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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 986 del 02.04.2001
Utilizzo dei parcheggi provinciali

....omissis....

1)     di modificare come segue le modalità previste nelle deliberazioni citate in premessa:

 

1.     l'utilizzazione dei parcheggi provinciali, in quanto non volta al diretto perseguimento di finalità pubbliche, deve aver luogo secondo i seguenti criteri di priorità :

a)  le autovetture di sevizio;

b)  le autovetture dei dipendenti che siano invalidi della deambulazione;

c)  le autovetture del Direttore Generale e dei Direttori di Dipartimento;

d)  le autovetture dei Direttori di Ripartizione;

e)  le autovetture dei Direttori d'Ufficio;

f)  le autovetture dei segretari particolari dei Membri della Giunta Provinciale;

g)  le autovetture dei dipendenti che usano, con grande frequenza, il proprio automezzo per motivi di sevizio; la grande frequenza verrà determinata dall'Ufficio Patrimonio;

h)  le autovetture dei dipendenti di ruolo, residenti fuori dal Comune del posto di lavoro e privi in esso di dimora anche temporanea;

i)   le autovetture dei dipendenti non di ruolo, residenti fuori dal Comune del posto di lavoro e privi in esso di dimora anche temporanea;

j)   le autovetture dei dipendenti di ruolo, con residenza o dimora, anche temporanea, nel Comune del posto di lavoro;

k)   le autovetture dei dipendenti non di ruolo, con residenza o dimora, anche temporanea, nel Comune del posto di lavoro;

 

2.     Ove il numero dei posti di un parcheggio non siano sufficienti a soddisfare tutti i richiedenti appartenenti ad una stessa categoria della graduatori vengono privilegiati i dipendenti con la maggiore anzianità di servizio.

 

3.     L'utilizzazione di un parcheggio è subordinata a partire dal 01.04.2001 al pagamento anticipato di Lire 50.000.- mensili e solo per quanti impieghini prevalentemente ed in modo documentato il proprio automezzo, per ragioni di servizio con grande frequenza, l'importo viene ridotto a Lire 25.000.-. Per le persone che sono invalide della deambulazione l'utilizzo di un parcheggio è a titolo gratuito.

 

4.     Gli importi di cui al punto precedente, vengono rivalutati annualmente, a far data da quelli dovuti per il mese di gennaio, prendendo come base l'incremento percentuale dell'indice nazionale del prezzo al consumo per famiglie di operai e impiegati, intervenuto su base annua al 31. ottobre dell'anno precedente.

 

5.     Il dispositivo d'accesso ai parcheggi é fornito esclusivamente dall'Ufficio Patrimonio; il suo uso è strettamente personale e deve essere restituito alla revoca, rinuncia o sospensione della concessione.

 

6.     Il dipendente si impegna a pagare la somma corrispondente al costo del dispositivo, all'amministrazione provinciale, qualora fosse necessaria la sua sostituzione in seguito a smarrimento, danneggiamento o distruzione.

 

7.     Il dipendente può stazionare nel parcheggio soltanto durante l'orario di sevizio, con il solo mezzo indicato nella domanda inoltrata all'Ufficio Patrimonio.

 

8.     Il veicolo deve essere regolarmente bloccato e chiuso a chiave, non ricomprendendo la concessione in uso la custodia e la sorveglianza del veicolo parcheggiato rimanendo quindi esclusa la responsabilità della Provincia per danni cagionati da terzi per furto, affrazioni o altro

 

9.     La concessione del parcheggio si estingue di diritto con la cessazione del rapporto d'impiego del concessionario.

 

10.     Nei parcheggi sotteranei, è vietato, in particolare, parcheggiare veicoli alimentati anche parzialmente a gas, sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata.

 

11.     L'assessore al Patrimonio ha in ogni momento il potere di revocare a suo insindacabile giudizio codesta concessione, sia per esigenze di servizio che in caso di abuso o non corretto uso.

 

3)  Di affidare all'Ufficio Patrimonio l'incarico di far applicare le disposizioni contenute nella presente deliberazione e di effettuare i controlli ritenuti necessari.

 

4)  Viene revocata la propria deliberazione n. 4163 del 10.08.1995.

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