In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
Composizione della commissione medica per l´accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli

Sentenza (5 luglio) 21 luglio 1988, n. 832; Pres. Saja - Red. Gallo

 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso 5 gennaio 1987, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, impugnava la legge approvata il 17 dicembre 1986 dalla Provincia autonoma di Bolzano, e riapprovata il 23 dicembre successivo, dopo il rinvio del governo per nuovo esame: legge istitutiva di una commissione medica per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli.
Esponeva nel ricorso il Presidente del Consiglio che la composizione di detta commissione, così come prevista dall'art. 1 della legge impugnata, si discosta in modo radicale dalle indicazioni date, in ordine ai criteri di provvista dei suoi membri, dall'art. 481 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, nel testo sostituito dall'art. 12 d.P.R. n. 995 del 1976.

Quell'articolo, infatti, prevede che i membri della Commissione debbano essere scelti fra tre categorie, e cioè: funzionari medici del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, medici militari in servizio, ufficiali sanitari dei Comuni compresi nella circoscrizione provinciale. Secondo il ricorrente, si tratterebbe di indicazioni dotate di valore essenziale e qualificante in relazione alle delicate funzioni affidate alla Commissione, il cui buon operare, garanzia di fondamentali esigenze di sicurezza della circolazione stradale, non può prescindere dall'apporto di personale medico particolarmente specializzato nel valutare l'incidenza delle minorazioni sulle capacità di guida dei motoveicoli. Per contro — sempre ad avviso del ricorrente — le scelte diverse contenute nella legge impugnata sarebbero insufficienti a fornire le stesse garanzie.

Per tutto ciò, la legge provinciale violerebbe i limiti assegnati alla potestà normativa concorrente dagli artt. 5 e 9 dello Statuto di autonomia.
2. Con atto 28 gennaio 1987 si è costituita nel giudizio innanzi a questa Corte la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore della Giunta provinciale, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Guarino che ha richiesto declaratoria d'inammissibilità o, comunque, d'infondatezza del ricorso.
Ad avviso, infatti, del difensore della Provincia le norme regolamentari e di attuazione non possono rappresentare limite all'autonomia normativa regionale e provinciale che è espressione di quella potestà concorrente che consente alla Provincia di Bolzano di legiferare in armonia con la Costituzione e con i princìpi dell'ordinamento giuridico nel rispetto delle norme-base stabilite dalle leggi statali in materia.
Peraltro, poi, la Commissione, così come istituita dalla legge provinciale impugnata, sarebbe in perfetta sintonia con le norme statali concernenti la garanzia e la sicurezza stradale, e persino con la norma regolamentare relativa all'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida dei motoveicoli, se si tiene conto del necessario adattamento della composizione della Commissione all'organizzazione sanitaria provinciale.
Il 6 giugno u. s. il prof. avv. Sergio Panunzio, ritualmente costituito nella rappresentanza e nella difesa della Provincia autonoma di Bolzano depositava memoria nella quale, confermando le conclusioni già prese, ribadiva e sviluppava gli argomenti dedotti nell'atto di costituzione. In particolare, si fa notare che se, in luogo delle indicazioni regolamentari, si ha riguardo ai princìpi della legislazione statale valevoli nel campo della materia in esame, si dovrà constatare la perfetta corrispondenza della legge provinciale impugnata con il disposto del comma 3 dell'art. 81 d.P.R. n. 393 del 1959 (così come modificato dall'art. 3 l. n. 62 del 1974). Il detto articolo, infatti, nel disciplinare, fra l'altro, proprio la procedura d'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, null'altro pretende se non che quegli accertamenti siano effettuati « da Commissioni mediche provinciali ». Il che comporterebbe che, quand'anche si fosse voluto seguire le indicazioni regolamentari, sarebbe stato impossibile istituire la commissione, dato che nell'ambito della provincia non esistono soggetti appartenenti alla categoria dei medici delle Ferrovie dello Stato. D'altra parte, poi, sostiene la memoria che i medici delle USL svolgenti « funzioni di medicina legale o di igiene e sanità » sarebbero sostanzialmente assimilabili agli Ufficiali sanitari dei Comuni.
 
Considerato in diritto: 1. È fuori dubbio che la legge dello Stato, nella specie l'art. 81 comma 3 d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (t.u. della circolazione stradale), così come modificato dall'art. 3 l. 14 febbraio 1974 n. 62, nel disciplinare, fra l'altro, la procedura di verifica dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, stabilisce che « l'accertamento delle condizioni psico-fisiche, psico-tecniche ed attitudinali è effettuato da commissioni mediche provinciali ».
La legge stessa, però, alla lett. d) del comma 6 dello stesso articolo demanda al regolamento di esecuzione il compito di stabilire « la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni mediche provinciali »: ed il Regolamento, approvato con d.P.R. 30 giugno 1959 n. 420, ha, infatti, configurato la composizione delle dette Commissioni così come descritte nella narrativa di fatto.
2. La legge della Provincia autonoma di Bolzano, impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, non si è attenuta alle indicazioni del Regolamento e, nonostante le censure del Governo, è stata riapprovata all'unanimità. Di qui il giudizio di legittimità in via di azione proposto dal Presidente del Consiglio, il quale lamenta che, così operando, la Provincia autonoma avrebbe superato i limiti assegnati alla potestà legislativa concorrente dagli artt. 5 e 9 dello Statuto di autonomia.
Ora, a parte le considerazioni di merito della Provincia autonoma, secondo cui, comunque, la composizione della Commissione, così come delineata dalla legge provinciale, non si sarebbe sostanzialmente discostata dalle indicazioni del Regolamento se non là dove, non esistendo nella provincia rappresentanti delle categorie indicate, si è supplito con medici parimenti esperti ed autorevoli, è il punto di diritto che va innanzitutto preso in considerazione per il suo valore pregiudiziale e assorbente.
Ed, in realtà, non sembra superabile l'obbiezione di fondo opposta dalla Provincia, secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 9, 5 e 4 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, i limiti che la Provincia incontra nell'emanazione di norme legislative, relative a numerose materie fra cui la sanità pubblica, non sono certo rappresentati da atti normativi regolamentari.
In effetti, l'art. 4 (richiamato dagli altri due citati), a parte il rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, e delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, che qui non vengono in causa, fa esclusivo riferimento all'esigenza che le norme regionali e provinciali si armonizzino con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato, cui l'art. 5 aggiunge quelli delle leggi dello Stato. Il che, del resto, è quanto sostanzialmente prescrive l'art. 117 Cost., il quale pure l'interesse nazionale, da una parte, ed i princìpi fondamentali delle leggi dello Stato, dall'altra, espressamente richiama.
Orbene, è pacifico che, quando la Costituzione e le altre leggi costituzionali menzionano le «leggi dello Stato», intendono riferirsi alle leggi formali e, al più, a quelle disposizioni normative equiparate che delle leggi stesse hanno forza e valore. Ma i regolamenti, almeno sicuramente quelli di esecuzione delle leggi, non rientrano concettualmente né nell'una né nell'altra categoria normativa, in guisa che deve escludersi che la legge della Provincia autonoma possa trovare alcun limite alla sua potestà legislativa nelle indicazioni del regolamento invocato dal Governo.
3. D'altra parte, i princìpi dettati dalla l. n. 393 del 1959, con le modifiche apportate dalla l. n. 62 del 1974, sono stati rispettati dalla legge provinciale, dato che una Commissione medica provinciale è stata costituita, così come esige il comma 3 dell'art. 81, e la sua composizione peraltro non è tale da compromettere i princìpi di garanzia per la sicurezza della circolazione che ispirano le disposizioni dettate dalla legge stessa per evitare che cittadini, in deficitarie condizioni psico-fisiche, psico-tecniche e attitudinali, siano autorizzati a guidare veicoli a motore di determinate caratteristiche.
La questione, pertanto, non è ammissibile.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano riapprovata il 23 dicembre 1986, istitutiva di una Commissione medica per l'accertamento dell'idoneità degli invalidi alla guida di motoveicoli, sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso 5 gennaio 1987 e con riferimento agli artt. 9 e 5, Stat. autonomia per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
indice
ActionActionVerfassungsrechtliche Bestimmungen
ActionActionLandesgesetzgebung
ActionActionBeschlüsse der Landesregierung
ActionActionUrteile Verfassungsgerichtshof
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1995
ActionAction1994
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionAction1989
ActionAction1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1 del 19.01.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 157 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 165 del 11.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 177 del 18.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 211 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 213 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 214 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 215 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 217 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 222 del 25.02.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 234 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 242 del 03.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 274 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 277 del 10.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 305 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 306 del 17.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 341 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 360 del 24.03.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 415 del 07.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 448 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 449 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 450 del 14.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 481 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 495 del 27.04.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 505 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 524 del 05.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 530 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 532 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 552 del 12.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 555 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 564 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 570 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 571 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 576 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Ordinanza N. 578 del 19.05.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 610 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 611 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 629 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 632 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 633 del 10.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 646 del 16.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 691 del 23.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 734 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 741 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 743 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 745 del 30.06.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 767 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 768 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 770 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 774 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 775 del 07.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 796 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 797 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 798 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 800 del 14.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 832 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 834 del 21.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 886 del 26.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 927 del 28.07.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 963 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 965 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 966 del 13.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 975 del 19.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 999 del 27.10.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1065 del 06.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1133 del 22.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 1141 del 29.12.1988
ActionAction Corte costituzionale - Sentenza N. 630 del 10.06.1988
ActionAction1987
ActionAction1986
ActionAction1985
ActionAction1984
ActionAction1983
ActionAction1982
ActionActionUrteile Verwaltungsgericht
ActionActionChronologisches inhaltsverzeichnis