(1) In relazione al sistema di programmazione economica nel settore della politica industriale, con riferimento all'articolo 15 del testo, unico 31 agosto 1972, n. 670, le leggi emanate dalle province di Trento e Bolzano nella materia dell'incremento della produzione industriale, che disciplinano l'utilizzazione delle quote assegnate alle province stesse, devono contenere direttive idonee al raggiungimento degli obiettivi della incentivazione, della ristrutturazione, riconversione e sviluppo nel settore industriale, indicati dalla legislazione statale.
(2) Le deliberazioni della competente Giunta provinciale con le quali sono determinati i criteri di attuazione delle direttive di cui al comma precedente, prima della loro definitiva adozione, devono essere inviate al CIPI che, nel termine di sessanta giorni, può formulare osservazioni. Le deliberazioni definitive difformi da tali osservazioni sono comunicate al CIPI e sono motivate in relazione alle osservazioni stesse, nel rispetto della legge provinciale.
(3) Le quote di finanziamento sono indicate, in relazione alle spese degli interventi dello Stato nella materia, nel contesto della determinazione della quota variabile di cui all'articolo 78 del citato testo unico n. 670 e sono iscritte nei bilanci delle due province con vincolo di destinazione alla materia stessa.
(4) La competente Giunta provinciale trasmette al CIPI una relazione semestrale dei provvedimenti adottati e dei risultati conseguiti con la gestione provinciale delle quote di finanziamento.
(5) Le attività industriali delle imprese a partecipazione statale in provincia di Trento e di Bolzano saranno realizzate sentita la provincia interessata. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1972, n. 118.