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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 627 del 28.02.2000
Determinazione delle disposizioni di massima per gli enti gestori dei servizi sociali:Rideterminazione dei criteri per l'organizzazione, la gestione ed il finanziamento di soggiorni fuori sede gestiti dai servizi sociali e da enti ed associazioni in favore di persone in situazione di handicap e malati psichici - Revoca della deliberazione n. 1126 del 24.03.1997

Allegato

CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DI SOGGIORNI FUORI SEDE PER PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP E MALATI PSICHICI

(Rettificati con delibera Nr. 1178 del 10.4.2000)

 

Princípi fondamentali:

I soggiorni fuori sede sono organizzati in modo da perseguire la massima integrazione sociale dell'assistito.
I costi devono essere adeguati e contenuti. Gli utenti sono tenuti ad una compartecipazione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.
Le associazioni private, che intendono avvalersi del contributo di cui alla L.P. 17.09.73 n. 59, sono tenute ad organizzare i soggiorni estivi secondo i presenti criteri.
La retta giornaliera ed i contributi a carico degli utenti sono stabiliti dalla Giunta provinciale per anno di attività, mediante la deliberazione con la quale si determinano tipi di strutture e prestazioni a favore delle persone in situazione di handicap e malati psichici, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. n. 13 del 30.04.1991.
 
A.     SOGGIORNI GESTITI DA PRIVATI

1)     Le istituzioni interessate curano l'organizzazione dei soggiorni: ricerca delle sedi, reperimento del personale necessario (anche in accordo con le A.S.L. e gli uffici provinciali competenti), assicurazioni, ecc.

 

2)     Il numero degli operatori viene stabilito tenendo conto del seguente rapporto massimo personale/assistiti:

1:1     per casi gravi; per gruppi che necessitano di regolare servizio notturno e di turno, il predetto rapporto può essere superato del numero di operatori che è assolutamente necessario per lo svolgimento dei turni;

1:2     per casi leggeri e mediogravi;
1:3     per malati psichici gravi;

1:4     per utenti non bisognosi di particolare assistenza fisica e malati psichici lievi.

 

3)     L'incaricato di 1 o più gruppi (responsabile di gruppo) deve essere possibilmente un operatore professionale, il restante personale può essere anche tutto volontario.

 

4)     Nel caso di soggiorni gestiti da privati non convenzionati l'utente è tenuto a corrispondere una quota di partecipazione le spese del soggiorno nella misura stabilita dal privato che lo organizza: tale quota non può in ogni caso essere inferiore al 10% della retta giornaliera stabilita dalla Giunta provinciale.

Se l'utente partecipa a più di un soggiorno (inclusi quelli organizzati dai Servizi sociali od altri privati) è tenuto a versare per ogni ulteriore soggiorno un contributo giornaliero che non può essere di regola inferiore al 30% della succitata retta giornaliera.

È ammessa la partecipazione a più di un soggiorno, senza incorrere nel versamento del contributo giornaliero maggiorato, solo nel caso di comprovata e documentata necessità.

Gli utenti dei soggiorni gestiti da privati convenzionati sono soggetti, invece alle forme di compartecipazione, così come applicate nei confronti degli utenti dei Servizi sociali.

 

5)     Al personale autonomamente reperito è concesso il rimborso massimo per vitto e alloggio pari all'11,65% della quota base del minimo vitale deliberato annualmente, nonchè un compenso giornaliero massimo lordo pari al 10,02% della quota base di minimo vitale; di norma il soggiorno non può essere effettuato in alta stagione: se però, per motivi eccezionali, lo stesso deve essere assolutamente organizzato in alta stagione, il rimborso massimo per vitto ed alloggio può essere aumentato fino al 13,25% della quota base del minimo vitale; per il responsabile di gruppo il compenso giornaliero massimo lordo può essere aumentato fino al 12,45% della quota base del minimo vitale.

 

6)     Per il personale messo a disposizione da enti pubblici (A.S.L., uffici provinciali, ecc.) di regola le spese vengono affrontate dall'ente di appartenenza o sostenute secondo i criteri indicati da apposite convenzioni; se questo non avviene si applicano le tariffe di diaria e di rimborso per vitto e alloggio previste dalla normativa provinciale vigente sul trattamento di missione.

Se non è possibile concedere a questi collaboratori il trattamento giuridico relativo al calcolo dell'orario di servizio così come applicato dall'amministrazione provinciale, l'indennità di missione può essere aumentata al massimo del 20%.

 

7)     Una particolare forma di soggiorno è il sostegno delle famiglie che organizzano la vacanza in proprio mediante la messa a disposizione di un accompagnatore. In questo caso le associazioni private provvedono al pagamento di vitto/alloggio dell'accompagnatore fino ad un importo giornaliero massimo pari al 13,25% della quota base del minimo vitale, dietro presentazione di regolare fattura intestata a loro stesse.

Non possono usufruire di tale servizio gli utenti che partecipano ad altri soggiorni. Il ruolo di accompagnatore può essere coperto da qualsiasi persona di fiducia, esclusi i genitori stessi.

 

B.     SOGGIORNI GESTITI DAI SERVIZI SOCIALI

 

1)     I soggiorni estivi vengono effettuati possibilmente nel periodo anteriore alla data di chiusura dei laboratori protetti per la pausa estiva. Per gruppi di persone in situazione di handicap lievi e per malati psichici, con organizzazione particolarmente produttiva, può essere deliberata l'estensione del calendario di attività fino a limitare la chiusura della relativa struttura a soli 15 giorni durante il periodo estivo, senza organizzare alcun soggiorno.

 
2)     Durata massima del soggiorno:

15 gg. all'anno, compresi i giorni di viaggio;

21 gg. per particolari gruppi di utenti; in tal caso almeno una settimana di soggiorno va organizzata durante il periodo estivo di chiusura dei laboratori protetti.

Particolari forme di assistenza estiva all'interno delle strutture (es. campi solari) non sono soggette a limiti di durata.

 

3)     Oltre alle giornate di cui al precedente punto 2, possono essere organizzate gite o viaggi fuori sede nella misura massima di 2 giornate singole o consecutive per anno di attività. Detta disposizione non si applica ai convitti e strutture similari, nonchè per le attività socioassistenziali diurne, per i quali i Servizi sociali possono autonomamente decidere nell'ambito dei fondi a disposizione.

 

4)     I soggiorni sono dotati di adeguato numero di operatori a seconda della gravità dei casi. Solo in casi di eccezionale gravità il rapporto personale/assistiti potrà anche raggiungere e superare il parametro di 1:1.

 

5)     Responsabile di gruppo deve essere un educatore oppure un istitutore.

 

6)     Il personale dei Servizi sociali può essere affiancato da altri operatori adeguatamente preparati, messi a disposizione dalle associazioni private, previa stipulazione di apposita convenzione ed alle condizioni in essa indicate.

 

7)     Il personale può partecipare, previa autorizzazione, a soggiorni estivi gestiti da altre istituzioni anche durante il proprio congedo ordinario. In tal caso è autorizzato a godere del medesimo trattamento previsto per il personale autonomamente reperito dagli enti organizzatori. Siffatta partecipazione non richiede la preventiva stipulazione di convenzioni.

 

8)     La quota massima di spesa giornaliera per vitto ed alloggio per assistito viene fissata per un importo massimo pari all'11,65% della quota base di minimo vitale; se il soggiorno deve essere organizzato in periodo di alta stagione, in via eccezionale il rimborso massimo per vitto ed alloggio può essere aumentato fino al 13,25% della quota base del minimo vitale.

 

9)     Per quanto riguarda la compartecipazione valgono i criteri fissati annualmente dalla Giunta provinciale fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 7 della L.P. n. 13 del 30.04.1991

 

10)     Il pagamento dei costi dei soggiorni può essere effettuato tramite funzionario delegato. Esso è autorizzato al pagamento delle spese entro il limite giornaliero massimo succitato, per 15 (21 nei casi previsti) giorni all'anno al massimo, inclusi i giorni di viaggio, sulla base di semplici liste di presenza allestite e sottoscritte dagli operatori del Servizio sociale. Le spese di viaggio sono rimborsate, previa autorizzazione del direttore competente, su presentazione della documentazione comprovante l'effettiva spesa sostenuta ovvero mediante rimborso chilometrico nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale in caso di utilizzo del mezzo proprio.

Gli utenti, ed eventualmente il personale, sono tenuti, se richiesto, ad anticipare la somma massima prevista.

 

11) Il personale impiegato nei soggiorni fuori sede è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.

Conteggio orario di lavoro: è riconosciuto un monte ore straordinario forfettario di 3,5 al giorno (17,5 settimanali) da conguagliarsi di norma durante il periodo estivo; per i giorni di partenza e di arrivo si calcolano solo le ore di lavoro effettivo;

Trattamento per servizio di turno, festivo e pronta reperibilità: si applicano le disposizioni vigenti per le strutture abitative;

Trasferta: diaria secondo il trattamento di missione; vitto ed alloggio a pie' di lista fino all'importo massimo fissato per gli utenti.

 
 

Importi di massima per l'organizzazione di soggiorni fuori sede per persone in situazione di handicap e malati psichici

A)     SOGGIORNI FUORI SEDE ORGANIZZATI DA GESTORI PRIVATI

CONTRIBUTO MINIMO DA PARTE DEI PARTECIPANTI AL SOGGIORNO:

10% della retta giornaliera stabilita dalla giunta provinciale

CONTRIBUTO MINIMO DA PARTE DEI PARTECIPANTI A PIÚ SOGGIORNI:

30% della retta giornaliera stabilita dalla giunta provinciale

RIMBORSO A COLLABORATORI VOLONTARI PER VITTO ED ALLOGGIO:

Importo massimo pari all'11,65% della quota base di minimo vitale deliberato annualmente

In alta stagione l'importo massimo può essere aumentato fino al 13,25% della quota base di minimo vitale

COMPENSO LORDO A COLLABORATORI VOLONTARI:
importo massimo pari al 10,02% della quota base di minimo vitale;
per i responsabili di gruppo importo può essere aumentato fino ad un importo pari al 12,45% della quota base di minimo vitale

RIMBORSO AGLI ACCOMPAGNATORI DI FAMIGLIE:

per vitto alloggio: importo pari all'13,25% della quota base di minimo vitale

B)     SOGGIORNI FUORI SEDE ORGANIZZATI DAI SERVIZI SOCIALI

 
IMPORTO MASSIMO PER LE SPESE DI VITTO ED ALLOGGIO PER ASSISTITO:

Importo massimo pari all'11,65% della quota base di minimo vitale deliberato annualmente

In alta stagione l'importo massimo può essere aumentato fino al 13,25% della quota base di minimo vitale