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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1923 del 27.05.2002
Stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole elementari e negli istituti d’istruzione secondaria ed artistica della Provincia autonoma di Bolzano

Allegato A)

Stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole elementari e negli istituti d´ istruzione secondaria ed artistica della Provincia Autonoma di Bolzano

 

Art. 1 - Disponibilità di posti e tipologia di supplenze

1. Nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.

Il contratto del personale di cui al presente comma viene prorogato fino al termine dell´anno scolastico, qualora ricorrano le condizioni previste dall´art. 12 del CCP-Scuola del 16 aprile 1998”

c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'art. 7.

 

2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'art. 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5.

 

3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

 

4. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dall´Intendente Scolastico competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie permanenti e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

 

5. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

a)      per le supplenze annuali il 31 agosto;

b)     per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attività didattiche, ferma restando la proroga di cui al precedente comma 1) lettera b)”

c)     per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

 
Art. 2 - Graduatorie permanenti

1. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti integrate e aggiornate secondo le disposizioni vigenti.

 

2. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti può rinunciare, in via definitiva o limitatamente a singoli anni scolastici, all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato

 

3. Al personale incluso nella prima fascia delle graduatorie permanenti di due province sono conferite supplenze riferite soltanto alla provincia per la quale ha espresso la specifica richiesta

 

4. Nei confronti del personale che sia già di ruolo per altro grado di scuola o altra classe di concorso la supplenza è conferita solo se ha esplicitamente dichiarato che l'inserimento nella graduatoria permanente è finalizzato anche al conferimento delle supplenze. L'accettazione di rapporto a tempo determinato comporta la decadenza dal precedente impiego.

 

5. Nello scorrimento delle graduatorie permanenti ai fini dell'attribuzione delle supplenze non vengono presi in considerazione i candidati inclusi le cui posizioni non siano utili a tal fine ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

 

Art. 3 - Conferimento delle supplenze a livello provinciale

1. Al fine di garantire il regolare inizio dell´anno scolastico l´individuazione dei destinatari delle proposte di assunzione avviene mediante convocazione. La scelta della sede può anche essere effettuata in via sperimentale con il supporto di strumenti informatici. In tal caso l´Intendente Scolastico competente stabilisce le relative modalità.

L´Intendente Scolastico competente rende noto all´albo i termini di convocazione.

Almeno 24 ore prima di ogni convocazione deve essere affisso all'albo dell'ufficio un elenco delle disponibilità delle cattedre e dei posti, distinti a seconda della loro copertura con supplenza annuale ovvero con supplenza temporanea da disporsi sino al termine delle attività didattiche.

 

2. I docenti convocati possono farsi rappresentare con delega da persona di propria fiducia ovvero possono delegare l´Intendente scolastico espressamente ai fini dell'accettazione della nomina. La delega, deve pervenire all‘Intendenza scolastica competente almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La delega all‘Intendente può contenere l‘indicazione dell‘ordine di preferenza attribuito dall‘aspirante alle sedi.

La delega all'accettazione ha validità annuale e deve intendersi tacitamente revocata qualora l'aspirante si presenti direttamente il giorno della convocazione. Essa può essere rilasciata per alcune ovvero per tutte le graduatorie richieste. In caso di delega all‘Intendente scolastico ai fini dell'accettazione della nomina, saranno conferite prima le nomine per supplenza annuale e poi quelle per supplenza temporanea, con riguardo alla posizione in graduatoria degli aspiranti.

 

3. Gli aspiranti convocati che non si presentino di persona ovvero che non abbiano provveduto a rilasciare, per ciascun anno scolastico, apposita delega, come sopra stabilito, saranno considerati rinunciatari.

 

4. I docenti convocati devono, personalmente o a mezzo della persona da essi delegata, accettare contestualmente la sede individuata, senza condizioni o riserve.

 

5.Tenendo conto della particolarità dell´insegnamento di sostegno, si procede alla conferma nei confronti dei docenti specializzati, di cui al successivo comma    con priorità rispetto all´utilizzazione del personale docente di ruolo senza specializzazione.

 

6. I posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti.

 

7. In mancanza di numero sufficiente di insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie permanenti, si ricorrerà agli insegnanti specializzati iscritti nelle graduatorie di istituto, i cui nominativi verranno trasmessi  per tempo dalle scuole alle rispettive Intendenze. Successivamente si ricorrerà ad insegnanti iscritti nelle graduatorie permanenti in possesso del seguente requisito: frequenza di almeno un anno del corso di specializzazione con esito positivo.

La disciplina di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale del 3 luglio 2000, n. 2415 è modificata come segue: ” Esaurite le operazioni di cui ai commi precedenti, si ricorrerà agli aspiranti in possesso di titolo di studio valido, con almeno un anno scolastico di servizio sul sostegno o in qualità di assistente ad alunni in situazione di handicap.

L'accettazione in forma scritta e priva di riserve, da parte degli aspiranti a supplenza, della rispettiva proposta di assunzione rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si vengono comunque a determinare, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti non originariamente interessati dalle precedenti proposte di assunzione.

 
Art. 4 - Completamento di orario e cumulabilità di diversi rapporti di lavoro nello stesso anno scolastico

1. L'aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero, anche nei casi di attribuzione di supplenze con orario ridotto in conseguenza della costituzione di posti di lavoro a tempo parziale per il personale di ruolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.

 

2. Nel predetto limite orario il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei seguenti criteri: Nelle scuole elementari l´ incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori. Le modalità vengono stabilite dagli Intendenti Scolastici competenti. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre sedi scolastiche e due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche in scuole non statali, con oneri a carico delle scuole medesime.

 

Art. 5 - Graduatorie di circolo e di istituto

1. Il dirigente scolastico, ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'art. 7, costituisce, sulla base delle domande prodotte ai sensi del comma 6, apposite graduatorie in relazione agli insegnamenti impartiti nella scuola, secondo i criteri di cui al comma 3.

 

2. I titoli di studio e di abilitazione per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto nonché i requisiti generali e particolari sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo.

 

3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti in graduatoria permanente per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.

 

4. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli annessa alla presente deliberazione (allegato A).

 

5. Le graduatorie della I fascia hanno validità temporale correlata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie permanenti e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle medesime graduatorie predette. Le graduatorie della II e III fascia hanno validità annuale

 

6. L'aspirante a supplenza può, per tutte le graduatorie in cui ha titolo a essere incluso, presentare domanda per una sola provincia Le Intendenze Scolastiche stabiliscono con propria circolare termini e modalità.

 

7. Per coloro che sono inclusi nelle graduatorie permanenti di due province, la provincia di inclusione in graduatorie di circolo e di istituto coincide con quella prescelta ai fini del conferimento delle supplenze, ai sensi dell'art. 2, comma 3.

 

8. Coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie permanenti di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie permanenti medesime, comunicando il relativo punteggio.

 

9. Avverso le graduatorie di istituto è ammesso reclamo, entro il termine di dieci giorni dalla loro pubblicazione all'albo della scuola, all'organo che ha adottato la graduatoria, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni Gli atti divengono definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

 

Art. 6 - Graduatorie di istituto per la classe di concorso di strumento musicale

1. Per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media la graduatoria di istituto viene costituita secondo i criteri generali indicati nell'art. 5 e composta come segue.

I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie permanenti per la classe di concorso di strumento musicale nella scuola media.

II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria permanente forniti di specifica abilitazione all'insegnamento di strumento musicale nella scuola media

III Fascia: comprende gli aspiranti forniti dei requisiti di accesso da definire a norma dell'art. 10 del decreto ministeriale 6 agosto 1999.

 

2. Gli aspiranti della I fascia sono inclusi in graduatoria d'istituto secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scaglione e del punteggio con cui figurano nella corrispondente graduatoria permanente. Quelli inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo una tabella di valutazione dei titoli da adottare con successivo decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

 

3. In prima applicazione del presente Regolamento alla III fascia si accede con il possesso del diploma specifico di Conservatorio. Per tale anno scolastico gli aspiranti inclusi nella II e nella III fascia sono graduati in base al punteggio spettante secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 13 febbraio 1996.

 

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 5, in quanto compatibili.

 

Art. 7 - Supplenze conferite utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto

1. I dirigenti scolastici possono conferire supplenze utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto in relazione alle seguenti situazioni e secondo le correlate tipologie:

a) supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie permanenti, ai sensi dell'art. 1, comma 3;

b) supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.

 

2. Per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze nel rispetto dei criteri e principi contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale riguardante la dotazione dell´organico del personale docente e, comunque nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto.

 

3. Compatibilmente con l´adattamento dei programmi informatici alle peculiari esigenze delle singole Intendenze Scolastiche, al fine di garantire il regolare inizio dell´anno scolastico , il conferimento delle supplenze temporanee in sostituzione  di personale temporaneamente assente di competenza dei/delle dirigenti scolastici/scolastiche può avvenire contestualmente con il conferimento delle supplenze annuali. Le graduatorie d´istituto possono, a tal fine, e in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti essere suddivise in due fasce: nella fascia A sono compresi  tutti/tutte i/le candidati/candidate delle graduatorie d´istituto della Provincia. Tale elenco serve assieme con le graduatorie permanenti all´assegnazione contemporanea delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee. Nell´elenco B invece sono compresi/e solamente i /le candidati/candidate che hanno espresso nella domanda per tale scuola la precedenza.Tale fascia serve per il conferimento delle sedi dopo l´espletamento delle operazioni di conferimento delle supplenze in modo congiunto a livello provinciale. Le modalità vengono stabilite dai competenti Intendenti Scolastici.

 

4. Fatto salvo quanto previsto dall. Art. 47, comma 4 del CCNL- Scuola del 4 agosto 1995 per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, da giorno libero dall´insegnamento, oppure da un periodo di sospensione delle lezioni, anche congiuntamente e, comunque, senza rientro del titolare la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.

Nel caso in cui ad un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni con rientro del titolare, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
 

5. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più scuole, ciascuna scuola procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.

 

6. Le supplenze da disporsi sui posti di scuola elementare i cui titolari provvedono all'insegnamento di una lingua straniera, sono conferite con precedenza ai candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della corrispondente lingua straniera, nonché ai candidati che hanno superato la medesima prova nella sessione riservata di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, indetta ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 124/1999.

 

7. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti confinanti

 
Art. 8 - Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

1. Per supplenze conferite sulla base delle graduatone permanenti:

a) La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.

b) Il docente che accetti una proposta di assunzione di servizio di durata annuale o fino al termine dell´attività didattica non ha più titolo alla accettazione di proposte riferite ad altre graduatorie (graduatoria permanente, graduatoria di circolo o istituto), anche se relative ad altri ordine e gradi di istruzione

c) L'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza per l'anno scolastico in corso.

 

2. Per supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto:

a) La rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma non comporta alcun effetto.

b) Il docente che accetti una proposta di assunzione ha la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra nell´ambito della stessa Intendenza Scolastica attribuita sulla base delle graduatorie permanenti, anche se relative ad altri ordini e gradi di istruzione.

c) L'abbandono della supplenza comporta  la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipologia di supplenza.

 

3. Ai docenti che abbiano accettato una proposta di assunzione per l´insegnamento della 2° lingua e che non possano accettare successive proposte per altre graduatorie ai sensi di quanto disposto al comma precedente, il servizio prestato per l’insegnamento di seconda lingua verrà successivamente considerato per intero ai fini del punteggio anche nelle graduatorie per cui non abbiano potuto esprimere accettazione, sempre che tali docenti siano stati individuati come destinatari di successiva proposta di assunzione.

L’impossibilità di accettazione ai sensi del presente punto e l’individuazione dei docenti come destinatari di proposta di assunzione dovrà essere attestata su richiesta dell´insegnante dall’Intendenza scolastica competente.

 

4. Le sanzioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di mancato perfezionamento o risoluzione anticipata del rapporto di lavoro dovuti a giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta dell'interessato, rivolta all’organo che ha conferito la supplenza.

 

5. Per il personale con contratto a tempo indeterminato che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze, secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 2, la mancata accettazione, ripetuta per tre anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza conferita sulla base delle graduatorie permanenti, comporta, in via definitiva, la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

 

6. Il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 31 dicembre di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

 

7. Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto per un numero di ore settimanali  fino a sei di durata inferiore all´anno scolastico, ha comunque la facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie permanenti. Parimenti tale facoltà si estende anche alla possibilità di ottenere la cattedra o  il posto intero

 

Art. 9 - Disposizioni finali e di rinvio

1. I termini e le modalità organizzative per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, per la formazione delle graduatorie medesime e per l'individuazione dei destinatari delle supplenze sono definiti con circolare dell’Intendente, rispettivamente Sovrintendente Scolastico

 

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono improntate, anche con riguardo all'onere di documentazione a carico degli aspiranti a supplenze, a criteri di trasparenza e snellimento delle procedure.

 

3. Per quanto non specificamente previsto dalla presente deliberazione si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.

 

4. La presente deliberazione trova anche applicazione per la procedura di stipula dei contratti a tempo determinato per l’insegnamento della religione cattolica.

Per l’inclusione nella rispettiva graduatoria è richiesto il titolo di studio previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 2 marzo 1999, n. 1/16.1 e successive modifiche ed integrazioni.

 

5. Le disposizioni di cui all’articolo 6 vengono applicate solo dopo la costituzione della rispettiva classe di concorso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1996,n. 434, nella Provincia autonoma di Bolzano.

 

6.Le disposizioni della propria deliberazione del 15 giugno 1998, n. 2619, riguardante la ”Sperimentazione provinciale assistita ad indirizzo musicale presso le scuole medie con lingua di insegnamento tedesca – Proroga degli elenchi prioritari ed aggiuntivi per l’anno scolastico 1998/99” sono estese all’anno scolastico 2002/2003.

 

7. Gli elenchi di docenti aspiranti ad incarichi a tempo determinato per l’insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie predisposti dall’Intendenza scolastica in lingua italiana ai sensi della deliberazione n. 2996 del 03.09.2001 e del D.M. del 13.02.1996 continuano ad avere validità

 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA E AL PERSONALE EDUCATIVO
 

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

Al titolo di studio richiesto per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attributo il seguente punteggio: punti 12, più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110, più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con il massimo dei voti.

 

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, deve essere rapportata su base 110.

Nelle graduatorie di scuola elementare è assegnato un punteggio ulteriore di 30 punti per il possesso della laurea in Scienze della formazione primaria di specifico indirizzo, sia che detta laurea costituisca titolo di accesso ovvero altro titolo; in quest'ultimo caso il predetto punteggio assorbe quello di cui al successivo punto C).

 

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla relativa documentazione non risulta il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo d'accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali si attribuisce il punteggio minimo.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

 

Ai titoli conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso, si attribuisce il punteggio minimo qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

 
Tabella di conversione dei titoli di studio conseguiti in Austria:
VALUTAZIONE AUSTRIACACORRISPONDENTE
PUNTEGGIO ITALIANO
ESAME COMPL.ESAME SINGOLO
genügend7519
befriedigend8622
gut9826
sehr gut11030
bestanden mit Auszeichnung110 con lode

TABELLA DI VALUTAZIONE RIGOROSENZEUGNISSE
Zweistündiges RigorosumEinstündiges Rigorosum

Ital. Punktezahl

genügend

genügend
genügend
genügend
genügend

genügend

befriedigend
gut
sehr gut
ausgezeichnet

75/110

79/110

83/110

87/110

87/110

befriedigend

befriedigend
befriedigend
befriedigend
befriedigend

genügend

befriedigend
gut
sehr gut
ausgezeichnet

82/110

86/110

90/110

94/110

94/110

gut

gut
gut
gut

gut

genügend

befriedigend
gut
sehr gut
ausgezeichnet

90/110

94/110

98/110

102/110

102/110

sehr gut

sehr gut
sehr gut
sehr gut

sehr gut

genügend

befriedigend
gut
sehr gut
ausgezeichnet

98/110

102/110

106/110

110/110

110/110

ausgezeichnet

ausgezeichnet
ausgezeichnet
ausgezeichnet

ausgezeichnet

genügend

befriedigend
gut
sehr gut
ausgezeichnet

98/110

102/110

106/110

110/110

110  mit Lob

 

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio principale mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto.

 
Per gli aspiranti che hanno conseguito il titolo di studio in Austria seguendo il piano di studio del ”Lehramtsstudium” viene attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 15.
 

B) TITOLI SPECIFICI DI ABILITAZIONE E IDONEITÀ

1. Per il possesso dell'abilitazione o dell'idoneità relativa alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, vengono attribuiti fino a un massimodi punti 36.

 

Nel predetto limite vengono attribuiti - prendendo in considerazione il punteggio complessivo col quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati - i seguenti punti:

 

per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59     punti 12

per il punteggio da 60 a 65     punti 15

per il punteggio da 66 a 70     punti 18

per il punteggio da 71 a 75     punti 21

per il punteggio da 76 a 80     punti 24

per il punteggio da 81 a 85     punti 27

per il punteggio da 86 a 90     punti 30

per il punteggio da 91 a 95     punti 33

per il punteggio da 96 a 100     punti 36

 

I punteggi diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.

 

E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica.

Si valuta una sola abilitazione o idoneità.

 

2. In aggiunta al punteggio di cui al punto 1), se l'abilitazione o l'idoneità sono state conseguite tramite il superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami sono attribuiti ulteriori  punti 30.

Parimenti se l'abilitazione è stata conseguita presso le Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) sono attribuiti ulteriori punti 30.

Il punteggio ulteriore di cui al presente punto è attribuibile una sola volta anche nel caso in cui il candidato possegga entrambi i titoli sopra elencati.

 

3. Al titolo di formazione professionale riconosciuto ai cittadini dell'Unione Europea, ai fini dello svolgimento della funzione docente per la classe di concorso o per il posto cui partecipano sono attribuiti punti 24. La predetta valutazione comprende tutti i titoli di studio e professionali specificatamente elencati nel decreto di riconoscimento che pertanto, non potranno essere oggetto di ulteriore e separata valutazione ai sensi delle restanti voci della presente tabella

 

C) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI

1. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti, non utilizzati ai sensi del precedente punto B):

 

-        per ogni titolo punti 3

(fino a un massimo di punti 12)

 

2. Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare  per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco), compreso l´insegnamento della seconda lingua tedesco nelle scuole in lingua italiana.

 

-     per ogni titolo punti 6

(fino a un massimo di punti 12)

 

La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2 è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).

 
D) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 12.

 

1. Diplomi di specializzazione conseguiti ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, ovvero considerati validi dall'art. 325, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297punti 3

 

2. Dottorato di ricerca:

 

- per ogni anno di durata legale del corso punti 4

 

3. Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione diversi da quelli di cui al punto 1)-o perfezionamento, con esame individuale finale, previsti dall'ordinamento universitario e direttamente attivati da Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale (ivi inclusi gli Istituti superiori di educazione fisica) ovvero realizzati dalle predette Istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati:

 

- per ogni anno di durata legale del corso punti 1,5

 

4. Per ogni borsa di studio rilasciata dai predetti Istituti universitari e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche:

 

- per ogni anno di durata della borsa di studio punti 1,5

 

I punteggi di cui al presente punto D) sono attribuiti esclusivamente previo completamento del relativo corso o della relativa borsa, secondo i rispettivi cicli di durata previsti e previo superamento dell'eventuale esame finale.

 

Per il certificato di ”Bildungswerkstatt” rilasciato dall´Istituto Pedagogico in lingua tedesca: punti 3

 

Per il possesso dell´attestato di conoscenza delle lingue accertato ai sensi dell´art. 4 del D.P.R. 26.7.1976, n. 752 corrispondente alla carriera di appartenenza: punti 4

 

E) TITOLI DI SERVIZIO

1. Prima fascia: servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento o di istitutore riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

a) scuole statali e non statali parificate sussidiate o sussidiarie;

b) scuole di istruzione secondaria o artistica statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute:

- per ogni anno punti 12

- per ogni mese o frazione superiore a 15

giorni punti 2

 

(fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico)

 

2.Seconda fascia: servizio non specifico

Per il servizio d'insegnamento o di istitutore non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi delle scuole elencate alle lettere a) e b) del precedente punto 1)

 

- per ogni anno punti 6

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1

 

Il servizio prestato in scuole di ordine inferiore viene valutato per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni con 0,5 punti fino ad un massimo di punti 3.

 

3. Terza fascia: altre attività di insegnamento

Per ogni altra attività d'insegnamento o comunque di natura prettamente didattica svolta presso:

a) scuole elementari, secondarie e artistiche diverse da quelle elencate alle lettere a), b) del precedente punto 1);

b) Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale;

c) Istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati;

d) Accademie;

e) Conservatori;

f) scuole presso Amministrazioni statali;

g) scuole presso enti pubblici o da questi ultimi autorizzate e controllate;

- per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,50

 

(fino ad un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico

 

NOTE AL PUNTO E) TITOLI DI SERVIZIO

 

(1) Ai fini dell'applicazione della presente tabella il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.

I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare, ecc.), per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.

 

(2) Il servizio di insegnamento nelle scuole italiane all'estero, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.

 

(3) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.

 

(4) Il servizio di insegnamento effettuato all'estero nei corsi di Lingua e cultura italiana ai sensi dellalegge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio di seconda fascia.

 

(5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'Autorità consolare d'intesa con gli UIffici scolastici di Trieste o Gorizia, come servizio di seconda fascia

 

(6) Il servizio di insegnamento non di ruolo è valutato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, ai sensi dell'articolo 11 comma 14 della legge 124/1999..

 

(7) servizio conseguente a nomina in commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

 

(8) I servizi di insegnamento resi in scuole o Istituti universitari di Paesi comunitari sono valutati come servizi di terza fascia.

 

(9) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché prestati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo

Ferma la predetta condizione, il servizio militare è valutato come servizio di prima fascia solo in una graduatoria a scelta dell'interessato e come servizio di seconda fascia in eventuali altre graduatorie.

Il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle cadenze dell'anno scolastico.

 

(10) Il servizio di insegnamento prestato su posti di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio di prima fascia per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio di seconda fascia per le altre graduatorie

 

(11) Il servizio di insegnamento su posti di sostegno prestato da docenti non di ruolo in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valutabile anche se reso senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione di cui all'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994.

Il servizio della seconda lingua prestato con il possesso del prescritto di studio `valutabile anche se reso senza il possesso dell´attestato di bilinguismo.

 

(12) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio - nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come servizi di terza fascia.

 

(13) Il servizio prestato in qualità di istitutore è valutato come servizio di prima fascia nella corrispondente graduatoria e come servizio di seconda fascia nelle altre graduatorie di insegnamento. Il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di cui al punto 1 della lettera E) è valutato come servizio di seconda fascia nella graduatoria di istitutore

 

(14) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti

 

(15) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

 

(16) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi di seconda fascia

 

(17) Qualora nel medesimo anno scolastico siano stati prestati servizi che, ai sensi del punto E) della tabella di valutazione dei titoli, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può comunque eccedere quello massimo previsto per il servizio computato nella maniera più favorevole.

 
 
D.M. 13 febbraio 1996.- Nuova disciplina della sperimentazione nelle scuole medie ad indirizzo musicale.
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

I - Titoli culturali

a) Diploma di strumento attinente alla graduatoria

con votazione fino a 7/10: punti 6

con votazione fino a 9/10: punti 8

con votazione fino a 10/10: punti 10

con votazione di 10/10 e lode: punti 12

b) Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di musica o da istituti musicali pareggiati: punti 3

c) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 3

d) Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera: punti 1,50

e) Laurea che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di educazione musicale: punti 4

f) Laurea diversa da quella che dà accesso all'esame di abilitazione per l'insegnamento di Educazione musicale: punti 2

g) Diploma di istruzione secondaria di II grado: punti 1

h) Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo specifico strumento cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nell'istruzione secondaria di I grado: punti 6

i) Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti diversi da quello cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all'insegnamento di Educazione musicale nell'istruzione secondaria di II grado: punti 3

Nota alla categoria I

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

 
II - Titoli didattici

a) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei corsi di sperimentazione musicale nella scuola media per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 18

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 18): punti 3

b) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 9

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 9): punti 1,50

c) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo negli istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l'insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: punti 6

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6): punti 1

d) per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media: punti 4,5

per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 4,50): punti 0,75

e) per il servizio prestato in qualità di docente di strumento nei corsi di cui all'art. 44 della Legge 20 maggio 1982, n. 270: punti 3,50

Nota alla categoria II

Si valuta come anno intero il periodo di servizio di almeno 180 giorni.

Vanno valutati tutti i periodi di servizio che a norma delle vigenti disposizioni sono considerati come effettivo servizio.

Nel caso di servizi diversi prestati contemporaneamente si attribuisce il punteggio più favorevole.

 
III - Titoli artistici (fino ad un massimo di punti 66)

a) Attività concertistica solistica e in complessi da musica da camera (dal duo in poi)

per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1

b) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta in ciascun anno solare: da punti 1 a punti 6

c) primo, secondo o terzo premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito): da punti 1 a punti 3

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e fino ad un massimo di punti 6): da punti 1 a punti 3

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale (per ciascun titolo e fino ad un massimo di punti 6): da punti 0,5 a punti 1

f) Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria: da punti 1 a punti 2

per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: da punti 0,5 a punti 1

g) Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo): da punti 0,2 a punti 1

 
Note alla categoria III

Tutti i titoli della presente categoria debbono essere valutati in ragione della loro rilevanza.

Ogni attività deve essere adeguatamente documentata e deve essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta.

Non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa.

Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.