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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 279 del 17.06.1992
Certificazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dei comuni

Sentenza (4 giugno) 17 giugno 1992, n. 279, Pres. Corasaniti - Red. Mirabelli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con decreto del 10 settembre 1991 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello dei certificati concernenti il conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990. Il decreto dispone che | il certificato, in originale e tre copie autenticate, deve essere inviato dai comuni e dalle comunità montane delle Province di Bolzano e di Trento al competente commissariato del Governo, il quale provvede ad inoltrare l'originale al Ministero dell'interno, e le copia rispettivamente alla Corte dei (conti — sezione enti locali ed all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'ente locale interessato deve inoltre trasmettere copia del certificato alla Regione ed al Comitato regionale di controllo. Lo stesso decreto indica anche le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei certificati.
Con altro decreto del 19 ottobre 1991 il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, ha approvato il modello di certificato concernente il bilancio preventivo per l'anno 1992 dei comuni, delle province e delle comunità montane. Il decreto dispone che la certificazione deve essere allegata al bilancio di previsione ed inviata con il bilancio, in originale e sei copie autenticate, al competente organo regionale di controllo, il (quale, dopo avere attestato in calce al certificato che lo stesso è regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni, inoltra la certificazione, per quanto concerne i comuni e le comunità montane delle province di Bolzano e di Trento, al competente commissariato del Governo, che ne invia una copia alla Regione e ne restituisce una copia all'ente interessato. Il Commissario del Governo invia l'originale dei certificati al Ministero dell'interno ed una copia degli stessi alla Corte dei conti — sezione enti locali ed all'ISTAT. Il medesimo decreto indica, inoltre, le modalità di compilazione e di sottoscrizione dei certificati.
2. Con ricorso notificato il 21 novembre 1991 e depositato il 28 novembre 1991 la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l'annullamento del decreto ministeriale 10 settembre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1991 n. 244) assumendo che il decreto stesso è lesivo, nelle sue singole parti e nel suo complesso, delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Provincia.
Con analogo ricorso, notificato il 18 dicembre 1991 e depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha chiesto l'annullamento anche del decreto ministeriale 19 ottobre 1991 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1991 n. 252) assumendo che esso lede le attribuzioni provinciali.
A sostegno dei due distinti ricorsi la Provincia autonoma di Bolzano articola motivi sostanzialmente identici. Con il primo motivo si denuncia la violazione delle attribuzioni provinciali previste dagli art. 8, comma 1, n. 21, 16, comma 1 e 54, n. 5, dagli artt. 80 ed 81 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, (nel testo modificato dalla legge 30 novembre 1989 n. 386, che viene richiamata anche in ragione dell'art. 5), nonché dalle relative norme di attuazione di cui in modo particolare al d.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 ed al d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473.
I due decreti ministeriali invaderebbero, ad avviso della ricorrente, competenze ed attribuzioni della Provincia, che ha competenza secondaria in materia di finanza locale (art. 80 dello Statuto speciale), ed ha il potere-obbligo di corrispondere ai comuni idonei mezzi finanziari, da concordare tra il Presidente della Giunta provinciale ed una rappresentanza unitaria dei comuni (art. 81 dello Statuto speciale). Ai sensi dell'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale spetta poi alla Giunta provinciale di Bolzano la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione o scioglimento dei loro organi in base alla legge e di eventuale nomina di commissari (a meno che tali provvedimenti straordinari non siano dovuti a motivi di ordine pubblico o si riferiscano a comuni con più di 20.000 abitanti). Le norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di finanza locale (d.P.R. 28 marzo 1975 n. 473) dispongono che le province autonome esercitano le attribuzioni delle amministrazioni statali in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale ed alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni (art. 1); precisano poi (art. 2) che nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5, dello Statuto speciale « si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale ».
Poiché la disciplina della finanza locale, compresa la verifica ed il controllo della spesa, attiene alla competenza della Provincia di Bolzano, ne segue, ad avviso della ricorrente, che il Ministro dell'interno e quello del tesoro non hanno il potere di predisporre modelli per conti consuntivi da usare nella provincia di Bolzano, di imporre l'obbligo di compilare tali certificati e di trasmetterli al Commissario del Governo; nè hanno il potere di predisporre « modelli » sui quali i comuni e le comunità montane della Provincia stessa « devono » compilare un certificato di bilancio preventivo per il 1992. Tanto più che la predisposizione dei conti preventivi degli enti e delle comunità montane ed il relativo controllo attengono alla materia del controllo e vigilanza della finanza locale, che è anch'essa di spettanza della Giunta provinciale di Bolzano.
Sarebbe altresì lesivo delle attribuzioni provinciali l'obbligo che i conti consuntivi e preventivi in questione siano trasmessi al Commissario del Governo, ovvero all'organo regionale di controllo che li deve poi trasmettere al Commissario del Governo, cioè ad organi del tutto incompetenti in materia, anziché alla Giunta provinciale che è invece specificamente competente. Ugualmente lesiva sarebbe la trasmissione degli atti al Ministero dell'interno, alla Corte dei conti ed all'ISTAT. I decreti impugnati, inoltre, violerebbero l'art. 6 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. del 1975, n. 473, il quale disciplina espressamente il coordinamento tra le Province di Bolzano e di Trento e lo Stato, ribadendo che le prime devono comunicare annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministero del tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sarà presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base a criteri generali stabiliti per i propri interventi. I decreti impugnati, invece, sovrappongono a questo coordinamento una disciplina esclusiva dello Stato. Con il secondo motivo di gravame la Provincia di Bolzano lamenta, in entrambi i ricorsi, la violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle norme statutarie già indicate anche per violazione del principio di legalità.
La ricorrente osserva che il decreto 10 settembre 1991, relativo al conto consuntivo 1990, richiama nelle sue premesse l'art. 25 1. 5 agosto 1978 n. 468 e l'art. 54 1. 8 giugno 1990 n. 142; mentre il decreto 19 ottobre 1991, relativo al bilancio preventivo 1992, richiama nelle sue premesse l'art. 25 (rectius: art. 55) 1. 8 giugno 1990 n. 142. Si tratta di disposizioni che non conferiscono al Ministro del tesoro o a quello dell'interno un potere di decretare riguardo ai conti consuntivi o preventivi degli enti locali o delle comunità montane. Anzi, proprio l'art. 1 l. n. 142 del 1990 fa salve le competenze della Provincia autonoma di Bolzano. Pertanto i decreti impugnati sarebbero privi di copertura legislativa e quindi violerebbero il principio di legalità, determinando un vizio deducibile anche in sede di conflitto di attribuzioni. La carenza di potere dei due ministri a decretare nella materia, relativamente alla Provincia di Bolzano, risulterebbe dalla stessa finalità indicata nei decreti impugnati, giacché in tale Provincia il finanziamento dei comuni, delle comunità montane e degli enti locali è di competenza della Provincia, che emana annualmente una legge in materia di finanza locale, creando i presupposti e gli elementi essenziali per la formazione dei bilanci degli enti locali.
3. I due ricorsi sono stati ritualmente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1aserie spec., rispettivamente, il ricorso n. 44/91 nella Gazzetta n. 49, dell'll dicembre 1991; il ricorso n. 53/91, nella Gazzetta n. 4, del 22 gennaio 1992, 1aserie spec.
4. Nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
L'Avvocatura osserva anzitutto che il secondo motivo di ricorso, qualora lo si ritenga dotato di autonoma rilevanza, è inammissibile in quanto la Provincia non ha legittimazione a dedurre in questa sede pretesi vizi di legittimità dai quali derivi, in ipotesi, una invalidità in senso « oggettivo » dell'atto impugnato. In ogni caso, per quanto concerne il primo ricorso, la censura sarebbe comunque infondata, in quanto l'obbligo di presentazione dei conti consuntivi non è circoscritto alle sole aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, bensì è esteso a questi ed a tutti gli altri enti del settore pubblico allargato (cfr. art. 25, commi 3 e 4, 1. n. 468 del 1978). Inoltre la inapplicabilità nelle province autonome delle disposizioni della legge n. 142 del 1990 è limitata alle sole norme che siano incompatibili con le attribuzioni statutarie di tali enti; il che non può ritenersi per la disciplina dettata dall'art. 54, comma 5, a proposito di « trasferimenti erariali » alla finanza di comuni e province.
Per quanto riguarda il secondo decreto, la censura è infondata in quanto il richiamo dell'art. 55, comma 2, 1. n. 142 del 1990 obbedirebbe soltanto ad una esigenza temporale collegata al termine normativamente fissato per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali, mentre la fonte del potere ministeriale risale all'art. 30 1. 5 agosto 1978 n. 468 (la quale contiene i principi fondamentali in materia di « normalizzazione » e di « consolidamento » dei conti pubblici secondo criteri e tipi uniformi). Inoltre non viene in rilievo l'inapplicabilità alle province autonome della legge n. 142 del 1990, che ha effetto solo per le norme della stessa legge che siano incompatibili con le attribuzioni statutarie di tali enti. Circostanza questa che non si può ritenere esistente per la disciplina dettata dall'art. 55 quanto alla riserva a favore della legge statale con riferimento all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in particolare, ai tempi ed alle modalità di redazione dei bilanci di previsione, nel quadro del principio posto dall'art. 119, comma 1, Cost., che assegna alle leggi dello Stato di coordinare la finanza dei comuni con quella dello Stato e delle Regioni.
L'Avvocatura osserva inoltre che il primo decreto impugnato è espressamente destinato a « raccogliere dati e notizie » in modo uniforme, in vista del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico nonché di un perequato riparto dei trasferimenti erariali che tenga conto, tra l'altro, delle condizioni socio-economiche sul territorio e degli squilibri di fiscalità locale (art. 25 1. n. 468 del 1978 ed art. 54 1. n. 142 del 1990). Tale fine dichiarato trova puntuale conferma nelle notizie richieste, concernenti vari aspetti della totalità dei settori d'intervento e d'azione dei singoli enti. Per ciascuno di tali settori il questionario non si limita all'analisi delle spese, raggruppate per le diverse rubriche, ma si articola attraverso significativi elementi generali e specifici.
Quanto al secondo decreto, l'Avvocatura osserva che esso ed il modello di certificato allegato sono palesemente finalizzati a perseguire, ai sensi del citato art. 55, commi 2 e 4, 1. n. 142 del 1990, una uniforme redazione dei bilanci di previsione ed a consentire, così, una operazione di consolidamento dei conti del settore pubblico, necessariamente propedeutica ad una corretta stima della spesa pubblica globale e ad una appropriata commisurazione dei trasferimenti erariali alla finanza locale.
I decreti impugnati, ha osservato conclusivamente l'Avvocatura, si propongono essenzialmente uno scopo conoscitivo e non quei fini di controllo contabile o di vigilanza che la Provincia di Bolzano ha ritenuto di denunziare.
5. In prossimità dell'udienza la Provincia di Bolzano ha depositato memorie, ribadendo che la conoscenza dei dati contenuti nei certificati di bilancio è strumentale per l'esercizio di funzioni amministrative di controllo e vigilanza della finanza locale, riservate alla competenza provinciale. Inoltre la imposizione ai comuni delle modalità di certificazione, scavalcando la Provincia e prevedendo la trasmissione dei certificati stessi al Commissario del Governo senza che sia previsto l'obbligo di trasmetterne copia alla Provincia, sarebbe lesivo delle attribuzioni della ricorrente, costituendone un evidente disconoscimento, giacché non si tiene neppure conto del principio di leale collaborazione.
In ordine al secondo motivo di ricorso, relativo alla asserita violazione del principio di legalità, la Provincia contesta l'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale il fondamento legale del decreto si evincerebbe dalla lettura coordinata dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 25 1. n. 468 del 1978. Solo il comma 3 di tale disposizione prevede il potere di stabilire uno schema tipo di conto consuntivo, ma per le aziende di servizi degli enti territoriali e non per gli enti stessi. Se poi la disposizione dovesse riguardare gli enti territoriali, il potere di determinazione del modello dovrebbe essere attribuito al Ministro del tesoro e non a quello dell'interno.
Per quanto riguarda l'art. 54 1. n. 142 del 1990, posto che sia applicabile alla Provincia autonoma di Bolzano, da tale disposizione non si ricava il potere del Ministro dell'interno di obbligare gli enti locali a compilare e trasmettere i certificati previsti dai decreti impugnati.
 
Considerato in diritto: 1. La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato, con due distinti ricorsi proposti nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, conflitto di attribuzione in relazione ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, rispettivamente del 10 settembre 1991 (recante « modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane ») e del 19 ottobre 1991 (recante « modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo del 1992 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane »).
I due ricorsi sostengono, con analoghi motivi, la lesione di competenze provinciali in materia di finanza locale e la carenza di adeguata copertura legislativa dei decreti impugnati.
Il primo decreto (10 settembre 1991) — considerata « necessaria la raccolta di dati e notizie dagli enti locali » ai fini previsti dall'art. 25 1. 5 agosto 1978 n. 468 (Consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico allargato, compresi i conti pubblici degli enti locali) e dall'art. 54, comma 5, 1. 8 giugno 1990 n. 142 (riparto dei trasferimenti erariali sulla base di criteri obiettivi e tenendo conto degli squilibri di fiscalità locale) — approva i certificati relativi al conto consuntivo dei comuni, delle province e delle comunità montane per l'anno 1990.
Lo stesso decreto determina inoltre le procedure di trasmissione dei certificati al Ministro dell'interno, alla Corte dei conti — sezione enti locali ed all'ISTAT (per gli enti locali della Provincia di Bolzano tramite il commissariato del Governo competente) nonché alla regione ed al Comitato regionale di controllo (art. 1). Prescrive inoltre le modalità di redazione e di sottoscrizione dei certificati (art. 2).
La disciplina dettata dal secondo decreto (19 ottobre 1991) per i certificati concernenti il bilancio preventivo per il 1992 è analoga a quella già descritta. Il certificato, compilato in conformità al modello, approvato, deve essere allegato al bilancio (da deliberare, secondo quanto dispone l'art. 55 1. n. 142 del 1990, entro il 31 ottobre) e, con la attestazione da parte dell'organo regionale di controllo della regolarità di compilazione e della corrispondenza al bilancio divenuto esecutivo, deve essere inoltrato con modalità corrispondenti a quelle già previste per il certificato concernente il conto consuntivo.
Entrambi i ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano prospettano gli stessi motivi per denunciare che vi sarebbe stata lesione di competenze provinciali in materia di finanza locale, essenzialmente sul presupposto che i due decreti del Ministero dell'interno siano espressione di un non legittimo esercizio del potere di vigilanza e di controllo e che manchi per essi una adeguata copertura legislativa.
I ricorsi concernono due decreti del Ministro dell'interno reciprocamente complementari e deducono i medesimi motivi. Possono essere pertanto uniti e trattati congiuntamente.
2. I decreti del Ministro dell'interno, volti ad acquisire dati relativi ai bilanci consuntivo e preventivo degli enti locali, da compilare secondo schemi e modelli uniformi e con una omogenea classificazione economica e funzionale delle spese, si collocano nel contesto di un indirizzo legislativo complessivamente volto ad attuare principi di normalizzazione, di coordinamento e di consolidamento dei conti della finanza pubblica.
La riforma delle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilanci disposta con la legge 5 agosto 1978 n. 468, dopo aver disciplinato il bilancio di previsione, le spese ed il rendiconto generale dello Stato, detta norme sui conti della finanza pubblica (titolo IV) comprensiva dei comuni, delle province e relative aziende, oltre che di altri enti compresi nel settore pubblico allargato.
In particolare l'art. 25 1. n. 468 del 1978, menzionato nelle premesse del decreto ministeriale 10 settembre 1991, dispone, in funzione della normalizzazione dei conti degli enti pubblici, che il sistema di contabilità ed i bilanci degli enti considerati provvedano alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenzino, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico. Il coordinamento dei conti pubblici implica inoltre l'unificazione della denominazione dei capitoli (art. 26), la loro codificazione, la raccolta e la elaborazione dei dati, ai quali poi altre disposizioni potranno attribuire specifico rilievo. In proposito si può ricordare che già la legge 21 dicembre 1978 n. 843, nell'assicurare il pareggio dei bilanci comunali e provinciali per il 1979 sulla base di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, ha previsto una apposita certificazione secondo modalità indicate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro (art. 12).
Su questa base si sono sviluppate una ricorrente disciplina e la prassi della redazione e dell'inoltro dei certificati di bilancio, consuntivo e preventivo, dei comuni, delle province e delle comunità montane, compilati con criteri e su modelli uniformi approvati con decreto del Ministro dell'interno. A questo adempimento specifiche disposizioni possono condizionare la erogazione di rate dei fondi assegnate agli enti locali, ai quali è richiesta la presentazione delle certificazioni di bilancio, secondo una linea che si apre con la legge 21 dicembre 1978 n. 843 e si afferma sino al d. l. 2 marzo 1989 n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) conv. con 1. 24 aprile 1989 n. 144, che all'art. 16 indica, iterando anche precedenti disposizioni, le modalità delle certificazioni che devono essere trasmesse al Ministro dell'interno ed il termine di presentazione per l'anno di riferimento.
La determinazione degli enti destinatari dei documenti che espongono le entrate e le spese degli enti locali secondo criteri uniformi, che consentano la aggregazione e la elaborazione dei dati, attività che implica e presuppone la generalità e la completezza della raccolta delle informazioni, offre un ulteriore elemento per ritenere essenzialmente conoscitiva la funzione delle certificazioni.
Difatti la sezione enti locali della Corte dei conti, alla quale è destinata una copia delle certificazioni, e che è stata costituita nel contesto di disposizioni dettate in materia di finanza locale (art. 13 d. l. 22 dicembre 1981 n. 786), può chiedere dati ed elementi di informazione ai competenti Ministri e riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione finanziaria e sul buon andamento dell'azione amministrativa degli enti locali, attingendo anche a quanto può essere ricavato dalla elaborazione delle informazioni offerte in modo generalizzato, con metodo uniforme, con completezza e sistematicità, dalle certificazioni di bilancio.
L'interesse della Corte dei conti per tale documentazione peraltro, e proprio ai fini delle notizie da acquisire per la relazione al Parlamento prevista dalla legge, ha trovato in passato specifica menzione nello stesso decreto del Ministro dell'interno di approvazione delle modalità concernenti le certificazioni di bilancio e del relativo modello (cfr. d. m. 3 aprile 1987, in Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1987, supplemento ordinario, n. 93).
A finalità evidentemente conoscitive, per la acquisizione di dati omogenei destinati alla aggregazione ed alla complessiva e generale elaborazione, risponde inoltre la destinazione di copia delle certificazioni all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Da questo flusso di dati e di informazioni non è esclusa la Provincia ricorrente, alla quale è trasmessa una copia delle certificazioni di bilancio, e che potrà nell'esercizio dei propri poteri servirsi anche dei dati raccolti e che ritenga utili. Difatti la certificazione in quanto tale non implica l'esercizio di uno specifico potere di vigilanza e di controllo, nè di una immediata competenza finanziaria sugli enti che devono provvedere alla compilazione del documento. La pluralità di destinatari delle certificazioni rappresenta anzi la molteplicità e diversità di interessi, cospiranti solo nella esigenza di una omogenea ed uniforme raccolta di dati oggettivi, utili per l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno dei destinatari dei documenti.
Non sono messi dunque in discussione i poteri della Provincia autonoma di Bolzano in materia di finanza locale. Ma la esigenza di disporre trasferimenti erariali ai Comuni ed alle Province delle altre regioni, ripartendo le risorse in base a criteri obiettivi con perequata distribuzione delle stesse, in conformità alla previsione legislativa (art. 54, comma 5, 1. n. 142 del 1990) menzionata anche nelle premesse del decreto ministeriale impugnato (10 settembre 1991), implica e presuppone la conoscenza di dati omogenei, completi, generali ed estesa a tutto il territorio nazionale, sui quali fondare oggettive determinazioni per la parte di sicura competenza statale.
La medesima esigenza di conoscenza si estende al bilancio di previsione, per la cui certificazione dispone il decreto ministeriale 19 ottobre 1991, il quale si integra con il precedente e complementare decreto 10 settembre 1991 per le finalità, per il fondamento e le motivazioni.
Non si danno dunque lesioni delle attribuzioni della Provincia autonoma di Bolzano. Attribuzioni che, come sopra individuata e determinata la funzione delle certificazioni di bilancio, rimangono intoccate.
Le stesse considerazioni ed i riferimenti normativi già richiamati, adeguati per la raccolta di dati con le finalità sopra enunciate, escludono i prospettati vizi di legittimità dei due decreti ministeriali contro i quali i ricorsi sono stati proposti.
Per tali ragioni gli atti impugnati, poiché rispondono al dovere costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni (o province autonome) nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 119
Cost., non possono essere considerati lesivi delle competenze costituzionalmente attribuite alla ricorrente.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i ricorsi,
dichiara che spetta allo Stato provvedere alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi dei comuni e delle comunità montane ed alla determinazione delle relative modalità, così come previsto con i decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 10 settembre 1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto consuntivo 1990 delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane) e con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro del 19 ottobre 1991 (Modalità relative alle certificazioni concernenti il bilancio preventivo delle amministrazioni provinicali, comunali e delle comunità montane).
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