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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 387 del 12.02.2001
Disposizioni applicative dei regolamenti comunitari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, relative in particolare al potenziale produttivo

Allegato

Procedure e modalità per l’applicazione dei regolamenti comunitari relativi all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo con particolare riguardo al potenziale produttivo

(modificate con delibera n. 1338 del 30.4.2001)

 

Dichiarazione superifici vitate

1) Le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti devono presentare entro il 31 luglio 2001 una dichiarazione delle superfici vitate su un’apposito modulo predisposto dall’Ufficio frutti- viticoltura della Ripartizione provinciale agricoltura.

 

2) Qualunque variazione delle superfici vitate nonchè le richieste di reimpianto o di nuovo impianto da eseguirsi nell’anno successivo, devono essere comunicate rispettivamente presentate entro il 30 novembre di ogni anno dai titolari delle rispettive superfici o da persone appositamente autorizzate su un’apposito modulo predisposto dall’Ufficio frutti- viticoltura.

 

3) Qualora l’Ufficio provinciale competente  non comunichi, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di reimpianto sulla stessa superficie all’interessato la rispettiva decisione, la richiesta di reimpianto si intende accolta.

 

4) Qualora le comunicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non siano presentate entro i termini ivi stabiliti, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’art. 2, comma 2, del Decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260.

 

Regolarizzazione delle superifici vitate illeciti

1) Le richieste concernenti la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente anteriormente al 1° settembre 1998 possono essere presentate entro il 31 ottobre 2001 dai titolari di tali vigneti o da persone appositamente autorizzate, a condizione che le relative superifici vitate siano state denunciate come previsto al punto 1) del capitolo “Dichiarazione superfici vitate”.

 

2) L’ufficio provinciale competente comunica agli interessati gli adempimenti che dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 2002 ai fini della regolarizzazione delle superifici vitate.

 

3) Le sanzioni amministrative relative alla regolarizzazione di superifici vitate sono fissate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a) e b) del  Decreto  legislativo 10 agosto 2000, n. 260, come segue:

a)     lire 8 milioni per ettaro per terreni ubicati al di fuori di zone previste e delimitate per vini D.O.C.,

b)     lire 12 milioni per ettaro per terreni ubicati all’interno di zone previste e delimitate per vini D.O.C.

 

Abbandono definitivo della viticoltura

1) L’abbandono definitivo di un vigneto deve essere comunicato per la rispettiva campagna viticola entro il 31 luglio dal titolare o una persona appositamente autorizzata.

 

2) Al fine di tutelare l’alto valore paesaggistico e culturale delle zone viticole nel territorio della Provincia di Bolzano non vengono concessi premi per l’abbandono definitivo della viticoltura.

 

Diritti di reimpianto

1) Presupposto per il riconoscimento di un diritto di reimpianto è la comunicazione entro i termini previsti dell’abbandono definitivo di un vigneto nonchè la presentazione della dichiarazione delle superifici vitate di cui sopra.

 

2) Il trasferimento di un diritto di reimpianto dev’essere debitamente documentato secondo quanto prescritto caso per caso dall’Ufficio provinciale competente.

 

3) Il trasferimento di diritti di reimpianto tra aziende dislocate in diverse regioni è condizionato all’applicazione di un coefficiente correttivo basato sulle rese massime o medie.

 

4) L’esercizio del diritto di reimpianto può essere limitato alla sola superficie oggetto dell’estirpazione, se la nuova ubicazione non presenta una migliore attitudine alla viticoltura.

 

Riserva provinciale di diritti di impianto

1) È istituita la riserva provinciale di diritti d’impianto. L’ufficio provinciale compe-tente assegna alla riserva provinciale i diritti non utilizzati alla loro scadenza. Sono inoltre assegnati alla riserva provinciale con deliberazione della Giunta provinciale eventuali diritti d’impianto nuovamente creati e spettanti alla Provincia autonoma di Bolzano.

 

2) Sono assegnati per integrare la riserva i 143 ha di diritti nuovamente creati e spettanti alla Provincia di Bolzano sulla base del Decreto Ministeriale 19 ottobre 2000 nella seguente ripartizione:

per l’anno  2001          70 ha

per l’anno  2002          40 ha

per l’anno  2003          33 ha

 

Concessione di diritti dalla riserva provinciale

1) La concessione di un diritto d’impianto dalla riserva provinciale è condizionata al versamento all’Amministrazione provin-ciale del corrispettivo di lire 8 milioni per ettaro a condizione che il richiedente non disponga giá di propri diritti di reimpianto e non nè abbia ceduti negli ultimi 4 anni ad altre persone. Questa condizione deve essere attestata con un’apposita autodichiarazione.

Gli importi versati sono interamente impiegati al fine della promozione del vino in aggiunta alle assegnazioni a ciò destinate.

 

2) Sono concessi a titolo gratuito e nel limite massimo di 1 ettaro diritti dalla riserva provinciale ai produttori di età inferiore a quarant’anni in possesso di una formazione professionale di cui all’art. 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola con superificie viticola in qualità di capo dell’azienda o che conducono da non più di cinque anni una tale azienda in qualità di capo della medesima.

 

3) Parimenti a titolo gratuito possono essere concessi dalla riserva provinciale diritti per vigneti esistenti con varietà di viti  classificate ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 1227/2000.

 

4) I diritti d’impianto possono essere assegnati esclusivamente su terreni idonei alla produzione di v.q.p.r.d;  ciò vale  altresì per il trasferimento di diritti di reimpianto tra aziende. L’idoneità di terreni alla produzione di v.q.p.r.d. è accertata dall’ufficio provinciale competente sulla base della carta sinottica riportata in allegato e costituente parte integrante della presente deliberazione.

 

5) L’anzidetta disposizione non trova applicazione per:

a)     impianti sperimentali condotti dal Centro Sperimentale Laimburg per il rispettivo periodo di sperimentazione;

b)     impianti per il consumo familiare nella misura massima di 1.000 qm superficie vitata complessiva;

c)     impianti di piante madri per marze.

 

6) Qualora le richieste superino la disponibilità annuale di diritti d’impianto della riserva provinciale, la ripartizione avviene secondo i seguenti criteri:

a)   per azienda possono essere assegnati diritti fino a 5.000 m², detraendo eventuali diritti concessi nel quadriennio precedente;

b)   nell’ambito della disponibilità residua dei diritti, possono essere concesse superfici superiori ai 5.000 m² fino ad un massimo di  8.000 m².

 

7) Il diritto d’impianto dev’essere esercitato entro il 31 luglio successivo all’assegna-zione e può essere utilizzato soltanto per le superfici e le finalità per le quali i diritti sono stati concessi.

A causa di comprovati impedimenti il beneficiario può chiedere che l’autorizza-zione sia prorogata di un ulteriore anno; in tali casi non trova  applicazione quanto disposto dal punto 6 lettera a).

 
 

Classificazione varietà

1) Le varietà di viti per la produzione di vino sono classificate in viti raccomandate e viti autorizzate, e, sentito il Centro Sperimentale Laimburg, suddivise nei seguenti elenchi:

 

A)     Elenco delle varietà di viti raccomandate per la produzione di v.q.p.r.d. o vini IGT o vini da tavola

 

colore

Cabernet franc

N

Cabernet Sauvignon

N

Chardonnay

B

Kerner

B

Lagrein

N

Malvasia

N

Merlot

N

Moscato giallo

B

Moscato rosa

N

Müller Thurgau

B

Pinot bianco

B

Pinot grigio

G

Pinot nero

N

Portoghese

N

Riesling

B

Riesling italico

B

Schiava gentile

N

Schiava grigia

N

Schiava grossa

N

Sauvignon

B

Sylvaner verde

B

Traminer aromatico

B

Veltliner

B

B1)     Elenco delle varietà di viti autorizzate per la produzione di vini da tavola o a IGT

colore

Carmenère

N

Petit Verdot

N

Regent

N

Syrah

N

Teroldego

N

Tempranillo

N

Zweigelt

N

B2)     Elenco delle varietà di viti autorizzati ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 7 del Regolamento (CE) n. 1227/2000 per la produzione di vini da tavola

colore

Blatterle

B

Frauerle

B

Furner Hottler

N


1) L’elenco B1) può essere integrato su proposta del Centro Sperimentale Laimburg oppure del Comitato Vitivinicolo della Camera di Commercio di Bolzano, con varietà di viti per le quali il Centro Sperimentale al termine della fase di sperimentazione attesti risultati favorevoli per quanto riguarda l’attitudine colturale e le caratteristiche del vino; l’integrazione avviene con decreto dell’Assessore competente per l’agricoltura.

 

2) Il passaggio dall’elenco B1) all’elenco A) può essere disposto dall’Assessore competente per l‘agricoltura a condizione che la varietà di vite abbia conseguito risultati positivi sul piano tecnico-produttivo e commerciale nel precedente quinquennio.

 

Controlli

1) L’Ufficio frutti-viticoltura  è responsabile del controllo in ordine alla corretta applicazione delle presenti disposizioni. Per l’esecuzione dei rispettivi controlli  di tipo sistematico o periodico esso si avvale della collaborazione di altri uffici della Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

1) Con provvedimento successivo saranno emanate disposizioni riguardanti la ristrutturazione e riconversione dei vigenti.

 
Carta tematica per la delimitazione dell’idoneità all’attitudine viticola per nuovi impianti di viti.
 
La delimitazione altimetrica è definita in modo uniforme:

idoneità generalizzata fino a 550 m s.l.m.,

con esposizione prevalente da sudovest a sudest fino a 650 m s.l.m.,

con inclinazioni superiori al 30% inalzamento dei limiti per un massimo di 100 m.

 
Per la Valle Isarco e la Val Venosta valgono le delimitazioni ai sensi dei disciplinari di produzione del vino D.O.C. “Alto Adige”.
 
Per il fondovalle della Valle dell’Adige vale la delimitazione grafica sulla cartografia allegata. (omissis)
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