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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1317 del 17.04.2000
Settore artigianato: criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia."

Allegato
 

Criteri per l’applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4: “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige per il sostegno dell’economia.”

 

CAPITOLO I

PARTE GENERALE

 
1. Obiettivi generali
La Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, di seguito denominata Provincia, promuove lo sviluppo del settore economico dell’artigianato ed in particolare del plusvalore e della competitività dello stesso, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea e delle esigenze dell’ecologia e della protezione dell’ambiente, degli equilibri occupazionali, del diritto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
 
2.Riferimenti alla legislazione europea
L’applicazione dei presenti criteri fa riferimento alle regole dell’Unione Europea, di seguito denominata UE, in particolare alle norme, ai regolamenti e alle direttive comunitarie recepite nel nostro ordinamento.
Si fa esplicito riferimento a tali regole per quanto riguarda:

2.1 i parametri per l’individuazione della categoria di piccola e media impresa;

2.2  definizione delle iniziative agevolabili;

2.3 definizione delle iniziative ammesse ad agevolazione espresse in “equivalente di sovvenzione lorda” (ESL);

2.4 definizione dei territori ai fini agevolativi;

2.5 disciplina degli aiuti ”de minimis”.

 
3. Imprese beneficiarie
Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, beneficiarie delle misure di sostegno sono tutte le microimprese nonchè le piccole e medie imprese che risultano iscritte come imprese individuali, società, consorzi o comunioni d’interesse nel registro delle imprese artigiane di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche, e che hanno la sede legale e un’unità produttiva nella Provincia di Bolzano.
Beneficiarie delle misure di sostegno di cui ai capitoli IV e V dei presenti criteri sono inoltre anche gli enti locali, le associazioni di categoria ed i gruppi di mestiere.
 

3.1 Come microimprese, sono considerate quelle fino a nove addetti e che non svolgono attività tali che permettono l’instaurarsi di rapporti commerciali con altri stati membri.

 

3.2 Le domande d’agevolazione possono essere presentate anche da persone, società, consorzi o comunioni d’interesse che non risultano ancora iscritte nel registro delle imprese artigiane, ma che intendono però esercitare un’attività artigiana. In tal caso le agevolazioni possono essere liquidate solamente qualora il richiedente risulta iscritto nel registro delle imprese artigiane, e precisamente per quell’attività alla quale si riferisce il programma d’investimento.

 

3.3 Nel caso in cui il richiedente svolge l’attività artigiana in forma di attività secondaria, l’agevolazione può essere concessa solamente, se l’attività prevalente viene svolta in un’azienda zootecnica di montagna e se vengono raggiunti almeno 30 punti di difficoltà in base alla scheda dei masi, tenuta presso l’assessorato all’agricoltura.

 

3.4 Le agevolazioni hanno per oggetto investimenti ed attività localizzati esclusivamente nel territorio della Provincia di Bolzano.

 

3.5 Le agevolazioni possono venire concesse solo alle imprese che rispettano i contratti collettivi di lavoro locali e nazionali nonchè le vigenti normative in materia di tutela dell’ambiente nonchè di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro.

 

3.6 Sono escluse dall’agevolazione le imprese appartenenti ai settori sensibili come definiti dall’UE.

 
4. Tipologia di aiuto
 
Salvo eventuali disposizioni particolari contenute nei capitoli di agevolazione dei presenti criteri di applicazione, la concessione delle agevolazioni sulle spese ammesse può assumere le forme indicate in seguito:
 
4.1 Contributo in conto capitale;
 

4.2 Mutuo agevolato concesso tramite fondo di rotazione sull’intero investimento con una partecipazione della Provincia con una quota massima del 90% del mutuo. Per il finanziamento degli investimenti erogati ai sensi dei Capitoli II e III la ESL non può comunque superare il 20% (vedi tabelle “A” e “B” in allegato).

 
La forma di aiuto di cui al punto 4.2 è obbligatoria per somme di investimento che eccedono i limiti indicati nei singoli Capitoli.
 
Nel caso venga applicata la tipologia di aiuto di cui al punto 4.2 la ripartizione fra i fondi tra Provincia ed istituto di credito viene calcolata in modo da garantire all’impresa la corresponsione della equivalente sovvenzione lorda (ESL) spettante.
 
5. Presentazione delle domande
 

5.1 Ai sensi dell’articolo 21 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le domande devono essere presentate all’ufficio artigianato entro sei mesi dalla dichiarazione di inizio lavori risp. dopo l’emissione del primo documento di spesa; possono però essere inoltrate anche prima della realizzazione delle iniziative.

5.2 I progetti d’investimento concernenti le costruzioni non possono essere ripartiti in più domande di contributo; per uno stesso progetto di costruzione può essere quindi presentata una sola domanda.

5.3 Per lo stesso progetto non può essere presentata domanda di agevolazione presso altro ente pubblico.

5.4 Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Ufficio Artigianato su appositi moduli, provvisti di marca da bollo da Lit. 20.000.

 

Alle domande di agevolazione vanno allegati in particolare e se necesssrio i seguenti documenti:

 

- preventivi di spesa oppure fatture in originale, regolarmente pagate e quietanzate;

- contratti definitivi o preliminari di compravendita oppure contratti di leasing in originale;

- conto finale del progettista, in alternativa alle fatture, in caso di lavori in costruzioni;

- copia della piantina catastale oppure autodichiarazione ca. la destinazione d’uso e la grandezza dell’immobile da acquistare o acquistato;

- progetto di costruzione approvato, con relazione tecnica e concessione edilizia;

- denuncia di inizio lavori oppure autodichiarazione che all’atto della presentazione della domanda l’effettuazione dell’investimento non è ancora stata iniziata;

- autodichiarazione sulla regolare effettuazione dell’investimento;

- autodichiarazione circa l’appartenenza alla classe dimensionale in base ai parametri dell’UE;

- eventuale altra documentazione richiesta dall’ufficio.

 

Le domande incomplete e non completate entro i termini fissati vengono archiviate d’ufficio.

 

6. Istruttoria delle domande ed approvazione dei contributi

 

6.1 Le domande vengono evase nel medesimo ordine in cui sono pervenute all’ufficio; le domande di aziende di nuova costituzione nonchè di aziende con sede in zone a struttura debole di cui al capitolo I, punto 12.1 di questi criteri, possono essere evase con priorità.

 

6.2 Nel caso di progetti di costruzione che, oltre alla costruzione di strutture aziendali, comprendono anche la costruzione di appartamenti di servizio nonchè per tutti i progetti di costruzione, per i quali l’ufficio lo ritiene opportuno, puó essere richiesto un parere alla ripartizione 11 - edilizia e servizio tecnico circa il calcolo dei costi. Tale parere deve essere stilato e presentato entro 60 giorni.

 

6.3 Per poter verificare l’ammissibilità di progetti ecologici, energetici o di protezione sul lavoro, l’ufficio può sottoporre i relativi progetti all’esame della ripartizione 29 - agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e la tutela del lavoro - rispettivamente della ripartizione 30 - acque pubbliche e opere idrauliche -, le quali devono presentare i loro pareri entro 60 giorni.

 

6.4 La spesa ammessa dev’essere arrotondata al milione inferiore.

 

7. Liquidazione delle agevolazioni

7.1 La liquidazione delle agevolazioni avviene dopo l’emanazione del provvedimento di approvazione nonchè dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

 

7.2 Le agevolazioni vengono liquidate sulla base dell’ammontare degli investimenti definitivamente effettuati e documentati. Qualora questi ultimi non raggiungono almeno il 70% della spesa ammessa a contributo, le agevolazioni potranno comunque essere liquidate, ma il beneficiario non potrà presentare ulteriori domande di agevolazione a valere sul relativo capo della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, per un periodo di quattro anni.

 

7.3 La regolare esecuzione di lavori o acquisti, ammessi alle agevolazioni, sarà accertata da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, e precisamente:

 

- nel caso di acquisto o di leasing di edifici o locali aziendali nonchè di lavori di costruzione di importo fino ad 1 miliardo di lire: sulla base del contratto registrato di acquisto rispettivamente di leasing o delle fatture e della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento;

 

- nel caso di acquisto o di leasing di edifici o locali aziendali nonchè di lavori di costruzione di importo fino ad 1 miliardo di lire: sulla base del contratto registrato di acquisto risp. di leasing o delle fatture e della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori sulla regolare effettuazione dell’investimento nonchè della dichiarazione del richiedente l’agevolazione di cui al precedente punto di questo comma;

 

- nel caso di acquisto o di leasing di macchinari, attrezzature, impianti tecnici, arredamento: sulla base del contratto registrato di acquisto rispettivamente di leasing o delle fatture nonchè della dichiarazione del richiedente l’agevolazione relativa alla regolare effettuazione dell’investimento.

 

L’accertamento della regolare esecuzione dei lavori può essere effettuata dal direttore lavori che si baserá a tal fine sullo stato finale dei lavori particolareggiato.

 

In caso di domande presentate prima della realizzazione dell’iniziativa è consentito derogare dalla stessa inizialmente ammessa a contributo a condizione che prima dell’effettuazione della modifica venga presentata all’Ufficio apposita istanza con valide motivazioni.

 

7.4 Nel caso che l’esercizio venga – nel periodo intercorso dalla presentazione della domanda alla provincia per la concessione di un sussidio e la liquidazione del contributo – trasferito mortis causa o per atto tra vivi, il sussidio viene liquidato ai subentranti, purchè presentino la dichiarazione d’impegno di cui al capitolo I, paragrafo 8.1 o 8.2.

 
8. Impegni
Con la domanda di agevolazione va presentata una dichiarazione di impegno che i beni di investimento agevolati non verranno alienati, affittati o ceduti in comodato per il seguente periodo:
 

8.1 nel caso di acquisto di beni mobili come macchinari, impianti tecnici, attrezzature e arredamenti nonché nel caso di lavori in costruzioni e piazzali aziendali, non soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno quattro anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa risp. per almeno tre anni nel caso di acquisto di hard- e software;

 

8.2 nel caso di acquisto di locali o di edifici aziendali nonché nel caso di lavori in costruzioni e piazzali aziendali, soggetti al rilascio di concessione edilizia, per almeno dieci anni a partire dalla data di emissione dell’ultimo documento di spesa;

 
9. Revoca delle agevolazioni

9.1 Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste nei presenti criteri o nel caso di irregolare documentazione viene revocata l’agevolazione. L’impresa inadempiente inoltre viene sospesa per quattro anni dal godimento di tutte le agevolazioni artigianali.

L’agevolazione viene revocata anche qualora l’azienda beneficiaria cessa la sua attività artigiana prima della scadenza dei termini indicati nel precedente punto 8.

 

9.2 La restituzione delle agevolazioni avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel precedente punto 8 e maggiorata degli interessi legali maturati. In caso di inadempienza del termine di pagamento fissato si ricorre alla riscossione coattiva.

 

9.3 Si può prescindere dall’obbligo di restituzione qualora il beneficiario possa dimostrare di non aver trasgredito intenzionalmente le disposizioni previste nel precedente punto 8 e senza proposito di speculazione o di profitto (p.es: grave malattia o infortunio, che vietano una continuazione dell’attività).

 

Non si procede altresì alla revoca delle agevolazioni nei seguenti casi, purchè gli investimenti agevolati continuino ad essere utilizzati nello svolgimento dell’attività aziendale:

trasformazione dell’impresa artigiana in impresa industriale, commerciale o di servizio;

cessione dell’intera azienda a parenti o affini entro il III° grado di parentela.

 
10. Controlli
La regolare esecuzione degli investimenti, ammessi ad agevolazione, viene controllata secondo le modalità previste nel D.P.G.P. 10 maggio 1994, n. 15.
L’Ufficio si riserva di effettuare ulteriori controlli a campione presso le aziende agevolate.
 
I controlli possono essere effettuati mediante esame diretto in forma di sopralluoghi oppure mediante richiesta di idonea documentazione.
 
11. Pareri
L’ufficio potrà avvalersi di pareri tecnici espressi da esperti esterni o interni agli uffici provinciali competenti per la valutazione dei progetti presentati dalle imprese.
 
12. Diversi

12.1 Zone a struttura debole

Come tali sono considerati i seguenti comuni:
Anterivo
Brennero
Campo di Trens
Casies
Curon Venosta
Glorenza
La Valle
Lasa
Lauregno
Luson
Malles
Martello
Meltina
Moso in Passiria
Prato allo Stelvio
Predoi
Proves
Racines
Rasun-Anterselva (ad eccezione del capoluogo)
San Candido (ad eccezione del capoluogo)
San Genesio (ad eccezione del capoluogo)
S. Leonardo in Passiria (ad eccezione del capoluogo)
S. Martino in Badia
S. Martino in Passiria (ad eccezione del capoluogo)
S. Pancrazio
Sarentino (ad eccezione del capoluogo)
Selva dei Molini
Senale - San Felice
Sluderno
Stelvio
Trodena
Tubre
Ultimo
Val di Vizze (ad eccezione di Prati)
Valle Aurina (ad eccezione di Cadipietra, S. Giovanni e Luttago)
Vandoies (ad eccezione del capoluogo)
Verano
 
12.2Nuove fondazioni di aziende
Sono considerate fondazioni di aziende quelle che al momento della presentazione della domanda non sono ancora iscritte nel registro delle imprese artigiane nonchè quelle la cui prima attività in proprio, anche in altre province o stati, sia iniziata nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda e il cui capitale non é partecipato per oltre il 25% da imprese giá costituite da oltre 24 mesi;
 
il subentro in un’azienda già esistente non è considerato come nuova fondazione d’azienda;
 
in caso di cessione di un’attività e della seguente fondazione di una nuova azienda da parte della stessa persona, in caso di variazioni aziendali (p.es. uscita di un socio da una società e contemporaneamente fondazione di una ditta individuale, modifica di una ditta individuale in una società ecc.) il richiedente può essere considerato come nuovo fondatore d’azienda, purchè la relativa domanda di agevolazione venga presentata entro 24 mesi a partire dalla data della fondazione della sua prima azienda;
 
lo svolgimento della prima attività artigiana nella forma di attività secondaria non viene considerato come nuova fondazione d’azienda.
 

12.3 ”Maggiorazione per qualificazione professionale”

Tutte le persone iscritte nella prima sezione del ruolo degli artigiani qualificati possono vantare una particolare qualificazione professionale. Per poter beneficiare della maggiorazione prevista, nel caso di società a nome colletivo (snc) nonchè di società a responsabilità limitata (srl), la maggioranza dei soci deve essere in possesso dei sopraccitati presupposti; nel caso di società in accomandita semplice (sas), invece, la maggioranza dei soci accomandatari.
L’attivitá iscritta alla sezione I del ruolo degli artigiani qualificati deve essere svolta effettivamente dall’impresa. Gli investimenti per i quali é richiesto il contributo devono riferirsi a tale attivitá.
 

12.4 Leasing, operazioni finanziarie, imposte

Può essere agevolato anche l’acquisto a mezzo di contratto di leasing; il contributo deve essere restituito aumentato degli interessi legali, qualora alla scadenza del contratto di leasing il bene non venga riscattato o se il contratto di leasing venga ceduto dall’impresa a terzi. La restituzione avviene in proporzione alla durata residua dei termini indicati nel capitolo I, punto 8.
 
Operazioni di leasback o altri operazioni finanziarie nonchè le spese riguardanti l’IVA, spese di registro o altre imposte non sono ammessi alle agevolazioni.
 
 
12.5 Lavori in economia
Investimenti effettuati in forma di lavori in economia sono ammessi ad agevolazione solo nel caso in cui gli investimenti vengono effettuati nell’ambito della propria attività aziendale e/o affine. I lavori devono essere preventivati dettagliatamente e comprovati da stato finale.
 
12.6 Attività miste
Sono ammesse a contributo anche le spese relative ad investimenti inerenti all’attività commerciale rispettivamente all’attività degli esercizi pubblici, qualora non prevalenti in termini monetari rispetto all’investimento globale; in caso contrario la domanda va indirizzata all’ufficio commercio rispettivamente all’ufficio provvidenze turistiche.
 
 

12.7 Trasferimento di beni immobili traparenti ed affini

Non sono ammessi gli acquisti di beni immobili fra parenti ed affini entro il terzo grado incluso, fra una società ed i suoi soci o fra società qualora vi facciano parte gli stessi soci. In caso di trasferimento di beni immobili fra società delle quali solo alcune persone sono soci in entrambe, può essere ammessa la parte che corrisponde alla quota societaria della persona non facente parte della società.
 

12.8 Progetti

Su proposta della Commissione per l’assistenza creditizia all’artigianato possono essere concesse agevolazioni fino alla percentuale massima prevista nell’allegato A) ed anche sotto i limiti minimi di cui al capitolo II, punto 3 dei presenti criteri, per progetti limitati nel tempo e di particolare importanza per l’artigianato (p.es. progetti comuni d’investimento da parte di più imprese artigiane, costruzioni comuni, investimenti per l’adeguamento alle norme UE, investimenti per l’incremento dell’esportazione).
 

12.9 Programmi d’incentivazioni particolari dell  UE

Nel caso di programmi d’incentivazione particolari della UE come ad es. LEADER e INTERREG, investimenti per progetti comuni possono essere agevolati con un tasso massimo dell’80%, alla condizione che non si tratta di agevolazione a favore di singole aziende.
 

12.10 Validità

I presenti criteri trovano applicazione per le domande che saranno presentate a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.
 

CAPITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI AZIENDALI (Capo II, L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni  provinciali
 
1. Domande ammissibili
È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno.
 
Le domande di contributo per l’acquisto attraverso asta pubblica, procedura fallimentare o concordato stragiudiziale di beni immobili, nonché di beni mobili con prezzo unitario minimo di lire 500 milioni possono essere presentate entro 6 mesi dopo l’avvenuto acquisto ed in eccedenza al numero di domande inoltrabili in 1 anno.
 
2. Investimenti ammissibili e non ammis-sibili

2.1Macchinari, attrezzature ed arredamento:

Sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti nuovi di fabbrica, che devono trovare impiego prevalentemente nell’ambito della produzione:
w macchinari ed attrezzature;
w computer e programmi;
w arredamento.
 
In caso di nuova costituzione di azienda è ammesso ad agevolazione l’acquisto di computers e software anche per ufficio per un massimo di 50 milioni di lire.
Non sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti:

-  beni usati, a eccezione di quelli di particolare importanza per l’azienda e aventi costo d’acquisto unitario superiore a lire 500 milioni, purché venga fornita una documentazione peritale circa la congruitá del valore del bene acquistato;

-  materiali di consumo ed attrezzatura minuta;
-  interventi di manutenzione ordinaria;
-  computer e programmi esclusi dal ciclo produttivo;
-  macchine d’ufficio e impianti telefonici;
- arredamento per ufficio e per sale sedute;
-  beni d’arte o antichi.
 
Per le imprese fino a due persone i beni con un prezzo unitario inferiore a 2 milioni di lire come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 2 milioni di lire non sono ammessi ad agevolazione, a eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.
 
Per le imprese con dimensioni superiori a due addetti i beni con un prezzo unitario inferiore a 4 milioni di lire come pure i singoli pezzi accessori con prezzo unitario inferiore a 4 milioni di lire non sono ammessi ad agevolazione, a eccezione di quelli che formano un sistema funzionale.
 
Nel caso di nuove fondazioni di aziende sono ammessi all’agevolazione gli investimenti minori fino ad un importo complessivo di 20 milioni di lire, anche se i prezzi unitari sono inferiori a 2 milioni risp. 4 milioni di lire.
 
2.2 Impianti tecnici
Sono ammessi gli impianti tecnici inclusi gli impianti di riscaldamento e sanitari, di condizionamento, elettrici e di illuminazione, ecologici e antincendio. Il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato, sono esclusi da qualsiasi agevolazione. Questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.
 
Sono inoltre ammessi anche gli interventi di lavori straordinari.
Non sono ammessi ad agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria.
 
2.3 Investimenti in immobili
Sono ammesse ad agevolazione l’acquisto e la costruzione - anche in economia -, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici o locali a pertinenze aziendali nonché lavori di sistemazione dell’area aziendale non coperta.
Sono inoltre ammessi ad agevolazione gli interventi straordinari di manutenzione su edifici aziendali.
Sono ammesse le spese tecniche ed i costi di progettazione per gli investimenti edilizi nella misura massima del 5%.
Sono ammesse ad agevolazione le costruzioni di servizi sociali, quali mense aziendali o di locali di ristoro e di riunione per le maestranze, compresi i relativi arredamenti.
Non sono ammessi ad agevolazione l’acquisto o la costruzione di appartamenti aziendali, né l’acquisto di terreni senza edificio aziendale.
Non sono ammessi ad agevolazione interventi di  manutenzione ordinaria su fabbricati come pure spese accessorie quali spese per reinverdimento o giardinaggio, spese per l’abbellimento delle facciate dell’edificio, per insegne luminose, per tende parasole o addobbi urbanistici vari.
Maggiori costi nella costruzione sono agevolabili qualora si tratti di costi non prevedibili e non attribuibili ad aumento dei prezzi o a pianificazione errata (p.es.: oneri per la rimozione di ostacoli che si possono incontrare nei lavori di scavo, quali masse rocciose o falde acquifere). La misura dei maggiori costi dev’essere almeno pari al 10% dei costi originariamente preventivati. A questo scopo dev’essere presentata relativa domanda prima dell’ultimazione dell’investimento complessivo.
 
2.4 Mezzi di trasporto
Sono ammessi ad agevolazione i seguenti investimenti nuovi di fabbrica:

wautomezzi per autoscuole;

wallestimenti di autocarri e rimorchi, ad eccezione dei fuoristrada;

wmezzi speciali quali quelli per la raccolta rifiuti, pulizia e spurgo di cisterne e pozzi, rimozione automezzi, lavori con autogru per conto terzi, autobetoniere, ad eccezione dei fuoristrada.

 
L’importo minimo dell’investimento singolo ammissibile ad agevolazione deve essere di Lire 20.000.000.- .
 

2.5 Spese di trasporto e di montaggio

Le spese di trasporto, di impianto e di montaggio, direttamente connesse con i beni di investimento, sono ammesse ad agevolazione.

 

3. Limite degli investimenti

Per poter accedere all’agevolazione gli importi degli investimenti ammissibili ai sensi di questi criteri devono rientrare nei seguenti limiti (limiti di investimento rettificati).
 

3.1 Imprese fino a due addetti:

Sono quelle con un numero di addetti fino a due persone e che non svolgono attività tali che permettono l’instaurarsi di rapporti commerciali con altri stati membri; nell’accertamento del numero degli addetti non si tiene conto del numero degli apprendisti:

 

3.1.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 10 milioni di lire;

- Limite massimo: 800 milioni di lire;

 

3.1.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 800 milioni dilire;

- Limite massimo nel biennio: 2miliardi di lire.

 

3.2 Piccole imprese fino a 29 addetti:

 

Sono quelle che rientrano nella definizione UE, ad eccezione delle microimprese di cui al precedente punto 3.1:

 

3.2.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 20 milioni di lire;

- Limite massimo: 1,5 miliardi dilire;

 

3.2.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 1,5 miliardi di lire;

- Limite massimo nel biennio: 4 miliardi di lire;

 

3.3 Piccole imprese da 30 a 49 addetti:

 

Sono quelle che rientrano nella definizione UE:

 

3.3.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 30 milioni di lire;

- Limite massimo: 3 miliardi di lire;

 

3.3.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 3 miliardi dilire;

- Limite massimo nel biennio: 7 miliardi di lire;

 
3.4 Medie imprese:

3.4.1 Contributi in conto capitale:

- Limite minimo: 50 milioni di lire;

- Limite massimo: 4 miliardi di lire;

 

3.4.2 Fondo di rotazione:

- Limite minimo: 4 miliardi di lire;

- Limite massimo nel biennio: 8 miliardi di lire.

 
4. Misura dell’agevolazione

4.1La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “A”.

 

4.2 La durata massima dei mutui dal fondo di rotazione è di 6 anni in caso di investimenti in beni mobili e di 10 anni in caso di investimenti in beni immobili, compresi 1 o 2 anni di preammortamento.

 

4.3 La quota di partecipazione della Provincia concessa al beneficiario viene determinata al momento della deliberazione mentre al momento della liquidazione viene controllata la conformitá della stessa alla normativa europea. In nessun caso la partecipazione della Provincia potrá essere superiore a quella determinata con deliberazione della Giunta Provinciale. La procedura di calcolo è quella stabilita dalla UE.

 

4.4 La quota di agevolazione eventualmente eccedente i limiti previsti per le PMI viene computata come agevolazione aggiuntiva a carico della quota “de minimis”. Non sono soggette a tale limitazione le microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1.

 

4.5 Nel caso in cui il richiedente svolge l’attività artigiana in forma di attività secondaria (vedasi capitolo I, punto 3.3), la misura massima dell’agevolazione è del 10%, senza maggiorazioni. Le medie imprese, in questo caso, sono escluse dalle agevolazioni.

 

TAB. A: Investimenti aziendali (Gli importi sono espressi in milioni)

INVESTIMENTI AMMESSI:

Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, mezzi di trasporto, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia.

Tipo d’impresa

Tasso di agevolazione base

fino al

Maggiorazioni

Tasso di agevolazione massimo

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il biennio

Piccole imprese fino a 29 addetti

15%

in regime “de minimis”, ad eccezione delle microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1e delle imprese fino a due addetti con attivitá tradizionali di cui alla nota 3)

+ 3% per imprese fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1

+ 10% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 10% per nuova fondazione d’impresa

+ 5% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche

25% (2)

 

Impr. 2 add.: 40% (3)

(1)

1.500 (2)

 

Impr. 2 add.: 800 (1)

4.000 (2)

 

Impr. 2 add.: 2.000 (1)

Piccole imprese da 30 fino a 49 addetti

15%

in regime “de minimis”

+ 10% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 10% per nuova fondazione d’impresa

+ 5% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche

25%

3.000

7.000

Medie imprese


 

7,5%

in regime “de minimis”;

+ 10% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. l’iscrizione nella I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 10% per nuova fondazione d’impresa

+ 5% per la sede dell’impresa in zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche


 

22,5%


 

4.000


 

8.000

(1) In caso di imprese fino a due addetti secondo la definizione di cui al capitolo II, punto 3.1, nella misura massima del 30%
(2) In caso di piccole imprese e microimprese secondo la definizione di cui al capitolo I, punto 3.1

(3) Nel caso di imprese fino a due addetti con attivitá tradizionali, la cui sopravvivenza è incerta, é possibile concedere un contributo massimo nella misura del 40%, a prescindere dalle maggiorazioni indicate nella tabella.Trattasi delle seguenti attivitá:armaiolo, arrottino, borsaio, bottaio, calzolaio ortopedico, candelaio e ceraio, cappellaio, cardatore e filatore di lana, carradore, cestaio, conciatore di pelli, costruzione e riparazione di strumenti musicali, cucitrice in bianco, decoratore su vetro, imbalsamatore, legatore di libri, maniscalco, merlettaia, mugnaio, organaio, pelliciaio, produzione di olio di pino, produzione di pantofole, produzione di slittini, produzione di strumenti a corda, produzione di strumenti a pizzico, ramaio, ricamatore su cuoio, ricamatrice, sellaio, tessitore, tornitore in legno.

 

CAPITOLO III

INTERVENTI A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI ECOLOGICO-AMBIENTALI (Capo III della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali
 
1. Domande ammissibili
 
È ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione all’anno.
 
2. Iniziative ammissibili
Sono ammesse ad agevolazione le iniziative che comportino una significativa riduzione nei seguenti settori:
 
- nell’impiego di materie prime;

- nella quantità dei rifiuti e dell’impatto ambientale connesso agli stessi;

- nelle emissioni acustiche;

- nei danni al suolo e nelle relative conseguenze;

- nelle emissioni di sostanze nocive nell’aria, nell’acqua o nel suolo;

- nell’utilizzo d’acqua;
- nel rischio e nei pericoli sul posto di lavoro.
 
Investimenti ed iniziative ammissibili:
 

2.1investimenti che modificano i processi produttivi rendendoli compatibili con l’ambiente;

 

2.2investimenti ambientali sui quali la conseguenza secondaria è costituita da:

- risparmio energetico e l’utilizzo razionale dell’energia come recupero termico e ammoderna-mento di impianti di riscaldamento;

- isolamento termico;

- costruzioni con tecnologie che de-terminano un risparmio energetico o un miglioramento ambientale;

- risanamento di costruzioni rivolte al miglioramento ambientale;

- adeguamento alle normative di sicurezza sul lavoro;

- impianti per la tutela dell’ambiente come impianti di smaltimento e di  trattamento rifiuti;

- impianti per la produzione o l’utilizzo di prodotti o di sostanze sostitutive compatibili con l’ambiente;

- impianti per la riduzione dell’utilizzo di acqua;

- impianti di riciclaggio.

 

2.3 audit ambientale;

 

2.3.1 fase 1:

- analisi ambientale iniziale;

- definizione di una politica e di un programma ambientale.

 

2.3.2 fase 2:

- l’introduzione, revisione e certificazione del sistema di gestione ambientale secondo il Regolamento UE n.1836/93 o la ISO 14001;

- dichiarazione ambientale.

Per l’ottenimento dell’agevolazione della fase 2 è obbligatoria la dichiarazione ambientale

 
3. Spese ammissibili
Vengono ammessi all’agevolazione le seguenti spese:
 

3.1 spese per l’acquisto o la costruzione in proprio di impianti, macchinari o dispositivi tecnici nonché di immobili;

 

3.2 spese per il risanamento di siti aziendali, solo nel caso in cui non vengano individuati i responsabili dell’inquina-mento, oppure nel caso in cui ai responsabili non possa essere richiesto il risarcimento dei danni;

 

3.3 spese concernenti investimenti nell’ambito del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili di energia possono essere ammesse all’agevolazione solamente se sostenute nell’ambito di un progetto integrativo (p.es. costruzione o risanamento di un edificio aziendale); per investimenti singoli in questi settori la domanda di agevolazione dev’essere rivolta all’ufficio risparmio energia;

3.4 spese connesse all’audit ambientale:
 

3.4.1 fase 1:

- consulenza esterna, con un massimo di 10 giorni;

- l’impiego di un addetto interno fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

 

3.4.2 fase 2

- consulenza esterna;

- l’impiego di un addetto interno per l’introduzione del sistema di managment ambientale fino ad un importo massimo del 50% delle spese ammissibili complessive;

- corsi di formazione realizzati da società di consulenza e di certificazione fino ad un massimo di tre giornate;

- la certificazione ed altri audits esterni;

- la realizzazione grafica e la stampa della dichiarazione ambientale;

 

3.5 spese di consulenza nel settore della tutela ambientale e del risparmio energetico;

 

3.6 spese per informazione tecnica, servizi di consulenza e formazioni del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali;

 

3.7spese per valutazioni dell’impatto ambientale dell’attività aziendale;

 

3.8retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 
4. Spese non ammissibili
 
Non sono ammessi all’agevolazione:
 
4.1 beni di investimento usati;

4.2 spese correnti di amministrazione e d’esercizio, manutenzione ordinaria;

4.3 spese di viaggio, vitto ed alloggio;

4.4 spese riguardanti il rinnovo o l’installazione di impianti di riscaldamento di qualsiasi tipo nell’area servita da impianti di teleriscaldamento, già esistenti o in programmazione e a tal fine delimitata dalla Provincia Autonoma di Bolzano in base alla proposta del Comune interessato;  questa norma non riguarda gli impianti per la produzione di calore a livelli di temperatura non forniti dalla centrale di teleriscaldamento.

 
5. Limite degli investimenti
 

5.1 Come limiti degli investimenti valgono quelli indicati sotto il punto 3, Capitolo II, dei presenti criteri.

5.2 Per progetti di audit ambientale valgono i seguenti limiti di spesa:

5.2.1 Fase 1:

- Limite minimo: 15 milioni di lire;

- Limite massimo: 40 milioni di lire;

5.2.2 Fase 2:

- Limite minimo: 30 milioni di lire;

- Limite massimo: 80 milioni di lire.

 
6. Misura delle agevolazioni
 

6.1 La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella B”.

6.2  La durata massima di mutui dal fondo di rotazione è di 6 anni in caso di investimenti in beni mobili e di 10 anni in caso di investimenti in beni immobili, compresi 1 o 2 anni di preammortamento.

 
7. Disposizioni generali

7.1 Sono ammesse ad agevolazione solo le maggiori spese connesse alla realizza-zione di investimenti ambientali. Inoltre sono ammissibili le spese per la quota di investimento corrispondente ai costi di adattamento dei vecchi impianti, che invece di adattare semplicemente gli impianti installati da più di due anni decidano di sostituirli con impianti nuovi che rispondono alle nuove norme.

7.2 Le agevolazioni per i miglioramenti, che superano le norme vincolanti, devono risultare adeguate ai miglioramenti raggiunti nella tutela dell’ambiente e all’investimento richiesto.

7.3 Nei settori privi di norme vincolanti, gli investimenti devono migliorare significativamente la tutela dell’ambiente nelle imprese.

 
TAB. B: Investimenti ecologico-ambientali (Gli importi sono espressi in milioni)
INVESTIMENTI AMMESSI:
Macchinari, attrezzature, arredamento, impianti tecnici, spese di trasporto e di montaggio, immobili, lavori in economia.
Investimento - iniziativa

Tasso di agevolazione base per piccole e medie imprese fino al

Maggiorazioni per piccole e medie imprese

Tasso di agevolazione massimo per piccole e medie imprese

Limite di investimento oltre il quale è obbligatorio il mutuo

Limite di investimento massimo per il biennio

Investimenti per l’adeguamento a nuove norme


 

25%

+ 5% per il possesso del diploma di maestro artigiano risp. iscrizione alla I sezione del ruolo degli artigiani qualificati

+ 5% per nuova fondazione d’impresa

+ 5% per zona a struttura debole

+ 5% per cooperative artigiane, consorzi, comunioni d’interesse o altre cooperazioni in forma di persone giuridiche


 
 

30% (1)

800 per imprese fino a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1;
1.500 per piccole imprese fino a 29 addetti;
3.000 per piccole imprese da 30 fino a 49 addetti;
4.000 per medie imprese;
2.000 per imprese fin a due addetti di cui al capitolo II, punto 3.1;
4.000 per piccole imprese fino a 29 addetti;
 
7.000 per piccole imprese da 30 fino a 49 addetti;
 
8.000 per medie imprese;

Investimenti che superano le norme obbligatorie o che vengono fatti in mancanza di norme vincolanti


40%


Nessuna maggiorazione


40%


come sopra


come sopra

Progetti di audit ambientale

50% per la fase 1;

50% per la fase 2

+ 25%

senza maggiorazioni

75% (2)

50%


--- (3)


--- (3)

Informazione tecnica, servizi di consulenza e formazione del personale sulle nuove tecnologie e pratiche ambientali


 

Vedi capo V

Ricerca e sviluppo di tecnologie meno inquinanti

Vedi capo IV

(1) Con l’applicazione del regime ”de minimis”, ad eccezione delle imprese fino a due di cui al capitolo II, punto 3.1;

(2) Con l’applicazione del regime “de minimis”;
(3) Per progetti di audit ambientale non possono essere concessi mutui dal fondo di rotazione.
Per la prima fase del progetto di audit ambientale può essere concesso un contributo massimo di 16 mio. di lire, per l’intero progetto invece un contributo massimo di 40 mio. di lire.
 
 

CAPITOLO IV

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO

(Capo IV della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali
 
1. Domande ammissibili
 
Sono ammesse più domande di agevolazione all’anno.
 
2. Iniziative ammissibili
La Provincia promuove le seguenti iniziative nell’ambito della ricerca e dello sviluppo:
 
2.1 ricerca fondamentale;

2.2 ricerca applicata che si distingue in ricerca industriale ed in ricerca precompetitiva;

2.3 sviluppo di prototipi e di preserie;

2.4 acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo;

2.5 sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene ed alla sicurezza sul lavoro;

2.6 progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità e certificazione di prodotto;

2.7 promozione e incentivazione di centri di ricerca e sviluppo;

2.8 collaborazione di esperti esterni ed interni all’amministrazione nel coordinamento e nello sviluppo di progetti e di ricerche;

2.9 tesi su temi inerenti il settore dell’artigianato altoatesino.

Beneficiari del relativo contributo sono gli studenti universitari, residenti in provincia di Bolzano.

 
3. Spese ammissibili
Vengono considerate ammissibili le seguenti spese:
 

3.1 retribuzione del personale interno esclusivamente per il tempo adibito all’attività di ricerca; é ammesso il lavoro prestato da più addetti che si occupino della stessa iniziativa.

Per determinare le spese ammesse vengono utilizzati i seguenti parametri:

- sul costo per lo stipendio lordo viene aggiunto un 38% come incidenza degli oneri sociali a carico della ditta, per poi determinare il costo orario che moltiplicato per le ore impegnate dalla persona per la realizzazione del progetto dà il costo complessivo ammissibile ad agevolazione;

- le ore lavorative ammesse relative ad un anno/iniziativa sono di 1700 ore annue per le imprese fino a 29 addetti.

 

E  inoltre ammesso l’impiego di una persona interna impegnata per l’implementazione del sistema di qualitá.

 
3.2 prestazioni di terzi;

3.3 costi per strumenti ed attrezzature che vengono utilizzati per la ricerca e lo sviluppo imputati proporzionalmente al tempo di utilizzo;

3.4 costi di materiale utilizzato per la realizzazione dei progetti elencati nel punto 2.

 
La spesa annua massima, ammissibile per progetti di ricerca e sviluppo di imprese con meno di dieci addetti non può superare lire 300 milioni. I progetti di ricerca, presentati da imprese con almeno dieci addetti, non possono comunque eccedere la spesa annua di 30 milioni di lire per persona per i primi 50 addetti e di 15 milioni di lire per persona per i successivi 50 addetti.
Le spese ammissibili per progetti per l’introduzione di sistemi di qualità non possono superare lire 300 milioni.
In caso di consorzi, cooperative o di associazioni temporanee di impresa per il calcolo della spesa ammessa viene preso a riferimento il numero complessivo dei dipendenti delle rispettive imprese.
 
4. Spese non ammissibili

Non sono ammesse all’agevolazione:

 

4.1 le spese di viaggio, vitto e alloggio;

4.2 le spese per la partecipazione a convegni, congressi e manifestazioni simili;

4.3 acquisto di marchi commerciali.

 
5. Misura dell’agevolazione

La misura dell’agevolazione viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “C”.

 
6. Maggiorazioni

6.1 In aggiunta alle agevolazioni previste nel punto 5 è prevista una maggiorazione di 5 punti percentuali, qualora la ricerca rientri negli obiettivi di un progetto specifico, elaborato nell’ambito del programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo in corso di applicazione.

6.2 In aggiunta alle agevolazioni previste nel punto 5 è prevista una maggiorazione di 10 punti percentuali, qualora il progetto soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

che il progetto comporti una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due stati membri;

che il progetto comporti una collaborazione effettiva fra imprese ed enti pubblici di ricerca;

 

che il progetto si accompagni a un’ampia diffusione e pubblicazione dei risultati, alla concessione di li cenza di brevetto o qualsiasi altro mezzo adeguato, in condizioni analoghe a quelle previste per la divulgazione dei risultati delle azioni di ricerca e sviluppo comunitarie

6.3 Il cumulo delle maggiorazioni descritte non può superare i 25 punti percentuali. Questi limiti vanno rispettati in tutti i casi.

 
La misura delle agevolazioni viene riassunta nella tabella “C”.
 
7. Tipologia di aiuto
L’aiuto alla ricerca e sviluppo può assumere le seguenti forme:
 

7.1 per progetti fino a lire 700 milioni un contributo in conto capitale;

7.2 per progetti superiori a 700 mio. di lire fino a 1,5 miliardi di lire, metà sotto forma di contributo e metà sotto forma di mutuo agevolato;

7.3 per progetti superiori a 1,5 miliardi di lire un mutuo agevolato.

7.4 Il mutuo viene concesso attraverso il fondo di rotazione istituito di cui all’art. 7 della LP n. 44 del 10.12.1992. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari non può essere inferiore al venti per cento del tasso di riferimento in vigore al momento della delibera. La durata del mutuo non può essere superiore a 10 anni, compreso un periodo di preammortamento fino a due anni.

7.5 La soglia massima di investimento annua indicata nei precedenti punti si riferisce all’ammontare dell’investimento in ricerca e sviluppo di un singolo progetto.

 
8. Liquidazione delle agevolazioni
 
In aggiunta a quanto previsto nel punto 7 della “Parte Generale”, é richiesta dall’impresa richiedente una relazione a consuntivo sui risultati ottenuti a fronte del progetto presentato, il numero di giornate prestate dai consulenti esterni e dai dipendenti dell  azienda utilizzati nel progetto di ricerca.
 
 
TAB. C: Ricerca e sviluppo

INIZIATIVE AMMISSIBILI


Le agevolazioni in percentuale3

PICCOLA E MEDIA IMPRESA (PMI)

MAGGIORAZIONI

Ricerca di base

fino al

Ricerca applicata

fino al

eee

Ricerca industriale

Ricerca precompetitiva

Prog. UE

Punto 6.1

altri

Punto 6.2

Ricerca fondamentale

85

/

/

+5

+10

Studi di fattibilità

/

85

60

/

/

Sviluppo di prototipi e di preserie4

/

60

35

+5

+10

Acquisizione di brevetti e di know-how di prodotto, servizi e di processo

/

60

35

+5

/

Sviluppo e applicazione di tecnologie rivolte al risparmio energetico, alla riduzione dell’impatto ambientale, all’igiene e alla sicurezza sul lavoro

/

60

35

+5

+10

Progetti volti al miglioramento dei sistemi di qualità

/

/

35

/

/

Tesi su temi inerenti al settore dell’artigianato altoatesino:                                       contributo massimo:3 milioni di lire


Allegato 1
 

1)  Ai fini dell’applicazione dell’art. 92 del Trattato UE, le attività di ricerca e sviluppo si suddividono in tre grandi categorie: ricerca fondamentale, ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva.

 

2)  Per ricerca fondamentale la Commissione Europea intende un’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

 

3)  Per ricerca industriale la Commissione Europea intende la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, in modo che tali conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

 

4)  Per attività di sviluppo precompetitiva la Commissione intende la concretizzazione dei risultati di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo.

 

Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota.

 

CAPITOLO V

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, DELLA FORMAZIONE E DELLA DIFFUSIONE DI CONOSCENZE

(Capo V della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali
 
1. Domande ammissibili
 
Sono ammesse più domande di agevolazione all’anno.
 
2. Iniziative e spese ammissibili
 
2.1 Formazione
 
Sono ammesse le seguenti iniziative di formazione specifica strettamente connessa con l’attivitá esercitata:
 

la formazione e aggiornamento del personale dirigente e di specialisti ad alta qualifica;

la riqualificazione e aggiornamento di addetti come misura di adeguamento alle mutate esigenze tecnologiche e di mercato;

progetti di riqualificazione nell’ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell’energia.

 
Sono ammesse le seguenti iniziative di formazione generale:
 

corsi di lingue

 

Sono ammesse le seguenti spese:

 

onorari per relatori nonchè spese – connesse direttamente con la formazione - per corsi e seminari;

spese viaggio, vitto e alloggio per i relatori, calcolate secondo le tariffe provinciali vigenti;

spese per l’affitto dei locali, materiale didattico, traduzione simultanea;

retribuzione del personale interno per il tempo adibito esclusivamente all’attivitá di relatore; é ammesso il lavoro prestato da un solo addetto per un tetto massimo di 150 ore annue.

 
Il limite minimo di spesa ammessa è di lire 3.000.000.-.
 
Dev’essere presentato un piano di formazione contenente finalità, numero di relatori nonchè di personale coinvolto, con nominativo e relativa qualifica.
 
2.2 Consulenza e diffusione di conoscenze
 
Sono ammesse iniziative di consulenza e di diffusione di conoscenza nei seguenti campi:
 

per l’istituzione di joint-ventures fra imprese locali ed imprese esterne alla Provincia;

per l’acquisizione di conoscenze tecnologiche o di informazioni di mercato a mezzo di servizi di consulenza specializzati, offerte da strutture di ricerca, Università o strutture di consulenza;

per progetti  nell’ambito della sicurezza sul lavoro, della prevenzione di infortuni sul lavoro e dell’energia;

per la brevettabilità di marchi e di prodotti aziendali;

per rilevazioni, studi, analisi e ricerche a scopo strategico, organizzativo, tecnologico o economico-aziendale.

per servizi svolti dallo Sportello di consulenza e di trasferimento tecnologico della Camera di commercio:

 

-consulenze brevi, fino ad un massimo di quattro giorni e per un massimo di otto giornate-uomo di consulenza,

- consulenze intensive, dal quinto giorno in poi;

 
Sono ammesse le seguenti spese:
 

costi per consulenti, esperti, Università ed istituti specializzati;

spese per ricerche di mercato se effettuate da consulenti esterni oppure da strutture universitarie e similari;

spese viaggio, vitto e alloggio per i consulenti: calcolate secondo le tariffe provinciali vigenti;

spese per materiale didattico.

Il limite minimo di spesa ammesso é di lire 4.000.000.-; la spesa massima ammissibile per una giornata di consulenza é di lire 1.600.000.
 
Dev  essere presentato un piano di intervento contenente finalità, durata, numero di consulenti coinvolti e risultati economici attesi.
 
3. Spese ed iniziative non ammissibili
Non sono ammesse all’agevolazione:
 

costi del personale interno che partecipa ai corsi di formazione;

costo dei macchinari e delle attrezzature utilizzate nel progetto;

le spese di funzionamento dell’impresa come consulenza amministrativa, fiscale e legale, spese di pubblicità e simili;

spese di imposta.

 
4. Misura dell’agevolazione e limite delle spese ammesse

4.1 Può essere concessa un’agevolazione massima del 50% della spesa ammessa, ad esclusione delle consulenze intermediate dallo sportello di consulenza e di trasferimento tecnologico della Camera di commercio per i primi quattro giorni per le quali é prevista un’agevolazione massima dell’80%. Per la parte eccedente il 50% il contributo viene concesso  a titolo ”de minimis”.

 

4.2 Le spese sono ammissibili nella misura massima di lire 20 milioni per addetto fino alle prime 20 persone e 15 milioni per ogni addetto per ogni ulteriore persona fino un massimo di 500 mio. all’anno per azienda. Il numero degli addetti si riferisce all’unità produttiva locale. Il limite massimo si riferisce all’insieme delle iniziative, previste nel presente capitolo.

 
La misura delle agevolazioni viene calcolata secondo le percentuali indicate nella tabella “D”.
 

TAB. D: Servizi di consulenza, formazione, diffusione di conoscenze

INITIATIVE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

Formazione

Consulenze e diffusione di conoscenze
Fino al 50 %
Consulenze che vengono svolte tramite lo sportello di consulenza e di trasferimento tecnologico della Camera di commercioFino al 80% per i primi 4 giorni (1)
Fino al 50% dal 5° giorno in poi
(1) Per la parte eccedente il 50% il contributo viene concesso a titolo ”de minimis”.
 
 

CAPITOLO VI

INTERVENTI PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO

(Capo VI della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)

 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali
 
1. Domande ammissibili

È ammessa la presentazione di una domanda una tantum per ogni impresa che presenta una delle seguenti caratteristiche:

 

1.1 impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone fino a 35 anni di età per almeno il 60% del capitale proprio;

1.2 impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nella quale i soci sono costituiti da persone di sesso femminile per almeno l’80% del capitale proprio;

1.3 nuova impresa costituita da non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento nelle quali il personale impiegato non supera le 5 unità e che svolgono attività o progetti particolarmente innovativi;

1.4 Imprese che si trovano nella fase del trasferimento della proprietà e della gestione da una generazione a quella successiva. L’imprenditore che trasferisce la titolarità deve presentare la certificazione del proprio avvenuto pensionamento.

 

1.5 Mutui per la costituzione di liquiditá in caso di nuova fondazione di azienda

A nuovi fondatori di azienda di cui al capitolo I, punto 12.2 dei presenti criteri può essere concesso un mutuo per la costituzione di liquidità nella misura massima di 60 milioni di lire con l’equivalente di sovvenzione lorda del 20% e con una durata di 42 mesi, compresi 6 mesi di preammortamento. Per la liquidazione del mutuo non dev’essere presentata nessuna documentazione di spesa. Il mutuo puó essere concesso solamente un’unica volta; la relativa domanda può essere presentata in aggiunta a quella eventualmente presentata nello stesso anno per agevolazioni di cui ai precedenti punti. Questo provvedimento viene concesso in regime “de minimis”.

 
2. Spese ammissibili
 
Sono ammesse le seguenti spese:
 

2.1 costi di consulenza per il posizionamento strategico e per l’assetto organizzativo dell’azienda effettuata da esperti esterni o da istituti specializzati;

2.2 costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi di produzione;

2.3 costi per consulenze legali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale;

2.4 costi per il tutoraggio delle imprese neocostituite fino ad un massimo di Lire 30 milioni di spesa all’anno per non più di due anni consecutivi.

 
3. Spese non ammissibili
 
Non sono ammissibili tutte quelle spese di gestione corrente che non sono esplicitamente descritte nel punto 2.
 

4.Misura dell’agevolazione e limiti delle spese ammesse

 

4.1 Le spese descritte nel punto 2 sono ammesse fino a un importo massimo di Lire 400 milioni complessivi annui.

 

4.2 Sulle spese ammesse può essere concesso un’agevolazione fino al 50%.

 
TAB. E: Creazione di posti di lavoro

SPESE AMMISSIBILI


INTENSITÀ DELL’AIUTO

Costi di consulenza,

Costi per la ricerca su marchi e brevetti esistenti, costi per la brevettazione di marchi, prodotti o processi di produzione;

Costi per consulenze legali e fiscali inerenti alla costituzione di nuova impresa o al passaggio generazionale;

Costi di tutoraggio delle imprese neocostituite.

Fino al 50% della spesa ammessa ad agevolazione

Mutuo per costituzione di liquiditá

20% ESL – max 60 Mio Lire(1)

(1) il finanziamento viene concesso a titolo ”de-minimis”

 

CAPITOLO VII

SOSTEGNO ALLA INTERNAZIO-NALIZZAZIONE (Capo VIII della L.P. n. 4 del 13 febbraio 1997)
 
Criteri applicativi per la concessione di agevolazioni provinciali
 
1. Domande ammissibili
Sono ammesse più domande di agevolazione all’anno.
 
2. Iniziative ammissibile
Sono ammesse al finanziamento le seguenti iniziative:
 

2.1 studi, ricerche, e consulenze rivolte all’acquisizione di informazioni utili alla conoscenza ed alla penetrazione sui mercati esterni ed interni al mercato comune europeo;

2.2 realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva esterni ed interni al mercato comune;

2.3 altre iniziative di imprese locali verso mercati EU e non UE, cosí come descritte al punto 3.3;

2.4 assicurazione di crediti all’export in paesi non facenti parte dell’UE;

2.5 assicurazione di rischi di cambio per opera-zioni in paesi non facenti parte dell’UE;

2.6 prefinanziamento per attività di esporta-zione in paesi non facenti parte dell’UE.

 
3. Spese ammissibili
Sono ammesse le seguenti spese:
 

3.1 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.1:

costi per consulenze, acquisizione di studi, ricerche ed informazioni finalizzati agli obiettivi indicati;

3.2 spese riguardanti le iniziative di cui al punto  2.2:

costi di creazione o rinnovo di stand individuali o in consorzio con altre imprese, costi per ideazione grafica ed immagine acquistate da imprese di pubblicità finalizzati alla partecipazione di fiere all’estero;

3.3 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.3:

realizzazione di pagine web di presentazione dell’azienda e dei suoi prodotti;

3.4 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.4 e 2.5 :

polizze assicurative SACE, polizze assicurative di altri istituti assicurativi e bancari;

3.5 spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.6:

costo degli interessi bancari sul prefinanziamento di operazioni export.

 
4. Spese non ammissibili

4.1. spese riguardanti le iniziative di cui al punto 2.1, 2.2 e 2.3:

costi per l’impiego di personale interno.

5. Misura dell’agevolazione

5.1 La misura dell’agevolazione riguardante le spese descritte nel punto 3.1 può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore delle PMI.

5.2. La misura dell’agevolazione riguardante le spese di cui al punto 3.2 può arrivare rispettivamente fino al 25% o fino al 40% della spesa ammessa a favore delle PMI in relazione al fatto che l’iniziativa riguardi mercati interni o esterni al mercato comune europeo.

5.3 La misura dell’agevolazione riguardante le spese di cui al punto 3.3 può arrivare fino al 35% della spesa ammessa a favore delle PMI.

5.4 La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui ai punti 2.4 e 2.5 e cioè assicurazione di crediti all’export e assicurazione di rischi di cambio, può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore delle PMI.

5.5 La misura dell’agevolazione riguardante le iniziative di cui al punto 2.6 e cioè prefinanziamento per attività di esportazione, può arrivare fino al 50% della spesa ammessa a favore di PMI, in regime ”de minimis”.

 
6. Limite delle spese ammesse

6.1 Il limite delle spese riguardanti le iniziative di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 ed ammesse ad agevolazione non può superare lire 200 milioni annui per azienda.

6.2 Il limite delle spese ammesse ad agevo-lazione riguardanti le iniziative di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, per le piccole imprese, non può superare lire 100 milioni annui per azienda e per le medie imprese, lire 150 milioni annui per azienda.

 
TAB. F: Internazionalizzazione

INIZIATIVE AMMESSE


INTENSITÁ DELL’AIUTO

studi, ricerche e consulenze;

assicurazione crediti all’export;

assicurazione di rischi di cambio;

fino al 50% per piccole e medie imprese;

realizzazione di e partecipazione ad esposizioni, fiere e manifestazioni di valorizzazione produttiva intra ed extra UE;

fino al 25% se l’iniziativa riguarda mercati interni al mercato comune europeo;

fino al 40% se l’iniziativa riguarda mercati esterni al mercato comune europeo;

altre iniziative di imprese locali verso mercati UE e non UE

fino al 35% per piccole e medie imprese;

prefinanziamenti per attività di esportazione in paesi non facenti parte dell’UE.

fino al 50% sotto forma di aiuto ”de minimis”.

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