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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 3888 del 05.11.2001
Determinazione del trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza

....omissis....

1. la propria delibera n. 5941 del 30.12.1999 e le successive delibere di modifica n. 194 del 07.02.2000 e n. 1643 del 15.05.2000 vengono revocate.

 

2. Il trattamento economico dei medici di consulenza e di supplenza viene determinato come segue:

a) servizio attivo di 8 ore:

per la sostituzione di un direttore, direttore sanitario o dirigente sanitario;

come medico di consulenza (in possesso della rispettiva specializzazione);

Euro 490,72 lordi corrispondenti a Lire 950.120 (all'ora Euro 61,34 lordi, corrispondenti a Lire 118.765).

 

b) servizio attivo di 8 ore:

per la sostituzione di un dirigente medico, [fascia A (ex-aiuto)];

come medico di consulenza (non in possesso della rispettiva specializzazione)

Euro 382,64 lordi, corrispondenti a Lire 740.880 (all'ora Euro 47,83 lordi, corrispondenti a Lire 92.610).

 

c) servizio attivo di 8 ore:

per la sostituzione di un dirigente medico, [fascia B (ex- assistente)];

Euro 300,66 lordi corrispondenti a Lire 582.160 (all'ora Euro 37,58 lordi corrispondenti a Lire 72.770).

 

d) servizio di pronta disponibilità:

al personale medico di consulenza e supplenza messo a disposizione tramite apposite convenzioni con altri istituti di ricovero, compresi quelli di cui all'art.7 del D.P.R. 26 gennaio 1980, n.197, e al personale medico di consulenza e supplenza con contratto d'opera o rapporto di lavoro di diritto privato, che presta l'attività di pronta disponibilità rimanendo entro le mura dell'ospedale,  per un ora spetta un quarto dell'onorario spettante per un ora di servizio attivo;

al personale medico di consulenza e supplenza con contratto d'opera o rapporto di lavoro di diritto privato, che presta l'attività di pronta disponibilità fuori alle mura dell'ospedale, spetta un'indennità pari a quella prevista per il personale delle Aziende sanitarie.

 

e) In casi particolari e dimostrati e di estremo bisogno, l'Azienda può derogare dagli importi suddetti, previo presentazione di relazione all'Assessorato competente, comunque tenendo conto della disponibilità finanziaria del bilancio dell'Azienda stessa.

 

f) Per il rimborso delle spese di viaggio si applica la normativa in vigore per i dipendenti della Aziende.

 

3. La regolamentazione di cui al punto precedente viene applicata altresì alle convenzioni di consulenza previste dall'accordo di lavoro per i dipendenti delle Aziende sanitarie.

 

4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

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