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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 591 del 23.02.1998
Linee di indirizzo concernenti la gestione, l'attività ed il personale della Centrale provinciale di Emergenza (modificate con delibera n. 41 del 17.1.2000 e delibera n. 3871 del 05.11.2001)

Allegato

LINEE DI INDIRIZZO CONCERNENTI LA GESTIONE, L'ATTIVITÀ ED IL PERSONALE DELLA CENTRALE PROVINCIALE DI EMERGENZA

 

I GESTIONE

1. Trasferimento

1.1 La gestione della Centrale provinciale di Emergenza è trasferita all'Azienda sanitaria Bolzano.

 

2. Comitato guida

2.1 Il coordinamento della Centrale provinciale di Emergenza è affidato ad un Comitato guida, che è organo consultivo della Giunta provinciale.

 

2.2 Il Comitato guida è composto dalle seguenti persone:

a) direttore della Ripartizione 26 protezione antincendi e civile, presidente;

b) direttore dell'Ufficio ospedali, membro;

c) presidente della Croce Bianca, membro;

d) presidente della Croce Rossa Italiana per la Provincia autonoma di Bolzano, membro;

e) presidente del "Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirols”, membro;

f) presidente del Soccorso alpino e Speleologico sezione Alto Adige, membro;

g) presidente dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, membro;

h) Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano, membro;

i) dirigente medico della Centrale provinciale di emergenza, membro;

j) direttore generale dell'Azienda sanitaria Bolzano, membro,

k) dirigente del servizio della Centrale provinciale di emergenza, membro;

l) rappresentante del gruppo linguistico ladino se sono dati i presupposti di cui al seguente comma 5, membro;

m) direttore dell'ufficio protezione civile, segretario.

2.3 Il Comitato guida è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. Per ogni membro è nominato un membro supplente.

 

2.4 Nel Comitato guida deve essere rappresentato il gruppo linguistico ladino con un proprio membro.

2.5 Nel caso in cui fra le persone di cui al comma 2 non vi sia un rappresentante del gruppo linguistico ladino le organizzazioni di soccorso rappresentate nel Comitato guida presentano alla Giunta provinciale una proposta di tre nomi di persone del gruppo linguistico ladino.

 

2.6 Ai membri del Comitato guida aventi diritto sono corrisposte le indennità ed i gettoni di presenza secondo la normativa vigente.

3. Compiti del Comitato guida

3.1 Il Comitato guida è competente per:

a) l'elaborazione delle linee di indirizzo per l'espletamento dell'attività della Centrale provinciale di Emergenza, nonché per il coordinamento dei piani di allarme e di intervento di tutte le autorità ed organizzazioni di soccorso interessate;

b) la definizione dei compiti della Centrale provinciale di Emergenza;

c) la proposta relativa al fabbisogno di personale;

d) l'elaborazione delle linee di indirizzo concernenti il coordinamento con la Centrale provinciale di allertamento e con altri servizi;

e) pareri sul programma di formazione per il personale della Centrale provinciale di Emergenza;

f) pareri sui programmi di allestimento della Centrale provinciale di Emergenza;

g) pareri sui concetti e programmi della tecnica aziendale della Centrale provinciale di Emergenza;

h) pareri sulla programmazione finanziaria della Centrale provinciale di Emergenza.

 

3.2 Le attribuzioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma precedente vengono presentate in forma di proposta alla Giunta provinciale per la loro approvazione.

 

II ATTIVITÀ

4. Compiti della Centrale provinciale di Emergenza

4.1 La Centrale provinciale di Emergenza assume tutti i compiti della chiamata di emergenza sanitaria "118" incluso il soccorso alpino e la chiamata di soccorso del settore antincendio "115"

 

5. Rapporto di lavoro

5.1 Il dirigente del servizio, i capiturno e gli operatori sono dipendenti dell'Azienda sanitaria Bolzano.

 

III PERSONALE

6. Direzione della Centrale provinciale di Emergenza

6.1 Al dirigente del servizio della Centrale provinciale di Emergenza compete la direzione operativa e la gestione nell'ambito delle norme vigenti. La nomina del dirigente del servizio avviene tramite l'Azienda sanitaria Bolzano in base al profilo richiesto, che è stabilito dall'Azienda sanitaria Bolzano di concerto con il Comitato guida.

 

6.2 Per quanto riguarda competenze sanitarie il dirigente del servizio, i capiturno e gli operatori sono sottoposti al dirigente medico della Centrale provinciale di Emergenza, nominato dall'Azienda sanitaria Bolzano.

 

7. Direzione dei turni

7.1 I capiturno sono definiti dall'Azienda sanitaria Bolzano e scelti tra infermieri professionali con almeno tre anni di esperienza professionale.

 

8. Formazione

8.1 L'Assessore competente per la formazione del personale sanitario propone un programma di formazione che, ottenuto il parere positivo dal Comitato guida, è approvato dalla Giunta provinciale.

8.2 Il dirigente del servizio organizza per i capiturno e per gli operatori la frequenza dei corsi di formazione secondo il programma.

 

IV NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

9. Finanziamenti

9.1 La Giunta provinciale mette a disposizione dell'Azienda sanitaria Bolzano i mezzi finanziari necessari per la gestione della Centrale provinciale di Emergenza in base ad un programma di finanziamento previo parere del Comitato guida.

 

10. Norma transitoria

10.1 Per gli operatori della Centrale di emergenza sanitaria "118” si applicano le disposizioni di cui all'articolo16, in particolare del comma 3 del Contratto collettivo intercompartimentale per il periodo 1997-2000.

 

10.2 Per la gestione della Centrale provinciale di Emergenza la Giunta provinciale autorizza l'Azienda sanitaria Bolzano ad aumentare la pianta organica dei posti necessari.

 

10.4 I beni immobili destinati all'alloggiamento della Centrale provinciale di Emergenza rimangono alla Provincia autonoma di Bolzano. I beni mobili, esclusi quelli dei settori dell'informatica, della telecomunicazione e dell'alimentazione d'emergenza di energia elettrica, sono trasferiti all'Azienda sanitaria Bolzano.