In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 4251 del 14.11.2005
Approvazione dei cirteri ed oneri connessi all'incentivazione dell'acquisto di aree produttive - revoca della deliberazione n. 3522 dell'8.10.2001

Allegato
 
Legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, art. 35 - quinquies – nella stesura vigente - criteri ed oneri connessi all'incenti-vazione   delL'acquisto di aree produttive
 
A. PARTE GENERALE

1.  Riferimenti alla legislazione europea

L'applicazione delle presenti direttive si richiama alle disposizioni dell'Unione Europea, qui di seguito abbreviata in UE. In particolare si tiene conto delle disposizioni, delle direttive e dei regolamenti recepiti dalla legislazione provinciale.

Dette disposizioni costituiscono la base:

1.1 dei parametri  per la definizione delle  microimprese nonché delle piccole e medie imprese;

1.2 per determinare le zone in riferimento ai  contributi finanziari;

1.3  per la disciplina dei contributi finanziari "de minimis".

 

2. Territori rurali

2.1 i seguenti comuni sono classificati  come territori rurali:

Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia,   Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all'Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino   (solo Corona e Penon), Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Laces (solo S. Martino al Monte, Masetti di Fuori), Lagundo (solo Velloi e Maso Quadrato), Laion, Lana (solo Pavicolo), Lasa, Lauregno, Luson, Malles Venosta, Marebbe (solo Mantena, Val della Torre, Pieve di Marebbe, Corte, Rara, Les Ciases, Costamesana, Fordora, Frena, Ciaselles, Pliscia, Longega, Rina, Vallarga-Tintal, Costalungia, Rü, Colac, Case sparse), Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno (solo Monte Tramontana e Monte Sole), Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines (solo Monte Sole, Tablà, Maso Quadrato, Vallentina), Perca, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, S.Candido, S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria,  S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva di Molini, Senale-S.Felice,   Senales,  Sesto, Silandro (solo Monte Tramontana  e Monte Mezzodi), Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre. Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano,  Villabassa, Villandro, Vipiteno, Velturno.

 
B. PARTE APPLICATIVA
I   ACQUISIZIONE DI TERRENI

1.  Entità del contributo finanziario

1.1 Per i progetti di cui all'articolo 35-quinquies, comma 2 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, nella stesura vigente, la Giunta Provinciale può concedere i seguenti aiuti:

a) contributi una tantum nella misura del 15% delle spese ammesse o riduzioni del  prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di piccole imprese secondo la definizione della UE;

b) contributi  una  tantum  nella  misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzioni del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove si tratti di medie imprese secondo la definizione della UE;

c) contributi una tantum nella misura del 7,5% delle spese ammesse o riduzione del prezzo di assegnazione nella stessa misura, ove le imprese non rientrassero nella categoria delle piccole-medie imprese secondo la definizione della UE e, in singoli casi, previa notificazione qualora il contri-buto superasse la soglia "de minimis".

1.2 Nei territori rurali le percentuali possono essere aumentate di 10 punti percentuali nel quadro della soglia "de minimis" di cui alle lettere a), b) e c).

1.3 Resta comunque a carico dell'imprenditore un prezzo di acquisto del terreno di  Euro 60,00 al m2,  altrimenti il contributo provinciale deve essere ridotto in misura corrispondente; nei territori rurali il  suddetto  prezzo  è  ridotto a   Euro 35,00 al m2.

1.4  Non vengono  concessi  contributi inferiori ad Euro 5.000,00

 

2.  Interventi  ammessi  e  non  ammessi a  fruire di  incentivi

2.1 L'assegnatario di un terreno già di sua proprietà non può usufruire di contributi dell'amministrazione provinciale.  Le società non possono beneficiare di incentivi se il precedente proprietario del terreno detiene in qualità di socio più del 30% delle quote del capitale sociale.

2.2 Non sono ammessi alla concessione di contributi finanziari trasferimenti di aree produttive tra parenti e affini fino al 3° grado in linea diretta, tra una società o cooperativa e i suoi soci nonché tra società o cooperative in cui partecipano le stesse persone.

2.3 L'acquisto di un'area produttiva può essere incentivato una sola volta, a meno che l'eventuale contributo concesso non sia stato rimborsato.

2.4 Un'impresa non può usufruire di incentivi per l'acquisto di terreni produttivi qualora la stessa a richiesta del comune competente, se si tratta di territorio comunale, o del Comitato assessorile provinciale competente se si tratta di territorio provinciale, non sia disposta a cedere l'area produttiva fino a quel momento di sua proprietà alle condizioni stabilite dalla Provincia sulla base della stima e delle valutazioni dei competenti uffici.

2.5 L'acquisto o anche unicamente la partecipazione alle spese delle aree di destinazione pubblica (traffico stradale, posti di sosta e parcheggio, aree verdi ecc.) vengono ammessi al contributo.

 

II.  PRESENTAZIONE ED EVASIONE DELLE DOMANDE

3. Modalità di incentivazione

3.1 La riduzione del prezzo di assegnazione dei terreni provinciali ai sensi della presente direttiva viene effettuata dalla ripartizione Artigianato, Commercio ed Industria.

3.2 Le domande di incentivazione per l'acquisto di terreni all'interno e al di fuori delle zone produttive, devono essere presentate alla ripartizione Artigianato, Commercio ed Industria  redatte  attenendosi agli appositi moduli ufficiali, corredate di tutta la documentazione richiesta,

3.3 Vengono incentivati acquisti di terreno attuate dopo la presentazione della domanda.

Nel caso di espropri rispettivamente acquisti di terreno da parte di Comuni vengono anche incentivate iniziative attuate fino ad un anno antecedente la data di presentazione della domanda di contributo.

 

4.  Evasione delle domande di contributo

4.1  Le  domande  di  contributo,  sempre  se complete, vengono evase in ordine cronologico in base alla data della loro ricezione.

4.2 L' evasione  può  essere anche deter-minata dallo stato di avanzamento della procedura di acquisto. Le domande di contributo per l'acquisto di terreni in zone a struttura debole possono essere evase con priorità.

4.3 Gli  importi degli  investimenti  ammessi   vengono arrotondati ai 100,00 Euro inferiori.

 

III.  CONVENZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

5.  Convenzione

5.1 Anche in caso di assegnazione senza esproprio la concessione di un contributo per l'acquisto di un'area produttiva è subordinata alla stipula di una convenzione con l'ente assegnante ai sensi dell'articolo 47, comma 6 della legge provinciale 11.08. 1997, n. 13, e successive modifiche.

 
6.  Controlli

6.1 I controlli sull'osservanza sia degli oneri previsti nella suddetta convenzione che di quelli di cui all'articolo 44 e seguenti della L.P. n. 13/97 spettano all'ente assegnante.

6.2 Al fine di verificare la regolare esecuzione degli investimenti ammessi ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno 6% delle iniziative agevolate.

All'individuazione dei casi provvede  un gruppo di lavoro interno  al dipartimento, secondo il principio di casualità  sulla base di una lista di tutti i contributi liquidati nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario del contributo. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'ufficio competente ritiene dubbi.

Nell'ambito dei controlli viene verificata l'adempienza degli impegni assunti dall'impresa assegnataria, come la realizzazione delle strutture aziendali, lo svolgimento dell'attività, il livello occupazionale, l'adempienza del divieto di cedere la proprietà o diritti reali del terreno assegnato o di costruzioni ivi realizzate o parti di esse.

I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

I beneficiari si impegnano, pena la revoca del contributo, a mettere a disposizione dell'Ufficio la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione;

 

7.  Sanzioni

7.1 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 2/bis della legge provinciale 22. ottobre 1993, n. 17, l'inosservanza   degli obblighi comporta  le sanzioni stabilite nella convenzione, e  l'obbligo di rimborso dei contributi provinciali erogati per l'acquisto di aree produttive maggiorati degli interessi legali qualora l'ente assegnante adotti il provvedimento di revoca ai sensi della convenzione.

 

IV.  ANTICIPAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI

8.1 Per l'acquisto di terreno da parte di comuni o di comuni consorziati può essere concessa un'anticipazione sul contributo autorizzato per un importo massimo della metá dello stesso; tale anticipazione deve essere prevista nella deliberazione di concessione del contributo e viene erogata previa deliberazione della Giunta Provinciale e dietro presentazione del decreto di esproprio.

Il contributo rimanente viene liquidato dietro presentazione della seguente documentazione:  domanda presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del giornale numero – relativa all'iscrizione del diritto di proprietà, all'obbligo dell'annotazione di destinazione urbanistica di zona produttiva nonché  dei vincoli previsti dall'art. 47,  della Legge Provinciale 11. agosto 1997, Nr. 13, nella stesura vigente, oppure dietro presentazione degli estratti, decreti o delibere tavolari.

8.2 Alle imprese il contributo viene liquidato dietro presentazione della seguente documentazione: contratto di compra-vendita o di leasing, deliberazione di assegnazione del terreno, convenzione relativa all'assegnazione del terreno ed istanza presentata all'ufficio del libro fondiario - con indicazione del giornale numero – relativa all''iscrizione del diritto di proprietà ed annotazione  di desti-nazione urbanistica di zona produttiva nonché dei vincoli previsti dall'art. 47,  della Legge Provinciale 11. agosto 1997, Nr. 13, nella stesura vigente

oppure dietro presentazione degli estratti, decreti o delibere tavolari.

 
V.   DISPOSIZIONI TRANSITORIE

9.1 I presenti criteri si applicano a tutte le domande di contributo per le zone produttive di interesse comunali ed provinciali, presentate dopo l'entrata in vigore degli stessi, ma possono essere applicati anche per domande di contributo giacenti e non ancora evase.

indice
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2978 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico