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In vigore al: 21/11/2014

Corte costituzionale - Sentenza N. 53 del 20.02.1987
Soppressione della Casa Mutua provinciale di malattia

Sentenza (13 febbraio) 20 febbraio 1987, n. 53; Pres. La Pergola – Rel. Andrioli
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso (notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) del 26 agosto 1977, depositato il successivo 2 settembre (iscritto al n. 19 Reg. ric. confl. 1977) la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Vice Presidente della Giunta provinciale doti. Alfons Benedikter, rappresentato e difeso, giusta procura speciale con firma autenticata per notar Pietro Longi di Bolzano il 17 maggio 1977, dall'avv. prof. Giuseppe Guarino, chiese che la Corte costituzionale definisse il conflitto di attribuzioni insorto tra lo Stato e la Provincia autonoma di Bolzano per effetto dell'adozione del d.P.R.29 aprile 1977 (G.U. n. 173 del 27 giugno 1977), avente ad oggetto «Individuazione degli enti e delle gestioni di assistenza di malattia da sopprimere e nomina di commissari straordinari », dichiarando - in via principale - che il decreto presidenziale non include « nel novero degli enti individuati ai sensi dell'art. 12-bis comma 3 1. 17 agosto 1974 n. 386, organismi che operano nella Provincia di Bolzano e -in via subordinata - annullare il provvedimento impugnato in quanto invasivo della sfera di competenza riservata alla Provincia dagli artt. 8 n. 25, 9 n. 10, 16 e 54 n. 5 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige ». A sostegno dedusse la Provincia I) che era munita di competenza legislativa primaria in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'ari. 9 n. 10 dello Statuto regionale e titolare delle relative potestà amministrative in base all'art. 16 dello stesso Statuto, II) che le attribuzioni della Provincia in materia di « igiene e sanità » e di « assistenza e beneficenza pubblica » erano compiutamente definite dal d.P.R. 28 marzo 1975 n. 474 e dal d.P.R. 28 marzo 1975 n. 469, che avevano espressamente devoluto alla Provincia l'esercizio delle potestà amministrative relative all'istituzione e al funzionamento degli enti chiamati ad operare negli indicati settori, III) che sono, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto regionale, devolute alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela « sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza... compresa la facoltà di soppressione e di scioglimento dei loro organi in base alla legge », IV) che l'art. 6 dello Statuto riserva alla Provincia la facoltà di emanare nelle materie concernenti la previdenza e l'assistenza sociali norme legislative al fine di integrare le disposizioni delle leggi statali e di costituire appositi istituti autonomi in tali settori operanti, V) che l'art. 12-bis 1. 17 agosto 1974 n. 386 statuì, nel comma 1, che allo scioglimento dei consigli di amministrazione dell'INAM, dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEDP e delle Federazioni nazionali delle Casse mutue degli artigiani e coltivatori diretti (da effettuarsi nel quadro della riforma sanitaria) si provvedesse con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri del lavoro, della sanità e del tesoro, e nel comma 3 previde che all'individuazione degli altri enti non espressamente .contemplati dal comma 1 destinati ad essere soppressi unitamente alle gestioni di assistenza malattia si procedesse con distinto provvedimento del Presidente della Repubblica, VI) che alla identificazione degli enti da sopprimere si è provveduto con il d.P.R. 29 aprile 1977 che - pur contenendo una elencazione analitica degli enti destinati ad essere disciolti - li identifica « per categorie », VII) che tale classificazione per categorie determinerebbe l'insorgere di un conflitto di attribuzioni in ordine a tale provvedimento perché « quanto meno sul piano delle ipotesi affiora il sospetto che esso abbia inteso disporre anche in ordine agli organismi operanti nella Provincia di Bolzano » e sebbene non manchi la stessa Provincia di affermare che « una corretta applicazione dei canoni che presiedono all'interpretazione degli atti normativi indurrebbe ad escludere tale eventualità », resta - è sempre la Provincia che argomenta - che « ove il Presidente della Repubblica avesse inteso includere nel suo" elenco " le Casse mutue provinciali operanti nel territorio di Bolzano si sarebbe di fronte ad una evidente lesione della sfera di autonomia riservata alla Provincia dalle disposizioni statutarie e relative norme di attuazione in base  alle quali deve ritenersi demandato alla Provincia il potere di procedere  all'individuazione e allo scioglimento degli organismi assistenziali operanti  a livello locale nonché alla nomina dei relativi commissari straordinari ».
2. Con atto depositato il 13 settembre 1977, si costituì per il Presidente del Consiglio dei Ministri l'Avvocatura generale dello Stato deducendo che - a prescindere dall'ammissibilità di un conflitto di attribuzione   in cui la violazione della sfera di competenza basata e garantita da una legge costituzionale viene prospettata in forma ipotetica in relazione non già alle norme impugnate ma alla intenzione dell'Organo che le ha emesse - il legislatore nazionale ha espressamente stabilito con l'art. 12-bis comma 2 1. 17 agosto 1974 n. 386 che allo scioglimento dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano provvedono i rispettivi presidenti della Giunta provinciale con là conseguenza che a questi competono tutti i correlativi poteri, e concludendo che « il ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano con atto 26 agosto 1977 sia dichiarato inammissibile ovvero sia respinto ».
3. Nell'adunanza del 9 dicembre 1986 in camera di consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
 
Considerato in diritto: 4. In disparte i dubbi affacciati dalla stessa ricorrente Provincia di Bolzano sulla invasione della propria sfera normativa di cui sarebbe stata vittima, il ricorso va respinto perché l'art. 12-bis, inserito con la legge 17 agosto 1974, n. 386 di conversione del D. L. 8 luglio 1974, n. 264 (Norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria) prescrive al comma 2 che "Con decreto del presidente della Giunta provinciale di Trento e del presidente della Giunta provinciale di Bolzano sono sciolti rispettivamente i Consigli di amministrazione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono nominati i rispettivi commissari straordinari per la temporanea gestione delle Casse stesse fino alla data di emanazione del decreto di cui al terzo comma". Comma 2 di cui non ha la stessa Provincia di Bolzano mancato di far applicazione con il decreto 7 aprile 1975, n. 26, con il quale il Presidente della Giunta ha sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia della Provincia di Bolzano nominandone Commissario straordinario per la temporanea gestione il signor dr. Albuin Hofer.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondato il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato con il ricorso 26 agosto 1977 (n. 19 Reg. ric. 1977).
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