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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002
Sovracanoni delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Immissione in ruolo del personale docente della religione cattolica - Assunzione a tempo indeterminato di personale docente privo del prescritto titolo di studio e che ha svolto servizio di supplenza per almeno 18 anni

Sentenza (2 dicembre) 20 dicembre 2002, n. 533; Pres. Ruperto – Red. Mezzanotte
 
Ritenuto in fatto: 1. La Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionalen. 1 del 1948, ha impugnato per illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 5,97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, l'art. 44 della legge della Provincia autonoma diBolzano 28 dicembre 2001, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione perl'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate - leggefinanziaria 2002), il quale prevede che i sovracanoni annui dovuti dai concessionari diderivazioni del bacino imbrifero dell'Adige siano versati alla Provincia contestualmente alpagamento dei canoni demaniali.
La ricorrente afferma che con il decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme diattuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanioidrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico,produzione e distribuzione di energia elettrica), il legislatore statale ha delegato alleProvince autonome l'esercizio di funzioni in materia di grandi derivazioni a scopoidroelettrico per il rispettivo territorio a decorrere dal 1° gennaio 2000. In particolare ilmenzionato decreto avrebbe conferito alla Provincia autonoma una potestà legislativa di tipoconcorrente in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Oggettodella delega, secondo la Regione Veneto, sarebbe tuttavia la sola funzione concessoriarelativamente alle grandi derivazioni di acque pubbliche, non già la determinazione dellemodalità di riscossione dei canoni, né la misura dei sovracanoni spettanti ai Comuni ed ai loroconsorzi ricompresi nel bacino imbrifero montano (Bim). Canoni e sovracanoni, come emergerebbedalla giurisprudenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sarebbero infattiprofondamente diversi per natura giuridica e funzione, sicché la legge impugnata,assimilandoli, si sarebbe posta in contrasto con i principî contenuti nel regio decreto 11dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impiantielettrici). La disposizione oggetto di censura avrebbe violato il principio della legislazionestatale espresso nell'art. 1, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959(Norme modificatrici del t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), il qualeaffida alle organizzazioni consortili - costituite obbligatoriamente quando ne faccianorichiesta almeno tre quinti dei Comuni compresi in ciascun bacino imbrifero montano - lagestione di un fondo comune alimentato dai proventi derivanti dai sovracanoni, e stabilisce cheil fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale dellepopolazioni, nonché per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano dicompetenza dello Stato. Si sarebbe con ciò prodotta una lesione della sfera di competenzaattribuita alla Regione Veneto in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche dagli artt.117 e 118 Cost. per il tramite della norma legislativa interposta di cui all'art. 89 deldecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministratividello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo1997, n. 59).
Con un secondo motivo di censura la ricorrente lamenta che la legge provinciale non tengain adeguata considerazione l'esigenza di tutela dell'unità giuridica ed economicadell'ordinamento, desumibile dagli artt. 5 e 120 Cost., e il principio di sussidiarietà,espressamente riconosciuto nell'art. 118 Cost., e ciò in quanto attribuirebbe alla Provinciauna funzione di coordinamento di potestà fra loro concorrenti che dovrebbe spettare allo Stato.
Risulterebbe inoltre violato il limite della territorialità, per avere la Provincia dettatouna disciplina relativa a situazioni e rapporti radicati al di fuori dei confini provinciali:la legge de qua infatti sottrarrebbe i sovracanoni dovuti dai concessionari siti nel territorioprovinciale dal fondocomune destinato ad alimentare i consorzi dei Comuni del bacino imbrifero montano dell'Adige ein tal modo priverebbe illegittimamente i consorzi situati in territorio veneto di gran partedelle loro entrate.
Una ulteriore doglianza si fonda sugli artt. 5 e 119 Cost. La Regione Veneto assume che lanorma provinciale censurata, nell'affidare la gestione dei sovracanoni alla Provincia, siporrebbe in contrasto con il principio della autonomia e del decentramento delle funzioni afavore degli enti locali veneti e tale contrasto si estenderebbe anche all'art. 119 Cost., cheattribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni autonomia finanziaria di entratae di spesa e prevede che esse dispongano di risorse autonome: la legge impugnata produrrebbeinfatti una grave compressione dell'autonomia finanziaria dei Comuni interessati, cheverrebbero ad essere privati di ingenti risorse. Quanto all'interesse della Regione adenunciare tale violazione, la ricorrente assume che si radichi nel suo porsi quale enteesponenziale degli interessi della popolazione insediata sul suo territorio.
La norma provinciale denunciata lederebbe infine il principio di imparzialità e di buonandamento di cui all'art. 97 Cost., poiché esproprierebbe i Comuni veneti di una entratapatrimoniale loro attribuita dalla legge con vincolo di destinazione al perseguimento di unpubblico interesse e contrasterebbe direttamente con la ricordata legge n. 959 del 1953, nellaparte in cui essa pone il principio di parità fra i consorzi di bacino imbrifero montano aifini del riparto del sovracanone. Sarebbero infatti unilateralmente modificate le percentualidi assegnazione dei sovracanoni, con irragionevole discriminazione dei Comuni compresi nelbacino imbrifero dell'Adige e non appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano.
2. Si è costituito, per la Provincia autonoma di Bolzano, il Presidente della Giuntaprovinciale, e ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Quanto ai profili di inammissibilità, la Provincia autonoma di Bolzano afferma che lalegittimazione ad impugnare sussisterebbe solo quando la ricorrente ritenga lesa o invasa dauna legge la propria competenza, non anche quando faccia valere altri vizi di costituzionalitàe osserva che la Regione Veneto lamenterebbe solo l'inosservanza, da parte della leggeprovinciale, di un principio della legislazione statale e la violazione dell'autonomiaamministrativa e finanziaria di Comuni e consorzi di Comuni, non già una lesione delle propriecompetenze legislative. Il ricorso sarebbe inoltre inammissibile per difetto di indicazione diun parametro costituzionale pertinente: sono infatti richiamati gli artt. 117, 118, 119 e 120della Costituzione e non le disposizioni dello statuto speciale che pongono limiti allacompetenza legislativa provinciale.
Nel merito, la resistente nega innanzitutto la premessa dalla quale muove la ricorrente, ecioè che la legge impugnata sia espressione di una potestà legislativa concorrente. La materiadella utilizzazione delle acque pubbliche dovrebbe considerarsi rientrante nella competenzalegislativa generale riservata alle Regioni ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost.;disposizione, questa, che dovrebbe applicarsi anche alla Provincia autonoma di Bolzano, inforza della clausola di estensione di cui all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), la quale sanciscel'applicabilità delle disposizioni di riforma del Titolo V, Parte II, della Costituzione anchealle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano «per le partiin cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». La competenzalegislativa provinciale avrebbe per oggetto tutte le acque pubbliche appartenenti al demanioprovinciale e tutte le derivazioni, comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, cosìda ricomprendere anche la disciplina dei canoni, dei sovracanoni e di tutti gli altri proventiderivanti dalla utilizzazione delle acque pubbliche e dalle relative concessioni diderivazione.Neppure varrebbe rilevare in contrario, prosegue la difesa provinciale nell'atto dicostituzione, che canoni e sovracanoni siano diversi per scopo e natura, così da richiedere undifferente trattamento giuridico, poiché l'unico elemento decisivo ai fini del radicamentodella competenza legislativa della Provincia sarebbe il fatto che essi costituiscono proventiderivanti dall'utilizzo di acque pubbliche e relativi a concessioni di derivazione le cui operedi presa ricadano nel territorio della Provincia [art. 14, primo comma, del d.P.R. 22 marzo1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige inmateria di urbanistica ed opere pubbliche)]. Se dunque la competenza legislativa provinciale èdi natura esclusiva, argomenta la Provincia, essa non incontra più il limite dei principî dellalegge statale, ciò che priverebbe di pregio il primo motivo di censura formulato nel ricorsodella Regione Veneto.
Analoga soluzione peraltro si imporrebbe, sempre ad avviso della Provincia autonoma diBolzano, anche nel caso si ricostruisse la competenza legislativa provinciale in materia comeconcorrente, poiché, a seguito della nuova formulazione dell'art. 117 Cost., i principîfondamentali riservati alla legislazione dello Stato e vincolanti la legislazione regionaleconcorrente non potrebbero continuare ad essere desunti in via interpretativa dalle leggipreesistenti, ma dovrebbero essere stabiliti da nuove leggi statali ad hoc e la loroindividuazione dovrebbe comunque avvenire «in base a criteri interpretativi assai più rigorosie selettivi di quanto sia stato nel precedente sistema di riparto delle competenze».
In merito al secondo motivo del ricorso della Regione Veneto, con il quale la ricorrentelamenta la violazione degli artt. 5, 117, 118 e 120 Cost., la Provincia autonoma di Bolzanoritiene che esso sia infondato, e anzi addirittura inammissibile, poiché i principicostituzionali invocati riguarderebbero l'esercizio di funzioni amministrative, non già lecompetenze legislative della Provincia, e pertanto non sarebbero idonei ad essere assunti comeparametro in un giudizio di legittimità costituzionale.
La legge impugnata non violerebbe neppure il limite del territorio, essendo relativa allesole derivazioni esistenti nel territorio di Bolzano, né inciderebbe negativamente sui consorzidi bacino imbrifero montano della Regione Veneto: la disciplina statale del conferimento noncostituirebbe infatti vincolo per la legislazione oggetto di censura, la quale, peraltro,farebbe riferimento solo al versamento dei sovracanoni, non alla destinazione dei relativiproventi.
Inammissibile sarebbe il motivo di ricorso con il quale si lamenta la compressione, daparte della legge provinciale di cui è questione, della autonomia degli enti locali: seppure siconcedesse che i consorzi di bacino imbrifero montano delle Province venete sono danneggiatidalla legge impugnata, la Regione Veneto non avrebbe comunque titolo, anche alla luce dellanuova formulazione dell'art. 114 Cost., per assumere la rappresentanza dei loro interessi.
Quanto infine alla denunciata lesione di un principio di parità tra consorzi Bim in ordineal riparto del sovracanone che sarebbe espresso nella legge n. 959 del 1953, la difesa dellaProvincia replica che gli eventuali principi desumibili dalla legge anzidetta non costituisconolimite nei confronti della potestà legislativa spettante alla Provincia, e che comunque in essanon sarebbe rinvenibile tale principio di parità tra consorzi.
3. E' intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e hafatto presente di avere provveduto ad impugnare l'art. 44 della legge provinciale n. 19 del2001 con autonomo ricorso ed ha chiesto la riunione dei due giudizi.
4. Con il ricorso iscritto al reg. ric. n. 28 del 2002, il Presidente del Consiglio deiministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, commi 1 e 2, e 44della legge della Provincia autonoma di Bolzanon. 19 del 2001.
4.1. L'art. 6, comma 1, nel sostituire il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale14 dicembre 1998, n. 12 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamentodella religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relativeallo stato giuridico del personale insegnante), stabilisce, per la parte oggetto diimpugnazione, che: «In prima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere immessinei ruoli del personale docente della religione cattolica, i docenti di religione che abbianosvolto servizio di insegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi,previo superamento di un concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi neipredetti ruoli i docenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religioneper  almeno cinque anni o siano in possesso del titolo di studio di 'Magister' o di'baccalaureat' in teologia e possano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previosuperamento di un concorso speciale per titoli integrato da un colloquio. A tal fine sonoriconosciuti gli anni di servizio prestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigential momento della prestazione».
Tale disposizione, ad avviso del ricorrente, consentendo il riconoscimento integrale deglianni di servizio pregresso, determinerebbe un'automatica equiparazione, a tutti gli effetti,del servizio prestato presso le istituzioni scolastiche parificate a quello svolto nelle scuolestatali, in deroga al principio di cui agli artt. 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), che consentirebbe invece lavalutazione del servizio effettuato nelle scuole parificate solo nella misura del 50 per cento.La stessa disposizione, inoltre, inciderebbe negativamente sulla mobilità nazionale delpersonale insegnante e sul sistema scolastico, e violerebbe in tal modo i limiti dellacompetenza concorrente riconosciuta alla Provincia dall'art. 12 (recte: art. 9, numero 2) dellostatuto speciale e dalle relative norme di attuazione (d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89); e ciòanche perché l'inserimento dei docenti di religione nel ruolo organico generale degliinsegnanti richiederebbe il rispetto delle norme concordatarie.L'art. 6, comma 2, a sua volta, introduce nella medesima legge n. 12 del 1998 gli artt. 18, 19e 20. Oggetto di censura da parte del Presidente del Consiglio dei ministri sono l'art. 19 el'art. 20. Il primo consente al personale docente delle scuole secondarie di primo e secondogrado della Provincia autonoma di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 e1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità, che,per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso lepredette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi,validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, di essere assuntoa tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità e diabilitazione riservato. Lo stesso art. 19 dispone altresì che per il personale femminile conprole l'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità è ridotta di unanno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici.
Ad avviso del ricorrente questa disposizione si porrebbe in contrasto sia con il principiodi buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, sia con i principi risultantidalla normativa statale che subordinano l'insegnamento al possesso del prescritto titolo distudio. La medesima disposizione, inoltre, nella parte in cui prevede la riduzionedell'anzianità di servizio per il personale femminile con prole, oltre a considerare requisitinon significativi sul piano della professionalità, si porrebbe in contrasto con normefondamentali dell'ordinamento, in quanto il periodo obbligatorio di congedo per maternitàsarebbe già computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 22 deldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative inmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 dellalegge 8 marzo 2000, n. 53).
L'art. 20 della legge n. 12 del 1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19del 2001, prevede che «coloro che si sono laureati alla Facoltà di Scienze della  formazionesono inclusi, a richiesta, nelle graduatorie permanenti del personale docente previste dallevigenti disposizioni al solo fine del conferimento delle supplenze annuali e delle supplenzetemporanee sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2002/03 e2003/04».
Tale disposizione, secondo il ricorrente, contrasterebbe con la normativa statale (art. 2della legge n. 124 del 1999), la quale prevede che il mero possesso di un diploma di laurea nonè mai sufficiente per l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, che dà titolo al conferimentodi supplenze annuali, occorrendo invece a tal fine ulteriori requisiti.
4.2. In relazione all'art. 44, l'Avvocatura dello Stato, oltre a fare proprie le censureproposte dalla Regione Veneto nel ricorso n. 25 del 2002, rileva che i sovracanoni noncostituiscono provento per l'utilizzo delle acque demaniali, ma assolvono la diversa funzionedi indennizzare i Comuni rivieraschi, al fine di porre rimedio alla alterazione del corsonaturale delle acque a valle degli impianti idroelettrici causata dalla regimazione artificialedelle acque. La prestazione, che dovrebbe essere esercitata esclusivamente in forma consortile,non sarebbe pertanto assimilabile ai canoni demaniali, intesi come proventi per l'utilizzodelle acque pubbliche, per i quali soltanto la Provincia si vedrebbe riconosciuta una potestànormativa di tipo concorrente, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. 26 marzo 1977, n.235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia dienergia).
5. Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano e ha chiesto che le questioni sianodichiarate inammissibili o infondate. Riservandosi ulteriori argomentazioni difensive, ladifesa della Provincia rileva che la disposizione di cui all'art. 6, comma 1, riguarda solo idocenti di religione che hanno prestato e che presteranno servizio nel territorio provinciale.Essa rientrerebbe quindi nell'ambito delle competenze provinciali e, essendo destinata aconsentire al personale considerato di continuare l'attività di docente di religione solo inambito provinciale, non potrebbe in alcun modo incidere negativamente sulla mobilità nazionaledel personale insegnante e sul sistema scolastico. La medesima disposizione, inoltre, nonviolerebbe i vincoli derivanti dalla normativa concordataria, in quanto l'insegnamento dellareligione nelle zone di confine è disciplinato da norme specifiche e, in particolare, lo è dasempre per la Provincia autonoma di Bolzano.
In riferimento, poi, alle censure concernenti l'art. 19 della legge n. 12 del 1998,introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001, la difesa osserva che la stessariguarderebbe solo ed esclusivamente i docenti di religione e non potrebbe pertanto inciderenegativamente sulla mobilità nazionale.
5.1. Per quanto riguarda le censure concernenti l'art. 44, la Provincia ne eccepisce lainammissibilità non solo per errata indicazione del parametro costituzionale, ma anche per dueulteriori, concorrenti profili. In primo luogo perché la competenza a disciplinare isovracanoni spettava alla Provincia già in base allo statuto speciale di autonomia e allerelative norme di attuazione: segnatamente al menzionato art. 1-bis, comma 16, del d.P.R. n.235 del 1977; sicché, osserva la Provincia, anche nella ipotesi di un annullamento delladisposizione impugnata, resterebbe comunque in vigore la disposizione che attribuisce allaProvincia la competenza a disciplinare i sovracanoni nell'an e nel quantum, tanto da rendere ilricorso inammissibile per difetto di interesse.
La questione poi sarebbe inammissibile per mancata definizione e oscurità della censura,non essendo illustrato il motivo per il quale si ritiene incostituzionale una disposizione chesi limiterebbe a stabilire una disciplina più garantista di quella previgente, non contestata asuo tempo dal Governo.
Nel merito la Provincia autonoma di Bolzano ribadisce le argomentazioni svolte nell'atto dicostituzione nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Veneto, rassegnando le medesimeconclusioni.
6. E' intervenuto a sostegno della impugnazione governativa relativa all'art. 44 ilconsorzio dei Comuni della Provincia autonoma di Trento compresi nel bacino imbrifero montanodell'Adige.
7. Tutte le parti costituite hanno svolto ulteriori deduzioni difensive in prossimitàdella data fissata per l'udienza pubblica.
7.1. La Regione Veneto sostiene che la legge impugnata violerebbe il limite generaleterritoriale, che opera nei confronti della potestà legislativa regionale e provinciale, tantoconcorrente quanto esclusiva, ed afferma che la propria legittimazione ad impugnare deriverebbedalla illegittima invasione della propria competenza che si sarebbe in tal modo determinata.
7.2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con riferimento alle censure concernentil'art. 6 della legge n. 19 del 2001, contesta l'assunto difensivo della Provincia autonoma diBolzano secondo cui le disposizioni censurate riguarderebbero solo i docenti di religione chehanno prestato o che presteranno servizio nel territorio provinciale. Sul punto, l'Avvocaturaosserva che una tale limitazione varrebbe per il solo articolo 6, comma 1, il quale sostituiscel'art. 10, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1998, che espressamente la prevede, manon anche per le altre disposizioni; in ogni caso, l'assunto della Provincia sarebbeirrilevante, giacché l'art. 12, comma 9, del d.P.R. n. 89 del 1983, stabilisce che la normativaprovinciale deve svolgersi nell'osservanza degli aspetti fondamentali degli istituti dellostato giuridico vigenti per il personale in servizio nel restante territorio dello Stato, alfine di assicurare la mobilità in ambito nazionale del personale iscritto nei ruoli dellaProvincia autonoma.
In relazione all'art. 44 la difesa erariale ribadisce le censure fatte valere nel ricorso eaggiunge che la Provincia non disporrebbe in materia di potestà legislativa esclusiva, inquanto la disciplina dei sovracanoni non atterrebbe alla gestione del demanio idrico, ma aquella del coordinamento della finanza pubblica, dal momento che il sovracanone avrebbe naturadi prestazione patrimoniale imposta ai concessionari a favore di terzi (i consorzi di Comuni)estranei al rapporto concessorio.
7.3. La Provincia autonoma di Bolzano eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità delricorso, rilevando che il Presidente del Consiglio dei ministri non ha allegato al ricorsostesso né depositato i testi integrali dei verbali delle riunioni del Consiglio dei ministridel 1° e del 7 marzo 2002, nel corso delle quali è stata decisa l'impugnazione dell'art. 6 edell'art. 44 della legge provinciale n. 19 del 2001. E ciò, nonostante che nei medesimi verbalisi affermi che agli stessi sarebbe stata allegata la relazione del Ministro per gli affariregionali.
7.3.1. Con riferimento alle censure concernenti l'art. 6, la Provincia ne eccepiscel'inammissibilità in quanto mancherebbe l'indicazione di un pertinente parametro del giudiziodi costituzionalità.
7.3.2.  Per quanto riguarda in particolare le censure rivolte all'art. 6, comma 1, dellalegge n. 19 del 2001, il ricorso governativo, ad avviso della Provincia, oltre cheoriginariamente inammissibile, sarebbe anche improcedibile per essere cessata la materia delcontendere. L'art. 6, comma 1, della legge provinciale n. 19 del 2001 sostituiva il comma 1dell'art. 10 della legge provinciale n. 12 del 1998, riproducendone testualmente laformulazione, ed aggiungeva ad esso una ulteriore disposizione concernente la progressioneeconomica del personale docente di religione. I motivi della impugnazione hanno ad oggetto soloil primo periodo del comma 1 dell'art. 6, il quale, però, è stato abrogato dall'art. 38, comma1, lettera d), della legge provinciale 26 luglio 2002, n. 11. Quest'ultima legge, inoltre,all'art. 19 ha aggiunto alla fine dell'originario comma dell'art. 10 della legge provinciale n.12 del 1998, un periodo sostitutivo di quello contenuto nell'art. 6, comma 1, della legge n. 19del 2001. Ad avviso della Provincia sarebbe dunque evidente che, a seguito della intervenutaabrogazione del censurato art. 6, comma 1, e della contestuale aggiunta di un periodo al comma1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 12 del 1998, il legislatore provinciale abbia intesofar rivivere le originarie disposizioni dell'art. 10, comma 1, di quest'ultima legge. E poichéil Governo, così come non aveva impugnato l'art. 10 della legge n. 12 del 1998, non haimpugnato neanche la disposizione abrogratrice di quella sostitutiva dell'originario testo delmedesimo articolo 10, in relazione all'art. 6, comma 1, sarebbe cessata la materia delcontendere.
La Provincia contesta peraltro anche la fondatezza del ricorso nel merito. Lo stessoricorso, infatti, riconosce, pur non individuandone la fonte, che la Provincia ha competenzalegislativa concorrente in materia. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 89 del 1983,spetta alla Provincia autonoma una competenza legislativa in materia di «stato giuridico edeconomico del personale insegnante, di ruolo e non di ruolo, in particolare per la miglioreutilizzazione del personale stesso anche al fine di soddisfare le esigenze di continuitàdidattica, nonché una più efficace organizzazione della scuola». Si tratta, osserva laProvincia, di una competenza concorrente, ex art. 9, numero 2, dello statuto, che deve essereoggi integrata dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, giacché ilnuovo art. 117, al terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente delleRegioni tutta la materia della istruzione, ad eccezione dell'autonomia scolastica e delle normegenerali sull'istruzione, e l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce chele nuove disposizioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Provinceautonome di Trento e di Bolzano per le parti che prevedono forme di autonomia più ampierispetto a quelle già attribuite. In sostanza, non solo l'ambito materiale della competenzaprovinciale risulterebbe ampliato, ma anche i limiti per essa originariamente previstisarebbero ormai ridotti al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagliobblighi internazionali e a quello dei principi fondamentali della materia riservati alla leggedello Stato.
La Provincia contesta quindi che l'art. 6, comma 1, abbia previsto l'equiparazione fraservizio prestato nelle scuole statali e servizio prestato nelle scuole parificate: la tesisostenuta dall'Avvocatura dello Stato sarebbe infatti smentita dai bandi di concorso emessi inattuazione della disposizione censurata, nei quali è espressamente previsto che il serviziorichiesto debba essere stato svolto in scuole statali o a carattere statale. Inoltre, proseguela Provincia, sarebbe frutto di una infondata supposizione del ricorrente quella secondo cui lalegge impugnata non sarebbe conforme all'art. 35 del d.P.R. n. 89 del 1983, all'art. 9, comma2, del Concordato e all'intesa di cui al d.P.R. n. 751 del 1985, dal momento che la disciplinalegislativa censurata non contrasta con le citate disposizioni e, anzi, nei citati bandi vieneprescritto il possesso della idoneità all'insegnamento della religione cattolica attestatodall'Ordinario della diocesi di Bolzano-Bressanone.
In ogni caso, continua la Provincia, del tutto priva di fondamento sarebbe la censuraconcernente la violazione della disciplina statale che consentirebbe la valutazione dei serviziprestati nelle scuole parificate solo nella misura del 50 per cento, dal momento che né gliartt. 1 e 2 della legge n. 124 del 1999 né il decreto ministeriale n. 123 del 2000conterrebbero una disciplina del genere; il decreto ministeriale sarebbe comunque una fonteinidonea a limitare le competenze provinciali, posto che l'art. 117, comma sesto, fa oradivieto alle fonti regolamentari statali di intervenire in materia di competenza regionale.7.3.3. ¾ Per quanto riguarda le censure concernenti l'art. 19 della legge provinciale n. 12del 1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001, la Provincia, oltre aribadirne l'inammissibilità, ne contesta la fondatezza, assumendo, tra l'altro, che ilprincipio generale indicato nel ricorso non sarebbe contrastato dalla disposizione censurata,giacché questa garantirebbe in modo sufficiente e ragionevole la preparazione culturale deidocenti di religione, sia richiedendo che essi abbiano già insegnato come supplenti per moltianni, sia mediante la previsione di un apposito esame di idoneità.
Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 97 Cost., la Provincia osserva che ladisposizione impugnata non solo non contrasterebbe con il principio del buon andamento, ma necostituirebbe attuazione, dal momento che sarebbe rispettata la regola del concorso e sarebberosoddisfatte le esigenze di continuità didattica alle quali la legislazione provinciale deveispirarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 89 del 1983. A questo proposito laProvincia ricorda che il personale considerato dalla disposizione censurata ha garantito daanni la funzionalità della scuola in Alto Adige, vista la nota carenza di personale in possessodel prescritto titolo di studio, e lo garantisce anche per il futuro. Il numero di anni diservizio richiesti, poi, indicherebbe di per sé che il personale considerato è già legato, difatto, da un rapporto di lavoro continuativo e costante con l'amministrazione scolastica e chesi tratta di personale in possesso di un'esperienza tale da giustificare l'ammissione all'esamedi idoneità sulla base del solo diploma di maturità.
Con riferimento, in particolare, alla previsione che l'anzianità di servizio venga ridotta,per il personale femminile con prole, di un anno per ogni figlio nato nel corso deicorrispondenti anni scolastici, la Provincia contesta la fondatezza della censura, rilevandoche l'invocato art. 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 non conterrebbe affatto unprincipio fondamentale e che in ogni caso esso non potrebbe essere ritenuto preclusivodell'apprezzamento della maternità a fini diversi da quelli del computo del trattamentoeconomico e normativo per i dipendenti in servizio. Al contrario di quanto sostenuto dalricorrente, poi, la disciplina censurata sarebbe in linea con i principi costituzionali ditutela della famiglia e favorirebbe la conservazione del posto di lavoro al personalefemminile.
7.3.4.  In ordine alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 20 dellalegge n. 12 del 1998, introdotto dall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001, concernentei laureati alla Facoltà di Scienze della formazione, la Provincia, oltre a ribadire lainammissibilità del ricorso per le ragioni già esposte, sostiene che la disposizione censuratanon contrasterebbe con alcun principio della legislazione statale e in ogni caso costituirebberagionevole esercizio della potestà legislativa in materia di stato giuridico ed economico delpersonale della scuola. Essa, infatti, risponderebbe alla necessità di garantire ai laureati diquella Facoltà un trattamento equo rispetto a coloro che hanno conseguito solo l'abilitazionemagistrale e che, invece di iscriversi all'università, hanno prestato subito servizio diinsegnamento, maturando così i requisiti per accedere alle sessioni riservate per ilriconoscimento dell'idoneità e per essere conseguentemente inclusi nelle graduatorie permanentiper il conferimento di supplenze annuali o temporanee. Al contrario di quanto sostenuto dalricorrente, sarebbe stato irragionevolmente discriminatorio escludere i laureati in Scienzedella formazione dall'iscrizione nelle liste delle supplenze annuali.
7.3.5.  In relazione alla censura che si appunta sull'art. 44 della legge provinciale n.19 del 2001, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano, oltre a insistere perl'inammissibilità del ricorso statale per insufficiente determinazione del suo oggetto,contesta l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel ricorso n. 25.
Nel merito, la difesa della Provincia autonoma di Bolzano ribadisce che la disciplina deisovracanoni atterrebbe alla materia della utilizzazione di acque pubbliche, sulla quale laProvincia sarebbe titolare di una potestà esclusiva, non astretta dal limite dei principifondamentali della legge statale e osserva comunque che la legge impugnata non ha privato iconsorzi e i Comuni delle risorse loro spettanti, come sarebbe testimoniato dal fatto che laProvincia avrebbe sempre trasferito al consorzio, o direttamente ai Comuni rivieraschi, isovracanoni incassati: l'intero loro ammontare o la percentuale concordata con il consorziomediante un apposito protocollo di intesa.
8. Soltanto in prossimità dell'udienza pubblica, la Federazione nazionale dei consorzidi bacino imbrifero montano-Federbim ha depositato tardivo atto di intervento a sostegno delricorso governativo.
 
Considerato in diritto: 1. Con i ricorsi n. 25 e n. 28 del 2002 la Regione Veneto e il Governo della Repubblicahanno impugnato l'articolo 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001,n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 eper il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate - legge finanziaria 2002), concernentei sovracanoni delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Il Governo ha altresì impugnatol'art. 6 della medesima legge, che riguarda, per diversi aspetti, la disciplina dello statogiuridico degli insegnanti nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Nonostante ladiversità degli oggetti, si rende necessaria una trattazione congiunta, poiché l'impugnazionestatale li chiama in causa entrambi con un unico ricorso.
La Provincia ha proposto diverse eccezioni di inammissibilità, sia con riferimento alricorso del Governo nel suo complesso, sia con riguardo alle specifiche censure rivolte nelmedesimo ricorso agli artt. 6 e 44 della legge n. 19 del 2001, sia infine al ricorso dellaRegione Veneto che riguarda quest'ultima disposizione. Per prima deve essere esaminatal'eccezione che investe unitariamente, per un profilo formale, l'impugnazione del Presidentedel Consiglio dei ministri. Le altre eccezioni verranno esaminate più oltre, in sede ditrattazione delle specifiche censure proposte dal Governo e dalla Regione Veneto.
2. La Provincia autonoma di Bolzano considera motivo di inammissibilità la mancataallegazione della relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale della riunione delConsiglio dei ministri del 7 marzo 2002 concernente la determinazione di proporre ricorso.Nonostante che l'Avvocatura dello Stato abbia depositato in udienza pubblica l'anzidettarelazione, la difesa della Provincia di Bolzano ha dichiarato di insistere nell'eccezione, chedeve dunque essere esaminata.
In base all'art. 55 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige il controllo sulle leggidella Regione o delle Province autonome aveva natura preventiva e, al pari di quello di cuiall'art. 127 della Costituzione per le Regioni ad autonomia ordinaria, era strutturato in duefasi: quella del rinvio della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale equella, successiva ed eventuale, della proposizione della questione di legittimitàcostituzionale. Nella giurisprudenza di questa Corte si era consolidato l'orientamento secondoil quale i motivi del ricorso dovevano essere gli stessi che sorreggevano l'atto governativo dirinvio. Questo poteva bensì esternarli succintamente, ma comunque in maniera tale da consentirealla Regione di conoscere le censure mosse dal Governo onde poter assumere le necessariedeterminazioni politiche in sede di riesame e di riapprovazione della legge regionale (daultimo, sentenze n. 135 del 2001; n. 569 del 2000; n. 194 del 1997; n. 29 del 1996 e n. 384 del1994). Ma con l'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo Vdella parte seconda della Costituzione), che ha sostituito integralmente il predetto art. 127,il controllo di legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni a statuto ordinario hamutato natura: da preventivo qual era è divenuto successivo ed ha oggi ad oggetto leggi giàpromulgate e pubblicate.
L'art. 10 della citata legge costituzionale n. 3 del 2001 stabilisce che, sinoall'adeguamento dei rispettivi statuti, le innovazioni apportate con tale legge al titolo Vdella parte seconda della Costituzione si applichino alle Regioni a statuto speciale e alleProvince autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quellegià attribuite. E poiché il mutamento introdotto con la sostituzione dell'art. 127, nelsopprimere un controllo politico sull'esercizio della potestà legislativa delle Regioni,realizza senz'altro una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta alla RegioneTrentino-Alto Adige e alle Province autonome dal menzionato art. 55, quest'ultimo deveritenersi superato, trovando oggi applicazione anche per esse la disciplina posta per leRegioni ad autonomia ordinaria (nello stesso ordine di idee e con analogo percorsoargomentativo, per quanto riguarda l'impugnazione delle leggi della Regione Valle d'Aosta,(ordinanza n. 377 del 2002), e implicitamente, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, (ordinanzan. 65 del 2002). Del resto, tanto la Provincia autonoma di Bolzano, procedendo allapromulgazione e pubblicazione della legge, quanto lo Stato, proponendo il presente ricorso,hanno dato per presupposto l'intervenuto superamento della disciplina statutaria in tema dicontrollo delle leggi provinciali.
Ebbene, la soppressione della fase di rinvio ha fatto venire meno la finalità alla qualeera preordinata la previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione.Nell'attuale sistema di controllo il carattere politico della scelta di impugnare resta, ma neiconfronti delle Regioni e delle Province autonome si esaurisce nell'onere di indicare lespecifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessaall'autonomia tecnica della Avvocatura generale dello Stato anche l'individuazione dei motividi censura. Né può sostenersi che le Regioni o le Province ne subiscano una limitazione deldiritto di difesa, in quanto il thema decidendum è fissato dal ricorso e dai motivi in essocontenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio. Ora, nel caso di specie,nel verbale della riunione del Consiglio dei ministri, ritualmente depositato, sono chiaramenteidentificate le disposizioni che il Governo intende impugnare: non è riscontrabile in esso lacarenza della quale sola la Provincia si sarebbe potuta dolere. L'eccezione deve esserepertanto respinta.
3. Devono essere ora esaminate le censure che il ricorso statale rivolge all'art. 6,comma 1, della legge provinciale n. 19 del 2001, concernente la disciplina dell'immissione inruolo dei docenti di religione nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano. Anche a questoproposito la difesa della Provincia formula una eccezione di inammissibilità che non puòtrovare accoglimento. Non assume infatti alcun rilievo ai fini della ritualità del ricorso ilfatto che in questo sia erroneamente indicato come parametro alla stregua del quale sottoporrea scrutinio la disciplina dello stato giuridico degli insegnanti, l'art. 12 dello statuto diautonomia, che riguarda le derivazioni idroelettriche. Pur volendo trascurare la considerazioneche il medesimo ricorso investe anche l'art. 44 della legge provinciale, attinente proprio altema delle derivazioni idroelettriche, il che potrebbe spiegare il riferimento all'art. 12,anziché all'art. 9, numero 2, dello statuto speciale, tale erronea indicazione non può averimpedito alla difesa della Provincia di rendersi conto della consistenza della questione dilegittimità costituzionale. E' infatti decisiva la constatazione che il ricorso statale indicale norme di attuazione dello statuto speciale in materia di istruzione (d.P.R. n. 89 del 1983),chiaramente riferibili all'art. 9, numero 2, dello statuto, sicché dalla impugnazionegovernativa sono agevolmente enucleabili sia il parametro costituzionale, sia le normeinterposte consistenti nelle predette disposizioni di attuazione e nei principi dellalegislazione dello Stato con i quali le disposizioni censurate contrasterebbero (artt. 1 e 2della legge n. 124 del 1999). Riguarda poi il merito e non l'ammissibilità del ricorso laverifica se le norme legislative statali indicate dal Governo contengano effettivamenteprincipi ai quali la legislazione provinciale debba attenersi.
3.1. Non è fondata l'altra eccezione della Provincia autonoma secondo la quale, semprein relazione all'art. 6, comma 1, si sarebbe verificata una situazione di improcedibilitàsopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
Tale disposizione sostituisce, riproducendone integralmente il testo, il comma 1 dell'art.10 della legge provinciale n. 12 del 1998 e introduce un ulteriore periodo, irrilevante nelpresente giudizio poiché in relazione ad esso nessuna censura è stata proposta dal Governo. Lalegge provinciale 26 luglio 2002 n. 11 (Disposizioni in materia di tributi e disposizioni inconnessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'annofinanziario 2002 e per il triennio 2002-2004), a sua volta, ha abrogato, con l'art. 38,l'impugnato art. 6, comma 1, ed ha aggiunto al testo previgente dell'anzidetto art. 10, comma1, un periodo che, salvo lievi variazioni, corrisponde a quello immesso ex novo dalladisposizione censurata.
Si è qui in presenza di una singolare tecnica legislativa, la quale, anziché procedere alladiretta formulazione delle proposizioni normative da immettere nell'ordinamento, si avvale deiprodotti linguistici superati, contenuti cioè in disposizioni abrogate, e a questi recaun'aggiunta, che non avrebbe in sé alcun significato normativo se non si congiungesse alladisposizione abrogata, che viene così ad acquisire nuova vigenza. Quale che sia il legame ditale tecnica con il fenomeno della reviviscenza, cui la difesa della Provincia si richiama, ècertamente da escludere che si sia determinata una situazione di improcedibilità sopravvenuta odi cessazione della materia del contendere. E' indubbiamente a questo risultato che mirava lacomplicata operazione del legislatore provinciale; lo attesta la relazione di accompagnamentoal disegno di legge, nella quale, con riguardo a questo specifico punto, si afferma che «in talmodo dovrebbe anche risolversi, per cessazione della materia del contendere, il ricorso perillegittimità costituzionale avviato dal Governo avverso l'articolo abrogato».
Tuttavia, a parte il rilievo che la Provincia autonoma di Bolzano non ha dimostrato eneppure allegato la non intervenuta attuazione dell'art. 6, comma 1 (il che rende la presentecontroversia diversa da quelle altre volte risolte nel senso della cessazione della materia delcontendere: da ultimo, v. sentenza n. 438 del 2002), il principio di effettività della tutelacostituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'usodistorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizionenormativa di contenuto identico a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instauratogiudizio di legittimità costituzionale. Si impone pertanto in simili casi il trasferimentodella questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quellooggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo.
4. Una volta chiarito che lo scrutinio di questa Corte deve avere ad oggetto l'art. 10,comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1998, nel merito la questione non è fondata.
Sia la Provincia autonoma di Bolzano, sia l'Avvocatura generale dello Stato hanno convenutoche l'intera disciplina riguarda materia di competenza legislativa concorrente.Per quanto riguarda l'art. 10, comma 1, esso, nella parte censurata, testualmente recita: «Inprima applicazione della presente legge hanno titolo ad essere immessi nei ruoli del personaledocente della religione cattolica, i docenti di religione che abbiano svolto servizio diinsegnamento di religione per almeno dodici anni anche non continuativi, previo superamento diun concorso per soli titoli. Hanno titolo, altresì, ad essere immessi nei predetti ruoli idocenti di religione che abbiano svolto servizio di insegnamento di religione per almeno cinqueanni o siano in possesso del titolo di studio di 'Magister' o di 'baccalaureat' in teologia epossano dimostrare almeno due anni di insegnamento, previo superamento di un concorso specialeper titoli integrato da un colloquio. A tal fine sono riconosciuti gli anni di servizioprestati con il minimo annuale richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione».
Il Governo assume che nella legislazione statale vigerebbe il principio per il quale alservizio di insegnamento svolto presso scuole non statali non potrebbe riconoscersi il medesimopunteggio attribuito al servizio svolto nelle scuole statali. Il principio che si assumeviolato non si rinviene né nelle disposizioni indicate nel ricorso né in alcun'altra fontestatale di rango legislativo. Gli artt. 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, infatti,disciplinano l'accesso ai ruoli e, rispettivamente, pongono le norme transitorie relative allegraduatorie permanenti del personale docente, ma nulla prevedono in ordine al punteggio che puòessere attribuito per il servizio prestato nelle scuole non statali. Una simile indicazione èdesumibile dal regolamento ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, pure indicato dalla difesaerariale, il quale, nella tabella per la valutazione dei titoli per il personale docente dellescuole di ogni ordine e grado ed il personale educativo (allegato A), stabilisce che perl'insegnamento nelle scuole statali vengono riconosciuti 12 punti per ogni anno e 2 punti perogni mese o frazione di almeno 16 giorni (fino ad un massimo di punti 12), mentre per ilservizio prestato in scuole elementari, in scuole o istituti di istruzione secondaria nonstatale, pareggiati, parificati, legalmente riconosciuti sono attribuiti 6 punti per ogni annodi insegnamento e un punto per ogni mese o frazione superiore a 16 giorni (con un massimo di 6punti). Seppure la logica di tale atto è nel senso di un riconoscimento differenziato traservizio prestato presso le scuole statali e quelle non statali, un regolamento ministerialenon è di per sé idoneo a fondare limiti alla potestà legislativa regionale o provinciale, senzadire che dal decreto- legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurarel'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20agosto 2001, n. 333, si evince un orientamento favorevole ad attribuire al servizio prestatonelle scuole non statali paritarie la medesima valutazione di quello prestato nelle scuolestatali.
4.1. In relazione alla medesima disposizione non sussiste il denunciato contrasto con lanormativa di matrice concordataria. A parte la genericità della censura, essendosi l'Avvocaturalimitata a ricordare che la disciplina degli insegnanti di religione deve rispettare le normederivanti dal Concordato tra lo Stato e la Chiesa cattolica, la disposizione, che riguarda ilreclutamento del personale in fase di prima applicazione della legge, deve essere letta nelcontesto della disciplina del Titolo I della legge stessa, la quale, all'art. 3, comma 3, per idocenti della religione cattolica pone espressamente ed in via generale il requisito delpossesso dell'idoneità attestato dall'Ordinario diocesano. Non vi è alcun elemento delladisposizione impugnata che possa indurre a ritenere che con essa la Provincia autonoma abbiainteso sopprimere tale requisito. Nessun contrasto, pertanto, è rinvenibile con la normativa diderivazione concordataria di cui all'art. 9, comma 2, dell'accordo tra la Santa sede e laRepubblica italiana ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, né con l'art. 2.5dell'Intesa tra autorità scolastica italiana e Conferenza episcopale italiana perl'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, alla quale è stata dataesecuzione con d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 761. La Provincia ha del resto precisato che i bandiemessi in attuazione dell'art. 10, comma 1, della legge n. 12 del 1998 hanno fatto salval'osservanza della normativa concordataria, prevedendo che i candidati dovessero essere inpossesso della idoneità certificata dall'Ordinario della diocesi di Bolzano-Bressanone.
4.2. Infine, secondo la difesa dello Stato, la disposizione in esame inciderebbe«negativamente sulla mobilità nazionale del personale insegnante e sul sistema scolastico». Conquesta censura, formulata in termini quanto mai generici, si vuol forse alludere al fatto chenella Provincia autonoma di Bolzano sono stati istituiti i ruoli degli insegnanti dellareligione cattolica, che a livello nazionale non sono ancora esistenti. Ma non è certol'eliminazione delle norme transitorie che potrebbe ovviare all'ipotizzato inconveniente.Rimossa la normativa concernente la prima applicazione della legge, resterebbe infatti ladisciplina «a regime», a suo tempo non impugnata dal Governo, che regola con norme dettagliate(artt. 3 e seguenti) l'accesso ai ruoli del personale docente di cui si parla.
5. E' fondata, invece, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 dellalegge provinciale n. 12 del 1998, introdotto dalla legge provinciale n. 19 del 2001.
Tale disposizione consente al personale docente delle scuole secondarie di primo e secondogrado della Provincia autonoma di Bolzano, in servizio nell'anno scolastico 1998-1999 e1999-2000, privo del prescritto titolo di studio, ma in possesso del diploma di maturità, che,per carenza di personale in possesso del prescritto titolo di studio, abbia svolto presso lepredette scuole servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi,validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente, di essere assuntoa tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità e diabilitazione riservato. Lo stesso art. 19 dispone altresì che per il personale femminile conprole l'anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità è ridotta di unanno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici.
Ad avviso del ricorrente, questa disciplina violerebbe sia il principio di buon andamento eimparzialità della pubblica amministrazione, sia la normativa statale che subordinal'insegnamento al possesso del prescritto titolo di studio, alla quale la Provincia autonoma diBolzano non potrebbe derogare, mentre, nella parte in cui prevede la riduzione dell'anzianitàdi servizio per il personale femminile con prole, oltre a considerare requisiti nonsignificativi sul piano della professionalità, si porrebbe in contrasto con norme fondamentalidell'ordinamento, in quanto il periodo obbligatorio di congedo per maternità è già computato atutti gli effetti nell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 26marzo 2001, n. 151.
Contrariamente a quanto ipotizza la Provincia autonoma di Bolzano nella memoria dicostituzione, l'art. 19 (così come l'art. 20, di cui si dirà) della legge provinciale n. 12 del1998, introdotti, insieme all'art. 18, non censurato dal Governo, dall'art. 6, comma 2, dellalegge provinciale n. 19 del 2001, si riferisce ai docenti in genere e non ai soli docenti direligione. Diversamente dall'art. 10, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1998, nelledisposizioni di cui si parla non vi è alcun riferimento ai docenti di religione. E' poidecisiva la circostanza che la legge provinciale n. 12 del 1998 consta di due titoli, il primodedicato agli insegnanti e agli ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nellescuole elementari e secondarie, il secondo relativo alla stato giuridico del personaleinsegnante. Ed è in questo secondo titolo che sono inseriti gli articoli 19 e 20.
La disposizione impugnata presuppone che il personale in essa indicato abbia svoltoattività di insegnamento senza il prescritto titolo di studio, sia pure a causa della carenzadi personale idoneo nella Provincia autonoma di Bolzano. E' quindi lo stesso articolo 19, conil participio aggettivato ”prescritto”, a rendere immediatamente evidente il vizio dal quale èaffetto: una non consentita deroga ai principi che reggono la materia nell'ordinamento statale.Esattamente l'Avvocatura dello Stato rileva che non è derogabile dalla Provincia autonoma diBolzano «la regola della necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accessoagli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento», regola che costituisce unprincipio dell'ordinamento scolastico, rispondente «all'esigenza di ragione che vuole che lavalidità dell'insegnamento – e quindi dell'apprendimento di discenti – sia assicurato medianteun'idonea specifica preparazione culturale dei docenti» (sentenza n. 308 del 1989).
Restano assorbiti i restanti profili di illegittimità costituzionale dedotti dal Governo,così come la questione, più specifica, concernente il personale femminile con prole.
6. Diversa è la posizione dei laureati nella Facoltà di Scienze della formazione, allaquale si riferisce il denunciato art. 20 della legge provinciale n. 12 del 1998, introdottodall'art. 6, comma 2, della legge n. 19 del 2001. Costoro, infatti, sono in possesso di idoneotitolo di studio che in ambito nazionale li abiliterebbe all'ottenimento di supplenzetemporanee. La legge provinciale consente che ad essi siano conferite supplenze non solotemporanee ma anche annuali. E' escluso però che, sulla base dell'iscrizione nelle graduatoriepermanenti, gli insegnanti di cui si tratta possano ottenere l'accesso ai ruoli provinciali indifetto di un ulteriore requisito abilitativo che comunque presupponga il superamento di unaselezione. L'iscrizione inoltre è consentita per il conferimento di supplenze in due soli anniscolastici e, benché la relazione di accompagnamento al disegno di legge faccia riferimento ailaureati della Facoltà di Scienze della formazione della Libera Università degli studi diBolzano, tale limitazione non figura nel testo legislativo approvato. Anche i laureati inFacoltà o corsi di laurea di Scienze della formazione presso università che hanno sede in altraparte del territorio nazionale, secondo la norma censurata, hanno titolo per essere inseriti,per quei due anni scolastici, nelle anzidette graduatorie provinciali.
In conclusione, la temporaneità del beneficio accordato ai predetti laureati, il fatto cheesso non sia limitato ai laureati della Università di Bolzano e la considerazione che questinon sono privi di un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale, sufficiente comunqueanche in ambito statale al conferimento di supplenze temporanee e quindi di per sé idoneo allosvolgimento dell'attività di insegnamento, sono elementi che, nel loro insieme, rendono ragionedella non fondatezza della questione sollevata dal Governo.
7. Si deve ora passare all'esame delle censure proposte dalla Regione Veneto e dalGoverno nei confronti dell'art. 44 della legge provinciale n. 19 del 2001 e delle relativeeccezioni di inammissibilità prospettate dalla Provincia autonoma di Bolzano.
7.1.  Deve preliminarmente dichiararsi inammissibile l'intervento del consorzio deiComuni della Provincia autonoma di Trento compresi nel bacino imbrifero montano (Bim)dell'Adige. E' orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte, e deve essere quiribadito, che nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa lapresenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa ilcui atto è oggetto di contestazione (v. da ultimo, sentenze n. 353 del 2001; n. 382 del 1999;n. 35 del 1995; n. 446 del 1994 e n. 172 del 1994).
7.2. Con riferimento al ricorso della Regione Veneto si eccepisce che la ricorrente silimiterebbe a denunciare l'inosservanza da parte della legge provinciale di un principio dellalegislazione statale e la violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria di Comuni econsorzi di Comuni, senza lamentare una lesione delle proprie competenze legislative, quindisenza avere un interesse al ricorso.
Per escludere la fondatezza dell'eccezione è sufficiente rilevare che l'art. 44, oggetto diimpugnazione, dispone che i sovracanoni annui dovuti dai concessionari di derivazioni delbacino imbrifero dell'Adige siano versati alla Provincia autonoma di Bolzano contestualmente alpagamento dei canoni demaniali e che la Regione Veneto si duole che, in tal modo, la Provinciaautonoma di Bolzano si approprierebbe di risorse che spetterebbero ai Comuni presenti nelterritorio veneto e in relazione a tale effetto deduce la lesione della propria autonomiafinanziaria e la violazione del limite territoriale. Non può pertanto negarsi la sussistenza diuna legittimazione in concreto della ricorrente e di un suo interesse a una pronuncia di questaCorte sul merito del ricorso.
7.3. Sempre ad avviso della Provincia il ricorso della Regione Veneto sarebbe poiinammissibile per difetto di indicazione di un parametro costituzionale pertinente, essendostati richiamati gli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e non le disposizioni dellostatuto speciale che pongono limiti alla competenza legislativa della Provincia autonoma diBolzano. Anche questa eccezione deve essere respinta.
Nelle controversie tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale o Provinceautonome, le norme di rango costituzionale che definiscono le rispettive attribuzioni formanoun sistema coerente ed unitario. Le competenze e l'autonomia che il titolo V della parteseconda della Costituzione garantisce alle prime, considerate dal punto di vista delle secondeoperano come limiti di competenza rinvenibili anche nello statuto speciale come l'altra facciadi una stessa medaglia. L'unità sistematica dei parametri fa sì che, in questo tipo dicontroversie, essi possano essere fungibilmente evocati dall'uno o dall'altro angolo visuale.E' del tutto naturale, quindi, che la Regione Veneto, lamentando una lesione delle proprieattribuzioni, ponga a fondamento del suo ricorso le norme costituzionali che tali attribuzionile conferiscono.
7.4. Anche con riferimento al ricorso statale si lamenta da parte della Provinciaautonoma di Bolzano la mancata indicazione di un parametro costituzionale pertinente.L'eccezione non può essere accolta. Nella impugnazione governativa sono infatti indicate lenorme di attuazione dello statuto speciale in materia di demanio idrico, di opere idrauliche edi concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ( d.lgs. n. 463 del 1999), il checonsente agevolmente di fare riferimento, quale parametro costituzionale, all'art. 9, numero 9,dello statuto, che attribuisce alle Province autonome potestà legislativa concorrente inmateria di utilizzazione delle acque pubbliche, potestà che incontra il limite dei principifondamentali della legislazione dello Stato, puntualmente indicati nel ricorso governativo.
7.5. Sempre in relazione al ricorso dello Stato la Provincia, infine, eccepisce che, purnella ipotesi di un annullamento della norma censurata, la quale prevede che canoni esovracanoni siano versati alla Provincia, resterebbe comunque in vigore la disposizione, nonimpugnata, che attribuirebbe alla medesima Provincia la competenza a determinare le modalità diriscossione e di destinazione dei sovracanoni (art. 1, comma 2-bis, primo periodo, della leggeprovinciale n. 10 del 1983, come introdotto dall'art. 3 della legge provinciale 29 agosto 2000,n. 13), sicché lo Stato non avrebbe interesse al ricorso. La predetta eccezione muove da unapremessa interpretativa che è necessario verificare con giudizio di merito. Il problema è se,alla luce delle norme statutarie e di attuazione che attribuiscono alla Provincia autonoma diBolzano la competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque nonché in forza deiprincipî della legislazione statale che fungono da limite a tale competenza, la parolaproventi, che già figurava nell'art. 1, comma 2-bis, della legge provinciale n. 10 del 1983,debba essere riferita ai canoni di concessione demaniale e insieme ai sovracanoni, ovverosoltanto ai primi. In questa seconda ipotesi la dichiarazione di illegittimità costituzionaledella disposizione censurata non potrebbe in alcun modo produrre l'effetto, ipotizzato dallaProvincia, di lasciare in vita una disposizione che comunque la abiliti a determinare lemodalità di riscossione e di destinazione dei sovracanoni. Di qui la necessità, al fine disaggiare l'interesse del Governo alla impugnazione, di trattare ora il merito della questione.
8. La questione è fondata.
Con la norma impugnata la Provincia autonoma di Bolzano dispone che i sovracanoni relativia concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico siano versati allaProvincia contestualmente al versamento dei canoni demaniali.
Tutta la difesa della Provincia ruota intorno all'assunto che canoni e sovracanonisarebbero assimilabili, trattandosi in entrambi i casi di proventi derivanti dallautilizzazione delle acque pubbliche, materia che, in forza della clausola di estensione di cuiall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, il cui contenuto è stato già sopraricordato, sarebbe ormai di potestà esclusiva della Provincia, non essendo compresa negli”elenchi” dei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost., e non incorrerebbe pertanto nel limitedei principi fondamentali della legislazione statale. Ma una simile ricostruzione muove da unerrato presupposto interpretativo: la disciplina dei sovracanoni non attiene infatti allamateria della utilizzazione delle acque. L'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, che hanovellato il testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici del 1933, al commaquattordicesimo dispone che il sovracanone debba essere attribuito a un fondo comune adisposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro del bacino imbrifero (consorzinella specie costituiti); e stabilisce che il fondo è impiegato esclusivamente a favore delprogresso economico e sociale delle popolazioni, nonché per la realizzazione di opere disistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. Emerge chiaro, già da questaindicazione, come il sovracanone si differenzi dal canone demaniale per destinatario (non iltitolare della concessione, ma il consorzio di Comuni), finalizzazione (il progresso economicoe sociale delle popolazioni, la realizzazione di opere di sistemazione montana), e per la suastessa natura giuridica. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che ilsovracanone richiesto ad un concessionario di utenza idrica configura una prestazionepatrimoniale (così anche questa Corte con le sentenze n. 257 del 1982 e n. 132 del 1957), nonha carattere indennitario ed è correlato solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivodella concessione di derivazione, la quale costituisce così il presupposto materiale diun'imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territoriali interessati, nelquadro di un'esigenza di sostegno dell'autonomia locale.
Poiché sono qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, noncorrelata alla utilizzazione dell'acqua pubblica, i sovracanoni costituiscono dunque elementidella finanza comunale e pertanto attengono alla materia della finanza locale. In tale materia,a mente dell'art. 80 dello statuto di autonomia, le Province autonome di Trento e di Bolzanodispongono di una potestà legislativa di tipo concorrente, soggetta al limite dei principifondamentali stabiliti dalle leggi statali. E tali limiti non sono venuti meno per effettodella clausola di estensione di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Lematerie nelle quali deve essere attratta la attuale disciplina dei sovracanoni, e cioè la«armonizzazione dei bilanci pubblici» e il «coordinamento della finanza pubblica e del sistematributario», sono infatti qualificate dall'art. 117, terzo comma, Cost. come materie di potestàconcorrente. Pur dopo l'entrata in vigore del nuovo titolo V della parte seconda dellaCostituzione, dunque, la legislazione provinciale impugnata è da considerare espressione dipotestà legislativa ripartita che, come già chiarito, incontra il limite dei principîdesumibili dalla legislazione statale, anche da quella già in vigore (v. sentenza n. 282 del2002). E nella specie il principio che imponeva un limite nei confronti della disposizionecensurata, e che è stato violato, è quello, già menzionato, che prevede la destinazione delsovracanone a un fondo comune gestito dai consorzi per finalità di promozione dello sviluppoeconomico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione delle opere che sirendano necessarie per rimediare alla alterazione del corso naturale delle acque causata dallaloro regimazione artificiale (art. 1, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n.959).
La semplice previsione che i sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzanoe la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni delbacino imbrifero montano lede, con il principio della legislazione statale che si è appenaricordato, anche l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediatamente, della stessa RegioneVeneto, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla leggestatale, avrebbe dovuto essere destinataria. Resta assorbito ogni ulteriore profilo di censura.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, *** della legge provinciale 14dicembre 1998, n. 12 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamentodella religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relativeallo stato giuridico del personale insegnante), come introdotto dall'articolo 6, comma 2, dellalegge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19 «Disposizioni per la formazione del bilancio diprevisione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislativecollegate (legge finanziaria 2002)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44 della predetta legge dellaProvincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma1, della citata legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, sollevata,in riferimento all'articolo 9, numero 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige ealle relative norme di attuazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso inepigrafe indicato;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 dellamedesima legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, introdottodall'articolo 6, comma 2, della menzionata legge della Provincia autonoma di Bolzano 28dicembre 2001, n. 19, sollevata, in riferimento all'art. 9, comma 2 dello statuto speciale peril Trentino-Alto Adige e in relazione all'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dal Presidente del Consiglio deiministri con il ricorso in epigrafe indicato.
 
***(dispositivo così corretto con N. 261 dd. 2 - 18 luglio 2003)