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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
Attribuzione della qualifica di impresa artigiana - Ha effetto anche ai fini previdenziali

Sentenza: (7 luglio) 26 luglio 1988, n. 886; Pres. Saja - Red. Mengoni
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 e depositato il 24 settembre 1987, la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, giudizio per regolamento di competenza in relazione a due sentenze della Corte di cassazione, sez. lav., nn. 7020 e 7021 del 1986 (pronunziate il 26 maggio 1986 e depositate il 27 novembre), per lesione delle attribuzioni provinciali di cui all'art. 8 n. 9 e dell'art. 16 st. Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670), anche in relazione all'art. 1 d.P.R. 31 luglio 1978 n. 1017 e all'art. 13 comma 6 l. 8 agosto 1985 n. 443.
In contrasto con l'opinione del Tribunale di Bolzano, le dette sentenze hanno interpretato restrittivamente la legislazione provinciale di Bolzano in materia di artigianato (l. prov. 16 febbraio 1981 n. 3, modificata e integrata dalla l. prov. 16 dicembre 1983 n. 51), nel senso che la qualifica di artigiano ottenuta in base alla disciplina in essa prevista non è efficace ai fini della determinazione delle obbligazioni contributive per le assicurazioni sociali, a tale effetto essendo rilevanti, anche nel territorio della Provincia di Bolzano, esclusivamente i criteri definitori dell'impresa artigiana stabiliti dalla legislazione nazionale. Questa restrizione è stata affermata dalla Cassazione sulla base dell'art. 8 st. Trentino-Alto Adige (d.P.R. n 670 del 1972), che impone alla Provincia di esercitare la propria competenza legislativa primaria nei limiti indicati dall'art. 4, e in particolare « in armonia con la Costituzione e col rispetto degli interessi nazionali ».
In materia di artigianato tale competenza incontra, in primo luogo, il limite del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), il quale vieta che a imprenditori insediati nel territorio della Provincia di Bolzano la legislazione provinciale attribuisca — a carico del bilancio di un istituto nazionale quale l'INPS e del bilancio dello Stato — il trattamento previdenziale agevolato degli artigiani, senza che concorrano i requisiti stabiliti dalla legislazione statale. Lo stesso « interesse nazionale », cui deve ispirarsi la potestà legislativa della Provincia di Bolzano, « esige d'altro canto che le gestioni previdenziali nazionali non siano gravate di oneri indebiti, quali certamente sarebbero quelli derivanti dalle prestazioni in favore dei titolari di imprese non considerate artigiane dalla legislazione previdenziale nazionale ».
In secondo luogo la riserva alla legislazione statale della disciplina della previdenza sociale «in tutti i suoi aspetti, e quindi, soprattutto, nella individuazione dei requisiti soggettivi per la costituzione del rapporto giuridico previdenziale », è sancita in sostanza dall'art. 38 comma 4 Cost., il quale afferma che ai compiti di previdenza e assistenza « previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato », ed è confermato indirettamente dallo stesso statuto per il Trentino-Alto Adige, che alla sola Regione, non alle Province autonome, attribuisce una competenza legislativa « integrativa » nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali.
2. Nell'atto con cui ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato la Provincia di Bolzano replica agli argomenti testé riferiti negando che la legge provinciale, in quanto fornisce una definizione dell'impresa artigiana diversa da quella della legge nazionale, abbia preteso di disciplinare la materia previdenziale. Il rapporto previdenziale è regolato esclusivamente dalla legislazione dello Stato, ma queste norme « presuppongono una definizione dell'impresa artigiana che, in quanto tale, attiene non più alla materia previdenziale, ma a quella dell'artigianato », nella quale la Provincia ha competenza esclusiva. Atteso che, « dopo l'emanazione della l. prov. n. 3 del 1981, la l. n. 860 del 1956 non è più applicabile (perché sostituita appunto dalla legge provinciale), è gioco forza ammettere che la l. n. 1533 del 1956 deve trovare applicazione con riferimento non più alla legge statale, ma a quella provinciale »; a quest'ultima deve essere attinta la nozione di impresa artigiana anche agli effetti previdenziali. In tal senso la ricorrente si ritiene confortata dall'art. 13 comma penult. nuova l.q. per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443, dove si dispone che « le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge ».
La Provincia ricorrente conclude domandando che la Corte dichiari che « non spetta allo Stato stabilire in via esclusiva, così come asserito dalla Corte di cassazione con le sentenze citate, i requisiti necessari per la definizione dell'impresa artigiana, neppure ai fini previdenziali », e conseguentemente annulli le sentenze medesime.
3. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto diretto a censurare, attraverso la denuncia di errori in iudicando che inficerebbero le sentenze impugnate, il modo con cui la giurisdizione si è concretamente esplicata, e richiamando in proposito la sent. n. 289 del 1974 di questa Corte.
Nel merito l'Avvocatura osserva che la disposizione citata dalla legge-quadro per l'artigianato deve essere interpretata alla luce del canone ermeneutico utilizzato dalla Cassazione, confermato anche da questa Corte nella sent. n. 168 del 1987, la quale ha affermato l'esigenza di contemperare l'autonomia riconosciuta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome in materie quali quella dell'artigianato con la tutela di valori recepiti in altre disposizioni costituzionali, quali i principi di eguaglianza e di unità e indivisibilità della Repubblica. Da tali valori la Provincia di Bolzano non può pretendere di discostarsi « facendo leva sulla salvaguardia della competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, di cui l'art. 13 comma 6 l. n. 443 del 1985 si fa carico ».
 
Considerato in diritto: Nelle more del giudizio davanti alla Corte è sopravvenuto il d. l. 30 dicembre 1987 n. 536 («Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS»), conv. nella l. 29 febbraio 1988 n. 48, il cui art. 5 contiene, al comma 9, una norma di interpretazione autentica che risolve la questione oggetto del ricorso proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano in senso favorevole a quest'ultima. In essa si stabilisce che «le disposizioni dell'art. 13 comma 6 l. 8 agosto 1985 n. 443, vanno intese nel senso che l'efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali ».
Considerata l'efficacia retroattiva di tale norme, deve ritenersi venuta meno la materia del contendere.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
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