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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 3840 del 06.09.1999
Criteri e modalità per l'erogazione di contributi ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, nel settore delle attività di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, docente, ed educativo delle scuole in lingua italiana

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, nel settore delle attività di formazione e aggiornamento per il personale direttivo, docente ed educativo delle scuole in lingua italiana.

 

1. SOGGETTI CUI POSSONO ESSERE CORRISPOSTI CONTRIBUTI

Possono ottenere contributi ai sensi della legge provinciale 10 novembre 1976, n. 45, di seguito nominata legge, secondo il seguente ordine di priorità:

a) associazioni educative senza scopo di lucro;

b) enti pubblici e privati senza scopo di lucro.

 

2. CONDIZIONI PER ACCEDERE AI CONTRIBUTI

2.1 Organizzazione e trasparenza

Le associazioni e gli enti che chiedono il contributo all'amministrazione provinciale devono ispirarsi a criteri di:

- chiarezza e trasparenza;

- efficacia ed economicità;

nelle finalità e nella gestione.

Debbono essere sempre accessibili all'Ufficio che eroga il contributo:

a) per le attività: i dati riguardanti le iniziative, il luogo di svolgimento delle stesse, i mezzi finanziari, i frequentanti, i relatori ed il personale amministrativo;

b) per le ricerche, gli studi: le finalità e l'utilizzo degli stessi, i criteri di scelta degli esperti e delle istituzioni coinvolte, i mezzi finanziari, gli atti e i risultati delle ricerche;

c) per le pubblicazioni: il numero delle copie realizzate, la loro distribuzione, le modalità di presentazione pubblica, i criteri di scelta degli autori, i mezzi finanziari.

2.2 Progettazione delle attività

Per la progettazione delle iniziative di formazione e aggiornamento vige quanto disposto dal "Contratto collettivo decentrato concernente le linee di indirizzo per l'attività di formazione in servizio" sottoscritto il 9 marzo 1999 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 11 maggio 1999.

Le iniziative per cui le associazioni e/o enti presentano domanda di finanziamento dovranno pertanto essere rispondenti:

- ai criteri e agli obiettivi formativi prioritari di cui al suddetto contratto collettivo decentrato,

- agli obiettivi e alle finalità che l'associazione o l'ente si pone nello statuto e nelle linee guida interne,

- ai criteri di economicità ed ottimizzazione delle risorse disponibili.

La capacità di realizzare le attività programmate a costi contenuti da parte degli enti e/o associazioni può costituire un titolo di preferenza.

2.3 Autofinanziamento

Le associazioni, gli enti richiedenti devono concorrere alle spese preventivate con entrate diverse dal finanziamento provinciale.

Per la determinazione del contributo verrà data la precedenza a quelle organizzazioni che dimostrano buone capacità di autofinanziamento.

Nel piano di finanziamento allegato alla richiesta devono essere indicati l'ammontare dell'autofinanziamento e delle sue fonti.

 

3. CATEGORIE DI INTERVENTO

Possono essere concessi finanziamenti per le seguenti categorie di intervento:

1. Attività di formazione e di aggiornamento per il personale docente, direttivo ed educativo delle scuole della provincia di Bolzano comprese nel Piano provinciale di aggiornamento (PPA);

2. Attività di formazione e di aggiornamento extra piano provinciale che siano riconosciute quali attività di aggiornamento dal Sovrintendente scolastico;

3. Attività educativa in genere nel cui ambito rientrino: convegni, seminari, cicli di conferenze, corsi di preparazione a concorsi, e altre iniziative simili che siano rilevanti per il mondo della scuola;

4. studi e ricerche di carattere scientifico, educativo, didattico e culturale che siano rilevanti per il mondo della scuola;

5. pubblicazioni ed incisioni audiovisive di particolare interesse per il mondo della scuola altoatesina.

Per le stesse iniziative gli enti e le associazioni non possono presentare domanda di contributo anche presso altre ripartizioni della Provincia autonoma di Bolzano, né chiedere contributi in base ad altre leggi provinciali;

Per poter beneficiare dei finanziamenti provinciali relativi alle attività di cui al punto 3.1 e 3.2 gli enti e le associazioni dovranno garantire il numero minimo di partecipanti previsto dalle disposizione vigenti in materia;

Le domande di contributo di cui ai punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 devono essere corredate del parere favorevole del Sovrintendente scolastico.

A conclusione delle attività deve essere consegnata una relazione con una valutazione relativa al raggiungimento degli obiettivi prefissati e una copia delle liste di presenza dei partecipanti. Per quanto concerne le attività di cui al punto 3.4 sono da allegare anche gli atti relativi ai risultati dell'attività di ricerca compiute.

Le associazioni e gli enti che intendano beneficiare di contributi per la realizzazione e stampa di pubblicazioni anche sotto forma di incisioni audiovisive di cui al punto 3.5 dovranno attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni:

- il copyright dovrà rimanere al beneficiario del contributo provinciale;

- sul frontespizio della pubblicazione ed incisione audiovisiva deve essere stampata la seguente dicitura:

"Pubblicato con il contributo della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige – Istruzione e scuola italiana”. Accanto a questa dicitura deve apparire lo stemma (aquila) della Provincia;

- l'opera una volta ultimata dovrà essere messa a disposizione della collettività anche tramite la distribuzione istituzionale della Provincia alle biblioteche pubbliche e scolastiche del territorio.

 

4. SPESE AMMISSIBILI

Ai fini della contribuzione vengono prese in considerazione le spese dirette per lo svolgimento delle singole attività e le spese per l'acquisto del necessario materiale scientifico e didattico.

Le spese generali di gestione per la sede e il personale (affitti, riscaldamento, illuminazione, telefono, posta, assicurazione, pulizie, materiale di cancelleria, ecc.) sono ammesse a contributo fino alla misura massima del 30% del totale generale delle spese ammissibili, e vengono prese in considerazione soltanto qualora gli enti o associazioni non abbiano presentato domanda di contributo presso altre ripartizioni della Provincia Autonoma di Bolzano e/o in base ad altre leggi provinciali;

Le spese indicate in preventivo vanno ricondotte esclusivamente alle seguenti voci di spesa:

- compensi e rimborsi spese per relatori, esperti, ricercatori fino al massimo previsto per coloro che operano in analoghe iniziative per conto dell'Amministrazione provinciale.

 

Si fa presente che nel rispetto del principio generale di economicità il limite massimo delle tariffe che si possono corrispondere va applicato solo in casi eccezionali e opportunamente motivati.

Non sono rimborsati i compensi eventualmente previsti per componenti degli organi direttivi di partiti politici o sindacati o per membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale).

- compensi e rimborsi spese per i direttori di corso, moderatori o conduttori di gruppo fino alla tariffa massima prevista per coloro che operano in analoghe iniziative per conto dell'Amministrazione provinciale.

- materiale didattico e scientifico pertinente al corso o all'iniziativa;

- materiale di facile consumo pertinente al corso o all'iniziativa;

- affitto sale

- spese di pubblicità e promozione (soltanto nei casi in cui l'attività sia rivolta ad un pubblico più vasto).

I contributi concessi non possono comunque essere superiori al 80% del totale delle spese finanziabili, salvo deroghe di carattere eccezionale opportunamente motivate.

Non vengono ammesse a finanziamento tutte quelle attività che rientrano in settori regolati da altre leggi provinciali.

 

5. DEROGHE

Di norma vengono concessi finanziamenti per attività che superano i massimali dell'80% solamente per garantire la realizzazione di iniziative e progetti di notevole rilevanza che assumono per qualità e significato particolare valenza educativa per la scuola locale di lingua italiana, oppure in sintonia con il principio di sussidiarietà, ove l'amministrazione intenda avvalersi di organizzazioni private per gli scopi sopradescritti.
Tali deroghe possono riferirsi anche a voci di spesa che normalmente non sono ammesse in base ai presenti criteri.

Dette deroghe vanno concesse in casi straordinari e motivati e sono disposte dal Sovrintendente scolastico o dal direttore della ripartizione 17, fermo restando che il finanziamento non superi il disavanzo dichiarato nella domanda di contributo.

 

6. LIQUIDAZIONE DEI FINANZIAMENTI

Nel caso di finanziamenti concessi ai sensi della L. P. 10 novembre 1976, n. 45 il rendiconto giustificativo sarà costituito da:

a) documentazione di spesa in originale fino alla concorrenza del contributo;

Tutti i documenti di spesa dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge, quietanzati, intestati al beneficiario del contributo e dovranno riferirsi alle attività programmate e agli acquisti previsti per il necessario materiale didattico e scientifico nonché alle voci di spesa ammesse a finanziamento.

b) un elenco in duplice copia dei documenti di spesa presentati;

c) una fotocopia della documentazione di spesa qualora l'organizzazione beneficiaria richieda la restituzione dei documenti originali;

d) presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione o dell'ente beneficiario, da cui risulti la regolare effettuazione dell'attività in relazione al programma ed alle spese ammesse a contributo insieme all'ammontare della spesa sostenuta;

e) verbale dell'assemblea dal quale risulti l'approvazione del bilancio dell'associazione o dell'ente.

Qualora il beneficiario sia un ente pubblico il rendiconto sarà costituito da un elenco in duplice copia delle spese sostenute fino alla concorrenza del contributo corredato dei relativi mandati di pagamento nonché dalla dichiarazione di cui alla lettera d).

Se le attività oggetto di finanziamento sono state realizzate solo parzialmente è liquidato un importo proporzionalmente minore rispetto a quello originariamente previsto. La riduzione è disposta dal direttore dell'Ufficio formazione e orientamento.

 

7. VERIFICA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÁ

Oltre alla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione beneficiaria da cui risulti regolare svolgimento delle attività nonché l'ammontare complessivo delle spese sostenute, l'Ufficio competente intende utilizzare i seguenti strumenti cognitivi per verificare l'effettiva realizzazione delle attività oggetto di finanziamento:

A. Acquisizione di ulteriore documentazione relativa al iniziativa per cui si ottiene il finanziamento,

B. sopralluoghi nelle sedi delle associazioni e degli enti la cui attività viene regolarmente finanziata.

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