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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 3837 del 29.10.2001
Disposizioni sulle iniziative parascolastiche nella formazione professionale e nell'addestramento professionale agricolo-forestale

Allegato

Disposizioni sulle iniziative parascolastiche nella formazione professionale e nell'addestramento professionale agricolo-forestale

 

TITOLO I

Criteri generali

 

Art. 1

Ambito e finalità

1. Le iniziative parascolastiche costituiscono particolari attività didattiche che si svolgono all'interno e all'estero della struttura scolastica, sotto la conduzione pedagogica e la responsabilità della scuola, tali iniziative contribuiscono a chiarire, completare ed approfondire il programma di insegnamento e di percorsi didattici.
Le iniziative parascolastiche rientrano nelle attività formative ed educative della scuola. La relativa partecipazione è pertanto resa obbligatoria sia per gli allievi che per i docenti.
 

Art. 2

Programmazione e autorizzazione

1. La programmazione delle iniziative parascolastiche spetta ai sensi del decreto del presidente della giunta provinciale del 22 dicembre 1994, n. 163 "Regolamento concernente gli aspetti organizzativi della scuola” agli organi collegiali competenti.
Durante lo svolgimento delle iniziative parascolastiche gli allievi sono affidati alla sorveglianza degli insegnanti della scuola. Nel caso di visite guidate, viaggi di istruzione, giornate sportive ed escursioni, sono incaricati di accompagnare gli allievi al massimo due insegnanti per classe, insegnanti di sostegno a parte (formazione individualizzata).
2. Il consiglio di classe, in riferimento allo specifico progetto formativo, stabilisce le caratteristiche delle iniziative che coinvolgono più materie di insegnamento o che durano più giorni.
3. Iniziative parascolastiche della durata di più giorni devono essere autorizzate dal direttore di ripartizione/dalla direttrice di ripartizione competente.
Il direttore della scuola autorizza le iniziative della durata di una giornata.
4. Per l'effettuazione delle iniziative parascolastiche, escluse le visite guidate, le giornate di progetto per aree disciplinari, gli scambi di allievi ed i progetti dell'Unione europea, nel corso di un anno formativo possono essere utilizzati per i corsi annuali a tempo pieno e per le classi finali dei corsi pluriennali a tempo pieno complessivamente fino a sei giorni di lezione, per ogni altra classe di corsi pluriennali a tempo pieno complessivamente fino a cinque giorni di lezione, per le classi degli apprendisti complessivamente fino a tre giorni di lezione. Tale numero può essere incrementato con giorni di cui non siano previste attività didattiche.
Singoli viaggi di istruzione degli allievi/delle allieve della scuola dell'obbligo non devono superare la durata di tre giorni del calendario.
 

Art. 3

Finanziamenti

1. Le spese per l'attuazione delle iniziative parascolastiche devono seguire i principi di economicità e conformità.
2. Le spese per le iniziative parascolastiche sono a carico degli allievi, con eccezione delle spese di viaggio che possono essere erogate in tutto o in parte dall'Amministrazione provinciale per gli allievi dei corsi a tempo pieno.
3. Agli insegnanti accompagnatori spettano le indennità di missione previste.
 

TITOLO II

Tipologie di iniziative parascolastiche

 

Art. 4

Visite guidate

1. Le visite guidate si svolgono in forma di visite e nella partecipazione a manifestazioni. Sono finalizzate all'integrazione, all'illustrazione e all'approfondimento delle tematiche base previste nel programma d'insegnamento. Sono quindi in stretta connessione con i programmi d'insegnamento, si svolgono durante l'orario d'insegnamento e durano al massimo una giornata.

Art. 5

Viaggi di istruzione, giornate sportive ed escursioni

1. Viaggi di istruzione perseguono in forma più ampia le stesse finalità delle visite guidate, offrono agli allievi e alle allieve ancora più occasioni per partecipare responsabilmente alla programmazione, organizzazione e allo svolgimento. Detti viaggi integrano l'insegnamento curriculare e sono programmati secondo criteri che valorizzino l'interdisciplinarità. A differenza delle visite guidate i viaggi di istruzione di norma hanno la durata di una o più giornate consecutive.
2. Le giornate sportive tendono a favorire l'attività sportiva degli allievi e possono essere organizzate anche in forma competitiva all'interno della scuola.
3. Le escursioni hanno il fine di motivare gli allievi a scoprire personalmente la natura e la cultura nonchè a coltivare contatti sociali.
 

Art. 6

Giornate di progetto per aree disciplinari

1. Tutti i corsi formativi hanno il compito di educare gli allievi e le allieve all'apprendimento creativo ed autonomo. I progetti per aree disciplinari sono finalizzati all'approfondimento e potenziamento delle competenze tecnico-professionali, sociali e d'azione.
 

Art. 7

Progetti tra classi e corsi diversi e progetti dell'Unione europea

1. Gli allievi e le allieve di classi o corsi formativi diversi possono realizzare progetti comuni con il fine di sviluppare le proprie competenze tecnico-professionali, sociali e d'azione in un contesto comunitario più ampio, anche a livello provinciale.
2. Gli allievi e le allieve possono, altresì, partecipare a progetti organizzati dall'Unione europea.
 

Art. 8

Gemellaggi tra scuole

1. Una scuola può gemellarsi con un'altra scuola al fine di curare frequenti contatti e realizzare progetti comuni. I gemellaggi tra scuole coinvolgono l'intera comunità scolastica e favoriscono la realizzazione di gemellaggi tra singole classi o lo scambio di allievi.
 

Art. 9

Gemellaggi tra classi

1. I gemellaggi tra classi sono caratterizzati da una continua collaborazione di durata annuale o pluriennale come pure da incontri di classi di scuole diverse, nell'ambito di un comune progetto interdisciplinare.
2. Le finalità dei gemellaggi consistono nella realizzazione di programmi di lavoro comuni orientati all'apprendimento per progetti. La comunità scolastica è coinvolta nell'attuazione dei progetti ed è informata sui risultati conseguiti.
 

Art. 10

Scambi di allievi

1. Lo scambio di allievi consiste nel reciproco incontro di allievi ed allieve della stessa fascia d'età provenienti da classi di scuole con uguale o analogo indirizzo di studi.
2. Il comune lavoro privilegia uno specifico argomento previsto dai programmi e promuove il potenziamento delle competenze tecnico-professionali, sociali e d'azione.
 

Art. 11

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni sia applicano nell'ambito dei corsi dell'obbligo scolastico e formativo. Se non in contrasto con quanto previsto dagli specifici progetti formativi, si applicano anche alle altre tipologie di corsi.
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