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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 893 del 18.03.2002
Determinazione dei criteri oggettivi di priorità e delle modalità per l'assegnazione delle quote latte della riserva provinciale e divieto della loro alienazione

Allegato

Criteri oggettivi di priorità e modalità per l'assegnazione delle quote latte

 
1) Oggetto dell'assegnazione
L'assegnazione delle quote latte a disposizione della riserva provinciale avviene secondo i presenti criteri oggettivi di priorità e modalità di seguito elencati.
 
2) Esclusioni
Dall'assegnazione di qualsiasi quota latte sono esclusi :

a)     produttori o i giovani agricoltori la cui struttura produttiva non ha sede sul territorio provinciale;

b)     produttori o giovani agricoltori nei confronti dei quali al momento della richiesta di attribuzione di quote latte, risulti, che hanno venduto, affittato o comunque ceduto ad altri produttori, in tutto o in parte le quote di cui erano titolari, in modo non proporzionale alla superficie foraggera coltivata;

c)     richiedenti, la cui azienda agricola non disponga delle necessarie infrastrutture per l'allevamento di una mandria lattiera.

 
3) Persone alle quali possono essere assegnate le quote latte
Le quote latte possono essere assegnate ai seguenti richiedenti:

a)     università degli studi, istituti d'istruzione, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, interessenze di alpeggi ed alpeggi pubblici, istituti di pena, istituzioni pubbliche e enti o organizzazioni private riconosciute che operano nell'ambito del recupero delle tossicodipendenze o della riabilitazione e dell'inserimento dei portatori di handicap mediante la conduzione di appropriate strutture produttive;

b)     richiedenti, che pur avendone avuto diritto sono stati esclusi dall'attribuzione di quote in una precedente assegnazione a causa di un errore, e quei richiedenti a cui è stata riconosciuta la disponibilità della quota latte in seguito ad un ricorso;

c)     produttori che hanno subito, in seguito all'applicazione del comma 3-bis, articolo 1, della legge 7 aprile 2000, n° 79, una riduzione di quota nel periodo in corso per non avere realizzato una produzione di almeno il 70 per cento della propria quota nel periodo precedente; in seguito alla nuova assegnazione la quota finale può raggiungere al massimo, la quantità di latte prodotta  l'anno precedente, aumentata del 30 per cento;

d)     produttori o i loro successori, che, dopo il 1 aprile 1995 hanno cessato in parte o totalmente la produzione lattiera senza aver ceduto la loro quota latte ad altri produttori, ed ai quali non è ancora stata riattribuita; la quantità richiesta non può superare la quantità posseduta dopo il 1 aprile 1995, diminuita delle eventuali attribuzioni assegnate dopo la suddetta data; esclusi sono i produttori che hanno perso quota latte alla riserva nazionale.

e)     giovani agricoltori ai sensi della legge  15 dicembre 1998,  n° 441;

f)     tutti i soggetti in possesso delle strutture necessarie all'allevamento della mandria lattiera;

 
4) Limiti all'ammissibilità delle domande
Nella domanda di assegnazione di quote latte può essere richiesta una quantità massima di 35.000 kg.
Escluse da questo limite sono le stalle sociali, in forma di cooperativa, le quali possono fare richiesta di attribuzione di quote latte di 10.000 chilogrammi  per ogni associato alla cooperativa.
Le domande la cui quota finale  oltrepassa 14.000 kg di quota per ettaro di superficie foraggera coltivata, vengono modificate d'ufficio, in modo che venga rispettato il limite di 14.000 kg per ettaro di superficie foraggera.
Ai fini dell'assegnazione delle quote latte si intende per unità produttiva indipendente, una struttura che dispone di almeno:

un ricovero autonomo per gli animali;

una superficie foraggera di dimensioni di almeno 1 ettaro, in proprietà, in affitto o in comodato;

una mandria lattiera che, ai fini dell'utilizzo della quota latte assegnata, viene munta nel ricovero autonomo per animali.

 
Richiedenti, non già proprietari di quote latte non devono, al momento della presentazione della domanda di assegnazione di quote latte, disporre necessariamente di una mandria lattiera; rimane tuttavia l'obbligo di utilizzare la quota latte assegnata all'interno dell'unità produttiva per la quale è stata richiesta.
 
5) Documentazione
La domanda per l'assegnazione di quote latte deve comunque indicare:

il numero delle vacche da latte tenute mediamente nell'azienda agricola nell'anno in corso;

la superficie foraggera coltivata, e nel caso di superfici condotte in affitto o in comodato, la partita tavolare, il comune catastale, il numero particellare, il tipo colturale e la superficie;

la quantità delle quote latte richiesta.

Qualora il richiedente sia un imprenditore agricolo singolo nella domanda devono essere indicati altresì:

le sue generalità e i dati anagrafici;

il codice fiscale.

Qualora trattasi invece di imprenditori agricoli associati, nella domanda deve essere indicata:

la denominazione, l'oggetto sociale e la sede;

le generalità ed i dati anagrafici del suo legale rappresentante.

Qualora i dati, di cui al comma 1, non risultino dalla scheda masi, i richiedenti possono produrre una dichiarazione, nella quale indicano i dati richiesti. La veridicità delle indicazioni è attestata, in ogni caso, dalla firma del richiedente stesso, qualora trattasi di una persona fisica, o dal legale rappresentante, qualora trattasi di una persona giuridica.
 
6) Superficie foraggera coltivata
Ai fini dell'assegnazione delle quote latte per superficie foraggera coltivata si intendono quelle superfici risultanti dal foglio di possesso con l'indicazione della qualità di coltura di prato, di arativo, di coltura foraggera e di alpe ad unico taglio. Nel caso di alpe ad unico taglio, ai fini della determinazione della superficie foraggera coltivata, si tiene conto solo del 40 per cento della superficie risultante dal foglio di possesso.
Per superficie foraggera coltivata ai fini dell'assegnazione delle quote latte si prendono in considerazione tutte le superfici coltivate dal richiedente, situate sul territorio provinciale o in una regione confinante alla provincia di Bolzano,   siano esse di sua proprietà, condotte in affitto o in comodato.
Superfici foraggere coltivate non di proprietà del richiedente sono prese in considerazione ai fini della determinazione delle quote latte da assegnare, solo se alla domanda viene allegata, qualora esistente, una copia del rispettivo contratto d'affitto o di comodato, oppure una dichiarazione sostitutiva del richiedente circa l'esistenza di un tale contratto in conformità alle direttive sull'ammissibilità di tali contratti.
Ai fini dell'assegnazione di nuove quote latte, il contratto d'affitto e di comodato deve avere una durata non inferiore a cinque anni. Le quote latte possono tuttavia essere assegnate anche ad un richiedente che conduce a titolo di affitto o in comodato un'azienda agricola o una superficie foraggera da almeno tre anni, se a partire dalla data di assegnazione delle quote latte la durata del contratto in corso ha una ulteriore durata di almeno due anni.
 
7) Criteri per l'assegnazione delle quote latte
L'attribuzione della quota latte richiesta non può comportare il superamento di 14.000 chilogrammi di quota finale per ettaro di superficie foraggera coltivata.

a)     Si procede ad una prima assegnazione delle quote latte, prendendo in considerazione i richiedenti indicati al punto 3) lettere a), b), c) e d).

Ai fini dell'assegnazione ad ogni richiedente viene attribuito un coefficiente che si ottiene, dividendo la somma risultante dalla quota latte già posseduta e dalla quota latte richiesta e ammessa, con la superficie foraggera coltivata.

Si inizia il riparto delle quote latte a favore del richiedente appartenente alla categoria di cui alla lettera a) del punto 3, che abbia il coefficiente più basso, procedendo  poi nei confronti dei richiedenti con i coefficienti meno bassi. Dopo aver soddisfatto tutti i richiedenti appartenenti alla stessa categoria, si passa ai richiedenti di cui alle lettere successive, fino a giungere alla lettera d) del punto 3.

b)     La quantità di quota latte rimanente in seguito alle assegnazioni di cui alla precedente lett. a) viene ripartita come segue :

40 per cento ai giovani agricoltori di cui al punto 3) lett. e);

60 per cento ai richiedenti di cui al punto 3, lett. f).

 
Nei confronti dei richiedenti appartenenti alle suddette categorie, l'attribuzione delle quote latte avviene altresì in rapporto alla superficie, ovvero, calcolando per ogni richiedente un coefficiente ottenuto, dividendo la somma risultante dalle quote latte già possedute e dalla quota latte richiesta, con la superficie foraggera coltivata. Il richiedente con il coefficiente più basso viene considerato per primo per passare poi ai richiedenti con il coefficiente meno basso fino all'esaurimento delle quote disponibili.
 
8) Istruttoria e termine di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall'Assessore provinciale all'Agricoltura.
La domanda viene presentata presso l'Ufficio provinciale zootecnia della Ripartizione agricoltura.
La domanda di assegnazione delle quote latte è respinta, qualora la stessa o la documentazione eventualmente allegata risulti incompleta o contraddittoria.
 
9) Riduzione delle quote latte

1.     L'ufficio provinciale competente per la zootecnia presso la Ripartizione agricoltura verifica periodicamente la corrispondenza della quantità di prodotto realmente commercializzata dai produttori alle quote latte loro assegnate a qualsiasi titolo.

2.     Qualora nel periodo per il quale è stata comunicata la disponibilità della quota latte assegnata, venga accertata una produzione annua di latte effettivamente commercializzata inferiore al 90 per cento della quota latte disponibile, in attuazione del presente provvedimento, l'intero quantitativo da ultimo assegnato affluisce alla riserva provinciale, se l'effettiva produzione di latte del periodo di disponibilità è stata inferiore alla quota latte posseduta dal richiedente prima dell'assegnazione; altrimenti la quota latte viene adeguata alla produzione del periodo di riferimento, aumentata del 10 per cento o in alternativa di almeno 3.000 kg. L'adeguamento non può però in alcun caso comportare un'aumento di quota.

Su richiesta motivata, inoltrata da parte del produttore, la perdita o riduzione della quota latte assegnata può essere rinviata al prossimo periodo di commercializzazione.

4.     La riduzione del quantitativo di riferimento di cui al comma 2 non avviene, qualora il produttore dimostri che la mancata commercializzazione sia imputabile ad una delle seguenti cause:

- prolungata inattività conseguente ad inabilità del produttore medesimo;

- esproprio della superficie agricola dell'azienda ;

- furto o perdita accidentale del patrimonio bovino da latte ;

- catastrofe naturale che abbia colpito in maniera notevole l'azienda;

- distruzione dei fabbricati destinati all'allevamento della mandria lattiera;

- epizoozie e altre cause sanitarie, comprovate dal servizio veterinario provinciale, che compromettono la produzione lattiera;

- notevole riduzione della produzione foraggera dovuta a condizioni climatiche avverse;

- ristrutturazione o nuova costruzione della stalla o del fienile.

5.     Per le finalità di cui al comma 3 il produttore interessato deve presentare all'ufficio zootecnia una apposita richiesta, corredata della relativa documentazione, entro il 31 ottobre dell'anno successivo al periodo di  ridotta commercializzazione.

6.     La perdita della quota ha effetto dal periodo di commercializzazione successivo a quello nel quale viene accertata la minore produzione.

7.     In ogni caso devono essere rispettate le disposizioni legislative riguardanti la produzione minima per non essere soggetti ad una riduzione di quota.

 
10) Divieti

1.     Gli assegnatari di quote latte non possono vendere, affittare o communque cedere, separatamente dall'azienda, in tutto o in parte quote a loro assegnate a qualsiasi titolo.

2.     Nei primi tre anni a partire dall'attribuzione della quota richiesta, le quote non possono essere trasferite in alcun caso ad altri produttori se non in occasione dell'trasferimento della proprietà di un'azienda agricola, a parenti o affini fino al quarto grado o al coniuge e nel caso di contratti d'affitto di alpeggi da parte di enti pubblici o di interessenze.

3.     La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta la perdita delle quote latte assegnate a favore della riserva provinciale.

4.     Quote latte assegnate a produttori in base a superfici condotte in affitto o in comodato, affluiscono di nuovo alla riserva provinciale per essere riassegnate, se il contratto d'affitto o di comodato viene revocato o giunge a scadenza. Fa' eccezione il caso in cui il proprietario delle superfici le utilizzi personalmente e richieda a tal fine l'assegnazione della rispettiva quota. La conseguente ripartizione della quota avviene proporzionalmente  e in rapporto alla superficie, sia per l'assegnazione di quote latte a favore del proprietario delle suddette superfici che nei confronti dell'ex affittuario o comodatario. In nessun caso la quota latte, posseduta dall'affittuario o comodatario prima che gli erano state assegnate ulteriori quote in base ai contratti di affitto o comodato, può essere ridotta, nonché essere superato il limite di 14.000 kg per ettaro di superficie foraggera, in seguito all'assegnazione di quota latte al proprietario. In ogni caso il nuovo assegnatario di quota deve rispettare i divieti di cui ai precedenti commi.

 
11) Controlli ispettivi a campione
L'Ufficio zootecnia provinciale presso la Ripartizione agricoltura effettua controlli ispettivi a campione in ordine ad almeno il sei per cento dei richiedenti beneficiari delle assegnazioni di quote latte.
 
12) Revoca
Qualora dopo l'assegnazione delle quote latte venga accertata la presenza di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di assegnazione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l'assegnazione, il relativo beneficiario decade dalla stessa e le quote latte vengono assegnate ai richiedenti non beneficiari di assegnazioni.
 
13) Norma finale
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione la vigente normativa comunitaria, nazionale e provinciale.