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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1735 del 23.05.2005
Incarichi direttivi nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche della Provincia di Bolzano

Allegato A
 

Incarichi di presidenza nelle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Provincia di Bolzano – Alto Adige

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Sino all'anno scolastico successivo alla data di approvazione della graduatoria del indetto corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici/scolastiche – che si iscrive nell'iter procedurale previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dell'articolo 22 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 - gli incarichi di presidenza sono disciplinati in via permanente dalle disposizioni che seguono, fatte salve eventuali successive modificazioni.

Art. 2

Formulazione delle graduatorie provinciali

1. Gli incarichi di presidenza, della durata di un anno scolastico, sono conferiti a domanda dall'Intendente scolastico/scolastica competente sulla base di apposite graduatorie provinciali distintamente formate dalle Intendenze scolastiche per il settore formativo della scuola primaria e secondaria di I grado, della scuola secondaria superiore e degli istituti educativi.

2. Per ciascun settore formativo sono compilate due distinte graduatorie nelle quali sono rispettivamente inclusi:

a) docenti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di dirigente scolastico, direttore didattico o preside o rettore o vice rettore dei convitti nazionali o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili, nelle scuole e istituti corrispondenti al medesimo settore formativo al cui incarico di presidenza aspirano;

b) docenti con contratto a tempo indeterminato che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di incarico di presidenza, fissato dal successivo comma 4, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni per partecipare al corso concorso a posti di dirigente scolastico nelle scuole e negli istituti del medesimo settore formativo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. Ai fini del computo del settennio é preso in considerazione il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico, nonché i servizi equiparati dalla legge come servizi di istituto nella scuola.

Ove i sette anni di servizio siano stati prestati in settori formativi diversi, il settore formativo di inclusione in graduatoria è quello ove l'aspirante ha prestato più anni di servizio di ruolo. A parità di anni di servizio in più settori formativi per un periodo inferiore ai sette anni in ciascun settore formativo, l'aspirante deve indicare il settore formativo del ruolo di appartenenza all'atto della presentazione della domanda.

Sono altresì inclusi i docenti che, pur appartenendo ai ruoli di un settore formativo diverso da quello in cui è maturato il servizio di preside incaricato, richiedano un incarico nel settore nel quale gli stessi, nell'anno scolastico in corso, o in uno degli ultimi tre anni, abbiano svolto l'incarico di presidenza, in virtù dei requisiti previsti dalla previgente disciplina.

Quanto sopra in relazione alla duplice esigenza, nell'attuale fase transitoria, di riconoscere le legittime aspettative scaturenti da un servizio già maturato in base alla normativa all'epoca vigente e di tutelare l'interesse pubblico alla continuità nello svolgimento della funzione direttiva nelle scuole interessate e alla promozione delle competenze maturate.

3. In ogni caso, gli/le aspiranti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del D.P.R. n. 89/1983.

4. Alle medesime graduatorie si applicano, ai sensi dell'articolo 8 bis del D. L. 28.5.2004 n. 136, convertito nella Legge 29.7.2004 n. 186, le riserve di posti previste dalla Legge 12.5.1999 n. 68 (Allegato C).

5. L'Intendente scolastico/scolastica competente disciplina con apposita circolare le modalità per la presentazione delle domande.

6. Nel caso di dichiarazioni mendaci da parte degli interessati/delle interessate l'Amministrazione provvede, salvo le sanzioni previste dalla legge, a revocare l'incarico di presidenza.

7. Gli/le aspiranti sono inclusi nelle graduatorie con il punteggio complessivo risultante dalla valutazione dei titoli indicati nell'annessa tabella (allegato B). Vale inoltre la preferenza di cui all'articolo 6 comma 6/bis del D.P.R. n. 89/1983.

8. Le graduatorie provinciali sono compilate ed approvate dall'Intendente scolastico/scolastica competente e sono pubblicate all'albo dell'Intendenza scolastica competente.

9. L'Intendente scolastico/ scolastica competente dà comunicazione a tutte le scuole della pubblicazione delle graduatorie provinciali.

10. Avverso le graduatorie è ammesso reclamo, per errori materiali, all'Intendente scolastico/scolastica competente entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie medesime.

11. Le Intendenze scolastiche competenti procederanno alle eventuali rettifiche nel più breve tempo possibile.

 

Art. 3

Informazione delle organizzazioni sindacali

1. L'Intendente scolastico/scolastica competente, prima della formazione delle graduatorie, fornisce alle Organizzazioni Sindacali l'informazione in merito alla situazione degli organici delle presidenze delle sedi vacanti, nonché le modalità organizzative per l'assunzione del personale a tempo determinato.

 

Art. 4

Conferimento degli incarichi di presidenza

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2 hanno lo scopo di determinare le persone, cui l'Intendente scolastico/scolastica competente conferisce l'incarico di presidenza in base ai seguenti criteri generali:

- caratteristiche e complessità delle istituzioni scolastiche da affidare;

- attitudini e capacità a dirigere ed esperienza professionale dell'aspirante;

- risultati conseguiti rispetto alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte da preside incaricato/a;

- rotazione degli incarichi, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione, nonché a favorire lo sviluppo della professionalità dei/delle presidi incaricati/e;

-     anzianità di servizio quale docente e quale docente con incarico presidenza.

2. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale si fa luogo a nomine di aspiranti inclusi/e nella graduatoria di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, comma 2, e dopo l'esaurimento della medesima, a nomine di aspiranti, di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo.

3. Limitatamente al caso in cui si renda necessario procedere al conferimento di un numero di incarichi superiore rispetto a quello dell'anno precedente, viene attribuita una precedenza agli aspiranti che abbiano svolto alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, almeno tre anni di incarico di presidenza.

4. Non si dà luogo ad incarico di presidenza nei confronti di coloro che hanno conseguito il passaggio di ruolo per lo stesso anno scolastico.

5. Non sono inclusi/incluse nella graduatoria gli/le aspiranti che nell'ultimo triennio di servizio prestato quale preside incaricato/a, abbiano riportato qualifiche inferiori a „valente“.

6. L'aspirante trasferito/a d'ufficio ai sensi dell'articolo 468 del decreto legislativo n. 297/94, per incompatibilità, non può conseguire l'incarico di presidenza nella scuola o nella sede dalla quale é stato/a trasferito/a.

7. L'Intendente scolastico/scolastica competente dichiara decaduto chi non assume servizio, senza giustificato motivo, alla data di inizio dell'anno scolastico, ovvero, per le nomine conferite successivamente a tale data, entro tre giorni.

8. La nomina conferita ed accettata comporta il depennamento del/della nominato/a da tutte le graduatorie in cui è incluso/a.

9. L'eventuale rinuncia alla nomina comporta il depennamento dalla sola graduatoria cui si riferisce la nomina conferita.

 

Art. 5

Assegnazione dell'incarico di presidenza all'interno della scuola

1. In caso di esaurimento delle graduatorie previste dai precedenti articoli, l'Intendente scolastico/scolastica competente nomina, tra i docenti in servizio nella provincia e nell'ordine:

1) un/a docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole o istituti dello stesso settore formativo, incaricato/a della presidenza nell'anno scolastico precedente (sarà data la preferenza al/alla docente con maggiore anzianità di servizio prestato in qualità di preside incaricato/a);

2) un/a docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nella stessa scuola o istituto, in possesso di laurea o titolo equiparato;

3) un/a docente con contratto a tempo indeterminato in servizio in altre scuole o istituti, in possesso di laurea o titolo equiparato.

2. Nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui ai numeri 1), 2) e 3) non è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, ma sarà data la precedenza all'aspirante che abbia i requisiti stessi. Vale inoltre la precedenza di cui all'articolo 6 comma 4 bis del D.P.R. n. 89/1983.

 

Art. 6

Conferimento di incarico di presidenza nel corso dell'anno scolastico

1. La sede di direzione che si renda vacante o disponibile nel corso dell'anno scolastico fino al termine dell'anno stesso è conferita per incarico al docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, iscritto nelle graduatorie provinciali di cui al precedente articolo 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse.

2. In mancanza di iscritti nelle graduatorie, l'Intendente scolastico/scolastica competente nomina un docente con contratto a tempo indeterminato, in possesso di laurea o titolo equiparato, in servizio nella scuola, nel seguente ordine:

a) il collaboratore/ la collaboratrice con compiti di sostituzione del/della dirigente scolastico/a ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

b)  un collaboratore/ una collaboratrice  del/della dirigente scolastico/a;

c) un altro docente tenendo presente l'anzianità di servizio.

3. Nell'ipotesi di assenza o di impedimento del/della titolare, per un periodo superiore a due mesi, la funzione direttiva, nei casi di riconosciuta esigenza, va attribuita, per reggenza, ad altro/a dirigente scolastico dello stesso settore formativo ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera c) del Contratto collettivo provinciale del personale dirigente scolastico della Provincia di Bolzano del 16 maggio 2003.

4. In caso di comprovata impossibilità del conferimento dell'incarico di reggenza ad un/a dirigente scolastico/a, le funzioni direttive sono svolte dal collaboratore con compiti di sostituzione del/della dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

5. Gli incarichi di cui sopra saranno conferiti tenendo conto dei criteri di economicità e di efficienza.

6. In caso di assenza o di impedimento temporanei, per un periodo inferiore a due mesi dei titolari non si fa luogo al conferimento di incarico e la funzione direttiva é esercitata dal collaboratore con compiti di sostituzione della dirigente scolastico/a ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni.

7. Non si fa luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati/e riabilitati/e o che siano stati/e sospesi/e cautelarmente dal servizio ovvero colpiti da provvedimento di custodia cautelare.

8. L'Intendente scolastico/scolastica competente, per gravi e documentati motivi, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato/a, può disporre la nomina in sede diversa la revoca dell'incarico di presidenza.

9. Le nomine conferite devono essere pubblicate all'albo.

 

ALLEGATO B

 

TABELLA DI VALUTAZIONE

DEI TITOLI

A) Titoli valutabili per gli/le aspiranti all'inclusione nella graduatoria di cui alla lettera a) dell'articolo 2, comma 2:

 

Per l'inclusione nella graduatoria di merito dei concorsi per titoli ed esami a posti di dirigente scolastico, di direttore didattico o di preside o di rettore o vice rettore o direttrice o vice direttrice degli educandati femminili nelle scuole o istituti del medesimo tipo (appartenenti allo stesso settore formativo) di quello al cui incarico si aspira viene attribuito un punteggio pari alla votazione complessiva  finale conseguita nel concorso rapportata a cento.

All'aspirante incluso/a nella graduatoria di merito di più concorsi vengono attribuiti il punteggio più favorevole ottenuto, punti 30 per la seconda idoneità e punti 15 per ciascuna delle altre idoneità.

Sono valutati solamente i titoli di cui alla successiva lettera B) conseguiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande per l'ultimo concorso di cui ai suddetti posti direttivi cui l'interessato/a ha partecipato.

 

B) Titoli valutabili per gli/le aspiranti all'inclusione in entrambe le graduatorie:

 

1) Titoli di servizio

 

Si valutano soltanto i servizi effettivamente prestati nello stesso anno scolastico per un periodo non inferiore a 180 giorni anche non continuativi, compresi quelli svolti nell'anno scolastico in corso, fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di inclusione in graduatoria e quelli validi a tutti gli effetti come servizi di istituto nelle scuole ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Sono esclusi dalla valutazione i servizi prestati anteriormente alla effettiva assunzione nei ruoli, anche se riconosciuti ai fini della carriera di docente, nonché i periodi di retrodatazione della nomina.

Ove di fatto venga prestato un servizio in istituto o scuola diversi da quello di titolarità, è attribuito in ogni caso il punteggio maggiore.

E' valutabile il servizio utile ai fini del superamento del periodo di prova.

a) per ogni anno di servizio di insegnamento prestato in qualità di docente con contratto a tempo indeterminato: punti 3,

fino ad un massimo di punti 45 (1)

b) per ogni anno di incarico di presidenza, punti 20 (2);

c) per ogni anno di incarico di vice preside o collaboratore/collaboratrice del/della direttore/direttrice didattico/a o del/della preside con funzioni vicarie o collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico o addetto/a alla vigilanza in sezioni staccate o in succursali o direttore/direttrice di scuola coordinata di istituto professionale o responsabile di plessi, punti 5 (3) (4);

d) per ogni anno di incarico di collaboratore/collaboratrice  del direttore didattico o del preside o membro dei cessati consigli di presidenza punti 3;

e) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, dell'ufficio di presidenza del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei cessati consigli di amministrazione degli istituti dotati di personalità giuridica, punti 2 (10);

f) per ogni anno di incarico di membro anche elettivo del consiglio direttivo degli istituti provinciali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, del consiglio di circolo o d'istituto, del consiglio scolastico distrettuale, provinciale, del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione o dei comitati per la valutazione del servizio del personale insegnante, punti 1 (10);

g) per ogni anno di incarico per l'espletamento di specifiche funzioni obiettivo e/o funzioni strumentali, punti 1;

h) per ogni anno di servizio prestato presso le Università in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 315/1998, punti 1;

i) per ogni anno di servizio prestato presso l'amministrazione scolastica centrale e periferica per compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica ex articolo 26, comma 8, della legge n. 448/98, nonché per ogni anno di servizio prestato quale componente del Nucleo provinciale a supporto dell'autonomia scolastica, punti 2;

l) per ogni anno di servizio in qualità di segretario o componente del Consiglio direttivo dell'ex I.R.R.S.A.E. e C.E.D.E., oppure di direttore o componente del Consiglio direttivo dell'ex B.D.P. di cui al D.lgs. n. 297/1994 e di direttore o componente degli organi di amministrazione e scientifici dell'I.N.Val.S.I., I.N.D.I.R.E. e I.R.R.E., punti 3;

m) per ogni anno di servizio prestato in qualità di "comandato" o "collocato fuori ruolo" ai sensi dei rispettivi bandi di concorso presso ex I.R.R.S.A.E., B.D.P., C.E.D.E. e I.R.R.E., I.N.D.I.R.E., I.N.Val.S.I., Provincia Autonoma di Bolzano e suoi enti e Ministero Affari Esteri, punti 4;

I punteggi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e), f) e g) sono attribuiti anche se riferiti ad incarichi svolti in data anteriore alla nomina nei ruoli o con esonero dall'insegnamento.

Tutti i suindicati punteggi sono cumulabili tra loro - anche se riferiti allo stesso anno scolastico e pur se previsti dalla stessa lettera - tranne quelli previsti dalle lettere a) e b) e quelli attribuiti per l'incarico di collaboratore del direttore didattico e del preside e di collaboratore con compiti di sostituzione del dirigente scolastico i quali non sono, rispettivamente, cumulabili tra di loro se riferiti allo stesso anno scolastico.

Parimenti, non è cumulabile il punteggio attribuito per l'incarico di presidenza, di cui alla lettera b), con quelli di membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo o d'Istituto, di membro del Consiglio di Circolo o d'Istituto e del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, di cui alle lettere e) ed f), se riferiti allo stesso anno scolastico.

 

2) Titoli di studio e di cultura

 

a) laurea o titolo equiparato (5) con cui si è conseguito l'ingresso nei ruoli o che consente l'inclusione nelle graduatorie previste dalla presente deliberazione:

con voti 110 su 110 e la lode,      punti 5;

con voti 110 su 110,      punti 4;

con voti da 99 a 109 su 110,     punti 3;

con voti da 90 a 98 su 110,     punti 2;

per ogni altra laurea, diploma di Accademia di Belle Arti, di Conservatorio o diploma conseguito presso l'Istituto Superiore di Educazione fisica: punti 3;

b) diploma di specializzazione conseguita in corsi post-universitari prevista dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente nonché quello di Vigilanza scolastica.

per ogni diploma: punti 3 (6);

c) corso di perfezionamento post-universitario di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) attivato dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente,

per ogni corso: punti 1 (è valutabile un solo corso per ogni anno accademico) (6);

d) per ogni inclusione in terne nei concorsi di materie artistiche e professionali, ivi compresa l'arte applicata, di storia dell'arte e di storia dell'arte applicata negli istituti di istruzione artistica,

punti 3 (7);

e) Per certificati di corsi degli Istituti Pedagogici Provincali o altri titoli di specializzazione, che portano all'iscrizione negli elenchi dei consulenti e coordinatori, punti 3;

f) inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi per il comando presso gli Istituti Pedagogici Provinciali, punti 3;

g) inclusione in graduatorie di merito in pubblici concorsi, per titoli ed esami, in scuole o istituti di ogni ordine e grado:

punti 2 (8);

h) inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto riservati a professori di scuole o istituti di istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado e artistica, punti 2 (9);

i) inclusione in graduatorie di merito di concorsi a posti direttivi o dirigenziali di settore formativo diverso da quello al cui incarico si aspira, punti 10;

l) inclusione in graduatorie di merito di concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico, punti 10;

m) idoneità in concorso universitario o libera docenza, punti 5;

n) incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate o presso gli I.S.E.F. statali o pareggiati, o nei corsi per il conseguimento di diplomi di specializzazione ovvero contenimento di insegnamenti nelle università attraverso contratto di diritto privato, punti 1 per ogni anno;

o) dottorato di ricerca, punti 3;

p) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio, punti 1;

q) master in scienze dell'educazione o in organizzazione dei servizi educativi o per l'organizzazione e la direzione delle istituzioni scolastiche conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata almeno annuale, punti 2;

r) altri master conseguiti presso università in Italia e all'estero, di durata almeno annuale, punti 1;

 

C) Detrazioni

 

Per ogni sanzione disciplinare riportata nell'ultimo quinquennio per la quale non sia intervenuta riabilitazione: punti 6.

 

D) Preferenze in caso di parità di merito

In caso di parità di punteggio è preferito il/la candidato/a più giovane d'età.

 

NOTE

 

(1) I servizi prestati in istituti o scuole di settore formativo diverso vengono valutati la metà. Il punteggio previsto dalla lettera a) è attribuito anche per ogni anno di servizio con contratto a tempo indeterminato prestato quale assistente negli istituti di istruzione artistica, limitatamente al settore formativo comprendente detti istituti.

(2) Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 2 per ogni 30 giorni di servizio e per la frazione residua superiore a 15 giorni.

(3) E' attribuito un punteggio aggiuntivo di punti 6 al/alla direttore/direttrice di scuole coordinate di istituto professionale e al/alla collaboratore/collaboratrice con funzioni vicarie che abbiano sostituito per almeno 180 giorni anche non continuativi il preside/la preside o il/la direttore/direttrice didattico/a assente o impedito/a. Per i periodi inferiori a 180 giorni vanno attribuiti punti 0,80 per ogni 30 giorni di servizio anche non continuativi e per la frazione residua superiore a 15 giorni. Ai/Alle collaboratori/collaboratrici con funzioni vicarie di circoli didattici dati in reggenza sono attribuiti ulteriori 2 punti per ogni anno. La sostituzione del/della preside o del/della direttore/direttrice didattico/a titolare in congedo ordinario non dà diritto al punteggio aggiuntivo.

(4) Lo stesso punteggio è attribuito ai docenti incaricati della vigilanza nelle sezioni o corsi serali o per lavoratori.

(5) Il diploma di Accademia di Belle Arti e di Conservatorio, ai fini dell'accesso alle graduatorie, deve essere congiunto al diploma di maturità artistica o di arti applicate o di maestro d'arte o di scuola secondaria superiore. Detti diplomi, che non danno diritto a punteggio, devono essere comunque allegati al diploma di Accademia di Belle Arti o di Conservatorio.

(6) Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettoriale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (articolo 4 - 1° comma - legge 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90 art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge 341/90). Sono assimilati ai diplomi di specializzazione, gli attestati nonché i diplomi di perfezionamento post-universitari previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

(7) Il punteggio va attribuito per il settore formativo comprendente i licei artistici e gli istituti d'arte.

(8) Il punteggio è attribuito una sola volta per ciascuna classe di concorso, mentre si cumula se afferente a classi di concorso diverse.

(9) Per gli insegnanti di educazione fisica l'inclusione in graduatoria di merito in concorsi per merito distinto espletati anteriormente all'entrata in vigore del D. L. 30.1.1976 n. 13, convertito nella legge n. 88 del 30.3.1976, è valutata punti 1.

(10) Il servizio è valutato solo se prestato in qualità di rappresentante della componente docente, in quanto costituisce titolo di servizio.

 

ALLEGATO C

RISERVE

 
Codice          Descrizione
 
A          Superstiti di vittime del dovere/Invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche
B     I     nvalido di guerra
C          Invalido civile di guerra o profugo
D           Invalido per servizio
E          Invalido per lavoro o equiparati
M          Orfano o vedova di guerra, per servizio o per lavoro
N          Invalido civile
P          Sordomuto
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ActionAction Delibera 10 novembre 2008, n. 4108
ActionAction Delibera N. 4136 del 10.11.2008
ActionAction Delibera N. 4172 del 10.11.2008
ActionAction Delibera N. 4213 del 10.11.2008
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