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In vigore al: 21/11/2014

Delibera Nr. 3155 vom 30.12.2009
Regolamentazione dei parcheggi provincialiA parcheggiB parcheggi presso gli ospedaliC gestione di parcheggi tramite Comuni o altri Enti pubblici

Vista la LP n. 2 del 21.01.1987 concernente le norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano.
Vista la deliberazione della GP n. 3766 del 12.08.1996, con la quale viene data ai/alle consegnatari/e la possibilità di esonerare insegnanti, studenti/esse e frequentatori/ci di corsi che sono presenti presso la scuola per brevi periodi e non continuamente, dal pagamento del canone parcheggio.
Vista la deliberazione della GP n. 2754 del 16.06.1997, che autorizza ad assegnare gli eventuali posti macchina ancora disponibili a terzi estranei all'Amministrazione provinciale, (dipendenti di Comuni, Sanità, Comprensori, Associazioni con finalità pubbliche).
Vista la deliberazione della GP n. 4265 del 04.10.1999, con la quale viene messa a disposizione degli/delle Assessori/e un posto macchina per la propria autovettura privata a titolo gratuito.
Vista la deliberazione della GP n. 4332 del 27.11.2006, con la quale per i turnisti del corpo permanente dei vigili del fuoco e della ripartizione della protezione antincendi e civile, viene stabilita una riduzione del canone parcheggio.
Vista la deliberazione della GP n. 986 del 02.04.2001, che regola l'utilizzo dei parcheggi provinciali.
Questi principi devono valere anche per aree, destinate a parcheggio, siano essere di proprietà o anche prese in locazione, in tutto il territorio provinciale.
L'assegnazione del posto macchina a persone invalide é a titolo gratuito, ma solo su presentazione del contrassegno speciale per invalidi rilasciato dal Comune.
L'assegnazione di un posto macchina può essere concessa a soli dipendenti effettivamente in servizio. Nel caso di assenza retribuita il posto macchina rimane assegnato, si intende a pagamento, per un periodo non superiore a  5 mesi.
La concessione dell'utilizzazione di parcheggi e garage è limitata al personale il cui posto di lavoro é ubicato nelle vicinanze di codesti parcheggi.
Per ottenere possibilmente una regolamentazione dei parcheggi provinciali omogenea ed un trattamento paritario per tutti gli utilizzatori e perché non si creino diversificazioni tra personale  insegnante e personale amministrativo, dovrebbero valere gli stessi principi e le stesse disposizioni.
Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Provinciale ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

d e l i b e r a

1) con decorrenza 01.04.2010 entrano in vigore le nuove disposizioni per l'utilizzazione e la gestione dei parcheggi provinciali:

 

A

PARCHEGGI

1.  L'assegnazione dei parcheggi provinciali deve tenere conto dei seguenti criteri di priorità:

a) le autovetture di servizio;

b) autovetture di/delle dipendenti invalidi/e;

c) le autovetture degli/delle Assessori/e;

d) le autovetture del Direttore Generale e dei/delle Direttori/Direttrici di Dipartimento;

e) le autovetture dei/delle Direttori/Direttrici  di Ripartizione;

f) le autovetture dei/delle Direttori/Direttrici d'Ufficio;

g) le autovetture dei/delle segretari/e particolari dei membri della Giunta Provinciale;

h) le autovetture dei/delle dipendenti di ruolo, residenti fuori dal Comune del posto di lavoro e privi in esso di dimora;

i) le autovetture dei/delle dipendenti non di ruolo, residenti fuori dal Comune del posto di lavoro e privi in esso di dimora;

j) le autovetture dei/delle dipendenti di ruolo, con residenza o dimora nel Comune del posto di lavoro;

k) le autovetture dei/delle dipendenti non di ruolo, con residenza o dimora nel Comune del posto di lavoro;

l) nel caso di posti macchina ancora disponibili, questi possono essere messi a disposizione di terzi estranei all'Amministrazione provinciale (per esempio ai/alle dipendenti dei Comuni, della ASL, dei comprensori ed a dipendenti di associazioni con finalità pubbliche), ma comunque solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste da parte dei/delle dipendenti dell'Amministrazione provinciale.

2.  Ove il numero dei posti di un parcheggio non siano sufficienti a soddisfare tutti i/le richiedenti appartenenti ad una stessa categoria della graduatoria, vengono privilegiati/e i/le dipendenti con maggiore anzianità di servizio.

3.  L'utilizzazione di un parcheggio è subordinata al pagamento di un canone mensile che attualmente ammonta a 30,97 Euro.

4. Per i/le dipendenti che svolgono un lavoro a part-time che non superano il 50% dell'orario di lavoro viene applicata una riduzione sul canone mensile pari al 50%, al personale turnista il canone parcheggio mensili viene ridotta del 50% e per il personale insegnante che non supera le 18 ore lavorative settimanali, il canone mensile viene ridotto del 50%.

5.  Al personale che lavora in diverse sedi, il canone é dovuto solo per la sede lavorativa principale.

6. Per i/le dipendenti in possesso del contrassegno speciale per invalidi rilasciato dal Comune, l'utilizzo di un parcheggio rimane a titolo gratuito. I dipendenti per i quali il posto di lavoro non è raggiungibile con mezzi pubblici per causa dell'orario di lavoro o per causa dell'ubicazione del posto di lavoro, saranno esonerati dal pagamento del canone parcheggio.

7.  Il/la consegnatario/a responsabile dell'amministrazione del parcheggio di sua competenza é tenuto/a ad informare l'Ufficio Patrimonio di ogni cambiamento.

8.  Gli importi di cui al punto 3. e 4. vengono rivalutati annualmente a far data da quelli dovuti per il mese di gennaio, prendendo come base l'incremento percentuale dell'indice nazionale del prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenuto su base annua al 31 ottobre dell'anno precedente.

9.  La chiave o il dispositivo d'accesso per i parcheggi siti nelle vicinanze dei palazzi provinciali centrali attualmente dal palazzo I – palazzo VIII viene messo a disposizione dall'Ufficio Patrimonio, per tutti gli altri parcheggi dal/la consegnatario/a. Il suo uso è strettamente personale e deve essere restituito alla revoca, rinuncia o sospensione della concessione.

10. Qualora fosse necessaria la sostituzione della chiave o del dispositivo d'accesso per smarrimento, danneggiamento o distruzione, l'utilizzatore/trice del parcheggio si impegna a pagare all'Amministrazione provinciale l'importo di 30,00 Euro per la chiave e 50,00 Euro per il dispositivo d'accesso come indennizzo.

11. Il/la dipendente di regola può utilizzare il posto macchina solo durante l'orario di servizio, con il solo automezzo indicato nella domanda di utilizzo di un parcheggio.

12. Il veicolo deve essere regolarmente bloccato e chiuso a chiave, non comprendendo la concessione in uso la custodia e la sorveglianza del veicolo parcheggiato rimanendo quindi esclusa la responsabilità della Provincia per danni cagionati da terzi per furto, effrazioni o altro.

13. La concessione del parcheggio si estingue di diritto con la cessazione del rapporto d'impiego e nel caso di non effettiva prestazione di lavoro del concessionario. Nel caso di assenza retribuita il posto macchina rimane assegnato, si intende a pagamento, per un periodo non superiore a 90 giorni. La relativa comunicazione deve essere immediatamente inoltrata all'Ufficio Patrimonio.

14. E' particolarmente vietato lasciare nei parcheggi, veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata.

15. A seguito del decreto ministeriale del 22.11.2002 è consentito parcheggiare autoveicoli a gas di petrolio liquefatto purché conformi al regolamento ECE/ONU 67-01, solo nei piani fuori terra ed al primo piano interrato delle autorimesse.

16.L'Assessore al Patrimonio ha in ogni momento il potere di revocare a suo insindacabile giudizio codesta concessione, sia per esigenze di servizio che in caso di abuso o non corretto uso.

 

2) Nei parcheggi aperti anche al pubblico, è dovuto il seguente canone di utilizzo:

- 1,20 €/h per la prima ora

- 0,60 € per ogni ulteriore mezz'ora

- 0,60 €/h per le ore notturne - dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

L'amministrazione sta nel consegnatario di competenza.

 
3) Di affidare all'Ufficio Patrimonio, l'incarico di far applicare le disposizioni contenute nella presente deliberazione e di effettuare i controlli necessari.
 

4) Di revocare le proprie deliberazioni n. 3766 del 12.08.1996, n. 2754 del 26.06.1997, n. 4265 del 04.10.1999, n. 4332 del 27.11.2006 e n. 986 del 02.04.2001.

 

B

PARCHEGGI

PRESSO GLI OSPEDALI

1. La gestione dei parcheggi provinciali presso gli ospedali rimane di competenza dell'Azienda Sanitaria.

2. Per i dipendenti valgono le stesse tariffe come per il restante personale provinciale.

L'Azienda Sanitaria Locale è invitata sottoporre  alla Giunta Provinciale entro il 31 marzo 2010 una  proposta per la regolamentazione tariffaria dei parcheggi per i dipendenti di tutti gli ospedali, escluso l'ospedale di Bolzano.

3. Le seguenti categorie di utenti non pagano il  canone parcheggio, a   queste categorie l'Azienda  sanitaria rilascia, per  il tempo che trascorrono   all'ospedale, una  scheda  gratuita:

- pazienti in cura chemioterapica

- pazienti in cura ematologica

- pazienti che necessitano di dialisi

- chi presta assistenza a pazienti in terapia intensiva neonatale

- chi presta assistenza a pazienti in chirurgia infantile

- chi presta assistenza a pazienti della pediatria

- chi presta assistenza e cura a malati in fase terminale

- Invalidi

- donatori di sangue

- volontari.

4. Per tutti gli altri utenti si applicano le seguenti tariffe:

- 1,20 €/h per la prima ora

- 0,60 € per ogni ulteriore mezz'ora

- 0,60 €/h per le ore notturne - dalle ore 19.00 alle ore 7.00.

 

C

GESTIONE DI PARCHEGGI TRAMITE COMUNI O ALTRI ENTI PUBBLICI E AZIENDE PROVINCIALI

a. Enti pubblici o aziende provinciali e persone giuridiche o associazioni ai quali vengono  messi a disposizione a titolo gratuito immobili con parcheggi o posti macchina, devono attenersi al regolamento tariffario di questa delibera. Gli introiti vanno versati annualmente all'Amministrazione provinciale.

b. Lo stesso ordinamento tariffario è da applicarsi  per parcheggi provinciali dati in gestione a Comuni o altri Enti.

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