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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 626 del 28.02.2000
Approvazione degli indirizzi e dei criteri per l'organizzazione e la gestione del distretto sociale

Allegato

INDIRIZZI E CRITERI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL DISTRETTO SOCIALE ai sensi della L.P. 30.04.1991 n. 13, art. 8, punto b e successive modifiche ed integrazioni

 

Art. 1

(Il distretto sociale)

1. Il distretto sociale rappresenta l'unità organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione di prestazioni sociali di base.

 

2. Per prestazioni sociali di base s'intendono interventi informativi, consultivi, assistenziali ed integrativi che mirano alla prevenzione di ogni forma di svantaggio e disagio sociale, al superamento o alla riduzione dello  di bisogno e all'integrazione familiare, lavorativa, sociale e scolastica.

 

Art. 2

(Obiettivi)

1. Il distretto sociale privilegia interventi che mirano al sostegno della famiglia e delle reti sociali nell'assolvimento dei relativi compiti, alla tutela della maternità e dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù, degli anziani, degli invalidi e delle persone in difficoltà o esposte a rischio.

 

2. Il distretto sociale opera mirando al superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogni e di interventi differenziati a seconda della specificità dei casi.

 

3. Il distretto sociale mira a ridurre il numero e la durata dei ricoveri in strutture residenziali e semiresidenziali.

 

4. Il distretto sociale mira alla collaborazione tra le diverse figure professionali e all'integrazione con i servizi sociali e sanitari operanti nel territorio di competenza.

 

Art. 3

(Prestazioni)

1. Il distretto sociale assicura al singolo, alla famiglia, ai gruppi  ed alla comunità  prestazioni sociali di base nell'ambito della prevenzione, consulenza, assistenza ed integrazione. Particolare attenzione viene dedicata all'informazione ed alla presa in carico dell'utente.

 

2. In particolare il distretto sociale eroga le prestazioni di base previste dall'articolo 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 ed esercita  quelle funzioni amministrative proprie dei Comuni delegate agli enti gestori.

 

3. Le singole prestazioni sono elencate nel catalogo delle prestazioni dei servizi sociali e vengono erogate in base a criteri e procedimenti previsti dalla normativa provinciale o dagli enti gestori.

 

4. Le prestazioni del distretto sociale vengono erogate dal personale tecnico competente.

 

5. Decisioni, che richiedono un'ampia discrezionalità o che riguardano prestazioni di notevole complessità sono affidate ad appositi gruppi di operatori tecnici istituiti dagli enti gestori.

 

Art. 4

(Organizzazione)

1. Le prestazioni del distretto sociale sono erogate attraverso forme organizzative, che mirano alla massima efficacia, efficienza ed economicità.

 

2. In particolare l'attività del distretto sociale si articola in aree di intervento al fine di assicurare al cittadino, alla famiglia, ai gruppi ed alla comunità stessa interventi coordinati ed integrati.

 

3. In ogni distretto sociale sono attivate, entro sei mesi le seguenti aree di intervento:

a)     assistenza economica sociale;

b)     assistenza domiciliare;

c)     assistenza socio-pedagogica di base (settore minorile e settore adulti).

 

4. A determinate aree di intervento che presentano evidenti complessità organizzative può essere assegnato un responsabile, al quale spetta l'attuazione coordinata dei piani d'intervento nonché la verifica dei risultati eseguiti sia sotto il profilo tecnico che economico.

 

5. Al responsabile dell'area di intervento spetta il compenso previsto dalla vigente normativa.

 

Art. 5

(Responsabile del distretto sociale)

1. La direzione del distretto sociale è affidata ad un responsabile.

 

2. I criteri e le procedure per la nomina del responsabile del distretto sociale, nonché la durata della carica ed i relativi aspetti economici e normativi sono definiti con contratto di comparto e regolamento del personale.

 

3. Il responsabile del distretto sociale gestisce il servizio sotto il profilo tecnico, amministrativo ed economico in base alla normativa vigente, ai programmi previsti ed agli obiettivi concordati con il direttore dei servizi sociali nell'ambito delle risorse assegnate. A quest'ultimo spetta la programmazione, la direzione del personale nonché aziendale.

 

4. ll responsabile del distretto sociale promuove le iniziative utili a favorire la collaborazione con altri servizi pubblici e privati nonché con le istituzioni di volontariato.

 

5. Il responsabile del distretto sociale instaura e mantiene contatti regolari con le amministrazioni comunali al fine di garantire una costante informazione sull'attività del distretto nonché di favorire la massima integrazione delle risorse della comunità.

 

Art. 6

(Accesso alle prestazioni)

1. L'accesso alle prestazioni del distretto sociale  avviene di regola su richiesta del cittadino, di istituzioni o altri organismi aventi funzioni di tutela o di assistenza o che hanno comunque obbligo di segnalazione.

 

2. Nei casi in cui il cittadino si trovi in una situazione di particolare disagio o svantaggio sociale gli interventi sono attivati anche d'ufficio, sempre che gli interessati ne siano tempestivamente informati e coinvolti.

 

Art. 7

(Personale)

1. L'ente gestore, compatibilmente con le risorse professionali ed economiche di cui dispone, assegna il personale tecnico ed amministrativo necessario all'attuazione degli interventi previsti dal piano di distretto sociale o da altro documento programmatico.

 

Art. 8

(Volontariato)

1. Il volontariato rappresenta una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del distretto sociale.

 

2. Il distretto sociale valorizza e promuove il volontariato anche attraverso la realizzazione di progetti comuni.

 

Art. 9

(Piano di distretto sociale)

1. L'ente gestore dei servizi sociali approva annualmente, in concomitanza con il bilancio preventivo, il programma annuale che prevede tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, nonché le necessarie risorse economiche e di personale.

 

Art. 10

(Relazione di distretto sociale)

1. Entro il termine stabilito in seno a ciascun ente gestore, il responsabile del distretto sociale presenta al direttore dei servizi sociali la relazione di distretto.

 

Art. 11

(Informazioni)

1. Per assicurare un agevole accesso alle prestazioni, il distretto sociale è tenuto ad informare i cittadini attraverso  mezzi idonei.

 

Art. 12

(Dati statistici)

1. Il distretto sociale è tenuto a trasmettere i dati statistici nei tempi e nei modi richiesti per le funzioni di gestione e di amministrazione dell'ente gestore.

 

Art. 13

(Costi e tariffe)

1. L'ente gestore fissa annualmente i costi e le tariffe delle prestazioni secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 30 aprile 91, n. 13 e successive modifiche.

 

Art. 14

(Abrogazione)

1. I vigenti regolamenti dei servizi distrettuali degli enti gestori sono da sostituire entro 6 mesi dal regolamento del distretto sociale.

 

Art. 15

(Norme transitorie)

1. Fino a quando non sarà approvato il catalogo delle prestazioni dei servizi sociali di cui all'articolo 4, comma 3 il distretto sociale eroga le prestazioni elencate nei vigenti regolamenti dei singoli servizi distrettuali.

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