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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 997 del 27.03.2000
Edilizia abitativa agevolata - articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - determinazione dei criteri per l´ammissione alle case-albergo per lavoratori(integrata con delibera 1441 del 2.5.2000)

Si premette quanto segue:
L´articolo 103 comma 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 (ordinamento dell´edilizia abitativa agevolata), prevede che

a)     la Giunta provinciale fissi i criteri per l´ammissione alle case-albergo per studenti, lavoratori, persone in situazione di handicap e particolari categorie sociali;

b)     nel determinare tali criteri, la Giunta provinciale possa anche derogare ai criteri generali e specifici per l´ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali previsti dalla presente legge.

 
L´attuale programma di costruzione dell´Istituto per l´edilizia sociale prevede la realizzazione di case-albergo per lavoratori. Si rende quindi necessario fissare i criteri per l´ammissione dei lavoratori nelle case-albergo.
Ciò premesso e considerato l´articolo 103, comma 1 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13,
 

LA GIUNTA PROVINCIALE

d e l i b e r a

 
1. Sono approvati i criteri per l´ammissione alle case-albergo per lavoratori secondo l´allegato che costituisce parte integrante della presente delibera.
 
2. Al fine di potere sgomberare il villaggio "Bolzano-Sud” entro il periodo massimo di due anni per ragioni di utilità pubblica, cosí da consentire l´esecuzione dei necessari lavori di risanamento per ragioni di tutela ambientale, in sede di prima applicazione della presente deliberazione hanno precedenza alla assegnazione delle case-albergo i lavoratori ospitati presso il villaggio "Bolzano Sud” purché costoro soddisfino i requisiti di cui al punto 3.
 

3. I lavoratori di cui al punto 2 devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) trovarsi nelle condizioni di cui ai punti a) e b) dell´articolo 2, comma 1 degli allegati criteri;

b) risiedere regolarmente in Provincia di Bolzano;

c)     essere compresi nell'elenco ufficiale delle persone alloggiate nel villaggio "Bolzano-Sud” rilasciato dalla competente commissione comunale;

d) avere interamente versato all´associazione che finora ha gestito il villaggio di cui al punto 2 le somme dovute per il ricovero nel villaggio;

e) non avere reiteratamente violato il regolamento interno relativo all´utilizzo degli alloggi predisposto dall´associazione che ha finora gestito il villaggio "Bolzano Sud”, ove si considera "reiterata violazione” la triplice contestazione scritta di una dimostrata violazione del regolamento interno. La successiva regolarizzazione del rapporto rende nulla la contestazione.

 

4. Al fine dell´accertamento della sussistenza nei lavoratori alloggiati nel villaggio "Bolzano Sud”, dei requisiti di cui al punto 3, costoro sono tenuti a presentare all´IPES entro il 30 maggio 2000 una domanda di assegnazione, cui va acclusa la documentazione seguente:

a) copia del contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del lavoro o copia del certificato di iscrizione nelle liste di collocamento (modello C1);

b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata al competente ufficio imposte e relativa all'anno 1998;

c) copia dell'elenco ufficiale delle persone alloggiate nel villaggio "Bolzano-Sud” di cui al punto 3, lettera c). Si può prescindere dalla presentazione di tale elenco ufficiale qualora il competente ufficio presso il comune di Bolzano ne abbia trasmesso copia all'IPES;

d) dichiarazione rilasciata dall´associazione che ha finora gestito il villaggio "Bolzano Sud” da cui risulta il regolare versamento delle somme dovute per il ricovero presso il medesimo villaggio e la mancata "reiterata violazione” del regolamento interno di cui al punto 3, lettera e).

 

5. A decorrere dal 1° luglio 2000 e per il tempo necessario per la concreta assegnazione del posto-letto nelle case-albergo, all´IPES è affidata l´amministrazione del villaggio "Bolzano Sud” ai sensi dell´articolo 11, comma 3 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

 

6. Ai lavoratori che soddisfano i requisiti di cui al punto 3 viene assegnato con decreto del Presidente dell´IPES un alloggio provvisorio nel villaggio "Bolzano Sud”.

 

7. Prima di potere concretamente fruire del posto-letto nella casa-albergo, i lavoratori del villaggio "Bolzano Sud” che soddisfano i requisiti di cui ai punti 3 e 4 sono tenuti a stipulare il contratto di locazione con l´IPES e assumono conseguentemente l´obbligo di versare al medesimo il canone nell´ammontare di quello provinciale di cui all´articolo 7 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, aumentato delle spese di cui all´articolo 114 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

 

8. L´ammontare da corrispondere all´IPES di cui al punto 7 viene calcolato in considerazione dell´articolo 9, commi 2, 3, 4 e 5 dei criteri allegati alla presente deliberazione.

 

9. Nei confronti dei lavoratori alloggiati nel villaggio "Bolzano Sud” che non soddisfano i requisiti di cui al punto 3 di questa deliberazione, si applica la norma di cui all´articolo 111 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

 

10. Al fine di accelerare lo sgombero del villaggio "Bolzano Sud” e fino alla concreta realizzazione dei posti letto nelle case-albergo per lavoratori previste dal programma di costruzione dell´IPES di cui alla delibera n. 2754 del 17 giugno 1996, integrata con delibera n. 725 del 2 marzo 1998 e delibera n. 4626 del 12 ottobre 1998, l´IPES è autorizzato a prendere in locazione idonei immobili ove possono essere alloggiati i lavoratori che soddisfano i requisiti di cui al punto 3. A tal fine possono essere utilizzati anche quelli edifici che vengono affidati in gestione all'IPES dall'amministrazione provinciale.

 

11. Per il periodo di permanenza nel villaggio "Bolzano Sud” dei lavoratori che soddisfano i requisiti di cui al punto 3, l´IPES è altresí autorizzato a stipulare la convenzione di cui all´articolo 103, comma 2 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 con le associazioni che vantano comprovata esperienza nel settore. In tale contesto viene attribuita comunque precedenza all´associazione che ha attualmente in gestione il villaggio "Bolzano Sud”.

 

12. Nella convenzione di cui al punto 11, l´associazione che gestirà il villaggio "Bolzano Sud” si deve obbligare a non accogliere in tale villaggio nuove persone.

 

13. A decorrere dal 1° luglio 2000 e per il tempo in cui rimangono alloggiati nel villaggio "Bolzano Sud”, i lavoratori di cui al punto 3 devono versare all´IPES, in deroga al punto 7, a titolo di canone di locazione, il medesimo ammontare cui sono tenuti nei confronti dell´associazione che ha attualmente in gestione il villaggio "Bolzano Sud”.

 

14. Nel canone di locazione di cui al punto 13 non sono comprese le spese relative all`energia elettrica, quelle relative all´acqua e alla fognatura e quelle relative allo smaltimento dei rifiuti.

 

15. L´IPES fissa i criteri per la distribuzione delle spese di cui al punto 14, tendendo alla ripartizione possibilmente globale delle spese tra i soggetti alloggiati.

 

16. L`IPES è tenuto a rimborsare le spese relative alla amministrazione alla associazione che gestirà il villaggio "Bolzano Sud”.

 

17. Qualora le spese non possano essere coperte con le somme di cui ai punti 13 e 15, le minori entrate vengono coperte dalla amministrazione provinciale facendo ricorso al fondo di cui all´articolo 2, comma 1, lettera K) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13.

 

18. Non appena liberate le singole strutture abitative esistenti, l`IPES provvede a porre tali strutture fuori funzione in modo tale da renderle non più abitabili.

 

19. Non appena tutte le persone di cui al punto 13 hanno lasciato il villaggio "Bolzano Sud”, l´IPES è tenuto a smantellare le singole strutture abitative e successivamente a chiudere il villaggio medesimo per ragioni di natura ambientale.

 

20. Le spese relative alla manutenzione e alla demolizione del villaggio "Bolzano Sud” sono coperte facendo ricorso al fondo di cui all´articolo 2, comma 1, lettera A) della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13.

 

21. La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell´articolo 28, comma 1 della legge provinciale del 20 ottobre 1993, n. 17.

 
Allegato

Settore edilizia abitativa agevolata: criteri per l´applicazione dell´articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, ai fini dell´ammissione nelle case-albergo per lavoratori

 

Art. 1

Case-albergo per lavoratori

1. Sono considerate case-albergo per lavoratori ai sensi dell´articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, le strutture alloggiative rivolte all´ospitalità temporanea dei lavoratori di cui all´articolo 2.

 

2. La permanenza nelle case-albergo per lavoratori non può eccedere i 5 anni.

 

3. Le case-albergo sono destinate ad ospitare lavoratori cittadini italiani, dei Paesi membri dell´Unione europea, di altri Stati o apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano per motivi diversi dal turismo e temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze abitative.

 

Art. 2

Definizione di lavoratore

1. Sono considerati lavoratori ai sensi dell´articolo 103 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, quelle persone che presentano i seguenti requisiti:

 

b)     sono titolari di un regolare rapporto di lavoro o svolgono una regolare attività professionale di tipo autonomo o sono iscritti nelle liste di collocamento da non più di un anno;

b)     sono titolari di un reddito che non superi la seconda fascia di reddito di cui all´articolo 58, comma 1, lettera b) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13. Non sono detraibili le quote esenti previste per i familiari a carico.

 

Art. 3

Gestione delle case-albergo

1. Ai sensi dell´articolo 103, comma 2, della legge 17 dicembre 1998, n. 13, la gestione delle case-albergo per lavoratori può essere esercitata direttamente dall´IPES.

 

2. Su richiesta, la Giunta provinciale può autorizzare l´IPES ad affidare la gestione delle case-albergo ad amministrazioni o associazioni interessate che dimostrino comprovata esperienza in tale settore. Nella relativa convenzione sono disciplinati i rapporti finanziari tra l´IPES e l´amministrazione o associazione.

 

3. L´ente che gestisce la casa-albergo per lavoratori redige il regolamento interno in osservanza dei criteri fissati dalla presente delibera.

 

4. Il regolamento di cui al comma 3 va comunicato all´IPES che ne accerta la conformità ai criteri contenuti nella presente delibera.

 

Art. 4

Tipo di ospitalità

1. In attesa del reperimento di un alloggio definitivo adeguato, le case-albergo provvedono ad offrire ai lavoratori di cui all´articolo 2 una sistemazione dignitosa e a pagamento prevalentemente organizzata in forma di pensionato. Tali strutture devono fornire servizi collettivi in grado di soddisfare le esigenze alloggiative ed alimentari dei lavoratori ivi assegnati.

 

2. In aggiunta alle esigenze di cui al comma 1, possono essere offerti adeguati locali destinati all´offerta di servizi sociali e culturali anche al fine di favorire l´apprendimento delle lingue parlate sul territorio provinciale.

 

Art. 5

Termine di presentazione delle domande

1. Le domande per l´ammissione corredate della documentazione di cui all´articolo 2 possono essere presentate nel corso di tutto l´anno all´IPES.

2. Le domande di cui al comma 1 possono essere anche presentate nel corso di tutto l´anno alle amministrazioni o alle associazioni di cui all´articolo 3, comma 1. In tal caso, le domande devono essere trasmesse all´IPES entro 20 giorni dal loro ricevimento.

 

Art. 6

Criteri di preferenza

1. L´ammissione alle case-albergo per lavoratori è subordinata alla valutazione dei seguenti criteri:

a)     ammontare del reddito percepito;

b)     durata del rapporto di lavoro nell´ambito della Provincia di Bolzano;

c)     decorso del periodo massimo di permanenza presso i centri di prima accoglienza operanti sul territorio provinciale;

d)     sussistenza di cause di invalidità.

 

2. Nella valutazione dei criteri di cui al comma 1, si applica il punteggio nel modo seguente:

a) nella valutazione del criterio di cui alla lettera a), trova applicazione la norma di cui all´articolo 6 del secondo regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 15 settembre 1999, n. 51;

b) nella valutazione del criterio di cui alla lettera b), viene assegnato un punto per anno di lavoro;

c) nella valutazione del criterio di cui alla lettera d), trova applicazione la norma di cui all´articolo 18 del primo regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 15 luglio 1999, n. 42.

 

3. A parità di punteggio, è preferito il concorrente che soddisfa il criterio di cui all´articolo 6, comma 1, lettera c); in subordine, quel concorrente che dispone del minore reddito; in ulteriore subordine hanno la precedenza quei concorrenti che hanno il posto di lavoro all´interno dell´ambito di competenza dell´amministrazione comprensoriale ove si trova la casa-albergo.

 

Art. 7

Formazione della graduatoria

1. L´IPES provvede alla formazione della graduatoria con l´indicazione del punteggio raggiunto dal lavoratore. Tale graduatoria viene aggiornata ogni sei mesi.

 

2. Nelle more della formazione della nuova graduatoria aggiornata, esaurita la precedente graduatoria, i posti che si rendessero disponibili, possono essere assegnati secondo l´ordine cronologico della presentazione delle domande ai lavoratori che dispongono dei requisiti di cui all´articolo 2.

 

Art. 8

Contratto di locazione

1. L´assegnazione del posto letto è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di un contratto di locazione con l´IPES.

 

2. Il contratto di locazione di cui al comma precedente è sottoposto alle regole (diritti, doveri, durata) dei contratti di locazione IPES.

 

Art. 9

Assegnazione del posto

1. All´atto della assegnazione del posto letto disponibile presso la casa-albergo, il lavoratore è tenuto a versare alla direzione della medesima la somma corrispondente a tre mensilità del canone di locazione a titolo di cauzione.

2. L´ammontare del canone mensile è fissato dall´IPES in considerazione del canone provinciale di cui all´articolo 7, comma 3 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13. Qualora l´immobile dato in locazione sia completamente arredato, il canone mensile può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento.

 

3. La quota mensile per il singolo lavoratore risulta dalla divisione del canone provinciale mensile per il numero dei letti disponibili.

 

4. Nella quota mensile di cui al comma 3 non è compreso il rimborso delle spese per i servizi di cui all´articolo 114 della legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13.

 

5. Il contributo alle spese di cui al comma 4 posto a carico del singolo lavoratore, risulta dall´ammontare complessivo delle spese diviso per il numero dei letti disponibili.

Art. 10

Diritto al posto

1. Il posto letto viene assegnato al lavoratore di cui all´articolo 2 per la durata di un anno.

 

2. L´alloggiamento viene prorogato in considerazione della permanenza dei requisiti di cui all´articolo 2 e della disposizione di cui all´articolo 11.

 

3. L´alloggiamento del lavoratore nella casa-albergo non può comunque superare il numero di 5 anni previsto dall´articolo 1, comma 2.

 

4. Il posto letto assegnato è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi. Non è ammessa ospitalità di persone esterne alla casa-albergo benché legate da rapporti di parentela o di amicizia con il lavoratore.

 

5. Persone esterne alla casa-albergo possono essere ammesse nelle sale o negli ambienti comuni solo previa autorizzazione della direzione della casa-albergo ai fini dell´esercizio delle attività di cui all´articolo 4, comma 2.

 

Art. 11

Controlli

1. Il regolamento interno della casa-albergo fissa i tempi e i modi del controllo in ordine alla capacità da parte del lavoratore di reperire in altra maniera un alloggio adeguato in via definitiva.

 

Art. 12

Revoca dell´assegnazione

1.     Costituiscono causa di revoca dall´assegnazione del posto nella casa-albergo:

a) la condanna di primo grado in sede penale per i delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
b) l´abuso di sostanze stupefacenti o l´abuso di sostanze alcooliche che si riveli molesto per gli altri ospiti della casa-albergo qualora, in entrambi i casi, sia stato contestato tre volte per iscritto dalla direzione della casa-albergo;
c) la reiterata violazione del regolamento interno, nonostante diffida ripetuta per tre volte;
d) la morosità accertata nel pagamento all´IPES di due mensilità del canone di locazione;
e) la revoca del permesso di soggiorno;
f) il mancato svolgimento dell´attività lavorativa per oltre un anno;
g) il superamento del limite di reddito di cui all´articolo 2, lettera b) per la durata di un anno; per gravi ragioni tale limite di reddito può essere superato per due anni consecutivi;
h) l´assenza non preliminarmente comunicata e non motivata per oltre 30 giorni l´anno;
i) il decorso del termine quinquennale di cui all´articolo 1 comma 2;
l) la cessione del posto letto a terzi.
 
2. La revoca dell´assegnazione viene disposta dal Presidente dell´IPES con proprio decreto e comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
 
3. Il Presidente dell`IPES può concedere un termine non superiore ad un mese per il rilascio dell´abitazione
 

Articolo 13

Norma transitoria

1. In deroga all´articolo 5 dei criteri, in sede di prima applicazione di tali criteri, le domande possono essere presentate all´IPES a decorrere dal 1° agosto 2000.
 
2. Le domande relative all´assegnazione dei posti letto nella "ex pensione Arnika” nel comune di Merano devono essere presentate nel corso del mese di luglio 2000, sul presupposto che tali domande siano presentate esclusivamente da quei lavoratori che hanno il posto di lavoro all´interno del comprensorio Burgraviato.
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