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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 3857 del 19.11.2007
Criteri e modalità per la concessione di aiuti per la marcatura del bestiame e la gestione dell'anagrafe provinciale

Allegato
 
1) Oggetto degli aiuti
I presenti criteri e modalità stabiliscono ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modificazioni, disposizioni per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura del bestiame e la gestione della relativa anagrafe provinciale.
 
2) Beneficiari
Beneficiaria dei presenti aiuti è ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, l'Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine, in seguito chiamata semplicemente Associazione.
 
3) Spese ammesse
Per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura del bestiame e per la gestione dell'anagrafe provinciale sono ammesse a contributo le seguenti spese:

l'acquisto delle marche auricolari o di altro materiale idoneo ai fini dell'identificazione degli animali ai sensi della normativa comunitaria e provinciale nonché del relativo materiale per la loro apposizione ed utilizzazione;

il personale incaricato dell'identificazione degli animali, dell'immissione dei relativi dati e della gestione della relativa anagrafe provinciale nonché quelle per le prestazioni rese anche da terzi nel medesimo ambito;

la formazione e il perfezionamento del suddetto personale;

l'acquisto, il noleggio e la manutenzione di attrezzature informatiche e le relative licenze d'uso per il software nonché l'elaborazione di programmi informatici necessari per una capillare distribuzione e gestione dell'anagrafe provinciale.

 
4) Misura dell'aiuto
L'aiuto è pari al 100 per cento della spesa ammessa per l'organizzazione e l'esecuzione della marcatura del bestiame nonché per la gestione dell'anagrafe provinciale.
 
Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l'erogazione dei contributi all'Associa-zione nella misura di cui al comma 1, l'ammontare dell'aiuto a favore della stessa è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi anche nell'esercizio successivo a quello di riferimento.
 
5) Presentazione e istruttoria della domanda
Per essere ammesso alla concessione degli aiuti il richiedente deve inoltrare entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento un'apposita domanda al Servizio veterinario provinciale della Ripartizione agricoltura.
 
Alla domanda deve essere allegato un preventivo di spesa con l'indicazione di una stima del numero di marcature del bestiame da eseguire nel periodo di riferimento nonché una descrizione delle attività che verranno eseguite relativamente alla gestione dell'anagrafe provinciale del bestiame nel periodo di riferimento.
 
Il Servizio veterinario provinciale procede alla verifica sull'ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.
 
6) Criteri generali
Per poter beneficiare del presente aiuto l'Associazione deve attenersi, oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria nonché alle prescrizioni impartite allo scopo dal direttore del Servizio veterinario provinciale.
 
7) Anticipi e liquidazione
L'Associazione può chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell'ammontare dell'aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.
Prima di presentare la richiesta di liquidazione per il restante 50% dell'aiuto concesso, l'Associazione deve presentare adeguata documentazione inerente la spesa ammessa a contributo a copertura dell'anticipo erogato.
 
La liquidazione dell'aiuto concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo avviene previa verifica della regolarità da parte del Servizio veterinario provinciale della documentazione presentata inerente la spesa ammessa a finanziamento.
 
8) Revoca
Qualora nella verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, venga accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la Associazione. decade dall'agevolazione concessa in riferimento a queste ed il contributo è ridotto in proporzione.
 
Qualora sia stato erogato un anticipo e sulla base della presentazione della documentazione definitiva di spesa viene ammesso a finanziamento un ammontare minore di spesa rispetto a quello calcolato per l'erogazione dell'anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire l'aiuto indebitamente percepito maggiorato degli interessi legali.
 
Qualora invece venga accertata in occasione o dopo la liquidazione dell'aiuto la mancanza dei presupposti per la sua concessione o la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, l'Associazione decade dallo stesso e, qualora già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali.
 
9) Controlli
In base all'articolo 2, paragrafo 3 della Legge Provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, il Servizio veterinario provinciale presso la Ripartizione agricoltura effettua annualmente controlli nei confronti dell'Associazione..

I controlli possono avvenire anche sulla base di sopralluoghi presso la sede del beneficiario.

In caso di accertate irregolarità verranno applicate le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

 
10) Divieto di cumulo
Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili.