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In vigore al: 21/11/2014

Delibera N. 1022 del 02.04.2001
Criteri per la determinazione della situazione economica

...omissis...

a voti unanimi, legalmente espressi;

1.  di determinare il reddito massimo ammissibile tenendo conto anche del patrimonio e delle quote esenti per la determinazione della situazione economica di cui alla legge n. 7/74 con successive modifiche, e per l'assegnazione delle borse di studio agli/alle studenti/esse frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie di primo e secondo grado nonché le scuole professionali, in lire 33.000.000.-;

2.  di prendere in considerazione per la determinazione della situazione economica di cui al comma precedente il reddito percepito nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda ed il patrimonio in possesso al momento della presentazione della domanda dei seguenti membri della famiglia:

a)     del richiedente e

dei genitori, anche se non risultano sullo stato di famiglia del richiedente, oppure

del coniuge, se il richiedente è sposato;

b)  solo del richiedente, se è legalmente separato, divorziato, orfano di entrambi i genitori o ha propri figli oppure ha svolto, prima dell'inizio della scuola o della presentazione della domanda di contributo, un'attività lavorativa retribuita della durata di almeno tre anni con un reddito medio annuo di almeno 20.000.000.- di lire, condizione per la quale si è reso economicamente indipendente dai genitori;

3.  per l'ammissione al finanziamento provinciale della refezione scolastica di cui all'art. 1 della L.P. dd. 29/07/1978, n. 35 nonché per l'ammissione al servizio di trasporto degli studenti frequentanti scuole di istruzione secondaria di II. grado il limite massimo di reddito, di cui al precedente comma 1, è modificato come segue:

richiedenti appartenenti ad una famiglia con un reddito, percepito nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda, inferiore o pari a lire 16.000.000.- sono ammessi gratuitamente ai servizi di cui sopra;

richiedenti appartenenti ad una famiglia con un reddito, percepito nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda, superiore a lire 16.000.000.- concorrono alla spesa secondo appositi criteri, da determinare con altri provvedimenti;

4.  di approvare l'allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione, concernente il calcolo del reddito, e del patrimonio, nonché delle singole quote esenti come previsto nei punti I (determinazione del reddito), II (valutazione del patrimonio) e III (quote esenti);

5. che il padre o la madre del richiedente o il richiedente stesso, se è maggiorenne, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità l'intero reddito goduto nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda nonché il patrimonio in possesso al momento della presentazione della domanda dalle persone interessate;

6.  di non calcolare il reddito e il patrimonio distrutti o danneggiati nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda e nell'anno in cui viene presentata la domanda da forza maggiore, se sono esonerati, ai sensi delle disposizioni vigenti, dall'obbligo della dichiarazione dei redditi;

 
 
Allegato A

Criteri per la determinazione della situazione economica

 
Per la determinazione della situazione economica del richiedente si prendono in considerazione il reddito percepito nell'anno solare anteriore alla presentazione della domanda ed il patrimonio in possesso al momento della presentazione della domanda:

1) del richiedente e

a) dei genitori, anche se non risultano sullo stato di famiglia del richiedente

oppure

b) del coniuge, se il richiedente è coniugato;

2) solo del richiedente se legalmente separato, divorziato, orfano di entrambi i genitori, con figli propri o se ha svolto, prima dell'inizio della scuola o del corso di formazione per il quale chiede l'assegnazione di una borsa di studio, un'attività lavorativa retribuita della durata non inferiore a 3 anni con un reddito medio annuo di almeno 20.000.000 di lire, condizione per la quale si è reso economicamente indipendente dai genitori;

 

I.     DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Per la determinazione del reddito viene considerato:

a) il reddito complessivo imponibile percepito nell'anno solare anteriore alla presentazione della domanda come risulta dalla dichiarazione dei redditi certificazione unica "CUD", rigo 1 oppure modello 730/3, rigo 6, rispettivamente modulo Unico, rigo RN, e

b)  gli introiti percepiti nell'anno solare anteriore alla presentazione della domanda non soggetti alla dichiarazione dei redditi;

Specificazioni

I genitori del richiedente, o se maggiorenne, il richiedente stesso devono dichiarare sotto la propria responsabilità l'intero reddito percepito dalle persone interessate di cui ai presenti criteri nell'anno solare anteriore alla presentazione della domanda ed il patrimonio di cui al successivo punto II, in possesso al momento della presentazione della domanda.
Non devono essere dichiarati i seguenti introiti non soggetti all'IRPEF:

a) le pensioni di guerra;

b) le rendite INAIL per invalidità civile;

c) le pensioni per gli invalidi civili e le indennità di accompagnamento percepite dall'Ufficio provinciale invalidi civili

Inoltre non sono da dichiarare le borse di studio concesse da un ente pubblico con sede sul territorio nazionale.
Se il richiedente è orfano di uno o entrambi i genitori, non deve essere dichiarato il reddito lordo dei genitori deceduti.
Se al momento della presentazione della domanda i genitori del richiedente sono giudizialmente separati o divorziati deve essere dichiarato solo il reddito ed il patrimonio del richiedente e del genitore al quale egli è stato affidato. L'importo per il mantenimento ricevuto nell'anno solare anteriore alla presentazione della domanda dal richiedente e dal genitore a cui è stato affidato, deve essere dichiarato esplicitamente nella rispettiva domanda. L'importo per il mantenimento è equiparato al reddito di lavoro dipendente.
Se uno o entrambi i genitori del richiedente è/sono disoccupato/i dall'1 gennaio dell'anno in cui viene presentata la domanda (fino al momento della presentazione della domanda) non deve essere dichiarato il reddito del genitore interessato se percepito nell'anno anteriore alla presentazione della domanda, e se derivante da un'attivitá lavorativa o dall'esercizio di un'impresa commerciale, salvo gli utili derivanti dalla partecipazione ad una società.
Le borse di studio concesse al richiedente da un ente pubblico con sede sul territorio nazionale nonché il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo massimo di lire 5.500.000.- percepito dal richiedente nell'anno solare anteriore alla presentazione della domanda non viene valutato ai fini del calcolo.
 

II) VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO

1) Disposizioni generali

I redditi citati nel punto I vengono aumentati a secondo del tipo di patrimonio posseduto. Per ogni punto di valutazione del patrimonio i redditi vengono aumentati di lire 830.000.-. Qualora si determinino frazioni di punto si arrotonda in difetto fino a 0,5 e da 0,6 in eccesso.
Se un'azienda viene gestita come società di persone (società semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice, società di fatto ecc.) viene valutata soltanto quella parte dell'intero patrimonio sociale che corrisponde alla quotadi partecipazione alla società da parte dei genitori del  richiedente o del richiedente stesso se orfano o del richiedente e del coniuge (esempio: la partecipazione ammonta al 50%, la valutazione dell'interno patrimonio sociale ammonta a 80 punti, si calcola il 50% degli 80 punti cioè 40 punti).
 

2) Categorie patrimoniali

Per la determinazione del reddito relativo al patrimonio si considerano le seguenti categorie patrimoniali:
 
2.1 Agricoltura

a) azienda agricola per la lavorazione e la commercializzazione del latte nonché terreni coltivati e boschi

Per questo tipo di azienda vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: altitudine, estensione (terreni coltivati e boschi, escluse le malghe e gli orti per uso domestico nonché i boschi con una ripresa annuale fino a 0,8 m3/ha), ed unitàdibestiameadulto (UBA).
Per la valutazione del patrimonio, i punti corrispondenti vengono desunti dalle tabelle sottoindicate e sommati. In questa operazione si deve tenere presente che:
 

1) i punti assegnati per l'estensione vengono diminuiti del:

20% per aziende situate oltre 1000 m

40% per aziende situate oltre 1200 m

80% per aziende situate oltre 1500 m

 

2) i punti assegnati per l'altitudine vengono diminuiti:

del 70% per aziende fino a 10 ha

del 50% per aziende fino a 15 ha

del 30% per aziende fino a 20 ha

 

ALTITUDINE

oltre     1500,1 m =  0 p.

da      1300,1 a 1500 m =  2 p.

da      1200,1 a 1300 m =  4 p.

da      1000,1 a 1200 m =  6 p.

da       800,1 a 1000 m =  8 p.

da       600,1 a  800 m = 10 p.

da       0 a  600 m = 12 p.

 

ESTENSIONE

0 a      10 ha =       0 p.

da     10,001 a      15 ha =       1 p.

da      15,001 a      20 ha =       3 p.

da      20,001 a      30 ha =       7 p.

da      30,001 a      40 ha =      14 p.

da      40,001 a      50 ha =      25 p.

da      50,001 a      60 ha =      35 p.

da      60,001 a      70 ha =      45 p.

da      70,001 a      90 ha =      55 p.

oltre           90 ha =      80 p.

 

UNITA` DI BESTIAME ADULTO

da     0 a       7 UBA =    0 p.

da      8 a      14 UBA =   3 p.

da      15 a      20 UBA = 10 p.

da      21 a      25 UBA = 17 p.

da      26 a      30 UBA = 24 p.

da      31 a      35 UBA = 32 p.

da      36 a      40 UBA = 40 p.

da      41 a      45 UBA = 50 p.

da      46 a      50 UBA = 60 p.

da      51 a      55 UBA = 70 p.

oltre           55 UBA = 80 p.

 

b) azienda frutticola e viticola

Per questo tipo di azienda vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: l'altitudine, come viene valutata nella corrispondente tabella della lettera a) e l'estensione come dalla tabella riportata sotto. Per la valutazione del patrimonio, i punteggi ottenuti dai due criteri vengono sommati. In questa operazione si deve tener presente che:

1) i punti assegnati per l'estensione vengono diminuiti del:

40% per aziende situate oltre 1000 m

2) i punti assegnati per l'altitudine vengono diminuiti del:

50% per aziende fino a 0,5 ha

30% per aziende fino a 1,0 ha

 

ESTENSIONE

0 a       0,5 ha =    2 p.

da       0,501a       1,0 ha=  5p.

da       1,001 a       1,5 ha =   10 p.

da       1,501 a       2,0 ha =   17 p.

da       2,001 a       3,0 ha =   28 p.

da       3,001 a       4,0 ha =   40 p.

da       4,001 a       5,0 ha =   55 p.

da       5,001 a       6,0 ha =  68 p.

da       6,001 a       8,0 ha = 100 p.

da       8,001 a      10,0 ha = 115 p.

oltre                   10,001 ha            = 130 p.

 

c) Aziende dirette in parte alla lavorazione ed alla commercializzazione del latte e in parte alla frutticoltura e viticoltura

Per le aziende agricole, consistenti in parte in aziende agricole per la lavorazione e la commercializzazione del latte ed in parte in aziende frutticole e viticole, il punteggio per l'altitudine si calcola soltanto una volta, considerando l'ubicazione del maso. Il punteggio assegnato per l'estensione viene calcolato separatamente per tipo di azienda e poi sommato.

 

d) Aziende per la coltivazione di verdura (inclusa la coltivazione di frutti di bosco)

Per questo tipo di azienda vengono applicati i seguenti criteri di valutazione: l'altitudine, come viene valutata nella corrispondente tabella della lettera a) e l'estensione come dalla tabella di cui sotto. Per la valutazione del patrimonio i punteggi ottenuti dai due criteri vengono sommati. In questa operazione si deve tener presente che:

 

1) i punti assegnati per l'estensione vengono diminuiti del:

60 % per aziende situate oltre 1000 m

30 % per aziende situate oltre   600 m

2) i punti assegnati per l'altitudine vengono diminuiti del:

70% per aziende fino 0,5 ha

40 % per aziende fino 1,0 ha.

 

ESTENSIONE

0 a       0,5 ha =     2 p.

da       0,501a       1,0 ha=     4p.

da       1,001 a       1,5 ha =     7 p.

da       1,501 a       2,0 ha =      10 p.

da       2,001 a       3,0 ha = 18 p.

da       3,001 a       4,0 ha = 29 p.

da       4,001 a       5,0 ha =      45 p.

oltre      5,001 ha =      80 p.

e)     Giardinerie

in proprietà con serra     50 p.

in proprietà senza serra     30 p.

 
 
Annotazioni:
Se le aziende o singole parti di esse di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono affittate o date in affitto a terzi, il punteggio per l'estensione e l'altitudine riguardante le parti in affitto o gestite in affitto da terzi viene diminuito del 50%.
2.2Industria alberghiera ed affittacamere

a)  Suddivisione del territorio provinciale

Ai fini della valutazione del patrimonio di questa categoria i comuni della Provincia di Bolzano vengono suddivisi nelle seguenti cinque zone: zonaA, zonaB, zonaC,zonaD e zona E:

 

zona A comprende i seguenti comuni:

Badia, Valle Aurina, Lagundo, Bolzano, Bressanone,  Brunico, Marebbe, Appiano, Caldaro, Castelrotto, Corvara, Lana,

Merano, Rio Pusteria, Naturno, Valdaora, Parcines, Rasun Anterselva, Renon, Campo Tures, Scena, Senales, Sesto, Ortisei, Tirolo, Dobbiaco, Selva Gardena

zona B comprende i seguenti comuni:

Ora, Nova Ponente, Gais, Curon, San Can-dido, Chienes, Laces, Laives, Malles, Marlengo, Naz/Sciaves, Racines, Sarentino, Silandro, Vipiteno, Stelvio, San Leonardo i. P., San Lorenzo, S. Cristina, Terento, Termeno, Fiè, Monguelfo, Nova Levante;

zona C comprende i seguenti comuni:

Aldino, Brennero, Casies, Avelengo, Cornedo, Chiusa, Laion, Selva dei Molini, Nalles, Falzes, Vizze, Prato a. St., Braies, Riffiano, S. Martino i. P., Tires, Terlano, Tesimo, Cermes, Ultimo, Varna, Villandro, Funes;

zona D comprende i seguenti comuni:

Andriano, Barbiano, Postal, Velturno, Cam-po di Trens, Castelbello/Ciardes, Caines, Cortaccia, Luson, Martello, Montagna, Moso i. P., Egna, Villabassa, Rodengo, Salorno, S. Martino in Badia, Trodena, Vandoies, La Valle;

zona E comprende i seguenti comuni:

Anterivo, Bronzolo, Fortezza, Gargazzone, Glorenza, S. Genesio, Cortina all'Adige, Lasa, Lauregno, Magrè, Meltina, Perca, Vadena, Plaus, Predoi, Proves, Sluderno, S. Pancrazio, Tubre, Senale/S. Felice, Verano, Ponte Gardena;

 

Annotazioni:

I punteggi successivamente indicati valgo-no per le aziende che si trovano nella zona A. Per le aziende che si trovano nelle altre zone i punteggi vengono diminuiti nel modo seguente:

del 20% per aziende nella zona B

del 40% per aziende nella zona C

del 60% per aziende nella zona D

del 80% per aziende nella zona E;

 

b)  classificazione delle aziende

Ai fini della valutazione del patrimonio le aziende di questa categoria vengono suddivise come segue:

1)     ristorante/bar/ristoro/rifugio;

2)     aziende alberghiere a 4 o 5 stelle;

3)     aziende alberghiere a 3 stelle;

4)     aziende alberghiere a 1 o 2 stelle;

5)     attività di affittacamere, ostelli;

6)     residence.

 

c)  Valutazione

Al tipo ristorante - bar - ristorodicampagnarifugio viene attribuito un punteggio unico indipendentemente dalla grandezza e dalla resa produttiva dell'azienda.

 

Per i rimanenti tipi indicati viene preso in considerazione il numero dei posti letto.

Se il patrimonio aziendale è affittato da terzi, il punteggio viene diminuito del 50 %.

Bar:

in proprietà     30 punti

in affitto     15 punti

Ristorante:

in proprietà     30 punti

in affitto     15 punti

Bar  e  Ristorante:

in proprietà     40 punti

in affitto     20 punti

Ristoro di campagna:

in proprietà     16 p.

in affitto     8 p.

rifugi:

in proprietà     12 p.

in affitto     6 p.

 

Aziende lberghiere a 4 o 5 stelle

da     1 a 40 letti =50 p.

da      41 a 50 letti = 60 p.

da      51 a 60 letti =70 p.

da      61 a 70 letti =80 p.

da      71 a 80 letti =90 p.

da      81 a 90 letti = 100 p.

oltre     90 letti = 110 p.

Aziendealberghiere a 3 stelle

da     1 a 30 letti =30 p.

da      31 a 40 letti = 40 p.

da      41 a 50 letti =50 p.

da      51 a 60 letti = 60 p.

da      61 a 70 letti =70 p.

da      71 a 80 letti =80 p.

oltre     80 letti =100 p

Aziendealberghiere a 1 o 2 stelle

da     1 a      10 letti = 15 p.

da      11 a      20 letti = 20 p.

da      21 a      30 letti = 25 p.

da     31 a      40 letti  =      30 p.

da      41 a      50 letti = 40 p.

da      51 a      60 letti =50 p.

da      61 a      70 letti =     60 p.

da      71 a      80 letti =     70 p.

oltre                 80 letti =     80 p.

Aziendediaffittacamere, ostelli

 

da     1 a     3 letti =     4 p.

da      4 a      6 letti =     8 p.

da      7 a      10 letti =      11 p.

da      1 a      20 letti =      15 p.

oltre            20 letti = 20 p.

per ogni singolo residence

da     1 a      2 letti =       5 p.

da     3 a       5 letti =      10 p.

da       6 a      10 letti =      15 p.

oltre           10 letti =      20 p.

 

2.3 Aziende commerciali industriali ed artigianali, liberi professionisti, rappresentanti di commercio, agenti ecc.

Per la valutazione del patrimonio di questa categoria viene preso in considerazione il numero dei locali occupati per lo svolgimento dell'attività.
Se i locali sono affittati da terzi, il punteggio viene diminuito del 50 %.
1 locale =       7 punti
2 locali =     11 punti
3 locali =      15 punti
4 locali =      20 punti
5 locali =      27 punti
6 locali =     34 punti
7 locali =      42 punti
8 locali =      50 punti
9 locali =      60 punti
oltre 9 locali =      65 punti
 

2.4  Fabbricati, esclusi i locali di cui al precedente punto 2.3.

 

a) unità   immobiliari  per  uso  abitazione (appartamenti)

cat. A1,  A8, A9     15 p.

cat. A7, A 10     10 p.

cat. A2, A3     6 p.

cat. A4, A5, A6, A11     3p.

b) Negozi, magazzini, autorimesse ecc.

cat. C1, D1 a D9     7 p.

cat. C2 a C5     4 p.

cat. C6, C7     2 p.

 
Annotazioni:
La prima unità immobiliare indicata unitamente al corrispondente garage non viene valutata, se abitata o utilizzata dai genitori o dal richiedente stesso come prima abitazione, purché non si tratti di immobili di lusso appartenenti alle categorie A1, A8. Il punteggio per i fabbricati locati od affittati a terzi viene diminuito del 50 %. I locali già considerati al precedente punto 2.3 non vengono valutati nel punto 2.4.
2.5 Patrimonio finanziario
Il 5 % dei valori medi degli ultimi due anni del patrimonio finanziario - depositi bancari, titoli di Stato, partecipazioni azionarie – con una franchigia di lire 6.300.000.- viene considerato.
 

III) QUOTE ESENTI

Dal reddito lordo calcolato ai sensi dei precedenti punti I e II vengono detratte le seguenti percentuali rispettivamente quoti esenti;

1)  lavoro subordinato

il 30% del reddito derivante da lavoro subordinato risp. Da reddito ad esso equiparato.Questa quota esente si applica anche sugli importi non soggetti all'obbligo della dichiarazione dei redditi, comunque assimilati  al  reddito  di  lavoro  dipendente  (pensioni, contributi di mantenimento, rendita vitalizia, ecc.);

 

2) coniuge

lire 3.700.000.- per il coniuge, indipendentemente dal suo reddito;

3) per richiedenti con prole a carico rispettivamente orfano di uno o entrambi i genitori:

lire 3.700.000.- se il richiedente ha solo un o nessun genitore (se orfano di uno o entrambi genitori o se i genitori sono giudizialmente separati o divorziati o non sono sposati), rispettivamente se il richiedente non è coniugato con prole a carico;

4)  per altre persone a carico della famiglia:

lire  2.800.000 per la 1apersona

lire  3.500.000 per la 2apersona

lire  4.400.000 per la 3apersona

lire  5.100.000  per ogni altra persona.

Annotazioni

Sono considerate persone a carico, purché risultino dallo stato di famiglia dei genitori del richiedente rispettivamente del richiedente stesso:

i minorenni, alunni e studenti, persone portatrici di handcap di almeno 74 %, a carico delle persone di cui vengono valutati il redditoedilpatrimonio;

i nonni del richiedente purché essi abbiano compiuto i 70 anni di età;

lo studente richiedente anche se non risulta dallo stato di famiglia dei genitori;

5)  perpersone portatrici di handicap

lire 3.700.000.- per ogni persona con una minorazione fisica, psichica o sensoriale documentabile di almeno il 74%, o con un'invalidità attestabile di I o II categoria. La persona deve risultare dallo stato di famiglia dei genitori del richiedente o del richiedente stesso;

6)  per alunni/studenti che abitano fuori famiglia:

a) lire 4.700.000.- per il primo alunno/studente (incluso il richiedente), che durante l'anno scolastico/accademico per motivi di studio deve risiedere fuori famiglia.

b) lire 7.000.000.- per il secondo alunno/studente, che durante l'anno scolastico/ accademico per motivi di studio deve risiedere fuori famiglia.

c) lire 9.400.000.- per il terzo ed ogni ulteriore alunno/studente, che durante l'anno scolastico/accademico per motivi di studio deve risiedere fuori famiglia.

7. per l'abitazione principale di cui alle annotazioni relative alla cifra II, 2.4:

in proprietà:

lire 1.900.000.-

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