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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 4639 del 12.10.1998
Determinazione dei criteri per l'agevolazione della fusione di associazioni turistiche ( L.P. 18.08.1992, n. 33) (modificati con delibera n. 4669 del 25.10.1999, delibera n. 4064 del 30.10.2000, delibera n. 4012 del 04.11.2002, delibera n. 4367 del 1.12. 2003, delibera n. 3700 del 11.10.2004, delibera n. 3711 del 3.10.2005, e delibera n. 3679 del 9.10.2006)

....omissis....

1. In caso di fusione di due o più associazioni turistiche il contributo di cui all'art. 28, 1° comma, lettera a) della L.P. 18.08.1992, n. 33 viene elargito a favore delle stesse nella stessa misura per la durata di cinque anni dalla fusione.

2. Il contributo di cui all'art. 28, 1° comma, lettera b) viene triplicato nel primo anno dalla fusione, nei seguenti due anni invece raddoppiato sempre nel rispetto di un tetto massimo e minimo di lire 150 milioni rispettivamente di lire 50 milioni nel primo anno, di lire 100 milioni rispettivamente di lire 40 milioni nel secondo e terzo anno.

3. In caso di ulteriore fusione alle associazioni turistiche già oggetto di fusione non spetta più un aumento di contributo da ciò risultante.

4. Il finanziamento particolare previsto dal comma 1 e 2 viene concesso soltanto per fusioni entro il 31 dicembre 2008 ed a condizione che la fusione avvenga per un periodo non inferiore ad anni dieci. In caso di scioglimento anticipato dell'associazione turistica oppure in caso di recessione di un'associazione fondatrice il finanziamento di cui sopra viene revocato per intero.

5. I contributi di cui al comma 2 non soggiacciono alle disposizioni dell'articolo 28, comma 7 della legge provinciale 18 agosto 1992, n. 33.

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