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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 3926 del 23.10.2000
Regime di aiuti alle imprese per la formazione di occupati

Allegato A

Aiuti destinati alle imprese operanti nel territorio della Provincia appartenenti ai settori esposti alla concorrenza internazionale e che sono rivolti alla prima formazione, alla riqualificazione ed aggiornamento dei loro addetti.

 
1. La Provincia Autonoma di Bolzano, soprattutto mediante l’utilizzo delle risorse del cofinanziamento comunitario assicurate dal Fondo Sociale Europeo (Programma Operativo ob. 3/ob. 1 – periodo 2000-2006), intende finanziarie interventi formativi per i lavori occupati, compresi i titolari delle PMI, delle imprese localizzate sul proprio territorio, senza distinzione di dimensione, finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

Garantire l’aggiornamento delle qualifiche e l’acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati (compresi i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i prestatori di lavoro temporaneo), con particolare attenzione per quelli dipendenti da PMI

Sostenere l’occupabilità dei lavoratori interessati da forme contrattuali ”flessibili” (quali lavoratori stagionali, interinali, a tempo parziale ecc.).

Promuovere l’utilizzo di nuovi modelli organizzativi della prestazione lavorativa quali il telelavoro.

Sostenere nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di lavoro in impresa.

 
2. In attuazione della disciplina degli aiuti di stato alla formazione della Commissione Europea 98/C 343/07 GUCE serie C n. 343 dell'’1/11/98, la Provincia stabilisce che gli interventi di formazione di cui al punto 1) devono realizzarsi secondo le intensità lorde massime di aiuto, espresse in percentuale dei costi sovvenzionabili, riportate nel seguente quadro:
 
Formazione SpecificaFormazione Generale
GRANDI IMPRESE

25

50

PMI

35

70


Le intensità di cui al quadro precedente, sono maggiorabili di 10 punti percentuali qualora l’azione oggetto dell’aiuto sia destinata alla formazione di disabili, immigrati, soggetti privi di titolo di studio o con bassa qualificazione, provenienti da stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.
 
3. Gli operatori che, in quanto titolari di corsi per conto di imprese individuate, rivolti a lavoratori occupati presso di esse, siano beneficiari dell’aiuto, sono di conseguenza tenuti a garantire che le imprese medesime assicurino la compartecipazione prevista dal presente provvedimento.
 
4. Ai fini della distinzione tra tipi di formazione di cui al precedente punto 2 si definisce:
formazione specifica quella che comporta l’acquisizione di competenze professionali spendibili principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria. La possibilità di trasferire le competenze acquisite attraverso questo tipo di formazione ad altre imprese o altri settori di lavoro è estremamente ridotta.
formazione generale quella che assicura l’acquisizione di competenze che non sono unicamente applicabili sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all’interno dell’impresa beneficiaria; è connessa al funzionamento generale dell’impresa e procura qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro e che pertanto contribuisce a migliorare l’occupabilità dei destinatari. In questo ambito la nozione di competenze trasferibili risulta rafforzata nei casi in cui l’accessibilità alla formazione sia garantita a  personale dipendente da imprese diverse ovvero organizzata nell’ambito di una collaborazione fra varie imprese. In ogni caso, i processi di formazione sono considerati ”generali” nei casi in cui il percorso si concluda con idonea certificazione rilasciata dalla Provincia o da autorità pubblica da essa delegata.
 
5. La forma che assumerà l’aiuto è quella di rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e dimostrate per l’attuazione di azioni formative. La dimostrazione di spesa sostenuta avverrà – secondo quelli che sono i costi reali di diretta imputazione all’azione formativa, documentati con titoli di spesa validi anche dal punto di vista fiscale, regolarmente quietanzati e formalizzati – al termine dell’azione a cui si riferiscono, in un ”rendiconto generale delle spese”.
La Provincia definisce gli eventuali limiti parametrali entro cui contenere i rimborsi suddetti nell’ambito degli specifici bandi (direttive) per la realizzazione delle azioni.
 
6. I costi sovvenzionabili nell’ambito di un intervento di aiuti alla formazione sono riportati nel seguente quadro:
 
categoria

descrizione

importo massimo

Costi del personale docenteRetribuzione e oneri di personale docente interno
- Collaborazioni professionali insegnanti esterni
Costo orario da Busta paga
 
 
L. 165.000 orarie
Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazioneViaggi e trasferte di personale docente ed amministrativo
Alloggio docenti
Vito docenti
Spese vitto partecipanti
- Spese allogio partecipanti

 
 
L.43.000
L. 32.000
L. 50.000
Altre spese correntiRetribuzione e oneri di personale interno non docente (direzione, coordinamento, amministrazione e segreteria)
 
Collaborazione professionali di personale non insegnante
 
Manutenzioni ordinarie/pulizie locali
 
Noleggio attrezzature
Materiali di consumo per esercitazione dei partecipanti
Materiale didattico in dotazione individuale ai partecipanti
Indumenti di lavoro in dotazione
Spese connesse ad azioni di formazione formatori
 
- Spese amministrazione
Costo orario da busta paga
 
 
 
 
 
 
L. 68.000 a giornata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. 50.000 orarie
Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione- Ammortamento attrezzature
Costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione- Spese per la consulenza specialistica per la realizzazione dei progetti
L. 600.000 a giornata
Costi di personale per partecipanti al progetto formativo, fino a un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionabili sopra indicatiReddito allievi (rapportato alle sole ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione al netto delle ore produttive o equivalenti)
 
Assicurazione partecipanti
Massimo pari al 50 % del costo totale delle spese del progetto. (da Busta paga)

Le suddette spese si intendono al netto di IVA e IRAP, e si riferiscono alla circolare del Ministero del Lavoro n. 101/97 del 17/7/1997
 
6. Le indicazioni riportate ai precedenti punti si applicano a tutti i settori nessuno escluso. L’applicazione nel caso di settori sensibili è prevista solo nella misura in cui non risulti contraria alle norme comunitarie sulla concorrenza che disciplinano i settori medesimi.
 
7. La Provincia si impegna affinché gli aiuti alla formazione che si intende offrire secondo le intensità di cui al punto 2, garantiscono il rispetto della disciplina comunitaria vigente in materia di cumulo degli aiuti di stato.
 
8. Gli aiuti che non facciano riferimento alla disciplina recepita mediante il presente provvedimento saranno assoggettati alla regola del ”de minimis”.