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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 945 del 25.03.2002
Criteri per la sperimentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale di scuola materna

Allegato

Articolo 1

Definizione

1. Ai fini dei presenti criteri è considerato rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale di scuola materna:

a) il rapporto di servizio con un orario di lavoro al 50 % dell’orario previsto per il personale a tempo pieno, in forma orizzontale, verticale e/o alternante in due periodi verticali semestrali a tempo pieno;

b) il rapporto di servizio con un orario di lavoro al 75 % dell’orario previsto per il personale a tempo pieno.

 

Articolo 2

Posti a tempo parziale

1. I posti che per circolo didattico e profilo professionale possono essere destinati al tempo parziale nella misura del 50 %, di cui all’art. 1, lettera a), per il personale a tempo indeterminato sono:

a)     nelle scuole materne con una sezione: il posto d’insegnante e/o d’assistente di scuola materna.

Nel caso che sia l’insegnante che l’assistente di scuola materna monosezionale chiedono contemporaneamente il rapporto di lavoro a tempo parziale viene concordato con la direttrice/il direttore una forma di tempo parziale che rispetti le esigenze della scuola materna.

b)     nelle scuole materne con due sezioni: un posto d’insegnante e un posto d’assistente di scuola materna;

c)     nelle scuole materne con tre sezioni: un posto d’insegnante e due posti d’assistente di scuola materna;

d)     nelle scuole materne con quattro sezioni: due posti d’insegnante e due posti d’assistente di scuola materna;

e)     nelle scuole materne con cinque sezioni: due posti d’insegnante e tre posti d’assistente di scuola materna o inverso;

f)     nelle scuole materne con sei sezioni e più: tre posti d’insegnante e tre posti d’assistente di scuola materna.

 

2. Nelle scuole materne in cui il numero delle assistenti non corrisponde al numero delle sezioni, viene concordato con la direttrice/il direttore una forma di tempo parziale che rispetti le esigenze della scuola materna.

 

Articolo 3

Raggruppamento di posti a tempo parziale

1. Le direttrici/i direttori predispongono il raggruppamento di posti a tempo parziale di personale impiegato in diverse scuole materne, al fine della creazione di posti a tempo pieno.

 

Articolo 4

Presentazione delle domande e concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale

1.      Sia il personale insegnante ed assistente di scuola materna con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che quello in possesso dell’idoneità con un rapporto di lavoro a tempo determinato che intende richiedere un rapporto di lavoro a tempo parziale deve inoltrare la relativa domanda all’Ufficio personale scuole materne tramite il Circolo didattico di competenza entro e non oltre il 30 aprile antecedente l’inizio dell’anno scolastico.

Il personale idoneo può richiedere un rapporto di lavoro a tempo parziale soltanto per posti vacanti, non occupati da titolari a tempo indeterminato.

 

2. Nel caso il numero delle domande sia superiore ai posti previsti all’art. 2, sarà formata un’apposita graduatoria per ogni scuola materna in base ai criteri di valutazione di cui all’allegato, compilate dai Circoli didattici.

 

3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere modificato nel corso dell’anno scolastico soltanto su richiesta del personale e in casi urgenti e motivati.

 

4.      La collaborazione negli organi collegiali, la frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento, la programmazione ed il lavoro in gruppo vengono organizzati in modo da rispettare la natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.

 

5.      La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75 % è possibile:

a)     in scuole materne, che promuovono un progetto pedagogico che coinvolge tutte le sezioni e dove si praticano regolarmente forme di apertura e collaborazione;

b)     in scuole materne, in cui sono istituite sezioni con attività a tempo prolungato;

c)     a favore delle dirigenti esonerate dall’attività didattica;

d)     a favore delle ispettrici/degli ispettori e delle direttrici/dei direttori nei limiti previsti per il personale dirigente della Provincia.

 

6.     Richieste di un rapporto di lavoro a tempo parziale, inoltrate durante l’anno scolastico, possono essere accolte in via straordinaria, se il contingente di posti previsti all’art.2 non sia già esaurito.

 

Articolo 5

Durata del lavoro a tempo parziale

1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale vale per tutta la durata dell’anno scolastico ed è da richiedere annualmente.

 

Articolo 6

Categorie escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale

1.     Le seguenti categorie di personale sono escluse dal rapporto di lavoro a tempo parziale:

a)     le ispettrici/gli ispettori e direttrici/direttori di scuola materna, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 5, lettera d);

b)     il personale supplente permanente dei Circoli didattici di scuola materna (volanti), salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 3;

c)     le dirigenti esonerate dall’attività didattica, salvo quanto previsto all’articolo 4, comma 5, lettera c).

 

Articolo 7

Articolazione dell’orario di lavoro

1.     L’orario di lavoro del rapporto a tempo parziale distribuito in senso orizzontale o verticale si articola come segue:

a)     per insegnanti di scuola materna (50 %):

22 ore settimanali;

b)     per assistenti di scuola materna (50 %).

20 ore settimanali.

 

2.     Il tempo parziale al 75 % si articola:

a)     per insegnanti di scuola materna:

27 ore settimanali;

b)     per assistenti di scuola materna:

28 ore settimanali.

 

3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale in forma alternante si estende in due periodi semestrali a tempo pieno a partire da settembre a gennaio o da febbraio a giugno.

I periodi liberi vengono coperti con incarichi di supplenze a tempo pieno.

 

Articolo 8

Effetti del lavoro a tempo parziale

1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere autorizzato e obbligato alla prestazione di lavoro straordinario retribuito.

 

2. Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.

 

3. La concessione di congedi straordinari, le assenze per malattie, nonché per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura, non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale e del relativo trattamento economico.

 

4. Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale al corrispondente orario di lavoro a tempo pieno: alle insegnanti di scuola materna viene concesso per la necessaria copresenza e il maggiore impegno per il tempo parziale al 50 % la retribuzione di 22/38 ore risp. alle assistenti di scuola materna la retribuzione di 20/38 ore sia per il lavoro a tempo parziale in forma orizzontale, verticale e alternante.

 

5. Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale (75 %) per il personale insegnante ed assistente di scuola materna è di 28/38.

 

Articolo 9

Copertura di posto a tempo parziale con personale di nuova assunzione

1. I posti a tempo parziale non assegnati a personale in servizio possono essere coperti con personale con un rapporto di lavoro a tempo determinato.

 

2.      In sezioni con attività a tempo prolungato il posto di insegnante e/o assistente di scuola materna può essere coperto con un rapporto di lavoro al 75 % se l’insegnante e/o l’assistente di scuola materna della relativa scuola materna ha chiesto il rapporto di lavoro al 75 % di cui alla lettera b), comma 5 dell’articolo 4.

 

Articolo 10

Rapporto di lavoro a tempo parziale, assegnazioni provvisorie e trasferimenti

1.     In seguito ad un trasferimento il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere concesso nella nuova sede di servizio soltanto se sono ancora disponibili posti a tempo parziale (presentazione delle domande di trasferimento: 30.04. antecedente l’inizio dell’anno scola-stico).

 

2.     In seguito all’assegnazione provvisoria il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere concesso nella sede effettiva soltanto se sono ancora disponibili posti a tempo parziale. La richiesta di assegnazione provvisoria può avvenire solo in forma di scambio di sede di servizio. (Nuovo termine di presentazione delle richieste di assegnazione provvi-soria: 30.04. antecedente l’inizio dell’anno scolastico).

 

Sono sospese le assegnazioni provvisorie del personale insegnante ed assistente su posti vacanti, non occupati da titolari a tempo indeterminato per effetto delle assegnazioni o della conferma dei posti al personale che é risultato idoneo.

 

3.     Il personale trasferito su richiesta non può ottenere l’assegnazione provvisoria dei posti (vedasi i criteri di trasferimento).

 

4.     L’assegnazione dei posti avviene nel rispetto del seguente ordine:

a)     trasferimenti d’ufficio;

b)     domande di trasferimento;

c)     domande per assegnazione provvisoria (soltanto cambio della sede di servizio);

d)     domande per il tempo parziale.

 

Articolo 11

Presentazione delle domande e concessione dell’aspettativa ridotta

1.     Le richieste di aspettativa ridotta in base all’art.13, comma 7, del Contratto Collettivo Intercompartimentale sono da presentare all’Ufficio personale scuole materne tramite il Circolo didattico di scuola materna competente entro e non oltre il 30.04 dell’anno scolastico antecedente (ved. art. 4).

 

2     Richieste di aspettativa ridotta, inoltrate durante l’anno scolastico, potranno essere accolte in via straordinaria nel caso il contingente di posti previsto all’art.2 non é già esaurito.

 

Articolo 12

Scambio dei posti di lavoro a tempo parziale

1.     Lo scambio è possibile soltanto in casi motivati previo consenso della dirigente e della direttrice/del direttore di scuola materna.

 

Articolo 13

Verifica del parere negativo

su la richiesta per il lavoro a tempo parziale o di aspettativa ridotta

1.     In caso di parere negativo in merito alla richiesta del tempo parziale o di aspettativa ridotta in base all’art. 11 da parte della direttrice/del direttore competente la dipendente ha la possibilità di formulare una presa di posizione da sottoporre al direttore dell’Ufficio personale scuole materne che convoca l’ispettore/trice di scuola materna ed un rappresentante sindacale a scelta del dipendente al fine di verificare la fondatezza del parere negativo.

 

Criteri di valutazione per la formazione della graduatoria di cui all’art. 3

 

Ai fini della formazione della graduatoria prevista dai presenti criteri viene attribuito, su richiesta, il seguente punteggio:

a) per ciascun figlio convivente con meno di 4 anni: 4 punti

b) per ciascun figlio convivente da 4 a 14 anni: 3 punti

c) per l’assistenza di persone non autosufficienti, dichiarate tali ai sensi della vigente normativa provinciale, anche in aggiunta ai punti di cui alle lettere a) e b): 5 punti

d) per comprovate precarie condizioni di salute o di invalidità della dipendente che non consentono un lavoro a tempo pieno: 6 punti

e) per l’avvicinamento alla famiglia: 2 punti

f) per dipendenti di età non inferiore ad anni 40, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 20 anni: 2 punti

g) per dipendenti di età non inferiore ad anni 50, oppure con un’anzianità di servizio di almeno 25 anni: 4 punti

 

In caso di parità di punteggio vale la maggiore anzianità di servizio.

 
 

TEMPO PARZIALE

Modello di domanda per il personale delle scuole materne con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con un rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso dell‘idoneità

 
All’UFFICIO PERSONALE SCUOLE MATERNE
Via Renon, 13

39100  BOLZANO

trasmesso tramite il Circolo Didattico di scuola materna

____________________________________________     ____________________, il ______________

 

OGGETTO: Richiesta di lavoro a tempo parziale

 
La sottoscritta insegnante *, assistente di scuola materna * ________________________________________________,

nata il __________________,

O     di ruolo presso la scuola materna provinciale  **___________________________ (sede giuridica)     con _____ sezioni,

Oidonea su un posto libero nella scuola materna provinciale **___________________________     con _____ sezioni,

assegnata al Circolo Didattico di scuola materna __________________________________

 

c h i e d e

per l’anno scolastico  ................................

 

un tempo parziale al 50%

Overticale     1a metà settimana **     Oorizzontale     mattinata **

Overticale     2a metà settimana **     Oorizzontale     pomeriggio **

O     un tempo parziale in forma verticale semestrale al 100 %     O     1a metà anno

(vds. art. 1, lett. a) e art. 2, punto 1, comma a)     O     2a metà anno

 

un tempo parziale al 75%     Oconcetto pedagogico comune **

(vds. art. 4, punto 5)     Osezioni con attività del tempo prolungato **

Odirigente esonerata dall’attività didattica **

presso la scuola materna provinciale ___________________________ (sede giuridica)

 
presso la scuola materna provinciale ___________________________
 

numero dei bambini

nome e cognome     nato/a il

______________________________________________     __________________________________

 

______________________________________________     __________________________________

 

______________________________________________     __________________________________

 

______________________________________________     __________________________________

 

______________________________________________     __________________________________

 

La sottoscritta comunica che ha presentato domanda      a)      per trasferimento     O  si **     O  no **

b)     per assegnazione provvisoria     O  si **     O  no  **

(cambio della sede di servizio)

____________________________

(firma)

visto ed approvato:

la/il direttrice/ore competente

____________________________

(firma)

 

N.B. La domanda per il lavoro a tempo parziale è da trasmettere tramite il rispettivo Circolo didattico di scuola materna entro il 30 aprile all’Ufficio personale scuole materne.

 
*cancellare il profilo professionale non corrispondente
**sbarrare la casella corrispondente