel caso della zona comprensoriale corrispondente al comprensorio Oltradige-Bassa Atesina sono associati due centri. La collocazione di Laives ed Appiano in prossimità del centro gravitazionale di Bolzano e lungo le due principali arterie di scorrimento Nord-Sud verso il capoluogo provinciale, rispettivamente in sinistra e destra Adige, solleva una delicata questione commerciale: c'è un’evidente interdipendenza commerciale nella localizzazione delle strutture di grandi dimensioni in questi tre comuni. La distanza assai esigua tra Bolzano, Laives ed Appiano, rende cioè opportuna una concertazione nelle scelte commerciali, in particolare nella localizzazione delle strutture di grandi dimensioni.

Nel secondo gruppo di comuni, di rilevanza intermedia, rientrano tutti i capoluoghi di comprensorio, a prescindere dalla loro rilevanza commerciale. Non va però trascurato il fatto che alcune realtà comprensoriali denotano forte disomogeneità territoriale, perché comprendono valli dotate di propri centri di gravitazione commerciale.

 
Comuni superiori

Aree comprensoriali di gravitazione

Merano

Burgraviato-Val Venosta

Bressanone

Valle Isarco e Alta Valle Isarco

Brunico

Val Pusteria

Laives ed Appiano

Oltradige-Bassa Atesina

Bolzano

Bolzano - Salto-Sciliar

Gemeinden von Bedeutung auf Bezirksebene

Silandro

Val Venosta

Ortisei

Salto-Sciliar

Chiusa

Valle Isarco

Vipiteno

Alta Valle Isarco

Comuni di rilevanza sub-comprensoriale

Malles

Val Venosta

Lana, Naturno

Burgraviato

Egna, Caldaro

Oltradige-Bassa Atesina

Dobbiaco, Campo Tures

Val Pusteria


Tutti i comuni non compresi nel precedente elenco rientrano nella terza categoria, cioé sono classificati inferiori.
 

5. SITUAZIONE ATTUALE

Secondo i dati statistici dell’assessorato provinciale al commercio, nel 2001 in provincia di Bolzano erano operanti 139 grandi strutture (tab.1), con una superficie di vendita pari a 146.993 m², corrispondente a circa un quarto della superficie complessiva della rete di vendita.
 
Tab.1 Numero delle grandi strutture di vendita (anno 2001)

Aree comprensoriali di gravitazione

Solo

Alimentare

Solo Non

Alimentare

Misto

Tot.

Tot.

%

Bolzano-Salto-Sciliar

0

33

19

52

37,4

Valle d’Isarco- Alta V. Isaro

1

8

8

17

12,23

Val Pusteria

1

15

8

24

17,27

Oltradige-Bassa Atesina

0

10

4

14

10,07

Burgraviato-Val Venosta

1

18

13

32

23,03

Totale Provincia

3

84

52

139

100


La distribuzione della superficie di vendita delle grandi strutture nelle zone comprensoriali associate ai comuni classificati superiori è riportata nella tabella 2.

Al primo posto compare Bolzano-Salto Sciliar con 56.537 m² di superficie, seguita da Burgraviato-Val Venosta con 30.460 m² e Val Pusteria con 23.924 m². In quarta e quinta  posizione si trovano la Valle d’Isarco con 20.209 m² e l’Oltradige-Bassa Atesina con 15.863 m².
 
Tab.2 Superficie grandi strutture di vendita (m²)
Aree comprensoriali di gravitazione

Alimentare

Non Alimentare

Complessivo

Bolzano-Salto Sciliar

11.223

45.314

56.537

Valle Isarco - Alta V. Isarco/

4.874

15.335

20.209

Val Pusteria

3.238

20.686

23.924

Oltradige-Bassa Atesina

2.150

13.713

15.863

Burgraviato-Val Venosta

8.711

21.749

30.460

Totale Provincia

30.196

116.797

146.993


Il settore alimentare con una superficie pari a 30.196 m², copre una quota del 20,54% della superficie di vendita delle grandi strutture. Questa superficie è apportata da 52 grandi strutture con merceologie miste (alimentare e non) e da 3 strutture specializzate nel settore alimentare.

Le grandi strutture con merceologie non alimentari coprono una superficie di vendita pari a 116.797 m², corrispondenti al 79,46% della superficie totale di vendita.

L’ordine d’importanza, se si considerano le grandi strutture con merceologie non alimentari, coincide sostanzialmente con quello già tracciato con riferimento al totale, mentre per il settore alimentare si notano alcune particolarità. Per quest’ultimo settore, la zona Burgraviato-Val Venosta aumenta il proprio peso coprendo una quota pari al 28,8% del totale, mentre la Val Pusteria perde di peso attestandosi al  10,7%.

Nei comuni classificati superiori, ricadono attualmente 91 grandi strutture, con una superficie di vendita pari a 98.885 m².

La dimensione media provinciale delle grandi strutture (tab. 3), si attesta a 1.058 m². Si osserva una ridotta variabilità della dimensione media nelle diverse zone comprensoriali: la dimensione media più bassa è associata alla zona Burgraviato-Val Venosta con 952 m², la dimensione più elevata alla Valle d’Isarco con 1.189 m².

 
Tab. 3 Dimensione media delle grandi strutture (m²)

Aree comprensoriali di gravitazione

Alimentare

Non Alimentare

Complessivo

Bozen-Salten-Schlern

591

871

1.087

Eisacktal - Wipptal

542

958

1.189

Pustertal

360

899

997

Überetsch-Unterland

538

980

1.133

Burggrafenamt-Vinschgau

622

702

952

Insgesamt Provinz

549

859

1.058


Dall’articolazione delle grandi strutture per classi (tab. 4 e 4/a), si evince che in netta prevalenza, 100 strutture su 139, la dimensione è inferiore a 1000 m². Le altre due  classi di dimensione, 1001-2000 m² e oltre 2000 m², detengono rispettivamente 29 e 10 grandi strutture. La classe di dimensione 501-1000 m², rappresenta dunque quella più importante, con quasi il 50% della superficie di vendita delle grandi strutture della provincia.
 
 

Tab.4 Numero grandi strutture per classi di dimensione (anno 2001)

Aree comprensoriali di gravitazione

Fino a 1.000 m²

Da 1.001 a 2.000 m²

Oltre 2.001 m²

Numero

esercizi

Superficie

media (m²)

Numero

esercizi

Superficie

media (m²)

Numero

esercizi

Superficie

media (m²)

Bolzano-Salto-Sciliar

33

729

16

1.368

3

3.527

Valle Isarco – Alta V. Isarco

13

667

2

1.690

2

4.080

Val Pusteria

19

747

4

1.282

1

4.605

Oltradige-Bassa Atesina

11

778

1

1.082

2

3.110

Burgraviato-Val Venosta

24

693

6

1.405

2

2.700

Totale Provincia

100

721

29

1.376

10

3.497


La dimensione media delle grandi strutture, per la classe di dimensione 501-1000 m², ammonta a 721 m², con differenziali piuttosto contenuti  tra le diverse aree comprensoriali di gravitazione. La variabilità della dimensione media aumenta per le classi superiori, in relazione  anche alla forte riduzione della numerosità nelle strutture comprese nelle diverse zone. Emerge dunque un’elevata omogeneità nella distribuzione spaziale delle grandi strutture.

La seguente tab.4/a indica ancor piú chiaramente che la classe di dimensione 501-1.000 m² delle grandi strutture di vendita è quella nettamente preponderante a livello provinciale (71,94%), come a livello delle singole aree di gravitazione. Si puó tuttavia rilevare come la zona Bolzano-Salto-Sciliar è quella in cui piú alta è la presenza di grandi strutture appartenenti alla classe di 1001-2000 m² (30,77% a fronte della media provinciale del 20,86%), mentre nella classe piú alta, oltre 2001 m², si colloca in testa la zona Oltradige-Bassa Atesina.

 
Tab. 4/a Numero grandi strutture per classi di dimensione (anno 2001)

Aree comprensoriali

di gravitazione

fino a 1.000 m²

da 1.001 a 2.000 m²

oltre  2.001 m²

Tot. Aree compr.

Numero

esercizi

Quota

esercizi in

%

Numero

esercizi

Quota

esercizi in

%

Numero esercizi

Quota

esercizi in

%

Numero esercizi

Quota

esercizi in

%

Bolzano-Salto-Sciliar

33

63,46

16

30,77

3

5,77

52

100

Valle d’Isarco – Alta V.e Isarco

13

76,47

2

11,76

2

11,76

17

100

Val Pusteria

19

79,17

4

16,67

1

4,16

24

100

Oltradige-Bassa Atesina

11

78,57

1

7,14

2

14,29

14

100

Burgraviato-Val Venosta

24

75,00

6

18,75

2

6,25

32

100

Totale Provincia

100

71,94

29

20,86

10

7,20

139

100


La superficie in m2di grandi strutture disponibile attualmente per ogni 1.000 abitanti (tab. 4/b), pari a 317,8 m2a livello provinciale, indica con immediatezza le due aree maggiormente carenti e che quindi necessitano di una quota maggiore di superficie di riequilibrio: Oltradige-Bassa Atesina e Burgraviato-Val Venonsta. Al contrario la zona di Bolzano-Salto-Sciliar è quella con la quota maggiore, pari a 399 m²/1.000 abitanti e pertanto quella a cui non spetta alcuna superficie di riequilibrio.

 
Tab.4/b Superficie gr.strutture (m²) / 1.000 abitanti
Aree comprensoriali
di gravitazione

Popolazione residente

(’99)

Superficie gr.strutture tot.

(m2)

Superficie gr. trutture (m²) / 1.000 abitanti

Bolzano-Salto-Sciliar

141.673

56.537

399,0

Valle d’Isarco – Alta Valle Isarco

62.199

20.209

324,9

Val Pusteria

73.146

23.924

327,0

Oltradige-Bassa Atesina

62.956

15.863

251,9

Burgraviato-Val Venosta

122.568

30.460

248,5

Totale Provincia

462.542

146.993

317,8


6. DISPONIBILITÀ DI SUPERFICIE PER APERTURE ED AMPLIAMENTI

Tenendo conto del trend di crescita di lungo periodo delle grandi strutture, dati gli obiettivi di salvaguardia del servizio di prossimità e di ammodernamento della rete di vendita, gli indirizzi e criteri hanno fissato un aumento complessivo, riferito all’intera provincia di Bolzano e per il periodo di validità del piano, pari al 18% della superficie di vendita delle grandi strutture (SGS) rilevata nel 2001. Pertanto:

 

DAS (disponilità aggiuntiva superficie)= 18% SGS (superficie grandi strutture)

 
La nuova disponibilità di superficie per grandi strutture (DAS), posto che, come si rileva dalla tab. 2), la SGS = 146.993 m², ammonta complessivamente a:
 

DAS (disponibilità aggiuntiva superficie) = 0,18 * 146.993 = 26.458 m²

 

In relazione a questa nuova disponibilità, il tasso di crescita medio annuale della superficie di vendita delle grandi strutture, per il quinquennio di validitá del piano, si colloca a livello provinciale poco sopra al 3,0%.

La previsione  relativa all’incidenza delle grandi strutture sulla superficie totale di vendita della provincia di Bolzano non è facile, in quanto è stato liberalizzato l’accesso al mercato delle piccole strutture e per le medie strutture è stato sostanzialmente liberalizzato l’insediamento nella parte residenziale del territorio, vocata al commercio. D'altra parte é stata prevista la possibilità di ampliamento per tutte le grandi strutture già esistenti.

La disponibilità aggiuntiva di superficie (DAS) per le grandi strutture va suddivisa in due componenti:

SNGS – superficie per l’apertura di nuove grandi strutture pari all’8% della superficie rilevata al 2001:

 

SNGS (superficie per apertura nuove grandi strutture) = 8% SGS = 0,08 * 146.993 = 11.759 m²

 
SAGS - superficie per ampliamento grandi strutture, pari al 10% della superficie rilevata al 2001 e destinata all'adeguamento delle grandi strutture già esistenti:
 
SAGS (superficie per ampliamento grandi strutture) = 10% SGS = 0,10*146.993 = 14.699 m²
 
6.1. LOCALIZZAZIONE

La SAGS, disponibile per l’ampliamento delle grandi strutture, che ammonta a 14.699 m², viene suddivisa tra le cinque aree comprensoriali di gravitazione, in modo direttamente proporzionale alla superficie di vendita delle grandi strutture rilevata al 2001. Tale criterio sottintende che le esigenze di ampliamento sono correlate linearmente alla dimensione e grado di presenza delle grandi strutture esistenti.

La superficie per ampliamenti  disponibile per ogni area comprensoriale di gravitazione è riportata nella tab. 6.

La suddivisione della SNGS, cioè la superficie per le nuove grandi strutture, pari a 11.759 m², in modo direttamente proporzionale alla superficie rilevata nel 2001, provocherebbe un’ulteriore concentrazione delle grandi strutture, nelle zone comprensoriali che  già si collocano sopra la media provinciale in termini di disponibilità di grandi strutture.

L’allocazione spaziale della SNGS sarà perciò effettuata secondo un criterio misto, in parte proporzionale ed in parte di riequilibrio, prendendo in considerazione:

A) le quote della superficie complessiva di vendita;

B) le quote della superficie delle grandi strutture.

Tali quote sono riportate nella tabella seguente:

 
Tab. 5
Bezirke, auf die der Einzugsbereich fällt

Quota A (%)

Quota B (%)

Bozen-Salten-Schlern

32,93

38,5

Eisacktal- Wipptal

13,90

13,7

Pustertal

16,52

16,3

Überetsch-Unterland

12,48

10,8

Burggrafenamt-Vinschgau

24,17

20,7

Insgesamt Provinz

100,0

100,0


Gli indirizzi e criteri provinciali prevedono, con riferimento alla nuova disponibilità di superficie di vendita per le grandi strutture, di assegnare:

1)una quota tra il 30% ed il 50% della disponibilità, in proporzione alla quota A), cioè alla superficie di vendita esistente (domanda espressa);

2)la percentuale residua secondo una logica di riequilibrio, a vantaggio cioè delle comunità associate ai centri di rilevanza provinciale, con una quota della superficie della grande distribuzione inferiore a quella della superficie complessiva.

La SNGS, disponibile per l’apertura delle grandi strutture, viene ripartita secondo l’ipotesi di cui sopra con attribuzione a titolo di riequilibrio del 50% della disponibilità per nuove aperture.

Si adotta la seguente ripartizione:

SP (Superficie Proporzionale a quella esistente): il 50% della SNGS in proporzione alla quota A, cioè alla superficie di vendita delle grandi strutture esistente;

SR (Superficie di Riequilibrio): il 50% residuo della SNGS, secondo una logica di riequilibrio, a vantaggio cioè delle comunità associate ai centri di rilevanza provinciale, con una quota della superficie della grande distribuzione inferiore a quella della superficie complessiva.

Più precisamente, per ogni  zona comprensoriale:

-se la quota B è maggiore o uguale della quota A, la superficie di riequilibrio è nulla: SR=0;

-se la quota B è minore della quota A, è attribuita una parte della superficie di riequilibrio in proporzione al deficit emergente (DE).

Come si rileva dalla tab.6 la superficie di riequilibrio è nulla per la zona di gravitazione comprensoriale Bolzano-Salto Sciliar.

La superficie di riequilibrio sarà dunque assegnata alle seguenti zone: Burgraviato-Val Venosta, Oltradige-Bassa Atesina, Valle d’Isarco-Alta Valle d’Isarco e  Val Pusteria, in quanto zone caratterizzate (vedi tab. 5) da una quota B minore della quota A.

Il deficit emergente DE è la somma dei deficit  relativi alle zone con la quota B minore alla quota A.
Per calcolare DE si applica il procedimento di seguito esposto:

si applicano alla  SGS le percentuali della colonna A):

-     Per il Burgraviato-Val Venosta  si ottiene 35.528 m² (24,17% * 146.993);

-     per Oltradige-Bassa Atesina si ottiene 18.345 m² (12,48% * 146.993);

-     per la Valle d’Isarco-Alta Valle d’Isarco  si ottiene 20.432 m² (13,90% * 146.993);

-     per la Val Pusteria si ottiene 24.283 m² (16,52% * 146.993);

 

Si calcola la differenza tra  la superficie calcolata al punto precedente e quella rilevata al 2001:

-     per il Burgraviato-Val Venosta  5.068 m² (35.528 - 30.460);

-     per Oltradige-Bassa Atesina 2.482 m² (18.345 - 15.863);

-     per la Val Pusteria 359 m² (24.283-23.924);

-     per la Valle d’Isarco-Alta Valle d’Isarco 223 m² (20.432-20.209);

Si calcola il deficit emergente sommando le differenze ottenute al punto precedente: 5.068+ 2.482+359+223 = 8.132 m²

Si  calcolano le quote del deficit emergente  per ogni zona comprensoriale:

-     per la zona comprensoriale  Burgraviato-Val Venosta  5.068/8.132=62,32%;

-     per la zona Oltradige-Bassa Atesina  2.482/8.132=30,52%;

-     per la Val Pusteria  359/8.132=4,42%;

-     per la Valle d’Isarco-Alta Valle d’Isarco 223/8.132=2,74%.

 
Si calcolano  le  superfici di riequilibrio moltiplicando SR per le quote del deficit emergente: per il Burgraviato-Val Venosta  si ottiene 3664 m² (62,32% *5879) per Oltradige-Bassa Atesina si ottiene 1794 m² (30,52% *5.879); per la Val Pusteria  260 m² (4,42% * 5.879); per la Valle d’Isarco-Alta Valle d’Isarco  161 (2,74%*5.879).
 

Tab. 6 Disponibilità di superficie per zone di gravitazione (m²)

Area comprensoriale
di gravitazione

Ampliamento

Nuove aperture

Proporzionale

Nuove aperture

Riequilibrio

Nuove aperture totale

Tot.

Bolzano-Salto-Sciliar

5654

1936

---

1936

7590

Valle Isarco-A.V. Isarco

2021

818

161

979

2999

Val Pusteria

2392

971

260

1231

3623

Oltradige-Bassa Atesina

1586

734

1794

2528

4114

Burgraviato-ValVenosta

3046

1421

3664

5085

8131

Totale Provincia

14699

5880

5879

11759

26458


Applicando i criteri sopra citati si ottiene la tabella 6).
L’allocazione della superficie DAS per ogni zona, va ulteriormente precisata nell’ottica della suddivisione tra alimentare e non alimentare.
Il criterio di base da adottare a tal fine è differenziato tra gli ampliamenti e le nuove  aperture.
Per gli ampliamenti, la superficie disponibile viene ripartita in modo da mantenere l’incidenza del settore alimentare a livello provinciale, che attualmente é del 21% circa, arrotontando al 25% e riconoscendo pertanto al settore non alimentare il 75%. Applicando tale criterio si ottiene la seguente tabella 7.
 
Tab. 7 - Disponiblitá di superficie per ampliamenti (m²)
Area comprensoriale di gravitazione

settore alimentare

(25%)

settore  non alimentare

(75%)

Tot.

Bolzano-Salto-Sciliar

1414

4240

5654

Valle Isarco-Alta Valle Isarco

505

1516

2021

Val Pusteria

598

1794

2392

Oltradige-Bassa Atesina

397

1189

1586

Burgraviato-Val Venosta

762

2284

3046

Totale Provincia

3676

11023

14699


Per le nuove aperture, l’incidenza dell’alimentare dovrebbe essere calcolata sulla disponibilità  totale. Tale quota, di uguale livello per tutte le aree comprensoriali di gravitazione, è da stabilire  tra il 40% ed il 50% della  SNGS.

Relativamente all’apertura di nuove grandi strutture, occorre considerare che gli  indirizzi e criteri hanno posto precise condizioni per la presenza del settore alimentare:

a)comuni superiori: in nuove grandi strutture con superficie di vendita totale  fino a 2.000 m²;

b)comuni di rilevanza comprensoriale: in nuove  grandi strutture con superficie totale di vendita fino a 1.500 m²;

c)comuni di rilevanza sub-comprensoriale e inferiori: non è consentita l’apertura di nuove grandi strutture, mentre è ammesso l’ampliamento a condizione che la superficie finale non superi la soglia di 1.000 m².

Si ritiene pertanto di suddividere la superficie disponibile per nuove aperture, al 50% tra il settore alimentare e quello non alimentare, con un arrotondamento per la zona di gravitazione di Bressanone a 501 m² per ogni settore, superficie minima prevista per le grandi strutture di vendita. Applicando tale criterio si ottiene la seguente tabella 8.

 
Tab. 8 - Disponibilità di superficie per nuove aperture (m²)
Area comprensoriale di gravitazione

settore  alimentare

(50%)

settore non alimentare

(50%)

Tot.

Bolzano -Salto-Sciliar

968

968

1936

Valle Isarco-Alta Valle Isarco

501

(489)

501

(489)

1002 (978)

Val Pusteria

616

616

1232

Oltradige-Bassa Atesina

1264

1264

2528

Burgraviato-Val Venosta

2542

2542

5084

Totale Provincia

5891

5891

11782 (11759)


7. URBANISTICA COMMERCIALE

La gestione urbanistica del commercio dovrebbe principalmente poggiare, come previsto dagli indirizzi e criteri provinciali, su un modello insediativo che definisca opportunamente i seguenti punti:

- gli ambiti commerciali e il loro ruolo ovvero la loro capacità di attrazione;

- le tipologie di esercizi da insediare nei diversi ambiti commerciali;

- i tipi di esercizi da ammettere al di fuori di detti ambiti commerciali;

- le dotazioni infrastrutturali richieste nei vari casi.

La strumentazione che l’urbanistica commerciale può mettere a disposizione del governo del settore è di tipo propositivo (individuazione delle aree commerciali) e di tipo vincolistico (zoning, standard infra-strutturali), variamente combinabili tra loro.

Ai fini della verifica di compatibilità urbanistica, come prevista dai criteri e indirizzi provinciali, per attrazione si deve essenzialmente intendere la capacità di un esercizio di indurre mobilità servita da mezzi meccanici. L'attrazione di un esercizio commerciale dipende dunque essenzial-mente dalla dimensione del bacino di utenza che ricade fuori del raggio di mobilità pedonale, cioè esterno al vicinato.

Per quanto riguarda l'impatto urbano e le classi di attrazione, gli indirizzi e criteri provinciali definiscono le grandi strutture di vendita, comunque come esercizi commerciali ad alta capacitá di attrazione.La capacità attrattiva come sopra definita non è tuttavia indipendente dal tipo di merce. In particolare, può essere notevolmente minore per merci estensive. Per le merci estensive, separatamente zonizzate, può essere quindi previsto un diverso fabbisogno infrastrutturale.

Per quanto riguarda poi gli ambiti commerciali ed il loro ruolo ovvero la loro capacitá di attrazione e le tipologie di esercizi da insediare nei diversi ambiti commerciali, gli indirizzi e criteri provinciali hanno definito i seguenti criteri, che qui si riprendono integralmente:

a)e grandi strutture vanno localizzate nei comuni superiori o di rilevanza  comprensoriale, a condizione che la superficie di vendita non superi la soglia, rispettivamente dei 2.000 m² e dei 1.500 m²;

b)nei comuni di rilevanza sub-comprensoriale, non è consentita l’apertura di nuove grandi strutture, mentre è ammesso l’ampliamento di quelle esistenti, a condizione che la superficie di vendita non superi la soglia dei 1.000 m²;

c)l’ampliamento di grandi strutture già esistenti nei comuni inferiori, è consentito comunque nella misura massima del 50% della superficie di vendita dell’esercizio, a condizione che la superficie di vendita non superi la soglia dei 1.000 m²;

d)resta ferma la possibilità di trasferimento e di ampliamento nella zona A ”centro storico”, come definito dal piano urbanistico comunale in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, nei comuni di rilevanza provinciale e comprensoriale-subcomprensoriale, rispettivamente per le grandi strutture di vendita con presenza anche di generi alimentari e per quelle con sole merceologie non alimentari;

e)il rilascio di autorizzazioni per il commercio al dettaglio in zone per insediamenti produttivi, non è soggetto ai limiti di superficie di vendita di cui sopra, in quanto in tali zone il commercio al dettaglio è limitato, in base alla legge urbanistica provinciale, solo ad alcuni articoli e a merceologie estensive.

 

7.1. PARCHEGGI

Il rapporto tra superficie di vendita e superficie di parcheggio va modulato in relazione alla gravitazione commerciale, valutata come combinazione tra dimensione delle superfici di vendita e merceologia.

Ai fini della definizione di standard infrastrutturali, si distingue tra merceologie estensive ed intensive.

Gli standard urbanistici possono essere usati soprattutto per indirizzare l’evoluzione della rete distributiva secondo il modello desiderato. A questo scopo vengono ipotizzati diversi livelli di standard secondo la localizzazione degli esercizi.

Per la zona 1, l’esenzione dall’obbligo di disporre di parcheggi propri, rappresenta un incentivo alla localizzazione.

Le relazioni tra la tipologia degli esercizi, le zone commerciali ed il fabbisogno di parcheggi sono riassunte nella seguente tabella:
 

Tab. 9

Tipologie di esercizio

Dotazione parcheggi (m² superficie vendita per posto macchina)

Zona 1

Zona 2

Zona 3

Grandi strutture  alimentari

esente

15

(incompatibile)

Grandi strutture  non alimentari

esente

15

(incompatibile)

Centri commerciali

esente

(incompatibile)

(incompatibile)

Merci estensive *

__

__

57

* Definizione merceologica prevista solo per le zone produttive
Nel caso di rilascio di autorizzazioni per esercizi da attivare in edifici già esistenti all'atto della domanda, fino al 30% della dotazione di parcheggi può essere ubicata ad una distanza massima di 700 metri dal punto vendità.
Di norma i parcheggi devono essere di pertinenza dell'edificio nel quale è sito l'esercizio commerciale o nelle immediate vicinanze o comunque entro un raggio di circa 250 metri
 

E' comunque fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche e degli strumenti urbanistici comunali.

È opportuno precisare che l'esenzione dalla verifica degli standard urbanistici (parcheggi) prevista per le attività commerciali insediate in Zona 1, non significa che per tali esercizi e particolarmente per le grandi strutture ed i centri commerciali non siano richieste adeguate infrastrutture, ma solo che esse si intendono realizzate o pianificate globalmente, per l'intera zona commerciale.
 

7.2. ACCESSIBILITA‘

L’impatto delle strutture commerciali sul traffico è duplice: da un lato si deve considerare il traffico aggiuntivo causato dall’attrazione commerciale, dall’altro si deve tener conto del fatto che le manovre d’accesso e per la ricerca della sosta, degradano sensibilmente il ”livello di servizio” delle strade, riducendone la capacità teorica secondo un fattore che può arrivare fino a 0,6. Di conseguenza, la compatibilità tra esercizi commerciali e rete stradale va valutata sia in relazione al traffico aggiuntivo, sia in relazione alle interferenze tra traffico commerciale e traffico generale. Tale compatibilità è schematicamente riassunta nella seguente tabella:
 
Tab. 10

Tipologia strade

Grandi strutture

Strade primarie

con svincoli

Strade di scorrimento

compatibile

Strade di quartiere

sconsigliabile

Strade locali

sconsigliabile


Al di fuori della Zona 1 l’insediamento di esercizi commerciali non è comunque ammissibile se il rapporto tra la portata effettiva rilevata e la capacità teorica delle strade interessate è superiore a 0,7. Le grandi strutture localizzate in zone per insediamenti produttivi, non sono soggette ai limiti di cui sopra, trattando merceologie estensive.
 

7.3. INQUINAMENTO

Analogamente a quanto previsto per l’accessibilità, al di fuori della Zona 1 l’insediamento di esercizi commerciali non è comunque ammissibile, se il livello di concentrazione degli inquinanti atmosferici rilevato nelle strade interessate è superiore ai livelli di attenzione stabiliti dalle norme vigenti.

Come parametri di riferimento, allo stato attuale dell’evoluzione normativa, possono essere presi in considerazione:

- benzene < 10 microgrammi/m³ (media annuale)

- Pm 10 (polveri) < 40 microgrammi/m³ (media annuale).

 

Va inoltre considerato che per tali valori limite, è previsto il dimezzamento rispettivamente in 5 e 10 anni.

 
8. NORME DI PIANO

art. 1

Domande di autorizzazione

1. Le domande di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita di grandi strutture, devono essere presentate utilizzando la modulistica predisposta dalla Ripartizione provinciale commercio e sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, applicando i criteri di priorità di cui ai seguenti articoli.

2. Colui che intende creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di più esercizi, la cui somma delle superfici di vendita raggiunge i limiti previsti per le grandi strutture di vendita, può presentare un'unica domanda che é esaminata secondo un criterio unitario, in conformità al presente piano. Ogni esercizio, indipendentemente dalla superficie di vendita, é soggetto ad autorizzazione rilasciata dall'assessore provinciale al commercio.

3. L’esame delle istanze di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio è comunque soggetto alla disciplina urbanistica provinciale.

4. Le domande si intendono accolte se entro 150 giorni dalla data di ricevimento, non viene adottato il provvedimento di diniego.
 

art. 2

Apertura di una nuova grande struttura di vendita

1. L'apertura di una nuova grande strutture di vendita, anche nella forma di centro commerciale, é soggetta ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente, ed in base alla disponibilità di superficie di vendita prevista per l'apertura di nuove grandi strutture dal presente piano, per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. L'autorizzazione per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, è rilasciata solamente nei comuni superiori o di rilevanza comprensoriale individuati dal presente piano, a condizione che la superficie di vendita delle stesse non superi rispettivamente la soglia dei 2.000 mq e dei 1.500 mq. Non sono rilasciate autorizzazioni per l'apertura di grandi strutture nelle frazioni di comune con meno di 2.500 abitanti che non sono situate sulle principali vie di comunicazione.

3. Rispetto al riparto della nuova disponibilità di superficie di vendita per l'apertura di grandi strutture, va attribuita priorità nell'ordine:

a)     all'apertura in zona A "centro storico";

b)     all'apertura in zona 1;

c)     all'apertura con recupero di superfici già destinate al commercio al dettaglio

d)     a chi dimostra di avere la disponibilità dei locali di vendita;

e)     a chi presenta la migliore soluzione dal punto di vista della compatibilità urbanistica-ambientale

4. Il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuove grandi strutture localizzate in zone per insediamenti produttivi, non é soggetto alla disponibilità ed ai limiti di superficie di vendita di cui sopra, in quanto in tali zone il commercio al dettaglio é limitato, in base alla  legge urbanistica provinciale ed al relativo regolamento di esecuzione, solo ad alcuni articoli ed a merceologie estensive.

5. L’eventuale residuo di superficie di vendita disponibile per aperture, non sufficiente per aprire una nuova grande struttura, può essere utilizzato per ampliamenti delle medesime.

 

art. 3

Ampliamento di una grande struttura di vendita

1. L'ampliamento della superficie di vendita di una grande struttura, anche nella forma di centro commerciale, é soggetto ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente ed in base alla disponibilità di superficie di vendita prevista per l'ampliamento delle grandi strutture già esistenti dal presente piano, per i settori merceologici alimentare e non alimentare.
2. L'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture localizzate nei comuni superiori o di rilevanza comprensoriale é autorizzato a condizione che la superficie di vendita finale non superi la soglia, rispettivamente dei 2.000 m² e dei 1.500 m². Nei comuni di rilevanza sub-comprensoriale é ammesso l'ampliamento delle grandi strutture esistenti, a condizione che la superficie di vendita finale non superi la soglia dei 1.000 m². Rispetto ai limiti di superficie di cui sopra é ammessa una tolleranza del 10 % qualora l'esercizio del quale si chiede l'ampliamento, abbia una superficie pari almeno al 90% dei limiti di superficie di cui sopra.

3. L'ampliamento di grandi strutture già esistenti nei Comuni classificati inferiori, é consentito comunque nella misura massima del 50% della superficie di vendita dell'esercizio autorizzata alla data di approvazione degli indirizzi provinciali, proporzionalmente alla superficie già autorizzata per i settori merceologici alimentare e non alimentare, a condizione che la superficie di vendita finale non superi la soglia dei 1.000 m².

4. Resta ferma la possibilità di ampliamento, indipendentemente dai limiti di cui sopra, delle grandi strutture localizzate nella zona A "centro storico", come definito dal piano urbanistico comunale in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, nei comuni superiori e di rilevanza comprensoriale-subcomprensoriale, rispettivamente per le grandi strutture di vendita con presenza anche di generi alimentari e per quelle con sole merceologie non alimentari.
5. L'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture localizzate in zone per insediamenti produttivi, non é soggetto ai limiti di superficie di vendita di cui sopra, in quanto in tali zone il commercio al dettaglio é limitato, in base alla legge urbanistica provinciale ed al relativo regolamento di esecuzione, solo ad alcuni articoli ed a merceologie estensive.

6. Rispetto al riparto della nuova disponibilità di superficie di vendita per l'ampliamento di grandi strutture, va attribuita priorità nell'ordine:

a)     all'ampliamento di grandi strutture ubicate in zona A "centro storico";

b)     all'ampliamento della superficie connesso al trasferimento di grandi strutture di vendita, in zona A "centro storico";

c)     all'ampliamento di grandi strutture ubicate in zona 1;

d)     all'ampliamento di grandi strutture con recupero di superfici già destinate al commercio al dettaglio;

e)     a chi dimostra di avere la disponibilità dei locali;

f)     a chi presenta la migliore soluzione dal punto di vista della compatibilità urbanistica-ambientale.

7. L'ampliamento di una piccola o media struttura di vendita, realizzato eventualmente anche con la concentrazione di preesistenti esercizi commerciali, che comporta la creazione di una grande struttura di vendita, equivale all'apertura di una nuova grande struttura di vendita, sia per quanto riguarda la necessaria disponibilità di superficie di vendita prevista dal presente piano, sia per quanto concerne il rispetto di tutte le disposizioni e criteri commerciali e urbanistici. Nel caso di medie strutture attive da almeno 5 anni e con superficie autorizzata superiore a 350 mq, l'ampliamento è autorizzato per la superficie richiesta in aggiunta a quella esistente, in relazione alla disponibilità di superficie di vendita prevista dal presente piano per ampliamenti.
8. I titolari di autorizzazione rilasciata in base alla previgente legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, per la tabella merceologica VIII, hanno diritto, previa comunicazione alla Provincia, ad ampliare la superficie di vendita fino al limite minimo previsto per le grandi strutture di vendita dall'articolo 6 delle legge (501 m²), entro il 12 dicembre 2003. Trascorso tale termine, la domanda di ampliamento della superficie di vendita é soggetta all'autorizzazione prevista dalla legge ed all'osservanza del presente piano.
 

art. 4

Trasferimento di sede di una grande struttura di vendita

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita, anche nella forma di centro commerciale, é soggetto ad autorizzazione rilasciata, previa delibera della Giunta provinciale, dall'assessore provinciale al commercio, nel rispetto delle norme commerciali ed urbanistiche, degli strumenti urbanistici comunali, sentito il parere del comune competente.

2. Il trasferimento di grandi strutture di vendita nell'ambito dello stesso comune e´ consentito, fatta salva la compatibilità urbanistica-ambientale. Resta ferma la possibilità di trasferimento nella zona A "centro storico", come definito dal piano urbanistico comunale in base al decreto ministeriale 2 aprile 1968, nei comuni superiori e di  rilevanza comprensoriale-subcomprensoriale, rispettivamente per le grandi strutture di vendita con presenza anche di generi alimentari e per quelle con sole merceologie non alimentari. Se il trasferimento avviene dalla zona urbanistica A "centro storico" ad altra zona, può essere autorizzato solamente se vi é disponibilità di superficie di vendita in base al presente piano, per l'apertura di nuove grandi strutture di vendita, salvo esercizi giá attivi da almeno 5 anni e salvo causa di forza maggiore, quali sfratto o ristrutturazione dell’edificio.

3. Il trasferimento di una grande struttura da altri comuni, in comuni superiori o di rilevanza comprensoriale appartenenti alla stessa area comprensoriale, é consentito, fatta salva la compatibilità urbanistica-ambientale. Il trasferimento di una grande struttura da altri comuni, in comuni di rilevanza sub-comprensoriale e in comuni inferiori appartenenti alla stessa area comprensoriale, equivalendo a nuova apertura, non é consentito in base agli indirizzi e criteri programmatori provinciali ed al presente piano.
4. Il trasferimento di una grande struttura di vendita, da una ad altra area comprensoriale, come definite nel presente piano, equivale all'apertura di una nuova grande struttura nell'area in cui avviene il trasferimento, sia per quanto riguarda la necessaria disponibilità di superficie di vendita prevista dal presente piano, sia per quanto concerne il rispetto di tutte le disposizioni e criteri commerciali e urbanistici.

5. Nelle zone per insediamenti produttivi non é consentito il trasferimento da altre zone di esercizi commerciali e delle relative autorizzazioni (comunicazioni).

6. La cessazione dell'attività, la eventuale riduzione di superficie o il trasferimento in altra area comprensoriale di una grande struttura di vendita, rende disponibile la relativa superficie di vendita nell'area comprensoriale in cui la grande struttura era localizzata, con riferimento ai settori merceologici interessati.

 

art. 5

Concentrazione di esercizi

1. La concentrazione di preesistenti grandi strutture di vendita, nell'ambito dello stesso comune o della stessa area comprensoriale é consentito, purché essa non comporti il superamento dei limiti di superficie di cui ai precedenti articoli.

2. La concentrazione di preesistenti grandi strutture di vendita localizzate in aree comprensoriali diverse non é consentito, in base agli indirizzi e criteri programmatori provinciali ed al presente piano che prevedono la disponibilità di superficie distintamente per le singole aree comprensoriali.

3. La concentrazione di preesistenti piccole e/o medie strutture di vendita che comporti la creazione di una grande struttura di vendita oppure la concentrazione di piccole e/o medie strutture di vendita con una grande struttura di vendita, equivalgono rispettivamente all'apertura e all'ampliamento di una grande struttura di vendita, sia per quanto riguarda la necessaria disponibilità di superficie di vendita prevista dal presente piano, sia per quanto concerne il rispetto di tutte le disposizioni e criteri commerciali e urbanistici.
 

art. 6

Estensione o variazione merceologica

1. L'estensione merceologica ovvero l'aggiunta di un settore merceologico e la variazione merceologica, ossia la sostituzione di un settore merceologico con l'altro, realizzate con o senza ampliamento della superficie di vendita, sono autorizzati se in base al presente piano vi è disponibilità di superficie di vendita per nuove aperture o in subordine per ampliamenti, per il settore merceologico chiesto in aggiunta o in sostituzione.
 

art. 7

Validità del piano e distribuzione temporale della superficie disponibile

1. Il presente piano ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, e può essere prorogato fino al massimo di due anni, ai sensi dell'articolo 5, del Decreto del Presidente della Giunta provinciale dd. 30 ottobre 2000, n. 39.

2. La distribuzione temporale ottimale nell'assegnazione della nuova disponibilità di superficie di vendita prevista dal presente piano per nuove aperture e per ampliamenti, tenuto conto della sospensione nella presentazione delle istanze prevista dal Nuovo Ordinamento, é del 60% circa nel corso del primo biennio e del 40% circa nel rimanente periodo, escluso il caso in cui la superficie così suddivisa e disponibile per nuove aperture risulti inferiore ai 501 m².
 
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