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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1537 del 14.05.2001
Istituzione di graduatorie permanenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124 per le scuole in lingua tedesca e le scuole delle località ladine (modificata con delibera n. 2448 del 23.07.2001)

Allegato A

DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'AGGIORNA-MENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI PREVISTE DALL'ARTI-COLO 1 DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1999, N. 124

 

Titolo I

Istituzione di graduatorie permanenti

 

Art. 1

Trasformazione delle graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli in graduatorie permanenti.

1. Le graduatorie provinciali dei concorsi per soli titoli del personale docente di scuola elementare, superiore ed artistica sono trasformate in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili ed aggiornabili. Coloro che sono inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli sono confermati nelle corrispondenti graduatorie permanenti nella posizione e con il punteggio posseduti. E' confermata l'eventuale presenza in due province e/o in più graduatorie. Le integrazioni e gli aggiornamenti sono effettuati secondo le modalità di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.
 

Art. 2

Prima integrazione delle

graduatorie permanenti

1. Le graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli costituiscono le graduatorie base. Nella prima integrazione tutto il personale ivi incluso viene graduato in base al punteggio già posseduto aggiornato secondo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'utilizzo delle graduatorie permanenti per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, i docenti di cui al presente comma, inclusi nelle graduatorie di due province, devono indicare in quale delle due province in cui sono collocati intendono concorrere anche ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
 
2. Nella medesima fase i punteggi di coloro che sono già iscritti nelle graduatorie base sono aggiornati, a domanda, con la valutazione di eventuali nuovi titoli conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle relative domande,, sulla base della tabella approvata con Decreto Ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con Decreto Ministeriale 29 gennaio 1994 (Allegato A/1).
 

Art. 3

Nuovi inserimenti - Predisposizione delle graduatorie permanenti - Ordine di precedenza.

1. I nuovi aspiranti, in possesso dei requisiti specifici di seguito indicati, possono presentare domanda di inserimento secondo i termini e le modalità indicate all'articolo 9 per una sola provincia.
 
2. Il personale di cui al comma 3 può chiedere, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze, l'inserimento in una sola provincia e per tutte le graduatorie permanenti per le quali è in possesso dei requisiti di ammissione.
 
3. Nella fase della prima integrazione, nei confronti di coloro che chiedono l'inserimento nelle graduatorie permanenti, l'inclusione avviene in coda alle graduatorie di base integrate ed aggiornate ai sensi del precedente articolo. Pertanto le graduatorie saranno articolate in distinte fasce da utilizzare secondo il seguente ordine di precedenza:
Fascia 1 : Personale docente inserito nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli, denominate graduatorie base dall'articolo 2, comma 1.
Fascia 2: Personale che sia in possesso dei requisiti richiesti dalle norme previgenti per la partecipazione ai soppressi concorsi per soli titoli alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999 (25 maggio 1999):
superamento delle prove di un concorso per titoli ed esami o di esame anche ai soli fini abilitativi relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto di ruolo; 360 giorni di servizio prestati nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca rispettivamente nelle scuole delle località ladine (ai sensi dell'articolo 427, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) nel settore scolastico (scuola elementare; istruzione secondaria) cui afferisce l'abilitazione o l'idoneità posseduta.
Personale docente inserito nella graduatoria di merito del concorso ordinario a cattedre indetto con decreto dell'Intendente scolastico tedesco 30 ottobre 1998, n. 732/16.4, che alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999) ha prestato 360 giorni di servizio nelle scuole statali nel triennio scolastico antecedente alla data predetta. Il servizio è utile ove è maturato nel periodo intercorrente tra il 1° settembre 1995 ed il 25 maggio 1999 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca (ai sensi dell'articolo 427, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) nel settore scolastico (scuola elementare; istruzione secondaria) cui afferisce l'abilitazione o l'idoneità posseduta.
Fascia 3: docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche ai soli fini abilitativi in relazione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto e siano inseriti, alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 124 del 1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca rispettivamente nelle scuole delle località ladine. Si prescinde da quest'ultimo requisito per il personale che abbia superato le prove del corrispondente concorso per titoli ed esami conclusosi successivamente al 31 marzo 1995. In tale scaglione sono compresi anche i docenti di cui all'articolo 2, comma 2, della predetta legge n. 124 del 1999.
 
4. Nella fase di prima integrazione di cui al comma precedente, gli aspiranti sono graduati, all'interno delle singole fasce, con il punteggio loro spettante in base ai titoli posseduti, valutati secondo la tabella annessa quale allegato A/l."
 
5. Per la scuola elementare si formano graduatorie distinte per ogni tipo di organico. Per la scuola secondaria ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso indicate nelle tabelle A, C e D annesse al Decreto n. 39 del 30 gennaio 1998 nonché l'insegnamento della religione cattolica.
 
6. L'inserimento può essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle supplenze per tutte le graduatorie permanenti per le quali il candidato sia in possesso dei requisiti di ammissione, scegliendo, comunque, una sola provincia.
 

Art. 4

Integrazioni successive

1. Le integrazioni delle graduatorie permanenti successive alla prima sono effettuate periodicamente con l'inserimento del personale che ha superato le prove dell'ultimo concorso per titoli ed esami per la medesima classe di concorso o il medesimo posto. L'integrazione avviene ogni volta con l'inserimento degli aventi titolo in uno scaglione successivo all'ultimo. Tali operazioni sono subordinate all'espletamento dei corrispondenti concorsi per titoli ed esami in provincia di Bolzano. Le integrazioni delle graduatorie permanenti hanno effetto per le assunzioni in ruolo da disporre a decorrere dal primo o dal secondo anno scolastico successivo all'approvazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi per titoli ed esami in relazione alla data di approvazione. Se tale approvazione interviene in provincia di Bolzano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 marzo le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre a decorrere dall'inizio del primo anno scolastico successivo. Qualora invece tale approvazione intervenga tra il 1° aprile e il 31 agosto, le integrazioni avranno effetto per le assunzioni da disporre con decorrenza dall'inizio del secondo anno scolastico successivo.
 
2. I nuovi aspiranti possono chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti di una sola provincia.
 
3. Il personale di cui al comma 1 è graduato secondo il punteggio spettante per i titoli posseduti, in base alla tabella di valutazione di cui allegato A/1.
 
4. Contemporaneamente alle operazioni di cui al comma 1 è effettuato l'aggiornamento, a domanda, nell'ambito dello scaglione di appartenenza, delle posizioni di coloro che sono già iscritti, con la valutazione dei nuovi titoli prodotti dagli interessati, sulla base della tabella di valutazione (Allegato A/1).
 

Art. 5

Utilizzazione delle graduatorie permanenti

1. Le graduatorie permanenti sono utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente assegnabili. Le predette graduatorie sono altresì utilizzate per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche.
 
2. La scelta dei posti per l'assunzione in ruolo ha luogo in modo alternante tra la graduatoria del concorso ordinario per titoli ed esami e la graduatoria permanente iniziando con la graduatoria del concorso ordinario.
 
 

Art. 6

Valutazione dei titoli

1. Tutti gli aspiranti sono inseriti con il punteggio valutabile secondo la tabella 1 allegata. Coloro che, essendo già inseriti nella graduatoria di base, chiedono l'aggiornamento del punteggio possono altresì chiedere la valutazione di nuovi titoli eventualmente acquisiti, ovvero di titoli non valutati in precedenza. Coloro che chiedono l'inserimento possono chiedere la valutazione di tutti i titoli, a prescindere dalla data di conseguimento, maturati sino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
 
 

Titolo II

Requisiti e modalità per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti

 

Art. 7

Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati al precedente articolo 3 debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio).

c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n.16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) idoneità all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;

e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. 693/1996);

 
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

 
3. Non possono partecipare ai concorsi:

a) coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.

 
4. Tutti i candidati sono ammessi ai concorsi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
 
 

Art. 8

Requisiti particolari di ammissione

1. Fermi restando i requisiti di ammissione di cui all'articolo 7, nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

a) la propria madrelingua;

b) limitatamente ai candidati di madrelingua italiana che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca: di possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

c) limitatamente ai candidati di madrelingua ladina che chiedono di insegnare presso le scuole in lingua tedesca: di possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nonché del colloquio sull'accertamento della conoscenza della lingua ladina e di possedere il diploma di maturità/ di superamento dell'esame di stato conclusivo degli studi di istruzione secondaria superiore conseguito in lingua tedesca o ladina,

d) limitatamente ai candidati che chiedono di insegnare presso le scuole delle località ladine: di possedere l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e della lingua ladina ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

 
2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, per l'accesso ai ruoli provinciali del personale docente della scuola in lingua tedesca ad eccezione dei ruoli per l'insegnamento della seconda lingua, è richiesta l'abilitazione in lingua tedesca. Il personale che  non sia in possesso dell'abilitazione conseguita in lingua tedesca, deve superare un apposito esame sulla conoscenza della lingua tedesca previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6.
 
3. Ai ruoli provinciali del personale docente di lingua straniera possono accedere anche gli aspiranti provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea di madrelingua corrispondente alla lingua straniera da insegnare, purché dimostrino adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento tedesca ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 6.
 
 

Art. 9

Domande, regolarizzazioni, esclusioni

1. Le domande per il trasferimento di graduatoria, per l'aggiornamento del punteggio dei candidati inclusi nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e per l'inclusione nelle graduatorie dovranno essere presentate utilizzando gli appositi modelli allegati alla presente deliberazione, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto- Adige.
 
2. Nel modello di domanda dovranno essere certificati o dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000 oltre il possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i titoli valutabili, compreso il titolo di specializzazione all'insegnamento a favore degli alunni portatori di handicap e l'eventuale diritto alla riserva dei posti (allegato A/2) o alla preferenza (allegato A/3)  nella graduatoria nel caso di parità di punti, seguendo lo schema del modello medesimo. Nel caso di dichiarazione sostitutiva del certificato di servizio il candidato dovrà documentare il possesso di tutti i titoli di servizio al momento della nomina in ruolo.
La domanda dovrà essere spedita con R/R ovvero presentata a mano. Per i candidati che prestano servizio o sono residenti all'estero le domande dovranno essere presentate tramite la competente autorità consolare.
 
3. E' ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso l'Intendenza scolastica  competente assegna all'aspirante un termine perentorio per la regolarizzazione.
 
4. Non è ammessa

a) la domanda che sia stata presentata oltre il termine stabilito dal precedente comma 1°.

b) la domanda priva della firma del candidato.

 
5. Sono esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti coloro che abbiano presentato domanda di inclusione in graduatoria in più di una provincia.
 
6. L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella sua domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta ovvero ancora sulla base di accertamenti svolti dalla competente Intendenza scolastica.
 
 

Art. 10

Pubblicazione graduatorie, reclami

1. L'Intendente scolastico competente pubblicherà all'albo dell'ufficio le graduatorie permanenti integrate ed aggiornate secondo le presenti disposizioni. Per ogni posto di ruolo o classe di concorso verrà predisposta una graduatoria che, nel caso del personale docente sarà articolata in distinte fasce, costituite con gli aspiranti indicati ai precedenti articoli 2  e 3. Gli interessati saranno graduati con il punteggio complessivo con accanto le eventuali annotazioni relative al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio, nonché al possesso del titolo di specializzazione all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi didattici differenziati.
 
2. Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, in autotutela alle correzioni necessarie.
 
3. Successivamente l'Intendente scolastico competente pubblicherà le graduatorie definitive.
 
4. L'Intendente scolastico competente fissa le date delle pubblicazioni delle graduatorie con propria circolare.
 
 

Articolo 11

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda o l'esclusione dalle procedure è ammesso, entro 30 giorni, ricorso gerarchico alla Giunta provinciale, per il tramite dell'organo che ha decretato l'esclusione, ai sensi del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, oppure ricorso giurisdizionale ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa ( D.P.R. 6 aprile 1984, n. 426).

Qualora il ricorrente non vi abbia provveduto, la competente Intendenza scolastica, ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/71, cura la comunicazione del ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

2. Trascorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso gerarchico senza che l'Amministrazione abbia comunicato la decisione all'interessato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, decorrono i termini di 60 giorni per la presentazione di eventuali ricorsi  alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

 

3. I concorrenti che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della domanda di partecipazione ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono iscritti con riserva nella graduatoria.

 

4. Avverso la graduatoria, approvata con decreto dell'Intendente scolastico competente, trattandosi di atto definitivo, è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo.

 
 

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. L'amministrazione scolastica, con riferimento alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni recante disposizioni sulla tutela delle persone e altri soggetti si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalle presenti disposizioni.
 
 

Art. 13

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nel decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, e nel decreto ministeriale 18 maggio 2000, n. 146.
 
 
Anlage A/1

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo

(approvata con D.M. 29.3.1993, modificata con D.M. 29 1.1994)

 
 
A – Superamento di concorsi ed esami
 
Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, relativo alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino ad un massimo di punti 36.
Nel predetto limite dei punti 36 vengono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi  è stato superato (1) i seguenti punti:
punti  12  per il punteggio minimo per l'inclusione fino a 59;
punti  15  per il punteggio da 60 a 65;
punti  18  per il punteggio da 66 a 70;
punti  21  per il punteggio da 71 a 75;
punti  24  per il punteggio da 76 a 80;
punti  27  per il punteggio da 81 a 85;
punti  30  per il punteggio da 86 a 90;
punti  33  per il punteggio da 91 a 95;
punti  36  per il punteggio da 96 a 100.
 
I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.
 
E' equiparata al superamento di concorso l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti d'istruzione artistica.
 
Si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione.
 
 
B – Servizio presso scuole od istituti statali
Per l'insegnamento in scuole elementari o in istituti di istruzione secondaria o artistica statali, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, o per il servizio prestato dal personale educativo, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti  12;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), punti  2.
 
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
 
 
C – Servizio presso scuole ed istituti non statali
Per l'insegnamento in scuole elementari, in scuole od istituti di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti e con nomina dei docenti approvata dalla competente Autorità  scolastica, relativo al posto o alla classe di concorso per il quale si chiede la partecipazione al concorso per soli titoli, sono attribuiti:
per ogni anno, punti  6;
per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 6), punti  1.
 
Si valuta soltanto il servizio prestato con il possesso del titolo di studio ove prescritto dalla normativa vigente all'epoca della prestazione del servizio medesimo.
 
 
D – Altri titoli
1) Per i titoli di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso; per il superamento di altri concorsi per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi alla medesima o ad altre classi di concorso o al medesimo o ad altri posti:

punti  3  per ogni titolo, fino ad un massimo di punti  12.

 
2) Limitatamente ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, per le lauree in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere previste dal decreto ministeriale 28 giugno 1991 (francese, inglese, spagnolo, tedesco):
punti  6  per ogni titolo, fino ad un massimo di punti 12.
 
La valutazione dei titoli di laurea di cui al punto 2) è alternativa alla valutazione degli stessi titoli ai sensi del punto 1).
 

NOTE

 
(1) Il punteggio da prendere in considerazione è quello complessivo con il quale il docente è stato incluso nella graduatoria generale di merito o nell'elenco degli abilitati (*).
 
(*)  AVVERTENZA. — Ai candidati che abbiano superato il concorso per esami e titoli avente anche il fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento deve essere valutato il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli (già espresso in centesimi) ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame rapportato in centesimi.
Il voto di abilitazione dei candidati che hanno conseguito l'abilitazione o l'idoneità in una sessione riservata di esami indetta ai sensi della legge n. 124/1999 è quello complessivo risultante dal voto delle prove più il punteggio attribuito per la professionalità acquisita.
 
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