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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 2365 del 07.07.2008
Approvazione dei criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle zone rurali e del territorio montano ai sensi degli art. 43 - 49 della l.p. n. 21/1996

Allegato

CRITERI E MODALITÁ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ZONE RURALI E TERRITORIO MONTANO AI SENSI DEGLI ART. 43 FINO 49 DELLA L.P. N° 21/1996

 

I criteri di concessione dei contributi trovano l'applicazione nel territorio montano e nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), in conformità degli articoli 50 e 94 del regolamento (CE) n. 1698/2005.

 

A) MIGLIORAMENTO DELLE MALGHE E DEI PASCOLI

Lo scopo di questo provvedimento è la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali, la protezione dell'ambiente attraverso la gestione estensiva delle superfici foraggere, l'adattamento dei prodotti agricoli allo sviluppo del mercato e la diminuzione dell'impatto sul bosco protettivo rinunciando al pascolamento.

 

1) Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi a favore dei pascoli e terreni montani di cui all'articolo 49 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, in seguito chiamata semplicemente Ordinamento forestale, gli imprenditori agricoli sia singoli che associati nonché gli enti pubblici territoriali, proprietari di beni silvo-pastorali.

 

2) Definizione delle malghe e dei prati pascolo al fine di ottenere i contributi previsti dall'art. 49 della L.P. 21.10.1996, n. 21 e determinazione delle categorie dei beneficiari di contributo.

Le malghe sono pascoli permanenti che permettono l'effettuazione dell'alpeggio, fornendo il necessario foraggio per un periodo ininterrotto di almeno 60 giorni al bestiame alpeggiato.

Prati pascolo sono superfici foraggere che vengono sfalciate almeno una volta ogni due anni e che possono anche essere sfruttate come pascolo precoce o tardivo.

 

3) Lavori ed opere ammessi a contributo

1.  Risanamento e costruzione di edifici alpestri utilizzati, che servono al mantenimento ed al miglioramento funzionale dell'attività agricola  e delle condizioni lavorative:

a.  Stalla, deposito e ricovero foraggio, letamaio nonchè impianti di rifornimento idrico e d'energia per l'edificio alpestre;

b.  infrastrutture che servono come abitazione per il personale di malga;

c.  impianti tecnici per assicurare la funzionalità degli edifici alpestri come stalle, mungitrici, per raffreddamento del latte nonchè l'allestimento tecnico per la produzione di formaggio;

d.  Investimenti nella parte di alloggio come riscaldamento, impianti sanitari e depuratore delle acque reflue.

 

2. Creazione e rinnovo di infrastrutture per una regolare gestione degli alpeggi:

a.   Edifici per il ricovero temporaneo per il bestiame;

b.   Impianti di approvvigionamento idrico per il bestiame a pascolo;

c.   Attrezzatura per il pascolo come chiudende, griglie e infrastrutture per il  raduno bestiame e per il mangime;

d.   Lavori di miglioramento del pascolo e del suolo;

e.   Regolazione  bosco - pascolo.

3. Costruzione di strade collegamento delle malghe e al pascolo nonché ripristino generale (ampliamento, consolidamento, costruzione di scarpate; deflusso regolare delle acque superficiali). L'accessibilità può avvenire anche tramite la costruzione di impianti a fune.

 

4) Competenze per il finanziamento dei progetti nell'ambito delle malghe e prati pascolo.

Progetti nell'ambito della gestione degli alpeggi (malghe e dei prati pascolo) vanno di norma trattati dalla Ripartizione 32 (Foreste),

 

5) Direttive e modalità tecniche inerenti il finanziamento dei progetti nell'ambito delle malghe e prati pascolo

l'inizio dei lavori oggetto di finanziamento potrà aver luogo di norma dopo l'approvazione della relativa deliberazione della Giunta provinciale o dopo una autorizzazione preliminare rilasciata dal competente assessore provinciale. Nel caso dell'autorizzazione preliminare i costi ammissibili e la percentuale contributiva potranno essere poi adattati nell'anno di finanziamento.

i costi ammissibili dei progetti delle malghe, degli enti di diritto privato e degli enti di diritto pubblico vengono stabiliti mediante disamina tecnica dei computi metrici e relativi costi unitari previsti nel listino prezzi vigente, approvato annualmente dall' apposita commissione tecnica ai sensi della legge provinciale del 19 novembre 1993, n.23.

i costi ammissibili di progetti delle malghe  di proprietà di imprenditori agricoli singoli vengono stabiliti nel modo seguente:

Personale necessario:

Malghe per bovine da latte

fino a 10 mucche                  1 persona

10 – 30 mucche                    2 persone

30 – 60 mucche                    3 persone

60 – 100 mucche                  4 persone

piu di 100 mucche                5 persone

 

Malghe per bestiame giovane ed asciutto

fino a 50 capi                        1 persona

oltre 50 capi                          2 persone

 

Malghe per ovini ed altri      1 persona

Superficie abitativa necessaria

nel caso di presenza permanente di personalesulle malghe

fino a 2 persone                           30 mq

3 persone                           52 mq

4 persone                           65 mq

5 persone                           80 mq

 

La superficie necessaria per il personale di malga, che viene determinata come sopra descritto, va poi moltiplicata con i costi convenzionali ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale n. 13 del 17 dicembre 1998.

i costi ammisibili che ne derivano vengono ridotti di norma del 30%.

I costi ammissibili delle stalle dei richiedenti singoli vengono stabiliti nel modo seguente:

I costi unitari con riferimento alle unitá di bestiame adulto (UBA) che vengono ricoverate in stalle veranno annualmente fissati dalla commissione tecnica.

Nel caso di stalle per bestiame asciutto, gli importi sopraccitati vanno ridotti del 40%. Questa riduzione fissa del 40% può essere ridotta proporzionalmente nel caso di situazioni gravose per quanto riguarda i trasporti e le condizioni di lavoro che vengono valutate in occassione del sopralluogo istruttorio;

i costi per le fosse di raccolta del letame e liquame nell'ambito delle malghe vengono stabiliti in base al listino prezzi approvato dalla commissione tecnica;

per le baite e per i fienili nell'ambito dei prati pascolo i costi ammissibili vengono stabiliti nel modo seguente:

-baite:massimo 10 mq x costi convenzionali x 50%;

-fienili: costi convenzionali €/m³ x

volume utilizzabile per il

deposito del fieno x 25%.

 

Il finanziamento delle baite e dei fienili è possibile, qualora queste strutture vengano utilizzate per scopo prevalentemente agricolo.

6)  Di norma verranno presi in considerazione per il finanziamento solo i progetti muniti di concessione edilizia o autorizzazione comunale per l'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori colturali, per i quali non sia previsto il rilascio della concessione edilizia o di una autorizzazione semplificata, fa testo l'approvazione da parte del Comitato forestale o del direttore dell'Ispettorato forestale territorialmente competente.

7)  Progetti fino a 10.000,00 € spese tecniche incluse, non vengono di norma ammessi al finanziamento. Questi importi minimi non vanno applicati per baite e fienili.

8)  Per i vari interventi possono essere accettati varianti di progetto con supplettive, quando i maggiori costi superano di norma almeno il 15% dei costi approvati inizialmente.

9)  L'importo massimo di contributo concedibile ammonta di norma per tutti i beneficiari fino al 50% delle spese ammissibili. Nel caso delle malghe di proprietà degli enti di diritto pubblico o privato, in condizioni di svantaggi naturali particolari per quanto riguarda i trasporti e/o le condizioni di lavoro la percentuale contributiva può essere elevata fino al 70% delle spese ammissibili.

10) Gli uffici della Ripartizione 32, competenti per la disamina tecnico-ammistrativa delle pratiche inerenti le malghe ed i prati pascolo, potranno richiedere, in casi dubbi, un'autocertificazione da parte dei richiedenti, da cui risulti che la gestione delle malghe e dei prati pascolo di cui essi sono proprietari o affittuari avviene secondo la definizione delle malghe e dei prati pascolo di cui al punto 1.

 

C).     INFRASTRUTTURE PRIMARIE IN ZONE RURALI E DI MONTAGNA

1). Beneficiari

a.     Imprenditori agricoli singoli ed associati e enti territoriali locali di diritto pubblico e privato nonché altri richiedenti residenti permanentemente in territorio rurale che svolgono anche in maniera non prevalente attività compatibili e pertinenti con agricoltura e agriturismo possono fare richiesta di contributo per il miglioramento delle infrastrutture primarie nelle zone rurali e nel territorio montano.

b.     I comuni possono fare richiesta di contributo per l'allacciamento di edifici privati nelle zone rurali ai sensi della L.P.  del 21. 10.1996 Nr. 21, nel caso in cui la gestione dei terreni adiacenti sia agricola o forestale.

 

2). Lavori e ed opere ammessi a contributo:

a.  costruzione, ampliamento, sistemazione, risanamento e la  manutenizione della viabilità rurale e di accesso ai masi;

b.  costruzione, ampliamento ed il risanamento delle strutture per il ricovero di macchinari agricoli e deposito  attrezzattura;

c.  costruzione ed il potenziamento di impianti a fune per l'allacciamento  di aziende agricole o malghe;

d.  costruzione, ampliamento ed il risana-mento di impianti approvvigionamento idrico potabile ed antincendio nel territorio rurale e territorio montano;

e.  costruzione, ampliamento ed il risanamento di bacini idrici per acqua potabile e antincendio nonché bacini idrici multifunzionali;

f.  costruzione, ampliamento e consolidamento di strade forestali;

g.  altri interventi, misure, lavori, opere compatibili e pertinenti con il territorio montano in quanto atti e idonei a mantenere e potenziare l'equilibrio idrogeologico nonché gli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientalistici e turistici dello stesso al fine di mantenere e favorire l'insediamento delle popolazioni montane e quindi evitare l'abbandono collegato con il degrado dei territori montani.

h.   Progetti fino a 10.000,00 € spese tecniche incluse, non vengono di norma ammessi al finanziamento.

i.   Per i vari interventi possono essere accettati varianti di progetto con supplettive, quando i maggiori costi di norma superano almeno il 15% dei costi approvati inizialmente.

 

3) Criteri e percentualità dei contributi per i lavori:

I contributi per la realizzazione di infrastrutture nell'ambito della viabilità rurale e delle strade di  accesso alle aziende agricole nonché nell'ambito del rifornimento idrico potabile e antincendio non possono superare l' 80% dei costi ammissibili;

I contributi per costruzione, ampliamento e risanamento delle strutture di ricovero di macchine agricole e attrezzi non possono superare il 50% dei costi ammissibili;

I contributi per costruzione, ampliamento, consolidamento di strade boschive e teleferiche per l'accessibilità alle aziende agricole non possono superare il 60% dei costi ammissibili;

I contributi per la realizzazione di altri interventi, misure, lavori, opere non possono superare il 50% dei costi ammissibili;

La percentuale contributiva sulle spese riconosciute ammissibili può essere ridotta. La percentuale minima contributiva deve comunque essere pari al 20% del costo ammissibile.

 

C).     CRITERI E MODALITA' GENERALI

1) Documenti

Per poter beneficiare del contributo l'interessato deve presentare:

la domanda di concessione del contributo da parte del richiedente ovvero del rappresentante legale dell'ente richiedente (privato o pubblico) con l'indicazione dell'opera, che si intende realizzare;

copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal comune territorialmente competente;

il progetto dell'opera da realizzare con il relativo preventivo di spesa redatti e firmati da un libero professionista, iscritto nel relativo albo;

copia dell'estratto dei beni immobili, ove vengono eseguiti i lavori;

copia dell'estratto tavolare del libro fondiario;

copia dell'atto costitutivo che può anche essere richiesto d'ufficio e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;

copia del provvedimento di autorizzazione alla presentazione della domanda, qualora questa sia presentata da persone giuridiche private o pubbliche;

autocertificazione inerente l'esercizio di attività agricola da parte di altri richiedenti residenti permanentemente nel territorio rurale.

 

Qualora trattasi di strade, acquedotti e impianti a fune, che attraversano fondi di diversi proprietari, deve essere allegata alla domanda in ogni caso:

l'atto di sottomissione controfirmato dai rispettivi proprietari ovvero dal rappresentante legale della persona giuridica, sempre che non sussista un diritto di passaggio risultante dall'estratto tavolare del libro fondiario.

 

Qualora trattasi di acquedotto devono essere inoltre allegati alla domanda:

il decreto di concessione per la derivazione dell'acqua rilasciato dalla Ripartizione Acque pubbliche ed Energia,

Il giudizio di qualità, risp. di idoneità da richiedere presso il Laboratorio analisi acqua o presso la Unità sanitaria competente;

il parere favorevole del Servizio antincendio presso la Ripartizione Protezione antincendi e civile.

 

Inoltre, qualora trattasi di impianto a fune, devono essere allegati alla domanda:

l'autorizzazione di cui ai sensi dell'art. 33 della L.P. del 30. gennaio 2006 n° 1.

 

Inoltre, in caso di attraversamento di acque pubbliche deve essere allegato alla domanda:

il decreto di concessione da parte dell'Azienda Speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, presso la Ripartizione Opere idrauliche.

2) Termini per la presentazione della domanda

La domanda può essere presentata durante tutto l'anno solare e deve essere in ogni caso inoltrata  di norma in data anteriore all'inizio dei lavori costituenti l'oggetto.

 

3) Istruttoria della domanda

La domanda deve essere presentata presso l'Ufficio economia montana della Ripartizione Foreste o presso gli Ispettorati forestali territorialmente competenti, che la trasmettono immediatamente all'Ufficio competente.

In caso di domanda incompleta il direttore dell'Ufficio economia montana sollecita per iscritto la presentazione dei documenti o dati mancanti, che vanno tempestivamente e comunque al più presto inviati.

Accertata la completezza della domanda e della documentazione allegata, l'Ufficio economia montana esegue una verifica tecnica al fine di accertare, se i lavori per i quali viene chiesto il contributo rientrino fra quelli finanziabili ai sensi della predetta normativa e procede alla valutazione del progetto secondo criteri d'urgenza, congruità delle spese e disponibilità di bilancio, nel rispetto dei criteri particolari di seguito riportati. A tal fine lo stesso ufficio si può avvalere della collaborazione e delle informazioni degli Ispettorati forestali territorialmente competenti.

 

4) Criteri generali

L'assessore competente nella concessione dei contributi segue di norma l'ordine cronologico delle domande presentate, salvo che sulla base degli accertamenti sono accertate condizioni tali da giustificare diverse priorità. Sono in ogni caso considerate tali l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori determinati da eventi atmosferici o da obblighi imposti dalla pubblica amministrazione, la mancanza od una grave insufficienza dell'opera costituente oggetto della domanda di contributo, nonché le condizioni socio-economiche particolarmente gravi del richiedente.

Interventi ai sensi degli art. 31 - 32 della L.P. n° 21/1996, relative alla costruzione delle infrastrutture nonché alla viabilità in zone forestali, agricole e alpicole possono essere eseguiti anche in economia direttamente dalla Ripartizione 32.

I contributi di cui ai commi A) e B) non devono in ogni caso superare i limiti massimi fissati dagli articoli 87 e 88 del Trattato CE, e per la loro concessione devono essere osservati i presupposti e le modalità ivi contenute.

 

5) Anticipi ed acconti

I beneficiari di un contributo ai sensi degli articoli 48-49 dell'Ordinamento forestale possono chiedere l'anticipazione fino al 50% del contributo approvato ovvero l'erogazione di acconti proporzionati ai lavori già eseguiti.

Nella domanda di concessione di anticipo il beneficiario deve indicare i motivi, che ne giustificano la concessione.

I concessionari potranno comunque presentare stati di avanzamento per la corresponsione di acconti in corso d'opera fino all'ammontare massimo dei 9/10 del contributo impegnato. Gli stati d'avanzamento non potranno in ogni caso essere d'importo inferiore al 25% del totale della spesa ammessa.

 

6) Controllo e liquidazione del contributo concesso

La valutazione dello stato di avanzamento dei lavori e della realizzazione dell'opera ammessa a contributo viene eseguita mediante il sistema a misura, vale a dire la verifica sulla corrispondenza dell'opera realizzata mediante verifica e misurazione della sua funzionalità e consistenza all'elaborato di collaudo parziale o finale, controfirmato dal tecnico incaricato.

L'ammontare del contributo concesso per la realizzazione di un'opera viene di norma liquidato in proporzione al lavoro effettivamente eseguito ed accertato dal tecnico incaricato.

Le spese devono essere documentate tramite fattura o documentazione equivalente, quando queste non sono state fissate sulla base di prezzi unitari.

L'ammontare delle prestazioni gratuite dichiarate e firmate dal beneficiario finale devono essere accertate e confermate dal tecnico incaricato.

Le contabilità finali debitamente firmate dai tecnici iscritti ai rispettivi albi professionali sono da considerarsi a tutti gli effetti documenti contabili aventi forza probante equivalente ai pagamenti effettuati comprovati da fattura in quanto è di loro spettanza esaminare, accertare e comprovare che le spese ammesse a finanziamento siano state effettuate conformemente alle normative vigenti in questo settore.

Potranno essere effettuati controlli sulla conformità dei pagamenti effettuati e riportati nelle contabilità.

L'IVA riportata nelle contabilità parziali e finali non essendo detraibile e quindi anche non rimborsabile va considerata a tutti gli effetti come spesa a totale carico dei beneficiari finali. La non detraibilità e quindi non rimborsabilità dovrà comunque sempre essere dichiarata e certificata da parte dei beneficiari finali prima della liquidazione dei contributi concessi.

L'ente pubblico quale beneficiario di un contributo può essere esentato alla presentazione della documentazione contabile delle spese. La documentazione deve comunque essere conservata per eventuali verifiche e controlli presso l'ente per un periodo di 10 anni.

Il controllo e la liquidazione dei contributi rimane comunque sempre subordinato a quanto stabilito, approvato e non abrogato con precedenti normative e dispositivi inerenti questo settore dall'Unione Europea, dallo Stato Membro e dalla Provincia autonoma di Bolzano.

 

7) Revoca

Il contributo concesso a favore di un beneficiario per la realizzazione di un'opera di cui all'articolo 49 dell'Ordinamento forestale è revocato in tutto o in parte, qualora venga accertata la mancata ovvero parziale esecuzione dei lavori in corrispondenza del progetto dell'opera ammessa a contributo.
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