In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
Approvazione dei criteri di applicazione della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, recante "Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini". Revoca della delibera della Giunta provinciale dd. 5 aprile 2004, n. 1130 (modificata con delibera n. 1606 del 24.10.2011)

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di sostegni in favore di rifugi alpini

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sostegni per investimenti promossi da rifugi alpini, in attuazione dell'articolo 4 della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, e successive modifiche, recante “Interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini”.

2. Possono beneficiare dei sostegni, in forma di agevolazioni, anche coloro che, pur non essendo proprietari, abbiano la disponibilità degli immobili.

Art. 2 (Investimenti ammissibili)

1. Sono ammessi alle agevolazioni l'am-modernamento, il risanamento, il restauro, la ricostruzione e l'ampliamento di rifugi alpini, l'acquisto di impianti tecnici e di veicoli speciali per il trasporto di merci e persone, nonché la costruzione, l'ammodernamento e il risanamento di teleferiche.

2. Per veicoli speciali per il trasporto di persone e merci di cui al comma 1 si intendono i fuoristrada e le motoslitte, con esclusione dei gatti delle nevi.

3. I veicoli speciali devono risultare indispensabili per il funzionamento del rifugio; tale circostanza deve essere comprovata dal richiedente. Possono essere acquistati anche veicoli usati, purché la spesa ammessa non superi le quotazioni fissate dalla rivista “Quattroruote”.

4. I lavori agevolabili comprendono anche l'ammodernamento e l'arredamento dei locali per il personale o per il gestore, sempre che non si tratti di un'abitazione di prima casa ai sensi della vigente legislazione sull'edilizia agevolata.

5. Possono essere ammessi alle agevolazioni anche la costruzione, l'ammodernamento e l'arredamento di locali di fortuna situati all'interno o all'esterno dei rifugi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5.

6. Sono inoltre ammesse alle agevolazioni le infrastrutture primarie dei rifugi alpini, quali sentieri e mulattiere esclusi i sentieri pubblici, l'approvvigionamento elettrico ed idrico, lo smaltimento delle acque e simili, nonché gli investimenti volontari nei settori dell'ambiente e dell'energia alternativa.

7. Può essere agevolata anche la riattivazione, tramite trasformazione o ricostruzione, di ex rifugi alpini, a condizione che abbiano tutte le caratteristiche di una tale struttura. Prima della liquidazione dell'agevolazione va presentata la nuova licenza di esercizio.

8. Le agevolazioni possono essere concesse anche per iniziative realizzate mediante operazione di locazione finanziaria con riscatto finale del bene locato.

Art. 3 (Limitazioni e regolamentazione per casi particolari)

1. Investimenti non ammissibili sono:

a) la costruzione di nuovi rifugi alpini;

b) l'acquisto di oggetti d'arte e di articoli decorativi;

c) l'acquisto di biancheria, stoviglie ed altri beni soggetti a facile usura.

2. L'ampliamento dei rifugi alpini è agevolabile alle condizioni previste all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22.

Art. 4 (Limiti di investimento)

1. I limiti minimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:

a) 5.000,00 euro per contributi una tantum;

b) 400.000,00 euro per mutui a tasso agevolato.

2. I limiti massimi degli investimenti agevolabili sono così fissati:

a) fino a 600.000,00 euro per contributi una tantum;

b) fino a 1.000.000,00 euro per mutui a tasso agevolato;

c) fino a 25.000,00 euro per contributi per l'acquisto di mezzi fuoristrada;

d) fino a 10.000,00 euro per contributi per l'acquisto di motoslitte.

Art. 5 (Tipo e misura delle agevolazioni)

1. Per agevolazione si intende un contributo in conto capitale o un mutuo a tasso agevolato dal fondo di rotazione. Le singole forme di agevolazione non sono applicabili congiuntamente.

2. L'ammontare dell'agevolazione è determinato in base alla classificazione dei rifugi di cui alla tabella A.

3. In caso di contributi una tantum l'agevolazione ammonta:

a) fino al 40 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 3acategoria;

b) fino al 55 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 2acategoria;

c) fino al 60 per cento della spesa ammessa per i rifugi alpini classificati nella 1acategoria.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono ridotte rispettivamente al 20, 30 e 40 per cento nel caso di veicoli speciali. Le medesime possono essere aumentate fino al 40 per cento in caso di investimenti per interventi obbligatori per legge in materia di tutela dell'ambiente e di sicurezza, nonché per il risanamento di teleferiche esistenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, qualora possa essere dimostrata la modesta redditività dell'esercizio in proporzione all'investimento.

5. La modesta redditività è certificata dal titolare dell'azienda, tenendo conto dei seguenti indicatori: affitto, numero dei collaboratori dell'azienda e volume d'affari riferito agli ultimi due anni.

6. Limitatamente al fondo di rotazione, il beneficio è espresso come equivalente lordo di sovvenzione attualizzato ai vigenti tassi di riferimento dell'Unione europea (UE). La misura dell'agevolazione non può superare il valore di un analogo contributo una tantum. Per il resto si applicano i vigenti criteri del fondo di rotazione adottati dalla Giunta provinciale.

7. L'acquisto di veicoli speciali per il trasporto di merci e persone da parte dei gestori di rifugi alpini può essere agevolato nel caso in cui non vi siano altri mezzi di trasporto economicamente sostenibili. Tale tipo di agevolazione può essere concessa anche agli affittuari di rifugi alpini pubblici gestiti dalle organizzazioni alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI), a condizione che il locatore dichiari di non presentare nello stesso anno solare una domanda di investimento ai sensi dell'articolo 10 e seguenti della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22. Può essere richiesto un contributo per l'acquisto di veicoli speciali solo ogni cinque anni, salvo cause di forza maggiore.

8. Previo consenso del locatore, possono essere concessi al gestore anche aiuti finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria urgenti ed improrogabili fino ad un massimo di 25.000,00 euro di spesa ammessa.

Art. 6 (Classificazione)

1. Nella classificazione dei rifugi alpini si tiene conto della distanza a piedi, dell'altitudine, della rilevanza alpinistica, dell'orario di apertura, della presenza o meno di un locale di fortuna accessibile tutto l'anno, della possibilità di rifornimento in generale e di approvvigionamento idrico in particolare.

2. L'attuale classificazione dei rifugi alpini risulta dalla tabella A.

3. La classificazione è revisionata periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni.

Art. 7 (Domande ammissibili e presentazione delle stesse)

1. È ammissibile soltanto una domanda all'anno per ogni azienda.

2. I progetti d'investimento concernenti le costruzioni con relativo arredamento non possono essere ripartiti in più domande di agevolazione; questa norma vale anche nel caso in cui una persona o società disponga di un fabbricato per il quale sono state rilasciate più licenze di esercizio.

3. Per lo stesso progetto non può essere richiesta un'ulteriore agevolazione presso un altro ente pubblico.

4. La domanda, redatta su carta legale o su apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, munita di marca da bollo, va presentata alla ripartizione provinciale competente prima dell'inizio dei lavori in caso di lavori soggetti a concessione edilizia, o prima della emissione del primo documento di spesa per le altre iniziative.

5. Per lavori soggetti a concessione edilizia la domanda è corredata da:

a) relazione tecnico-illustrativa;

b) progetto esecutivo, approvato dagli organi competenti;

c) preventivo dettagliato di spesa;

d) estratto tavolare;

e) concessione o autorizzazione edilizia.

6. Per iniziative non soggette ad autorizzazione la domanda è corredata da:

a) relazione illustrativa;

b) preventivo dettagliato;

c) planimetria dei locali interessati.

7. Le domande per la concessione di mutui a tasso agevolato ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, vanno corredate anche del parere positivo di un istituto bancario autorizzato da apposita convenzione.

8. Nella domanda il richiedente deve impegnarsi a non mutare la destinazione dell'azienda per un periodo di cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori o dalla data dell'ultima fattura ammessa ad agevolazione. In caso contrario, l'agevolazione viene restituita in proporzione alla durata residua. Per i mutui a tasso agevolato tale periodo è esteso all'intera durata del mutuo. Il richiedente deve inoltre impegnarsi a non vendere, affittare o cedere in comodato i beni di investimento agevolati per la durata di cinque anni dal loro acquisto, pena la revoca dell'agevolazione. Non si procede alla revoca dell'agevolazione nei seguenti casi, purché gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività aziendale:

a) cessione dell'intera azienda a parenti o affini entro il terzo grado di parentela;

b) grave malattia o infortunio, che rendono impossibile la continuazione dell'attività.

9. I richiedenti che non sono proprietari dell'immobile devono dimostrare la disponibilità del bene per l'intera durata della destinazione o allegare una dichiarazione d'impegno del proprietario ai sensi del comma 8.

Art. 8 (Istruttoria e concessione delle agevolazioni)

1. Le domande sono evase nel medesimo ordine in cui pervengono all'ufficio.

2. L'ufficio provinciale competente individua la spesa ammissibile.

3. La determinazione della spesa da ammettere e della percentuale in base alla quale viene calcolata l'agevolazione, l'ammontare dell'agevolazione stessa, nonché il termine entro il quale devono essere ultimate le opere sono disposti dall'Assessore competente in materia.

4. Le domande non accolte nell'anno nel quale sono state presentate possono essere prese in esame negli esercizi finanziari successivi.

Art. 9 (Liquidazione delle agevolazioni)

1. Alla liquidazione delle agevolazioni provvede l'ufficio responsabile del procedimento dietro presentazione della domanda di liquidazione, corredata di una dichiarazione del richiedente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sulla regolare effettuazione dell'investimento. Alla domanda di liquidazione vanno altresì allegati gli originali delle fatture quietanzate o i contratti di acquisto o di leasing registrati. La regolare esecuzione dei lavori e degli acquisti può essere certificata anche con un verbale di sopralluogo e di collaudo redatto dal direttore dei lavori, sulla base dello stato finale dei lavori particolareggiato.

2. È ammesso altresì un acconto nella misura massima del 50 per cento dell'importo assegnato, dietro presentazione della dichiarazione dello stato di avanzamento dei lavori da parte del direttore dei lavori o dietro presentazione di fatture originali quietanzate.

3. Qualora, in sede di verifica dei lavori eseguiti e degli acquisti effettuati, venga accertata una spesa inferiore a quella sulla base della quale è stata calcolata l'agevolazione, la stessa è ridotta proporzionalmente e ricalcolata in base all'effettiva spesa dimostrata. Qualora la spesa effettuata non raggiunga il 70 per cento di quella ammessa ad agevolazione, l'agevolazione può essere comunque liquidata, ma il beneficiario non potrà presentare, per un periodo di quattro anni a partire dalla approvazione della concessione dell'agevolazione, ulteriori domande di agevolazione per investimenti.

4. All'atto della liquidazione dell'agevolazione va verificato che i beni d'investimento risultanti dalla documentazione di spesa corrispondano, per quanto riguarda il loro utilizzo, a quelli preventivati nella domanda di agevolazione.

Art. 10 (Indebita percezione di vantaggi economici)

1. L'ufficio responsabile del procedimento procede alla revoca delle agevolazioni nei casi e secondo le procedure disciplinate dall'articolo 2bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 11 (Controlli)

1. Al fine di verificare la regolare esecuzione delle iniziative ammesse ad agevolazione sono effettuati controlli ispettivi a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. All'individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo provvede un gruppo di lavoro interno al dipartimento competente, secondo il principio di casualità sulla base di una lista di tutte le agevolazioni liquidate nell'anno di riferimento, senza che sia stata presa visione del beneficiario dell'agevolazione. Vengono inoltre controllati tutti i casi che l'Ufficio competente ritiene dubbi.

3. Laddove necessario l'ufficio competente può avvalersi del supporto di altre ripartizioni dell'amministrazione provinciale.

4. Nell'ambito del controllo viene verificata l'effettiva realizzazione delle iniziative ammesse all'agevolazione e la regolare contabilizzazione delle prestazioni prese in considerazione.

5. I controlli possono essere effettuati mediante verifica diretta in forma di sopralluoghi oppure tramite richiesta di idonea documentazione.

6. I beneficiari si impegnano, pena la revoca delle agevolazioni, a mettere a disposizione dell'ufficio competente la documentazione che lo stesso riterrà opportuna per verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'agevolazione.

Art. 12 (Revoca)

1. Con effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 5 aprile 2004, n. 1130.

 

TABELLE A - EINSTUFUNG DER SCHUTZHÜTTEN

TABELLA A - CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ALPINI

Nr.

Bezeichnung Schutzhütte

Gemeinde

Kategorie

Denominazione del rifugio

Comune

Categoria

1

Becherhaus

Ratschings

ISup

 

Rifugio Gino Biasi al Bicchiere

Racines

 

2

Berglhütte

Stilfs

II

 

Rifugio Borletti

Stelvio

 

3

Birnlückenhütte

Prettau

I

 

Rifugio Tridentina

Predoi

 

4

Bockerhütte

Tirol

II

 

Rifugio Malga Bocker

Tirolo

 

5

Bonner Hütte

Toblach

III

Rifugio Bonner

Dobbiaco

6

Brixner Hütte

Mühlbach

II

Rifugio Bressanone

Rio di Pusteria

7

Brogleshütte

Villnöss

II

Rifugio Malga Brogles

Funes

8

Büllelejochhütte

Sexten

II

Rifugio Pian di Cengia

Sesto

9

Chemnitzer Hütte

Mühlwald

I

Rifugio Porro

Selva dei Molini

10

Crep-de-Mont-Hütte

Corvara

III

Rifugio Crep de Mont

Corvara in Badia

11

Drei-Zinnen-Hütte

Toblach/Sexten

II

Rifugio Antonio Locatelli

Dobbiaco/Sesto

12

Dürrensteinhütte

Prags

III

Rifugio Vallandro

Braies

13

Düsseldorfer Hütte

Stilfs

I

Rifugio Serristori

Stelvio

14

Edelrauthütte

Mühlwald

I

Rifugio Ponte di Ghiaccio

Selva dei Molini

15

Enzianhütte

Brenner

III

Rifugio Genziana

Brennero

16

Europahütte (Landshuterhütte)

Pfitsch

ISup

Rifugio Europa - Venna alla Gerla

Val di Vizze

17

Fanes Hütte

Enneberg

III

Rifugio Fanes

Marebbe

18

Fodara-Vedla-Hütte

Enneberg

III

Rifugio Fodara Vedla

Marebbe

19

Franz-Kostner-Hütte

Corvara

II

Rifugio Franz Kostner al Vallon

Corvara in Badia

20

Gardenazzahütte

Abtei

III

Rifugio Gardenacia

Badia

21

Gartlhütte

Tiers

I

Rifugio Ré Alberto I

Tires

22

Grasleitenhütte

Tiers

I

Rifugio Bergamo

Tires

23

Grohmannhütte

Ratschings

I

Rifugio Vedretta Piana

Racines

24

Heiligkreuz-Hospiz

Abtei

III

Rifugio Santa Croce in Badia

Badia

25

Hintereggalm-Hütte

Schenna

III

Rifugio Malga Hinteregg

Scena

26

Hintergrathütte

Stilfs

II

Rifugio Coston

Stelvio

27

Hochalm Hütte

Moos in Passeier

II

Rifugio Hochalm

Moso in Passiria

28

Hochfeilerhütte

Pfitsch

I

Rifugio Gran Pilastro

Val di Vizze

29

Hochganghaus

Partschins

II

Rifugio Hochgang

Parcines

30

Höchsterhütte

Ulten

II

Rifugio Canziani

Ultimo

31

Hühnerspielhütte

Brenner

III

Rifugio Cima Gallina

Brennero

32

Ifingerhütte

Schenna

III

Rifugio Picco Ivigna

Scena

33

Juachütte

Wolkenstein in Gröden

III

Rifugio Juac

Selva Val Gardena

34

Kasseler Hütte

Sand in Taufers

II

Rifugio Roma

Campo Tures

35

Kesselberghütte

Sarntal

III

Rifugio Valcanova

Sarentino

36

Klausner Hütte

Klausen

II

Rifugio Chiusa

Chiusa

37

Kreuzwiesenhütte

Lüsen

III

Rifugio Prato Croce

Luson

38

Langkofelhütte

St. Christina in Gröden

II

Rifugio Vicenza

S. Cristina Val Gardena

39

Latzfonser-Kreuz-Hütte

Klausen

II

Rifugio Santa Croce di Lazfons

Chiusa

40

Lavarellahütte

Enneberg

II

Rifugio Lavarella

Marebbe

41

Lenkjöchlhütte

Prettau

ISup

Rifugio Giogo Lungo

Predoi

42

Lyfi-Alm-Hütte

Martell

III

Rifugio Malga Lyfi

Martello

43

Lodnerhütte

Partschins

I

Rifugio Cima Fiammante

Parcines

44

Magdeburger Hütte

Brenner

I

Rifugio Cremona alla Stua

Brennero

45

Mahlknecht-Hütte

Kastelruth

III

Rifugio Mahlknecht

Castelrotto

46

Marburger Hütte (Flaggerschartenhütte)

Vahrn

I

Rifugio Forcella Vallaga

Varna

47

Marteller Hütte

Martell

I

Rifugio Martello

Martello

48

Maurerberghütte

Enneberg

III

Rifugio Monte Muro

Marebbe

49

Meraner Hütte

Hafling

III

Rifugio Merano

Avelengo

50

Müllerhütte

Ratschings

ISup

Rifugio Cima Libera

Racines

51

Nassereithütte

Partschins

III

Rifugio Nassereto

Parcines

52

Oberetteshütte

Mals

I

Rifugio Oberettes

Malles Venosta

53

Oberkaserhütte

Tirol

II

Rifugio Oberkaser

Tirolo

54

Payerhütte

Stilfs

ISup

Rifugio Payer

Stelvio

55

Pfitscherjochhaus

Pfitsch

II

Rifugio Passo Vizze

Val di Vizze

56

Pisciadù Hütte

Corvara

I

Rifugio Cavazza al Pisciadù

Corvara in Badia

57

Plosehütte

Brixen

II

Rifugio Plose

Bressanone

58

Puezhütte

Corvara

I

Rifugio Puez

Corvara in Badia

59

Puflatschhütte (Dibaita)

Kastelruth

III

Rifugio Bullaccia

Castelrotto

60

Puntleider-Alm-Hütte

Franzensfeste

II

Rifugio Malga Pontelletto

Fortezza

61

Radlseehütte

Feldthurns

II

Rifugio Lago Rodella

Velturno

62

Raschötzhütte

St. Ulrich

III

Rifugio Rasciesa

Ortisei

63

Regensburger Hütte

St. Christina in Gröden

III

Rifugio Firenze

S. Cristina Val Gardena

64

Rieserfernerhütte

Sand in Taufers

I

Rifugio Vedrette di Ries

Campo Tures

65

Rittner-Horn-Haus

Barbian

II

Rifugio Corno del Renon

Barbiano

66

Santnerpaß-Hütte

Tiers

II

Rifugio Passo Santner

Tires

67

Schatzerhütte

Brixen

III

Rifugio Malga Schatzer

Bressanone

68

Schaubachhütte

Stilfs

II

Rifugio Città di Milano

Stelvio

69

Schlernbödelehütte

Kastelruth

II

Rifugio Schlernbödele

Castelrotto

70

Schlernhaus

Völs am Schlern

I

Rifugio Bolzano

Fiè allo Sciliar

71

Schlüterhütte

Villnöß

II

Rifugio Genova

Funes

72

Schneeberghütte

Moos in Passeier

II

Rifugio Monteneve

Moso in Passiria

73

Schöne-Aussicht-Hütte

Schnals

II

Rifugio Bella Vista

Senales

74

Schwarzensteinhütte

Ahrntal

ISup

Rifugio Vittorio Veneto al Sasso Nero

Valle Aurina

75

Scotonihütte

Abtei

III

Rifugio Scotoni

Badia

76

Sennesalm-Hütte

Enneberg

II

Rifugio Munt de Sennes

Marebbe

77

Senneshütte

Enneberg

II

Rifugio Sennes

Marebbe

78

Sesvennahütte

Mals

II

Rifugio Sesvenna

Malles Venosta

79

Similaunhütte

Schnals

I

Rifugio Similaun

Senales

80

Simile-Mahd-Alm

Freienfeld

II

Rifugio Malga Simile Mahd

Campo di Trens

81

Sterzingerhütte

Pfitsch

I

Rifugio Vipiteno

Val di Vizze

82

Stettiner Hütte

Moos in Passeier

I

Rifugio Petrarca

Moso in Passiria

83

Tabarettahütte

Stilfs

II

Rifugio Tabaretta

Stelvio

84

Teplitzer Hütte

Ratschings

I

Rifugio Vedretta Pendente

Racines

85

Toni Demetz Hütte

Wolkenstein

II

Rifugio Toni Demetz

Selva Val Gardena

86

Tiefrastenhütte

Terenten

II

Rifugio Tiefrasten

Terento

87

Tierser-Alpl-Hütte

Tiers

II

Rifugio Alpe di Tires

Tires

88

Tribulaunhütte

Brenner

I

Rifugio Calciati al Tribulaun

Brennero

89

Tschafonhütte

Tiers

II

Rifugio Monte Cavone

Tires

90

Überetscher Hütte

Tramin

II

Rifugio Oltreadige al Roèn

Termeno

91

Weißkugelhütte

Graun im Vinschgau

I

Rifugio Pio XI

Curon Venosta

92

Wieserhütte

Mühlbach

III

Rifugio Wieser

Rio di Pusteria

93

Zsigmondyhütte

Sexten

I

Rifugio Comici

Sesto

94

Zufallhütte

Martell

II

Rifugio Nino Corsi

Martello

95

Zwickauer Hütte

Moos in Passeier

ISup

Rifugio Plan

Moso in Passiria

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction Delibera N. 74 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 2 del 12.01.2009
ActionAction Delibera N. 135 del 19.01.2009
ActionAction Delibera N. 189 del 26.01.2009
ActionAction Delibera N. 278 del 02.02.2009
ActionAction Delibera N. 331 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 333 del 09.02.2009
ActionAction Delibera N. 478 del 16.02.2009
ActionAction Delibera N. 625 del 09.03.2009
ActionAction Delibera N. 755 del 16.03.2009
ActionAction Delibera N. 829 del 23.03.2009
ActionAction Delibera N. 922 del 30.03.2009
ActionAction Delibera N. 1150 del 27.04.2009
ActionAction Delibera N. 1195 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 27 aprile 2009, n. 1181
ActionAction Delibera N. 1196 del 27.04.2009
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1257
ActionAction Delibera 4 maggio 2009, n. 1264
ActionAction Delibera N. 1273 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1274 del 04.05.2009
ActionAction Delibera N. 1438 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1440 del 25.05.2009
ActionAction Delibera N. 1508 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1510 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1544 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1572 del 08.06.2009
ActionAction Delibera 15 giugno 2009, n. 1600
ActionAction Delibera N. 1588 del 08.06.2009
ActionAction Delibera N. 1605 del 15.06.2009
ActionAction Delibera N. 1853 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1816 del 06.07.2009
ActionAction Delibera N. 1829 del 13.07.2009
ActionAction Delibera N. 1958 del 27.07.2009
ActionAction Delibera N. 1977 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2049 del 13.08.2009
ActionAction Delibera N. 2209 del 07.09.2009
ActionAction Delibera N. 2201 del 07.09.2009
ActionAction Delibera 14 settembre 2009, n. 2264
ActionAction Delibera N. 2321 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 989 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 1027 del 06.04.2009
ActionAction Delibera N. 2325 del 21.09.2009
ActionAction Delibera N. 2398 del 28.09.2009
ActionAction Delibera N. 1060 del 14.04.2009
ActionAction Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
ActionAction Delibera N. 2510 del 19.10.2009
ActionAction Delibera N. 2740 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2717 del 09.11.2009
ActionAction Delibera N. 2756 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2780 del 16.11.2009
ActionAction Delibera N. 2789 del 16.11.2009
ActionAction Delibera Nr. 2800 vom 23.11.2009
ActionAction Beschluss N. 2913 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2916 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 2978 del 14.12.2009
ActionAction Delibera N. 3088 del 21.12.2009
ActionAction Delibera N. 3167 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 3197 del 30.12.2009
ActionAction Delibera N. 2294 del 14.09.2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico